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Sentenza 29 luglio 2025
Sentenza 29 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/07/2025, n. 1881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1881 |
| Data del deposito : | 29 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico
Veneranda Nazzaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 3597 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art 615 c.p.c., primo comma.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ravotti presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 10, per procura in atti
-parte opponente
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Francesca Carmela Verdoliva presso il cui studio elett.te domicilia in
Scafati, alla via Trieste n° 202,per procura in atti
-parte opposta
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE -Direzione Provinciale I di Napoli, in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11,
Napoli, domicilia per legge
- parte opposta
Conclusioni:
1 per parte opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza o pretesa contraria disattesa, voler così provvedere: - nel merito, accertare e dichiarare che le obbligazioni di pagamento vantate dai convenuti con l'impugnata intimazione di pagamento recante n. 07120249033623541/000 e con la sottesa cartella di pagamento contraddistinta dal numero 07120080103174091000, sono illegittime, inefficaci e, comunque, estinte poiché prescritto il diritto di esigerle nei confronti sia dell'Ente Esattore che degli Enti impositori;
- dichiarare per l'effetto, non dovuta alcuna somma in relazione all'impugnata intimazione di pagamento recante n. 07120249033623541/000 ed alla sottesa cartella di pagamento contraddistinta dal n. 07120080103174091000, ordinando all' in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., l'immediata cancellazione dei ruoli esattoriali, con ogni pronuncia consequenziale;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al procuratore costituito antistatario. per : Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis Controparte_1 reiectis, in via preliminare e pregiudiziale, previo accoglimento delle eccezioni preliminari articolate, dichiarare l'azione nulla, irrituale ed inammissibile per tutti i motivi di cui in atti;
dichiarare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza dell'adito Giudice;
rigettare l'opposizione nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto in ordine a qualunque motivo;
limitare Controparte_1 l'azione e la pronuncia ai ruoli di cui alla cartella indicata ed espressamente impugnata;
dichiarare valido ed efficace l'atto e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento;
ci si oppone alla richiesta sospensiva, non ricorrendone i presupposti di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 1.08.2024, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249033623541/000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120080103174091000, intimante il pagamento della somma di € 14.801,05 a titolo di spese di giustizia riferite all'anno
1998, oltre sanzioni, interessi e spese di esecuzione, di cui domandava di dichiararsi l'illegittimità
e l'inefficacia nonché l'estinzione del credito ad essa sotteso, ed a sostegno deduceva: - l'omessa notifica della suindicata cartella esattoriale;
- la prescrizione del credito sottostante.
si è costituita in giudizio eccependo: - la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva;
- la regolare notifica della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento;
- l'infondatezza della eccezione di prescrizione del credito avendo l'opponente formulato separata istanza di definizione agevolata per il credito in contestazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE -Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c., reso in data 28.11.2024, il G.U. confermava l'udienza di prima comparizione del 27.01.2025.
2 All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in mancanza di istanze istruttorie, il giudizio veniva riservato in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
In apertura di motivazione, va rilevata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende, ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del
31/07/2017; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008 secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario;
nonchè Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016 secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Ancora, in via preliminare va rilevato che l'odierna domanda va qualificata opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma, cpc atteso che l'eccezione di omessa notifica della cartella esattoriale attiene al merito della controversia, giacché oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa e sulla formazione del titolo esecutivo e, d'altra parte, l'eccezione di prescrizione del credito integra la deduzione di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo.
