Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 15/04/2025, n. 954 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 954 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI FOGGIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di Giudice del Lavoro, in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Roberta Lucchetti, all'udienza del giorno 15/04/2025, tenuta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
Sentenza
ai sensi dell'art. 429 c.p.c. nella controversia di lavoro iscritta al n. RG 7101/2024 promossa da
Parte 1
rappr. e dif. dall' avv. VIGLIOTTI STELLA
contro
CP 1
rappr. e dif. dall'avv. LORUSSO LUIGI
Fatto e diritto
Con ricorso depositato in data 5.8.2023 la ricorrente in epigrafe indicato ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze della in qualità di Controparte_2
bracciante agricolo per l'anno 2020 dal 02.04.2020 al 20.06.2020 per 52 giornate essere stata addetta alle mansioni di diradamento e raccolta frutta;
aver lavorato su terreni siti in località Posta Uccello e Torre Quarto;
aver lavorato dalle 6,00/6,30 alle
12,00/12,30, quindi per ore al giorno, dal lunedì al sabato;
aver percepito l'importo netto di € 50,00 al giorno;
aver raggiunto il posto di lavoro accompagnata dal padre che successivamente a fine giornata andava a prendere;
essere stata sottoposta al potere direttivo e organizzativo senza autonomia alcuna del datore di lavoro.
Ciò premesso, la ricorrente ha rappresentato di aver ricevuto in data 13.03.2024, i provvedimenti di disconoscimento dei rapporti di lavoro di cui innanzi. CP Sul presupposto dell'illegittimità dell'operato dell' il ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: "- accertare e dichiarare la sussistenza dei rapporti di lavoro
- per l'effetto dichiarare sussistente in capo all'istante il diritto alla regolarizzazione contributiva con il riaccredito delle giornate accertate e alla reiscrizione nell'elenco nominativo degli OTD del Controparte_3 per l'anno 2020 e per le giornate come sottolineato al punto due del presente ricorso;
CP
- condannare 1 alla corresponsione di tutte le prestazioni previdenziali e assicurative ex art 9 ter, co.2, L 608/96 e delle eventuali somme già recuperate dallo stesso Istituto per effetto della cancellazione stessa, qualora fossero state già recuperate;
- condannare l'CP 1 in persona del suo direttore pro-tempore, a detta reiscrizione con conseguente adeguamento della posizione assicurativa e previdenziale..", vinte le spese di lite.
L'CP_1, regolarmente costituitosi, ha contestato la fondatezza del ricorso, stante la legittimità del proprio operato (come risultante dal verbale ispettivo depositato) e ne ha chiesto il rigetto integrale.
All'odierna udienza, tenuta ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 127 ter c.p.c, verificata la regolare comunicazione del decreto di fissazione della trattazione scritta della causa ed acquisite brevi note di trattazione delle parti, la causa è stata decisa, come da sentenza contestuale depositata telematicamente.
Nel merito, la domanda attorea è infondata e deve essere respinta.
Giova premettere che, come più volte ribadito dalla Corte di Cassazione, in materia di disconoscimento, grava sul lavoratore l'onere di provare la sussistenza del rapporto ex art. 2094 c.C.
In tal senso, la Suprema Corte ha affermato che "L'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno una volta che l'CP 1 a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro ai fini previdenziali, esercitando una facoltà che trova conferma nell'art. 9 del D.Lgs. n. 375 del 1993; ne consegue che in tal caso il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto di carattere previdenziale fatto valere in giudizio" (Cass., civ. sez. lav., 12 giugno 2000, n. 7995; Cass. Civ. sez. lav. 19 maggio 2003 n. 7845 e, più di recente, Cass. 14296/2011). Tali principi sono stati ribaditi sia da Cass. Civ., Sez. L., 19/08/2003, n. 12133
("l'onere di provare l'avvenuta effettuazione di almeno 51 giornate di lavoro agricolo, che costituisce requisito per la sussistenza del diritto all'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs.Lgt. n. 212 del
1946, incombe, ai sensi dell'art. 2697 cod. civ., sul lavoratore che agisca per ottenere la suddetta iscrizione;
l'apprezzamento delle prove offerte dal lavoratore ed il controllo in ordine alla loro attendibilità e concludenza è riservato al giudice del merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione congrua, logica e coerente" sia da Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296 ("In tema di rapporti di piccola colonia, l'iscrizione di un lavoratore nell'elenco dei lavoratori agricoli svolge una funzione di agevolazione probatoria che viene meno qualora l'CP 1, a seguito di un controllo, disconosca l'esistenza del rapporto di lavoro, esercitando una propria facoltà (che trova conferma nell'articolo 9 del d.lgs. n. 375 del 1993).
Ne consegue in tal caso che, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza, la durata e la natura onerosa del rapporto dedotto a fondamento del diritto all'iscrizione e di ogni altro diritto consequenziale di carattere previdenziale fatto valere in giudizio"), nonchè da Cass. Civ. sez. lav. 2/8/2012 n. 13877 ("Il diritto dei lavoratori agricoli subordinati a tempo determinato all'iscrizione negli elenchi nominativi di cui al d.Lgs.Lgt. n. 212 del 1946 e alle prestazioni previdenziali presuppone l'esistenza di un rapporto di lavoro svolto annualmente, in regime di subordinazione, per il numero minimo di giornate previsto dalla legge.
