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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 12/06/2025, n. 943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 943 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
(segue verbale del 12/06/2025)
R.G. 3744/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3744 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in
Selargius presso lo studio dell'Avvocato Alberto Appeddu, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
P.I. in persona dall'Amministratore Unico CP_1 P.IVA_2
e legale rappresentante in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in
Cagliari presso lo studio degli Avvocati Giovanni Macciotta e Giuseppe
Macciotta, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso per ingiunzione;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'attore: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: accogliere [le difese] di parte ricorrente già esposte nei precedenti scritti difensivi, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, nonché valutato il comportamento di controparte condannarla per lite temeraria”.
Ossia: “in via principale:
1. accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio;
2. condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. In via subordinata: riformare il quantum del decreto ingiuntivo opposto, alla luce di quanto emergerà dall'istruttoria oggetto della presente controversia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta: “confermare il decreto ingiuntivo
n°520/2014 emesso dal Tribunale di Cagliari il 19 febbraio 2014, accordando allo stesso l'esecuzione provvisoria;
mandare assolta la società da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese ed CP_1
onorari del giudizio anche del procedimento monitorio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21.11.2013, ha CP_1
chiesto ingiungersi, nei confronti del il pagamento Parte_1 della somma di €31.944,26 a titolo di corrispettivo per fornitura idrica.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo n.520/2014 per l'importo come da domanda.
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione, esponendo Parte_1
che:
- negli anni precedenti al periodo di fatturazione, i consumi del
2 Condominio erano inferiori rispetto a quanto rilevato;
- i consumi non si riferiscono a singole utenze domestiche, dotate di autonomo contatore, ma a esigenze idriche condominiali, tenuto conto che il Condominio è privo di giardino e necessita di approvvigionamento idrico solo per pulizia settimanale del vano scale;
- negli anni 2002 e 2003, i canoni corrisposti ammontavano ad
€500,00 annui e solo dal 2004 i consumi sono stati duplicati in contabilizzazione;
- con raccomandata A/R del 7.7.2006, il aveva Parte_1 contestato l'entità dei consumi;
- in seguito, nell'estate del 2011, il Gestore aveva provveduto a rimuovere unilateralmente il contatore con interruzione dell'approvvigionamento idrico;
- pertanto, le fatture emesse successivamente a tale rimozione sono nulle in quanto calcolate su consumi pretestuosi;
- le fatture n.200502346702228 e n.200601346702228 sono ormai prescritte, con applicazione del termine quinquennale ex art. 2948
n°4 c.c.;
- dalla data della fatturazione all'emissione del decreto sono trascorsi sette anni senza atti interruttivi della prescrizione;
- l'anomalia dei consumi registrati fino alla rimozione del contatore è addebitabile a perdita esterna al Parte_1
Ha concluso per la revoca del decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita tardivamente esponendo che: CP_1
- l'utenza è legittimamente cessata in data 26.11.2012 in dipendenza della grave morosità che, all'attualità, ammonta ad €42.334,95;
- i consumi per cui è causa sono stati calcolati fino al 26.11.2012, data del distacco;
- il distacco è legittimo in quanto con sollecito del 6.7.2012 e del
2.10.2012, la società ha domandato il pagamento e dato preavviso di
3 distacco con ultima missiva;
- l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto può essere sollevata solo in relazione alle fatture emesse a saldo in quanto letture effettive.
Ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di C.T.U.
_____
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La pretesa monitoria si basava su fatture emesse per i consumi dal
31.12.2004 al 31.10.2012.
Più nel dettaglio, sono state azionate:
1) Fattura a saldo n°200502346702228 dell'8 giugno 2006;
2) Fattura a saldo n°200602346702228 del 31 luglio 2007; recanti i consumi effettivi dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006,
3) Fattura in acconto n°200601346702228 del 18.10.2006;
4) Fattura in acconto n°200701346702228 del 27.11.2007;
5) Fattura in acconto n°200702346702228 del 13.3.2008;
6) Fattura in acconto n°2011023146351 del 30.09.2011;
7) Fattura in acconto n°2011023184893 del 30.11.2011;
8) Fattura in acconto n°201202390609 del 31.08.2012;
9) Fattura in acconto n°201202628088 del 31.12.2012.
L'opponente ha dedotto:
1) di avere contestato l'abnormità dei consumi oggetto della fattura n.200502346702228 dell'8 giugno 2006 in quanto manifestamente spropositata rispetto agli abituali consumi degli anni precedenti
(lettera, anticipata via fax, del 7.7.2006 - doc. 7, citazione);
2) che nell'estate del 2011 avrebbe provveduto a rimuovere CP_1
unilateralmente il contatore, con conseguente illegittimità della fatturazione emessa in acconto e su consumi non rilevabili per il periodo successivo (fatture n°2011023184893 del 30.11.2011,
n.201202390609 del 31.08.2012 e n.201202628088 del
31.12.2012);
4 3) la prescrizione delle fatture n.200502346702228 dell'8 giugno 2006
e n. 200601346702228 del 18 ottobre 2006;
4) l'abnormità dei consumi addebitabile a perdita idrica esterna alla sfera di controllo del condominio.
Stante le differenti e specifiche censure è opportuno procedere a disamina separata di ciascuna di esse.
_____
Quando all'eccezione di prescrizione, va precisato che trattandosi di fatturazione emessa ante 1.1.2020, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n.4 c.c. da calcolarsi, come da orientamento di questo Tribunale in relazione ai consumi cui non si applica il D.L. 205/2017, non già dall'emissione della fattura, ma dalla scadenza del periodo di consumo.