Da quanto precede, ossia dalla qualificazione della domanda, consegue altresì, che va dichiarata la legittimazione passiva degli Enti convenuti, in quanto l'opposizione proposta mira a far valere l'estinzione del credito, in dipendenza sia di vizi di notificazione degli atti pre-esecutivi sia di fatti estintivi sopravvenuti, eppertanto la domanda vede, inevitabilmente, quali destinatari sia l'Ente titolare ed impositore del credito sia l'Ente titolare dell'azione esecutiva. Sul punto, peraltro, è opportuno chiarire che la mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario, tra Agente ed
Ente impositore, non fa venire meno la loro autonoma concorrente legittimazione passiva nel caso in cui, come nella fattispecie, vengano sollevati vizi di merito. A tale ultimo riguardo, la S.C. di Cassazione, con recentissima pronuncia a Sezioni Unite, ha ribadito che laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l' che Controparte_2
l'Amministrazione Finanziaria, si è di fronte ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024)
3 Per i suesposti motivi, deve dichiararsi la legittimazione passiva di entrambi i convenuti.
Passando alla disamina del merito, vanno scrutinati i documenti allegati, dalle parti opposte.
In particolare, ha prodotto copia della ricevuta Controparte_1 di ritorno della notifica, avvenuta in data 25.06.2008 a mezza posta ed a mani della moglie del destinatario. A tale riguardo, risulta condivisibile l'eccezione di parte attrice relativa alla omessa allegazione della prova documentale dell'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto.
Infatti, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell' effettuata a soggetto diverso dal destinatario (in Controparte_2 fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis -
Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (…)”. I giudici di legittimità hanno ribadito che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n. 17235/18, sentenza n.
25079/14, 2868/2017, 17235/18)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, è intervenuta a Sezioni Unite sulla prova del perfezionamento della procedura di notifica dell'atto impositivo a mezzo posta, sancendo che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”; il principio è stato ulteriormente confermato con Ordinanza del 04/05/2022 n. 14093.
Per le su esposte considerazioni, la notifica della oppugnata cartella esattoriale non può ritenersi legittima e non integra valido atto interruttivo non avendo la notificante, Controparte_1
assolto l'onere probatorio in questione.
[...]
4 Per le suesposte motivazioni, nella decisione della domanda che ne occupa, assume funzione assorbente l'eccezione di prescrizione decennale del credito, dovendosi la stessa ritenere compiuta nel 2008 tenuto conto, come precisato nell'intimazione di pagamento, dell'anno 1998 quale anno di riferimento del debito;
di conseguenza, sia la copia di un successivo avviso di ricevimento, recante data 18.01.2010 sia la presentazione, nel 2023, da parte attrice, della domanda di definizione agevolata ( rottamazione quater), avente ad oggetto anche l'intimazione di pagamento di cui è causa, parimenti allegate da , non Controparte_1 rivestono alcun rilievo ai fini della interruzione della prescrizione decennale del credito ormai compiuta a tali date.
Per tutti i suesposti motivi va dichiarata l'insussistenza del diritto degli Enti opposti di procedere ad esecuzione forzata sulla base della cartella impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Per quanto attiene alla ripartizione delle spese del giudizio di opposizione alla cartella essa deve essere regolata in base al principio di causalità ed in applicazione del principio di diritto secondo cui «nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'agente della riscossione risponde in solido con
l'ente impositore, entrambi opposti, delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, mentre la circostanza che la lite tragga origine da un atto dovuto, compiuto dall'agente della riscossione nell'ambito del servizio di riscossione, rileva nei soli rapporti interni»
(Cassazione civile sez. II, 8/10/2018, n. 24678)
Le stesse, pertanto, si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, delle attività difensive svolte ed in applicazione delle tariffe ex D.M. 55/2014
P.T.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento n° 07120080103174091000 e per effetto annulla detta cartella esattoriale;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi ed € 264 per spese, oltre rimborso forfettario CpA ed IVA, se documentati con fattura e non detraibili.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 29.07.2025
5 Il Giudice Unico
Veneranda Nazzaro
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice monocratico
Veneranda Nazzaro, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 3597 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2024, avente ad
OGGETTO: opposizione ex art 615 c.p.c., primo comma.