Il lavoratore deve fornire la prova della ricorrenza di tale presupposto qualora sia stato adottato nei suoi confronti un provvedimento di cancellazione dagli elenchi, mentre, nel caso in cui sia documentabile l'iscrizione, questa costituisce prova sufficiente ai fini del riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali richieste in giudizio, salvo che l'istituto previdenziale convenuto ne contesti le risultanze con il richiamo ad elementi di fatto (in particolare, al contenuto di accertamenti ispettivi o alla sussistenza di rapporti di parentela, affinità o coniugio, tra le parti), che possano far sorgere dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o delsuo carattere subordinato, nel qual caso il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa").
Quanto detto, peraltro, è stato avallato dalla Corte d'Appello di Bari che nello statuire in punto di riparto dell'onere probatorio nelle controversie del tipo di quella in esame ha espressamente richiamato la succitata sentenza della Corte di
Cassazione, n. 7845/2003 (Corte d'Appello Bari, sentenza n. 1543/2015).
Ancora di recente la Corte di Appello di Bari ha affermato: “E' ormai acquisito che, nel caso di dubbi circa l'effettività del rapporto di lavoro o del suo carattere subordinato, il giudice non può risolvere la controversia in base al semplice riscontro dell'iscrizione, che resta pur sempre soltanto un meccanismo di agevolazione probatoria, ma deve pervenire alla decisione valutando liberamente e prudentemente la rispondenza dell'iscrizione stessa a dati obiettivi, al pari di tutti gli elementi probatori acquisiti alla causa (Cass. 2.8.2012, n. 13877). A maggior ragione, l'onere assertivo e probatorio grava sul lavoratore nei casi di iscrizione negata negli elenchi nominativi ovvero di cancellazione disposta dopo una iniziale iscrizione" (cfr. Sentenza n. 853/2021 pubbl. il 15/06/2021 RG n. 1530/2019).
ERtanto, a fronte del disconoscimento totale o parziale del rapporto di lavoro, occorre che l'attore provi in modo puntuale i caratteri tipici del rapporto di lavoro subordinato oggetto di disconoscimento e di cui chiede l'accertamento (ovvero degli altri rapporti che legittimano l'iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, cfr. per quanto concerne i rapporti di piccola colonia, Cass. Civ. sez. lav. 28 giugno 2011 n.
14296), dovendosi rilevare che il lavoro subordinato in agricoltura è pienamente e direttamente riconducibile al "tipo" legale, di cui all'art. 2094 c.c., del lavoro subordinato nell'impresa (Cass., civ. sez. lav., 20 marzo 2001 n. 3975).
Orbene, nel caso di specie, il ricorrente, introducendo una domanda di accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD, aveva l'onere di provare i fatti che ne costituivano il fondamento (Cass., 26 marzo 2015, n. 6191; Cass., 17 marzo 2015, n.
5227; Cass., 31 luglio 2014, n. 17473; Cass., 24 agosto 2012, n. 14642; Cass., 2 agosto 2012, n. 13877; Cass., 20settembre 2011, n. 19151; Cass., 28 giugno 2011, n.
14296; Cass., 11 gennaio 2011, n. 493; Cass., 24 ottobre 2008, n. 25755; Cass., 19 maggio 2003, n. 7845) anche se va considerato che, a detti fini, il giudice del merito può porre a fondamento della sua decisione (anche) le stesse emergenze dei verbali ispettivi dell'1,CP _ - assunti in svolgimento di un potere di controllo riservato all'Ente previdenziale essendo noto il principio secondo cui il giudice del merito deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti, qualunque ne sia la provenienza;
e le stesse dichiarazioni acquisite in sede ispettiva ben possono essere liberamente valutate, ed apprezzate, dal giudice il quale può anche considerarle prova sufficiente delle circostanze riferite al pubblico ufficiale, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori.» (cfr. anche, ex plurimis, Cass., 6 giugno
2008, n. 15073; Cass., 22 febbraio 2005, n. 3525; Cass., 8 marzo 2001, n. 3350;
Cass., 26 luglio 2000, n. 9827).
Nel caso di specie, si ritiene che tale onere probatorio non sia stato assolto dall'odierno ricorrente.
Si osserva, infatti, che 1,CP ha depositato il verbale ispettivo n. N.
2023004956/DDL del 12/12/2023, riferito al periodo dal 01/01/2018 al 31/12/2022
(e, quindi, anche alle annualità oggetto del presente giudizio) relativo all'azienda agricola "SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE S.R.L.", con sede in OL
(Fg), via Cervaro n. 17, esercente attività di coltivazione di ortaggi.
Di seguito si riportano i tratti salienti emersi dall'indagine ispettiva ed evidenziati dai funzionari nel relativo verbale.
L'impresa agricola SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE SRL, avente forma giuridica di società a responsabilità limitata, è iscritta alla C.C.I.A.A. di FOGGIA ininterrottamente dal 16/03/2016 nella sezione ordinaria, con atto costitutivo del
24/02/2016; per quanto attiene allo stato attività l'impresa risulta attiva dall 08/05/2017.
