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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 03/12/2025, n. 307 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 307 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
FE RI QU Presidente Rel.
Giuliana Melandri Consigliera
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 94/2025 R.G.L. promossa da:
Parte_1
c.f.
[...]
, in persona del Presidente pro tempore, P.IVA_1 Pt_2
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Dal Bo ed
[...]
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Araldo
Boggia per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
c.f. rappresentato Controparte_1 C.F._1
e difeso dagli avv.ti Gianfrancesco Garattoni e Filippo Tomassoli per procura allegata alla memoria di costituzione in appello APPELLATO
Oggetto: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da note depositate il 10.11.2025
Per l'appellato: come da note depositate il 26.11.2025
FATTI DI CAUSA
ha chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Controparte_1
Genova la esponendo di essere titolare di Parte_1
pensione di vecchiaia a carico della convenuta e che su tale trattamento pensionistico era stata applicata una trattenuta mensile a titolo di contributo di solidarietà, in applicazione di successive Delibere dell'Assemblea dei Delegati che avevano via via prorogato il prelievo a tale titolo previsto dall'art. 22 del
Regolamento di disciplina del regime previdenziale della ha affermato l'illegittimità di tale trattenuta, ed ha Pt_1
chiesto, pertanto, la condanna della convenuta a restituirgli Pt_1
l'importo trattenuto a titolo di contributo di solidarietà sui ratei di pensione maturati, nei limiti della prescrizione decennale, oltre interessi.
Costituendosi in giudizio, la ha contestato il fondamento Pt_1
della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 84/2025, pubblicata l'11.3.2025, il Tribunale ha accolto il ricorso.
Propone appello la resiste l'appellato. Pt_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione
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scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 2.12.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Il Tribunale ha dichiarato illegittima la pretesa della di Pt_1
imporre il contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già quantificati ed attribuiti, richiamando i principi affermati dalla S.C. in numerose pronunce (tra cui Cass. 29535/2022); ritenuta, poi, l'applicabilità della prescrizione decennale, ha condannato la a restituire al ricorrente gli importi trattenuti Pt_1
a titolo di contributo di solidarietà nei limiti della prescrizione decennale.
Con i primi due motivi di appello – prolissi e ripetitivi, in spregio dell'art. 16-bis, comma 9-octies, D.L. 179/2012, conv. in L.
221/2012 (“Gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica”) – la censura la sentenza impugnata per Pt_1
violazione dell'art. 3, comma 12, L. 335/1995, così come modificato dall'art. 1, comma 763, L. 296/2006, anche in relazione all'art. 1, comma 488, L. 147/2013, nonché per violazione dell'art. 24, co. 24, D.L. 201/2011, conv. in L.
214/2011.
Tutte le argomentazioni della sono già state ripetutamente Pt_1
respinte dalla Corte di Cassazione in numerose sentenze (tra cui le nn. 423/2019, 603/2019, 982/2019, 9864/2019, 19561/2019,
29292/2019, 27340/2020, 28054/2020, 28055/2020, 6897/2022,
34541/2022, 4847/2023, 7489/2024), con le quali l'appello evita
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accuratamente di misurarsi, che hanno definitivamente chiarito che “gli enti previdenziali privatizzati (come, nella specie, la
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non possono adottare, sia pure in funzione
[...]
dell'obbiettivo di assicurare l'equilibrio di bilancio e la stabilità della gestione, atti o provvedimenti che, lungi dall'incidere sui criteri di determinazione del trattamento pensionistico, impongano una trattenuta (nella specie, un contributo di solidarietà) su un trattamento che sia già determinato in base ai criteri ad esso applicabili, dovendosi ritenere che tali atti siano incompatibili con il rispetto del principio del pro rata e diano luogo a un prelievo inquadrabile nel genus delle prestazioni patrimoniali ex art. 23 Cost., la cui imposizione è riservata al legislatore” (Cass. 31527/2022).
Con il terzo motivo, la lamenta l'applicazione, da parte del Pt_1
primo Giudice, del termine di prescrizione decennale in luogo di quello quinquennale, anche ex art. 47 bis D.P.R. 639/1970.