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Ravotti presso il cui studio Parte_1 elett.te domicilia in Castellammare di Stabia (Na) alla via Amato n. 10, per procura in atti
-parte opponente
CONTRO
rappresentata e difesa Controparte_1 rappresentata e difesa dall' Francesca Carmela Verdoliva presso il cui studio elett.te domicilia in
Scafati, alla via Trieste n° 202,per procura in atti
-parte opposta
NONCHE'
AGENZIA DELLE ENTRATE -Direzione Provinciale I di Napoli, in p.l.r.p.t. rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, presso i cui uffici, in via A. Diaz n. 11,
Napoli, domicilia per legge
- parte opposta
Conclusioni:
1 per parte opponente: Piaccia all'Ecc.mo Tribunale adito, ogni istanza o pretesa contraria disattesa, voler così provvedere: - nel merito, accertare e dichiarare che le obbligazioni di pagamento vantate dai convenuti con l'impugnata intimazione di pagamento recante n. 07120249033623541/000 e con la sottesa cartella di pagamento contraddistinta dal numero 07120080103174091000, sono illegittime, inefficaci e, comunque, estinte poiché prescritto il diritto di esigerle nei confronti sia dell'Ente Esattore che degli Enti impositori;
- dichiarare per l'effetto, non dovuta alcuna somma in relazione all'impugnata intimazione di pagamento recante n. 07120249033623541/000 ed alla sottesa cartella di pagamento contraddistinta dal n. 07120080103174091000, ordinando all' in CP_1 Controparte_1 persona del legale rappresentante p.t., l'immediata cancellazione dei ruoli esattoriali, con ogni pronuncia consequenziale;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio da attribuirsi al procuratore costituito antistatario. per : Voglia l'Onorevole Tribunale, contrariis Controparte_1 reiectis, in via preliminare e pregiudiziale, previo accoglimento delle eccezioni preliminari articolate, dichiarare l'azione nulla, irrituale ed inammissibile per tutti i motivi di cui in atti;
dichiarare il difetto di giurisdizione e l'incompetenza dell'adito Giudice;
rigettare l'opposizione nei confronti di
[...]
in quanto infondata in fatto ed in diritto in ordine a qualunque motivo;
limitare Controparte_1 l'azione e la pronuncia ai ruoli di cui alla cartella indicata ed espressamente impugnata;
dichiarare valido ed efficace l'atto e la pretesa impositiva in esso contenuta, condannando l'attore al pagamento;
ci si oppone alla richiesta sospensiva, non ricorrendone i presupposti di legge;
con vittoria di spese e competenze di lite.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, notificato in data 1.08.2024, l'istante impugnava l'intimazione di pagamento n. 07120249033623541/000, limitatamente alla cartella esattoriale n. 07120080103174091000, intimante il pagamento della somma di € 14.801,05 a titolo di spese di giustizia riferite all'anno
1998, oltre sanzioni, interessi e spese di esecuzione, di cui domandava di dichiararsi l'illegittimità
e l'inefficacia nonché l'estinzione del credito ad essa sotteso, ed a sostegno deduceva: - l'omessa notifica della suindicata cartella esattoriale;
- la prescrizione del credito sottostante.
si è costituita in giudizio eccependo: - la Controparte_1 carenza di legittimazione passiva;
- la regolare notifica della cartella esattoriale e dell'intimazione di pagamento;
- l'infondatezza della eccezione di prescrizione del credito avendo l'opponente formulato separata istanza di definizione agevolata per il credito in contestazione.
AGENZIA DELLE ENTRATE -Direzione Provinciale I di Napoli si è costituita in giudizio eccependo la carenza di legittimazione passiva e l'infondatezza dell'opposizione proposta.
Con decreto ex art. 171bis c.p.c., reso in data 28.11.2024, il G.U. confermava l'udienza di prima comparizione del 27.01.2025.
2 All'esito del deposito delle memorie ex art. 171 ter c.p.c., in mancanza di istanze istruttorie, il giudizio veniva riservato in decisione all'udienza del 7 luglio 2025 con concessione dei termini ex art. 189 c.p.c.