L'attività prevalente dichiarata ai fini IVA è di coltivazioni di ortaggi in foglia, a fusto, in radici, bulbi e tuberi in piena aria (Codice ATECORI 2007: 01.13.10).
L'amministratrice unica della società è la sig.ra Parte_2 sin dall'11/04/2017.
La compagine societaria risulta essere la seguente: 60% è detenuta dalla sig.ra [...]
Parte 2 la restante parte, 40%, dal sig. Controparte 4 .
IVA n. P.IVA 1 con data di La stessa risulta essere assegnataria di P. '
attribuzione 24/02/2016, attività Controparte_5
(P.IVA_2), con luogo di esercizio e domicilio fiscale fissato in OL (FG), alla VIA CERVARO, 17. 1) La ditta individuale SOCIETA' AGRICOLA LA FENICE SRL ha presentato all' CP 1 una D.A. (denuncia aziendale) in data 20/09/2016, approvata in data
20/10/2016, con data inizio attività 01/09/2016 e fabbisogno di giornate n. 1250.
2) I terreni denunciati, dove si è svolta l'attività aziendale, sono collocati tutti nel territorio di OL (FG), alla contrada Posta Uccello e alla contrada Torre
Quarto. Precisamente, i terreni siti alla c/da Posta Uccello sono contrassegnati al part.lle foglio 154,
5,20,27,28,31,73,88,93,202,235,238,250,254,262,352,354,358,364,365, per un'estensione totale di ettari 25,87,01. I terreni siti, invece, alla c/da Torre Quarto sono contrassegnati al foglio 155, part.lle 56,283,285,338, per un'estensione totale di ettari 1,78,24.
Entrambi gli appezzamenti sono stati concessi in fitto dalla Parte 3
con contratti di affitto aventi diverse scadenze. ERi terreni situati al
[...] foglio 154, part.lle 5,88,235,238,250,254,262,365, il contratto ha scadenza fissata alla data del 24/03/2018. ER tutti gli altri fondi, invece, la scadenza è fissata al
24/03/2021.
3) In data 24/04/2018, la società ha inviato una nuova denuncia aziendale depurata delle particelle sopra menzionate, per cui la consistenza aziendale dal 24/03/2018
è pari ad ettari 22,93,38, per quanto attiene all'appezzamento sito alla c/da Posta
Uccello; l'altro appezzamento, invece, è rimasto invariato.
4) Nell'anno 2021, la Controparte_6 ha inviato diverse variazioni di denuncia aziendale, per denunciare la variazione della consistenza aziendale. In particolare, i terreni condotti in fitto in agro di OL (FG) fino al 07/04/2024 sono risultati i seguenti: foglio 56 part.lle n. 10 e 19, foglio 360 part.lla 285, per una superficie complessiva di ettari 7.94.63.
5) A fronte di questa variazione della consistenza aziendale, corrisponde un nuovo fabbisogno di giornate calcolato dall' CP_1 in n. 457.
6) Gli ispettori, da quanto innanzi, hanno evidenziato che nel corso del tempo la consistenza dei terreni condotti dall'azienda, è mutata, riducendosi, al punto che il fabbisogno di giornate di lavoro è passato da 1250 a 457.
A fronte di tale diminuzione, tuttavia, non è corrisposto un altrettanto calo della manodopera. I funzionari, infatti, hanno evidenziato che la manodopera denunciata è risultata sproporzionata rispetto al fabbisogno necessario per la coltivazione dei terreni denunciati, laddove è andata sempre aumentando dal 2018 al 2020, nonostante la consistenza aziendale fosse la stessa, per poi avere una lieve flessione nel 2021, e poi diminuire nel 2022.
Gli ispettori hanno evidenziato, in particolare, che nonostante il passaggio dalla coltivazione di circa 24 ettari di terreni a pressappoco 8, quindi un con la riduzione di due terzi, non si sia registrata una corrisponde riduzione del numero delle giornate di lavoro denunciate all' CP 1.
7) Dal punto di vista dei contributi dovuti, la ditta ha maturato nei riguardi dell' CP_1 un insoluto totale pari al 100%.
8) Dalla consultazione, invece, dell'archivio telematico relativo ai dati di Registro, sempre presso la banca dati dell'Agenzia delle Entrate, risultano i seguenti dati: per l'anno 2016 risultano due contratti di affitto di fondo rustico, di cui solo uno interessa il periodo oggetto del presente accertamento, e si tratta di quello valevole per il periodo dal 25-03-2016 al 31-03-2019, stipulato con la ditta il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da Parte_3
€ 77.500,00.
ER l'anno 2018 risulta un unico contratto di fitto di fondo rustico stipulato con la ditta Countorline di PI AU (azienda la cui attività dichiarata è quella della coltivazione di cereali), per il periodo dal 20/01/2018 al 30/09/2018, il cui valore dichiarato è di € 5.800,00.
ER l'anno 2019 risultano due contratti di fitto di fondo rustico: uno valevole per il periodo dall' 08-04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il sig. E_ '
il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pari da € 10.000,00; e l'altro valevole per il periodo dall'08 - 04-2019 al 31-03-2023 stipulato con il cui valore dichiarato per l'intera durata del contratto è pariParte 4 da € 5.000,00.
