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Sentenza 17 febbraio 2026
Sentenza 17 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XV, sentenza 17/02/2026, n. 2714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 2714 |
| Data del deposito : | 17 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2714/2026
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14622/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500004475000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2007-2008-2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2691/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 21 luglio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alle annualità 2007-2008-2018; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica di tre cartelle di pagamento prodromiche ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. nelle date del 29 dicembre 2012, 31 agosto 2013 e 16 agosto 2024, nonché di quattro intimazioni di pagamento notificate il 29 ottobre 2015, il 13 febbraio 2017, il 13 novembre 2019 ed il 23 novembre 2023. Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Questi atti non sono stati impugnati dalla ricorrente. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata avente fede privilegiata.
Trova applicazione il seguente principio di diritto: in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 20476/2025 – 34336/2025).
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi. Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto la riscossione ha operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 17/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 15, riunita in udienza il 11/02/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
PELUSO ROBERTO, Giudice monocratico in data 11/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 14622/2025 depositato il 31/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Agenzia delle Entrate - Riscossione - Napoli
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- PREAVVISO ISCRIZIONE IPOTECARIA n. 07176202500004475000 TASSA AUTOMOBILISTICA 2007-2008-2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2691/2026 depositato il 12/02/2026 Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto l'istante Ricorrente_1 propone alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli impugnazione avverso il provvedimento in oggetto emesso da Agenzia delle Entrate Riscossione e notificato il 21 luglio 2025 per il mancato pagamento della tassa di possesso automobilistica relativamente alle annualità 2007-2008-2018; rileva, tra l'altro, la decadenza/prescrizione in virtù della mancata notifica di atti prodromici interruttivi;
tanto premesso chiede dichiararsi la illegittimità dell'atto impugnato e la non debenza di alcuna somma. Si costituisce Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugna la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, la Corte, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda non è risultata fondata e va pertanto rigettata.
Dalla documentazione prodotta agli atti da parte resistente risulta la rituale notifica di tre cartelle di pagamento prodromiche ai sensi degli artt. 140 e 143 c.p.c. nelle date del 29 dicembre 2012, 31 agosto 2013 e 16 agosto 2024, nonché di quattro intimazioni di pagamento notificate il 29 ottobre 2015, il 13 febbraio 2017, il 13 novembre 2019 ed il 23 novembre 2023. Ne segue che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati ed alcuna prescrizione/decadenza si è realizzata. Questi atti non sono stati impugnati dalla ricorrente. Si osserva, tra l'altro, che il contribuente può far valere eventuali vizi di merito del rapporto tributario nei confronti del provvedimento oggetto di impugnativa esclusivamente per vizi propri dello stesso (Cass. 20751/06), dal momento che gli atti prodromici sono stati ritualmente notificati e mai impugnati. Nemmeno risulta proposta querela di falso in ordine alla notifica effettuata avente fede privilegiata.
Trova applicazione il seguente principio di diritto: in tema di contenzioso tributario, l'intimazione di pagamento di cui all'art. 50 DPR 602/73, in quanto equiparabile all'avviso di mora, costituisce atto rientrante nel novero di quelli tassativamente elencati dall'art. 19 del D.Lgs. 546/92 con la conseguenza che, ove non impugnato nei termini decadenziali, determina la cristallizzazione della pretesa impositiva e, in particolare, preclude al contribuente di eccepire la prescrizione compiutasi anteriormente allo spirare dell'anzidetto termine (Cass. 20476/2025 – 34336/2025).
In effetti, il comma 3 dell'art. 19 del D.L.vo n.546/92 afferma il principio della autonoma impugnabilità per cui “ognuno degli atti autonomamente impugnabili può essere impugnato solo per vizi propri”: l'impugnazione per motivi diversi da quelli relativi a vizi propri è ammessa soltanto se tali atti non sono stati preceduti dalla notificazione dell'avviso di accertamento o dell'ingiunzione di pagamento e comunque unitamente a questi ultimi. Ciò significa, volendo esemplificare, che le cartelle, le intimazioni, gli avvisi, le ingiunzioni, i preavvisi e le iscrizioni di fermo possono essere impugnati solo per vizi relativi all'intestazione o alla notifica, non potendosi rilevare nel ricorso vizi che riguardano la preliminare attività accertativa.
Tale regola subisce un'eccezione nel caso in cui l'atto notificato non è stato preceduto da un atto presupposto autonomamente impugnabile. In tal caso l'atto non notificato potrà essere impugnato unitamente a quello notificato.
Alla luce di tali considerazioni, il provvedimento impugnato, sufficientemente motivato nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge, è regolare, essendo stato ritualmente e tempestivamente notificato ed altrettanto dicasi per gli altri atti prodromici;
pertanto, il presente ricorso deve essere rigettato, in quanto la riscossione ha operato correttamente chiedendo il pagamento del tributo dovuto.
Resta assorbita ogni ulteriore questione.
Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria eccezione e istanza rigettate, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese in ragione dell'andamento processuale si compensano per l'intero tra le parti.
P.Q.M.
Il Giudice rigetta il ricorso e compensa le spese.
Così deciso in Napoli in data 11 febbraio 2026
IL GIUDICE
dott. Roberto Peluso