In apertura di motivazione, va rilevata la giurisdizione del giudice ordinario in quanto, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, l'impugnazione delle cartelle di pagamento relative a spese processuali, così come a somme dovute alla Cassa delle ammende, ricade nella giurisdizione ordinaria, non attenendo a crediti tributari (così Sez. U, 18979 del
31/07/2017; v. anche Sez. U, n. 3008 dell'8/02/2008 secondo cui, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, i ricorsi avverso gli atti con cui l'Amministrazione chiede il pagamento delle spese di giustizia anticipate dall'erario non rientrano nella giurisdizione del giudice tributario, ma in quella del giudice ordinario;
nonchè Sez. U, n. 20427 dell'11/10/2016 secondo cui la cognizione sugli importi iscritti a ruolo riportati in una cartella esattoriale concernente il recupero di spese di giustizia spetta alla giurisdizione del giudice ordinario).
Ancora, in via preliminare va rilevato che l'odierna domanda va qualificata opposizione all'esecuzione ex art. 615, 1 comma, cpc atteso che l'eccezione di omessa notifica della cartella esattoriale attiene al merito della controversia, giacché oltre ad essere rilevante ai fini della prescrizione, ridonda sulla stessa sussistenza della pretesa e sulla formazione del titolo esecutivo e, d'altra parte, l'eccezione di prescrizione del credito integra la deduzione di un fatto estintivo successivo alla formazione del titolo esecutivo.
Da quanto precede, ossia dalla qualificazione della domanda, consegue altresì, che va dichiarata la legittimazione passiva degli Enti convenuti, in quanto l'opposizione proposta mira a far valere l'estinzione del credito, in dipendenza sia di vizi di notificazione degli atti pre-esecutivi sia di fatti estintivi sopravvenuti, eppertanto la domanda vede, inevitabilmente, quali destinatari sia l'Ente titolare ed impositore del credito sia l'Ente titolare dell'azione esecutiva. Sul punto, peraltro, è opportuno chiarire che la mancanza di una situazione di litisconsorzio necessario, tra Agente ed
Ente impositore, non fa venire meno la loro autonoma concorrente legittimazione passiva nel caso in cui, come nella fattispecie, vengano sollevati vizi di merito. A tale ultimo riguardo, la S.C. di Cassazione, con recentissima pronuncia a Sezioni Unite, ha ribadito che laddove vengano sollevati vizi di merito e siano presenti in giudizio sia l' che Controparte_2
l'Amministrazione Finanziaria, si è di fronte ad una causa inscindibile, perché entrambi gli enti sono legittimati passivamente (cfr. Cass. S.U. n. 11676 del 30/04/2024)
3 Per i suesposti motivi, deve dichiararsi la legittimazione passiva di entrambi i convenuti.
Passando alla disamina del merito, vanno scrutinati i documenti allegati, dalle parti opposte.
In particolare, ha prodotto copia della ricevuta Controparte_1 di ritorno della notifica, avvenuta in data 25.06.2008 a mezza posta ed a mani della moglie del destinatario. A tale riguardo, risulta condivisibile l'eccezione di parte attrice relativa alla omessa allegazione della prova documentale dell'invio della raccomandata informativa all'effettivo destinatario dell'atto.
Infatti, costituisce pacifica acquisizione giurisprudenziale il principio di diritto secondo cui la notifica degli atti dell' effettuata a soggetto diverso dal destinatario (in Controparte_2 fattispecie la moglie convivente) impone, al fine del perfezionamento del procedimento notificatorio, l'invio della raccomandata informativa prevista dall'art. 60, comma 1, lettera b/bis -
Dpr. n. 600/1973 laddove dispone che “il consegnatario deve sottoscrivere una ricevuta e il messo deve dare notizia dell'avvenuta notificazione dell'atto o dell'avviso, a mezzo di lettera raccomandata (…)”. I giudici di legittimità hanno ribadito che il tenore letterale della disposizione configura la raccomandata informativa come un adempimento essenziale del procedimento di notifica (…) sicché è necessario, ai fini del suo perfezionamento, che, siano effettuati tutti gli adempimenti ivi prescritti, incluso l'inoltro al destinatario e l'effettiva ricezione della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso la casa comunale, non essendone sufficiente la sola spedizione (cfr. ex plurimis ordinanza Cass. Civ. n. 17235/18, sentenza n.