9) ER quanto attiene alle fatture di acquisto, le stesse riguardano in larga misura concimi, gasolio. Solo nel 2018 si sono rinvenute fatture di acquisto di piantine di pomodori e semi di grano e nel 2021 fattura di acquisto a blocco di pesche nettarine.
10) L'esame delle fatture di vendita per gli anni 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022 ha evidenziato che l'azienda si è occupata della lavorazione di pomodori, uva da vino, bianca e nera, e poi di lavori svolti presso altre aziende agricole (a tal proposito, vedasi le tabelle illustrative di cui alle pagine da 5 a 11 del verbale ispettivo). 11) In data 13.07.2023 è stata escussa dagli ispettori l'amministratore unico della società, nella persona della sig.ra , la quale ha affermato, per Parte 2
la pate che qui rileva: "Sono dipendente del sindacato Uil con sede in Margherita di Savoia, con la qualifica di impiegato [...]. Questa è stata la mia attività prevalente negli ultimi 5/6 anni. [...] Sono stata amministratore della società La
Fenice SRL azienda agricola con terreni in OL fino a 6-7 mesi fa. Ero solo amministratore della società e mi sono occupata delle assunzioni e il commercialista dispone tecnicamente delle stesse. Il commercialista della società
è di San Ferdinando di Puglia, non ricordo il nome. Mi chiedete il nome del legale rappresentante della società, vi rispondo che non ne sono a conoscenza. Mi chiedete da quanto tempo sono stata amministratore della società, non ricordo di preciso credo tra il 2019 e il 2020. Nel 2022 ho assunto orientativamente una settantina di braccianti;
anche negli anni precedenti i braccianti assunti come numero erano gli stessi. Il caposquadra era _1 non ricordo il cognome. Mi occupo di pagare i braccianti o delego ER 1 a farlo. Le modalità di pagamento erano bonifico o assegno. Non so se quest'anno 2023 sono stati assunti braccianti. Nel periodo in cui sono stata amministratore, la società disponeva di un conto corrente presso la banca di credito popolare di Laconia. _1 era anche socio della società. I braccianti lavoravano 6 ore al giorno generalmente di mattino. Ho percepito come amministratore qualcosa, ma non ricordo a che titolo.
I contratti di fitto dei terreni erano firmati da me, ma era sempre presente come supervisore _1 Le colture dell'azienda sono state: uva da vino, uva da tavola, pomodori, olive, pesche. Questi prodotti erano venduti da _1 , anche gli acquisti erano di competenza di _1 L'azienda conduce in fitto circa una ventina di ettari di terreno all'anno. Come soci della società oltre a me e a
ER 1, c'era anche il fratello, ma non ricordo il nome, non ci sono altri soci, né soci lavoratori. Non so quanto era il volume d'affari della società, i contributi venivano pagati dal commercialista. L'anno scorso 2022 la paga giornaliera era di € 55 circa. Non sono al corrente se la ditta ha lasciato debiti pur essendone amministratrice. Oltre a coltivare i terreni, la società si occupava di acquisto a blocco di pomodori, uva con contratto. Da gennaio 2023 non mi sono più occupata della società. Il conto corrente della società l'ho chiuso circa un anno fa. Mi chiedete del volume d'affari non vi sono dire neanche indicativamente quanto fosse se 50.000 €, 100.000 € Ho lasciato ogni incarico più di un anno fa. Non ricordo quante giornate all'anno sono state dichiarate per gli anni precedenti. In effetti era CP 4 che si occupava di tutto, essendo io fuori zona, mentre CP 4 era di OL. L'ultima assemblea cui ho partecipato era quella in cui ho riferito di voler cessare. Gli altri erano brevi incontri effettuati dal commercialista con CP 4 giusto per forma. Non c'era un CDA, né un presidente. L'uva del 2022 è stata tutta marcia, la gran parte non è stata raccolta.
Quel poco che si è riuscito a afre è stato portato in una cantina di OL di cui non ricordo il nome".
12) A detta degli ispettori, quanto riferito dalla sig.ra Parte 2 è risultato lacunoso, parziale e non rispondente vero;
l'esame della visura camerale ha evidenziato che la suddetta risulta essere ancora amministratrice della società, e anzi di rivestire tale carica sin dall'11/04/2017, data dell'atto di nomina. La sig.ra risulta detenere il 60% delle quote sociali, mentre la restante Parte 2
parte è detenuta dal sig. E_ detto Per 1, che la stessa nomina più volte nel corso della dichiarazione e di cui non ricorda nemmeno il cognome.
Non c'è nessun altro socio, come la stessa riferisce, ovvero il fratello di CP 4
[ …..] ( ERsona 2 ).
13) Gli ispettori, poi, hanno evidenziato che la sig.ra Parte 2 ha sostanzialmente ammesso, che di tutta l'attività della società in accertamento si è
'occupato ER 1 ovvero E_ era infatti costui che si occupava della scelta del personale, del pagamento delle retribuzioni, della scelta dei terreni da coltivare, degli acquisti e delle vendite da effettuare.