Anche questo motivo è già stato giudicato infondato da numerose sentenze della S.C., con le quali è stato definitivamente chiarito che “in materia di previdenza obbligatoria (quale quella gestita dagli enti previdenziali privatizzati ai sensi del d.lgs. n. 509 del
1994) la prescrizione quinquennale prevista dall'art. 2948, n. 4,
c.c. – così come dall'art. 129 del r.d.l. n. 1827 del 1935 – richiede la liquidità ed esigibilità del credito, che deve essere posto a disposizione dell'assicurato, sicché, ove sia in contestazione l'ammontare del trattamento pensionistico, il
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diritto alla riliquidazione degli importi è soggetto alla ordinaria prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.” (Cass.
31527/2022 che, nella specie, ha affermato che l'azione di restituzione delle trattenute operate sulla pensione proprio dalla a titolo di contributo di solidarietà è Parte_1
soggetta al termine di prescrizione decennale, non essendo i ratei trattenuti liquidi ed esigibili).
A nulla vale il richiamo all'art. 47 bis del D.P.R. 639/1970 trattandosi di previsione riferita a ratei arretrati e differenze pensionistiche dovuti a seguito di riliquidazione, mentre “la fattispecie in esame non è classificabile quale ipotesi di riliquidazione di trattamenti pensionistici, ma quale credito consequenziale all'indebita ritenuta derivante dalla applicazione di una misura patrimoniale illegittima, frutto di trattenute operate sui singoli ratei di pensione, ma che non condivide con il rateo pensionistico la disciplina del sistema di calcolo della pensione in sé considerata. La ha esercitato Pt_1
unilateralmente un potere di prelievo che si è sovrapposto al diritto del pensionato, ma non si è confuso con l'obbligazione pensionistica a cui pretendeva di applicarsi. Il termine di prescrizione dell'azione di recupero delle somme indebitamente trattenute non può che essere quello ordinario decennale” (Cass.
31527/2022).
Con il quarto motivo la censura la decisione del Tribunale Pt_1
sulla decorrenza degli interessi legali da corrispondere sulle somme trattenute all'appellato, contestando, attraverso il
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richiamo all'art. 16, co. 6, L. 412/1991 e agli artt. 1224 e 2033
c.c., che gli interessi siano dovuti dalla data delle singole trattenute anziché dalla data di notifica del ricorso introduttivo.
Il motivo è infondato.
In analoghe fattispecie la S.C. ha ribadito che “al pensionato, per effetto dell'accoglimento della domanda, competono gli interessi legali dalla data di maturazione del diritto (coincidente con i prelievi effettuati dalla ) fino al momento dell'effettivo Pt_1
pagamento, in base ad un consolidato e condiviso indirizzo di questa Corte (da ultimo confermato da Cass. 13642 del 2022) che, con riguardo agli accessori, afferma che i crediti previdenziali hanno natura unitaria;
gli accessori costituiscono componenti essenziali di un'unica prestazione nel senso che il credito maggiorato di tali elementi, rappresenta, nel tempo,
l'originario credito nel suo reale valore man mano aggiornato
(Cass. n. 12023 del 2003; conf. Cass. n. 18558 del 2014; Cass. n.
2563 del 2016); la Corte ha, peraltro, già esaminato analoghe fattispecie (v. Cass. nn. 16813 e 16814 del 2019; n. 35113 del
2022) e richiamato, a fondamento della correttezza del decisum dei giudici di merito, l'arresto delle Sezioni Unite di questa
Corte (Cass., Sez. Un. n. 6928 del 2018) con il quale, occupandosi di prestazioni di natura previdenziale, per quel che qui rileva, si è nuovamente ribadito che “(...) dalla affermata natura previdenziale (del credito) (...) deriva (...) che agli accessori da cumulare non si applica il regime giuridico proprio delle obbligazioni pecuniarie, sicché il pagamento del solo
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credito originario si configura come adempimento parziale di una prestazione unitaria (...) consegue che gli interessi devono essere calcolati sul capitale rivalutato con scadenza periodica, dal momento dell'inadempimento al soddisfacimento del credito”
(Cass. 12122/2023; conforme, Cass. 4362/2023).
L'appello deve pertanto essere respinto;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L.
228/2012), la dichiarazione che sussistono le condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visto l'art. 437 c.p.c., respinge l'appello; condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 4.000,00 oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa, con distrazione a favore dei difensori;
dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 2.12.2025
IL PRESIDENTE est.
FE RI QU
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