25079/14, 2868/2017, 17235/18)
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 10012 del 15 aprile 2021, è intervenuta a Sezioni Unite sulla prova del perfezionamento della procedura di notifica dell'atto impositivo a mezzo posta, sancendo che “in tema di notifica di un atto impositivo ovvero processuale tramite il servizio postale secondo le previsioni della L. n. 890 del 1982, qualora l'atto notificando non venga consegnato al destinatario per rifiuto a riceverlo ovvero per temporanea assenza del destinatario stesso ovvero per assenza/inidoneità di altre persone a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante esclusivamente mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata che comunica l'avvenuto deposito dell'atto notificando presso l'ufficio postale (c.d.
CAD), non essendo a tal fine sufficiente la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima”; il principio è stato ulteriormente confermato con Ordinanza del 04/05/2022 n. 14093.
Per le su esposte considerazioni, la notifica della oppugnata cartella esattoriale non può ritenersi legittima e non integra valido atto interruttivo non avendo la notificante, Controparte_1
assolto l'onere probatorio in questione.
[...]
4 Per le suesposte motivazioni, nella decisione della domanda che ne occupa, assume funzione assorbente l'eccezione di prescrizione decennale del credito, dovendosi la stessa ritenere compiuta nel 2008 tenuto conto, come precisato nell'intimazione di pagamento, dell'anno 1998 quale anno di riferimento del debito;
di conseguenza, sia la copia di un successivo avviso di ricevimento, recante data 18.01.2010 sia la presentazione, nel 2023, da parte attrice, della domanda di definizione agevolata ( rottamazione quater), avente ad oggetto anche l'intimazione di pagamento di cui è causa, parimenti allegate da , non Controparte_1 rivestono alcun rilievo ai fini della interruzione della prescrizione decennale del credito ormai compiuta a tali date.
Per tutti i suesposti motivi va dichiarata l'insussistenza del diritto degli Enti opposti di procedere ad esecuzione forzata sulla base della cartella impugnata, con assorbimento degli ulteriori motivi di opposizione.
Per quanto attiene alla ripartizione delle spese del giudizio di opposizione alla cartella essa deve essere regolata in base al principio di causalità ed in applicazione del principio di diritto secondo cui «nel giudizio di opposizione a cartella di pagamento, l'agente della riscossione risponde in solido con
l'ente impositore, entrambi opposti, delle spese processuali nei confronti dell'opponente vittorioso, in base al principio di causalità, mentre la circostanza che la lite tragga origine da un atto dovuto, compiuto dall'agente della riscossione nell'ambito del servizio di riscossione, rileva nei soli rapporti interni»
(Cassazione civile sez. II, 8/10/2018, n. 24678)
Le stesse, pertanto, si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa, delle attività difensive svolte ed in applicazione delle tariffe ex D.M. 55/2014
P.T.M.
Il Giudice Onorario di Pace del Tribunale di Torre Annunziata, definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- dichiara prescritti i crediti di cui alla cartella di pagamento n° 07120080103174091000 e per effetto annulla detta cartella esattoriale;
- condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi antistatario, che liquida in complessivi € 2.500,00 per compensi ed € 264 per spese, oltre rimborso forfettario CpA ed IVA, se documentati con fattura e non detraibili.
Provvedimento redatto ed inviato telematicamente tramite l'applicativo “consolle del magistrato” in data 29.07.2025
5 Il Giudice Unico
Veneranda Nazzaro
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