14) Tanto è stato confermato dagli stessi braccianti escussi, laddove hanno concordemente riferito: di essere stati assunti da E_ ; di non aver mai avuto nessun datore di lavoro di nazionalità straniera;
di non conoscere la sig.ra ; di essere stati retribuiti da CP 4 di aver lavorato Parte 2
Controparte 4 per
A detta dei braccianti, quindi, l'unico vero datore di lavoro era E_
15) In data 03/10/2023 è stato escusso il E_ che ha rilasciato la seguente dichiarazione: “sono proprietario di 6 ettari di terreno in OL alla
Contrada Posta Uccello. Sono tutti coltivati a vigneto, varietà Trebbiano e
Sangiovese, sono tutti a tendone. Li ho sempre coltivati io, dalla potatura alla vendemmia, io personalmente con l'ausilio di parenti, tra cui mio figli ER_3 del 1993, le mie sorelle ER 4 e ER_5 (gemelle), ER_2 ER 6 , ER_7 ' [...] ERsona 8 del 1995; Persona 9 moglie di mio fratello
ER 2 , ERsona_10 , mia moglie. Poi Controparte_7 'moglie di ER_8
[...] del 1995. L'uva prodotta è biologica, la Fenice dal 1/09/2023 è divenuta un'azienda che produce uva biologica. Si è dovuto aspettare tre anni per avere
CP_6 questa conduce in fitto i miei questa qualifica. Da quando esiste la terreni quelli di ER quanto riguarda i rapporti con la Parte 4
banca, possiedo la delega e posso operare sul conto della società, come l'amministratore Pt 2 Il conto è alla BCC di OL. ER la scelta dei
.
braccianti a OL si va in mezzo alla piazza e si sceglie il personale da portare in campagna. Sono io che scelgo i braccianti per una paga giornaliera di
€ 60/65 che lavorano per 6 ore di mattina. Lo stesso prezzo riguarda la paga destinata agli operai che si occupano di potatura e sflogliatura. Dei trattamenti alle piante mi occupo io e ER 6 Possiedo il patentino per i ERsona 7
,
fitosanitari. Il trattore viene condotta da me, ER_6 e ER_7 L'uva la conferisco alla CP_8in Sud Cantina di OL. La potatura la facciamo dopo la vendemmia (ottobre) noi uomini, tranne le donne. I potatori sono: io, mio fratello, Per 7 e i nostri Figli. Dopo la potatura essendo il clima mite, si ER_6 '
passa alla legatura tralci, fatta sempre da noi senza fretta. Poi zappatura intorno alle radici, per eliminare le radici esterne che possono far morire la pianta. Pago io gli operai in contanti generalmente. I pagamenti giungono sul conto della
Fenice, con un acconto e dopo diversi mesi con il saldo. ER la coltivazione dei terreni di Posta Uccello, la lavorazione potatura necessita di 8-9 giorni ad ettaro, la sfogliatura 8-9 giorni ad ettaro, tiratura sarmenti 8-9 giorni ad ettaro. I trattamenti alle piante vengono svolti secondo le condizioni climatiche, una quindicina all'anno. Li facciamo io, Per 6 e Per 7 Fino all'anno del Covid mio fratello ER_2 si occupava dell'attività agricola come me, svolgendo le medesime lavorazioni, anche i trattamenti alle piante. Le donne lavorano alla tiratura dei sarmenti, legatura. ER la vendemmia a Posta Uccello si impiega circa una settimana, nel mese di settembre ed inizio ottobre, massimo una decina di giorni. La manodopera necessaria per la vendemmia necessita di una squadra composta due trattoristi e 10 vendemmiatori per tutto l'appezzamento di Posta
Uccello. Sono io che chiamo i dipendenti per le diverse fasi colturali, sono io che li controllo durante le lavorazioni, sono io che pago gli operai. I movimenti bancari sono svolti prevalentemente da me, raramente da Pt 2 La situazione debitoria è con 1,CP - La Fenice coltiva anche i terreni di Parte 4
estesi per un paio di ettari di terreno coltivati a vigneto alla c.da Parte 5
in OL. Qui c'è tutto Trebbiano. ER il fitto del mio terreno percepisco dalla Con Controparte_9 Fenice € 4000,00 all'anno. Il marito di Parte_4
lavora qualche volta i terreni, non fa molte giornate all'anno, lavora come mio dipendente. Non abbiamo fatto assemblee della società visto che decido tutto io.
Non conosco il nome del commercialista. La Fenice possedeva fino alla fine del
2022 un trattore Fiat. ER portare l'uva alla cantina mi servo di un camion di proprietà della Parte 3 che mi viene concesso gratuitamente. Quando faccio il trasporto dell'uva con il camion sono io che compilo i DDT. L'uva coltivata sul mio fondo di posta uccello, sul mio terreno, tutte le fatture sono intestate alla Fenice quelle del 2022. Gli operai della Fenice hanno lavorato su altri terreni oltre che a posta uccello, anche su Torre Quarto e anche su altri terreni, come Zona Viro. Nella zona di Torre Quarto i terreni sono di proprietà delle Parte_3 e non sono stati concessi in fitto alla Fenice, anche se gli operai della Fenice hanno lavorato anche lì. Tutti i dipendenti sono di OL, tranne due dipendenti che sono di Polignano a Mare. Da inizio anno, la Fenice non coltiva più terreni. ha svolto poche giornate di lavoro.Parte_6 dopo aver letto e confermato quanto scritto, mi rifiuto di firmare. Mi impegno a firmare quanto verrete a OL".
16) Dalle suddette dichiarazioni emerge che: Con
-il CP_4 è proprietario di sei ettari di terreno in agro di OL alla località Posta Uccello;
-questi terreni sono tutti coltivati a vigneto, con uva della qualità Sangiovese e
Trebbiano, sono tutti a tendone;
-della lavorazione di detti terreni, dalla potatura alla vendemmia, si occupa personalmente e manualmente il Controparte 4 oltre a lui, la lavorazione del vigneto viene svolta in famiglia;
in particolare, i familiari che se ne occupano, sono: del 1993, suo figlio;
'suo fratello;
ERsona 8 ERsona 2
[...]
ERsona 8 del CP 10 suo genero;
,suo genero;
ERsona_7
,
1995, suo nipote;
-l'uva prodotta dalla Parte 7 dal 01/09/2023 ha ottenuto la qualifica di uva biologica;
-della gestione aziendale se ne occupa solo ed esclusivamente lui;
in particolare il [...]
CP_4 si occupa: della scelta degli operai;
degli ordini da impartire agli operai;
del controllo dell'operato dei braccianti;
del pagamento dei braccianti agricoli sia in contanti che con bonifico;
dei rapporti con clienti e fornitori;
dei rapporti con la banca, del trasporto dell'uva alla cantina;
di condurre i mezzi agricoli;
di effettuare i trattamenti alle piante. Insomma, è lui, il sig. Controparte 4 il vero dominus dell'azienda agricola.
-Oltre ai suoi terreni gli operai hanno lavorato sui terreni di Parte 4 sempre in agro di OL, alla Contrada Pozzo Terranio e poi in zona Torre
Quarto sui terreni di proprietà delle Parte 3
-I dipendenti assunti sono per la maggior parte di OL, fatta eccezione per due dipendenti che risiedono a Polignano a Mare.
17) In data 27 novembre 2023, il sig. E_ ha rilasciato un'ulteriore dichiarazione, con la quale ha affermato: “in aggiunta a quanto dichiarato in data
03-10-2023, aggiungo che sono proprietario di 6 ettari di terreno in agro di
OL alla loc. Posta Uccello da più di dieci anni. Tutti questi terreni sono coltivati a vigneto da almeno cinque anni. ER quanto riguarda le fatture di vendita dell'uva, gli acquirenti sono: LE VIN. CP 11 Controparte 12 e Metta SRLS, si trovano tutta OL. I pomodori prodotti nel 2018 e nel 2019 coltivati a Posta
Uccello, Torre Quarto su altri terreni in fitto sono stati venduti alla Coop. Agricola
Marilu' di Poggiomarino. Tutte le altre fatture sono per fornitura di servizi per raccolta e trasporto di uva presso altre aziende agricole. La squadra di lavoro è sempre la stessa e viene impegnata presso altre aziende che pagano la giornata di lavoro. La squadra di lavoro è composta da me e dai miei familiari ei braccianti che assumo. Qualsiasi passo che faccio comunico a Pt 2 Le aziende pagano in
.
contanti o con assegno intestato alla Fenice. Anche mio fratello ER 2 è proprietario di 6 ettari di terreno in agro di OL alla contrada Posta Uccello coltivati prevalentemente a frutteto, pesche e albicocche, uliveto e vigneto, di cui 3 ettari. I terreni miei e di mio fratello vengono coltivati indifferentemente da me, da lui fino al Covid, dai nostri familiari e dai braccianti che assumo. Del trasporto dell'uva mi occupo solo io perché ho la relativa patente".
18) Anche da tale deposizione emerge in maniera chiara che:
è svolta quale titolare,
- l'attività aziendale della Controparte_6
E_ sia sui suoi terreni estesi per 6 nonché datore di lavoro, dal sig.
, ettari tutti coltivati a vigneto e sia su quelli del fratello ER_2 , estesi anch'essi per
6 ettari, dove insistono frutteti - pesche e albicocche - uliveto e vigneto, per la metà dell'estensione ovvero per 3 ettari;
,E_ che dal fratello ER_2
-La squadra di lavoro è composta sia dal il quale ha svolto attività agricola fino all'anno del Covid, dai loro familiari e dai braccianti che lo stesso E_ assume;
- L'uva raccolta viene venduta ad alcune aziende di OL;
- Il trasporto dell'uva, in particolare, viene svolto solo dal sig. E_
essendo lo stesso in possesso della relativa patente di guida.
19) Gli ispettori, poi, hanno dato atto di aver escusso i proprietari dei terreni ove la società ispezionata ha svolto attività di raccolta d'uva e di trasporto del prodotto (così come risultanti dall'esame delle fatture di vendita emesse nel periodo oggetto del presente accertamento). Tutti i soggetti escussi hanno concordemente riferito di conoscere solo il E_ ; di aver preso accordi con lui;
di aver pagato a lui il dovuto. Insomma, ancora una volta, il CP 4 è stato individuato come il titolare dell'azienda.
20) A detta degli ispettori, quindi, sulla scorta dei suddetti elementi, discende inequivocabilmente che la ditta, anche se formalmente intestata alla Controparte_6
[...] e dichiarata in forma distinta e separata, nella realtà, è da ritenersi unicamente coincidente nella persona di E_ un'unica indistinta azienda, avente un unico oggetto sociale, un unico luogo di esercizio dell'attività imprenditoriale, un unico consulente del lavoro e fiscale, un unico medesimo modo di operare ed un unico responsabile aziendale che, certamente, non è rappresentato da ma è individuabile nella persona di E_ Parte 2
,
21) Gli ispettori, quindi, sulla base dei suddetti accertamenti, hanno concluso nel senso che si è al cospetto della figura del così detto imprenditore occulto, cioè di un soggetto che non agisce direttamente nella propria attività, ma attraverso un prestanome.
22) A tale conclusione gli ispettori sono giunti, non soltanto sulla base della dichiarazione rilasciata dalla sig.ra Parte 2 che, già di per sé, escludono dalla titolarità dell'azienda quest'ultima, ma anche sulla base delle innumerevoli circostanze emerse e verificate, in occasione del rilascio delle dichiarazioni da parte dei lavoratori assunti ritenuti attendibili, nonché sulla base Con della dichiarazione rilasciata dallo stesso CP 4 23) Gli ispettori, quindi, hanno disposto l'annullamento delle giornate di lavoro
E_ dalla denunciate a favore del sig. ' Controparte_6
dall'anno 2018 all'anno 2022.
24) Con separato verbale, poi, (verbale n. 2023008660 del 12/12/2023) hanno provveduto all'iscrizione del sig. E_ presso la Gestione Autonoma
dell'Inps dei Coltivatori Diretti e all'addebito della relativa contribuzione dovuta per se stesso e per i propri familiari che lo coadiuvano nell'attività aziendale. Con ulteriore verbale, inoltre, hanno disposto l'iscrizione all' CP_1 dell'azienda agricola
Controparte 4 e hanno determinato l'imponibile contributivo e l'addebito della relativa contribuzione previdenziale per tutti i braccianti considerati veri.
Orbene, a fronte di tale (particolarmente accurata) indagine ispettiva, fondata su riscontri oggetti, le allegazioni e le prove offerte dall'odierna parte ricorrente non appaiono idonee a dimostrare il fatto controverso, ossia l'effettiva prestazione, da parte del lavoratore a tempo determinato, di attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze della azienda agricola ispezionata.
Quanto alla prova documentale (comunicazione di assunzione, buste-paga, e CUD), nella specie la stessa non appare idonea, di per sé, a dimostrare l'effettiva esistenza e la durata dei rapporti di lavoro agricoli.
Ed invero, come di recente affermato dalla Corte Territoriale, nelle ipotesi di disconoscimento o di cancellazione dell'accredito assicurativo a seguito e per effetto di una valida e puntuale attività di vigilanza e controllo, i documenti dell'azienda pseudo-datrice la cui realtà operativa del tutto o gravemente irregolare è stata acclarata in sede ispettiva e, in particolare, le denunce di manodopera, a ben
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vedere, non costituiscono un efficace elemento di contrasto probatorio, perché, ove dei rapporti di lavoro non si rinvenisse traccia nemmeno nei documenti formati dal soggetto che si attribuisce la qualità di datore, una simile ipotesi ricostruttiva dovrebbe essere esclusa in radice e ogni discussione sul punto non potrebbe essere nemmeno avviata dagli pseudo-braccianti.
In altre parole, poiché le annotazioni aziendali devono riflettere le assunzioni effettive, le stesse annotazioni sono funzionali, anzi indispensabili, a fornire un'apparenza di regolarità nei casi di falsi ingaggi.
Ne deriva che non è sulle registrazioni e sulle denunce aziendali concernenti la manodopera che può congruamente fondarsi il convincimento circa l'effettivo svolgimento dell'attività aziendale per il tramite dei lavoratori annotati (si vedano, ex multis, sent. n. 1932/2019, 71/2020; 1234/2021 Corte di Appello di Bari).
Queste considerazioni valgono soprattutto nei casi, come quello in esame, in cui al tratto di penna dell'imprenditore non corrisponde il pagamento dei contributi previdenziali.
Lo stesso dicasi per la prova testimoniale articolata dai ricorrenti, rispetto alla quale è possibile effettuare già ex ante una valutazione di inidoneità della stessa a sovvertire gli esiti degli accertamenti ispettivi.
Tanto in considerazione della circostanza che i capitoli di prova articlati, epr come formulati, nonsi ritenono idonei i superare gli esiti dell'indagine ispettiva anche e soprattutto in considerazione delle contraddizioni emergenti tra quanto asserito dalla ricorrente in questa sede e quanto riferito in sede ispettiva.
Ed invero, agli ispettori la ricorrente ha riferito di aver lavorato sempre e solo sui terreni siti in San Ferdinando, di aver lavorato nei magazzini, di non ricordare il nome della ditta datrice di lavoro, di essersi occupata della raccolta della frutta e delle verdura, di essere stata pagata con assegno.
In ricorso, la stessa ricorrente ha riferito di aver lavorato sui terreni siti in OL,
Posta Uccello e Torre Quarto (e non già a San Ferdinando), di aver lavorato sui terreni (e non nel magazzino), di essersi occupata della raccolta della frutta (e non anche della verdura), essere stata pagata in contanti o con bonifico (e non con assegno).
Non vi è chi non veda che si è al cospetto di dichiarazioni rilevanti, riguardanti aspetti peculiari del rapporto di lavoro che, in quanto tali, minano fortemente la prospettazione attorea. Tanto anche in considerazione della circostanza che parte ricorrente in sede di note nulla ha dedotto sul punto;
non una parola atta a fornire una giustificazione circa le ridette contraddizioni è stata spesa.
Quanto detto, contribuisce a rafforzare il convincimento circa l'infondatezza degli assunti attorei.
ERaltro, non può non evidenziarsi che il lavoratore ER 6 , indicato dalla ricorrente come teste, sempre in sede ispettiva, ha escluso la presenza di manodopera femminile. Non si comprende, quindi come avrebbe potuto, ove escusso, confermare la prospettazione attorea.
ER questa ragione, in questa specifica ipotesi, in cui il disconoscimento dei rapporti di lavoro è fondato anche sulle dichiarazioni rese in sede ispettiva dai ricorrenti la prova testimoniale, così come in concreto articolata (e a prescindere da eventuali profili di genericità, irrilevanza o dal carattere valutativo delle circostanze capitolate) non può considerarsi un idoneo ed adeguato elemento di contrasto probatorio, tanto più se si ha riguardo al silenzio serbato in giudizio dalla ricorrenta rispetto alle richiamate incongruenze/lacune/contraddizioni che caratterizzano le sue stesse dichiarazioni.
In altri termini, a fronte della produzione in giudizio di queste ultime da parte dell' CP 1, la ricorrenti non ha inteso offrirne una lettura alternativa, tale da rendere necessario/opportuno disporre un supplemento di indagine attraverso l'espletamento della prova testimoniale.
In proposito appare opportuno richiamare i principi affermati da Cass. n. 20019/2018
(in motivazione): “... è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di legittimità che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr., e plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del
24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003). Inoltre, il giudice del gravame ha evidentemente ritenuto superflua l'ammissione della prova testimoniale come è dato evincere dal richiamo contenuto nella sentenza gravata ai principi affermati da questa Corte secondo cui ".... l'esclusione di un'efficacia diretta fino a querela di falso del contenuto intrinseco delle dichiarazioni rese agli ispettori dai lavoratori non implica che le stesse siano prive di qualsivoglia efficacia probatoria in difetto di una loro conferma in giudizio;
ove le dichiarazioni dei lavoratori siano univoche infatti, il giudice può ben ritenere superflua l'escussione dei lavoratori in giudizio mediante prova testimoniale, tanto più se il datore di lavoro "non alleghi e dimostri eventuali contraddizioni delle dichiarazioni rese agli ispettori in grado di inficiarne l'attendibilità. (Sez. L, Sentenza n. 15073 del 06/06/2008; Sez. L, Sentenza n. 3525 del 22/02/2005) ...".
In definitiva, alla luce di quanto premesso, la domanda attorea, avente ad oggetto l'accertamento del diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD 2020, appare infondata. In definitiva, il ricorso deve essere integralmente rigettato, restando assorbite le questioni preliminari.
Le spese di lite gravano sul ricorrente in ossequio alla regola della soccombenza;
sul punto si richiama la sentenza n. 233/2023 della Corte Territoriale che ha ritenuto non applicabile ai giudizi promossi per l'accertamento del diritto all'iscrizione negli elenchi OTD a seguito del provvedimento di disconoscimento, il particolare regime di esenzione di cui all'art. 152 bis disp. att. c.p.c., in conformità a quanto ripetutamente affermato dalla Corte di Cassazione (vedasi sentenze nn. 34603/2022,
16676/2020, 29010/2020, 16535/2021, 38701/2021).
La liquidazione, affidata al dispositivo che segue, è effettuata sulla scorta dei parametri di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55. ER la determinazione del compenso si ha riguardo ai valori previsti dalle tabelle allegate al D.M. n. 55 del 2014 in relazione alla tipologia di causa (procedimento in materia di previdenza), al valore della controversia (scaglione compreso fra Euro 5.200,00 ed Euro 26.000,00, in tal senso vedasi Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 8792 del 29/03/2019 ). Deve tenersi conto dei valori medi previsti dal D.M. cit. con riduzione nella misura indicata in dispositivo, tenuto conto della scarsa complessità delle questioni trattate. Va inoltre liquidata una somma pari al 15% del compenso totale per la prestazione a titolo di rimborso spese forfettarie (art. 2 D.M. n. 55 del 2014).
P.Q.M.
Il Tribunale di Foggia-Sezione Lavoro, in persona del Giudice, dott.ssa Roberta
Lucchetti, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 7101/2024 R.G.L.
e vertente tra le parti in epigrafe indicate, disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: rigetta la domanda;
condanna la ricorrenti al pagamento, in favore della controparte, delle spese di oltre iva, cpa e rimborso spese lite, che liquida in complessivi €. 1.863,00 forfettarie 15%.
Foggia, 15.4.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Roberta Lucchetti