A tale proposito, ha dedotto di avere interrotto validamente CP_1
la prescrizione, in quanto:
1) l'importo di cui alla fattura n°200502346702228 dell'8 giugno 2006
è già stato oggetto di reclamo respinto da giusta CP_1
comunicazione del 2.4.2011 ricevuta in data 5.5.2011 (doc. 7, costituzione);
2) aveva sollecitato il pagamento del dovuto per l fatture sopra citate già in data 6.7.2012 e in data 2.10.2012 tramite due solleciti ricevuti in data 30.7.2012 e in data 22.10.2012 (doc. 5 e 6, costituzione);
3) aveva inoltrato all'Utente una diffida stragiudiziale in data 4.7.2013
(doc. 4, fascicolo monitorio).
Quanto alla fattura n.200502346702228 dell'8 giugno 2006, emessa per consumi dal 31.12.2004 al 31.12.2005, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe spirato in data 30.12.2010.
Appare, pertanto, tardivo il primo atto interruttivo esercitato, come ammesso dal Gestore, in data 2.4.2011 (ricevuto il 5.5.2011 e avente ad oggetto il rigetto del reclamo sulla sola fattura n°200502346702228 dell'8 giugno 2006) con conseguente prescrizione del credito portato in fattura.
Ulteriormente, quanto alla fattura n.200601346702228 del 18.10.2006 per i
5 consumi dal 31.12.2005 al 30.06.2006, il credito sarebbe prescritto dal
29.06.2011.
Anche con riferimento a tale fattura appare, pertanto, tardivo il sollecito di pagamento del 6.7.2012 (ricevuto il 30.7.2012), essendosi già prescritto il credito in data antecedente.
Tanto è sufficiente a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, nulla è stato, invece, dedotto con riferimento alla fattura a saldo n.20060234670228 del 31.7.2007, consumi dal 31.12.2005 al 31.12.2006 che, malgrado antecedenti il quinquennio rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, non sono stati oggetto di eccezione che, essendo riservata alla disponibilità del debitore, non può essere rilevata d'ufficio.
_____
Quanto alle fatture n.2011023184893 del 30.11.2011, n.201202390609 del
31.08.2012 e n.201202628088 del 31.12.2012, è prova, in atti, che il contatore sia stato rimosso e che, all'attualità, non sia presente alcun contatore presso il (così. SE LE). Parte_1
Va precisato, tuttavia, che malgrado il verbale di rimozione sia datato a novembre 2012 (v. doc. 2, costituzione), SE LE ha confermato il capo di prova per cui da luglio 2011 il è privo di contatore in Parte_1
quanto rimosso.
Non essendovi ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste, va dato preminente rilievo alle risultanze della prova testimoniale, considerando che il verbale di cui trattasi per “chiusura utenza per morosità” risulta formato unilateralmente e in assenza di contraddittorio con l'Utenza.
Si osserva, per completezza, che pure nel verbale di assemblea del
20.7.2011 veniva dato atto che il contatore era già stato rimosso senza avvisare i condomini (doc. 17 – citazione).
Di conseguenza, la fatturazione sopra richiamata emessa in “acconto” da luglio 2011 (data di slaccio, come precisato dal con II Parte_1
memoria 183 comma VI c.p.c.) fino al 31.10.2012 non può essere sorretta da alcuna presunzione di veridicità attesa l'assenza di contatore (peraltro, finanche indicato nelle fatture con matricola 31104262396/00/528592 –
6 come riportato anche nel verbale di rimozione datato, erroneamente, il
26.11.2012).
_____
All'esito di quanto precede, residuano da esaminare le sole fatture:
1) n.200602346702228 del 31 luglio 2007, non oggetto di eccezione di prescrizione;
2) n.200701346702228 del 27.11.2007;
3) n.200702346702228 del 13.3.2008;
4) n.2011023146351 del 30.9.2011 recante consumi da maggio 2011 a luglio 2011 e, quindi, antecedenti allo slaccio, per le quali il ha contestato l'entità delle rilevazioni rispetto Parte_1
agli anni precedenti in considerazione del fabbisogno idrico abituale.
Preliminarmente, è opportuno richiamare le regole e i principi che disciplinano sia il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia i contratti di somministrazione.
Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina un'inversione dell'onere della prova: invero,
l'opponente, attore solo formale, conserva la qualifica di convenuto sostanziale per l'adempimento del diritto di credito fatto valere in sede monitoria.
Ciò comporta che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sul creditore che, convenuto solo in senso formale, conserva la posizione di attore sostanziale.
Inoltre, è opportuno rammentare che le fatture costituiscono idonea prova del credito in sede monitoria, sufficiente per l'accoglimento della domanda.
Tuttavia, in sede di opposizione, le fatture, laddove contestate, non bastano a dare prova della sussistenza e del quantum del credito poiché documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore.
Nondimeno, tale assunto deve, necessariamente, coordinarsi con i principi peculiari che regolano i contratti di somministrazione.
In particolare, nei contratti di somministrazione di utenze con sistema di lettura a contatore, gli ordinari oneri probatori devono integrarsi con il
7 valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento a tale sistema di rilevazione dei consumi.
Ne consegue che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento ai contratti di abbonamento telefonico, il sistema di rilevazione tramite contatore ha valore di presunzione semplice di veridicità superabile con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 23699/2016).
Va, però, esclusa la sussistenza di alcun privilegio probatorio a favore del
Gestore, il quale sarà tenuto, a fronte del lamentato consumo anomalo, a dimostrare il buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura.
In quest'ottica, laddove si ipotizzi un malfunzionamento del contatore,
l'utente ha l'onere di allegarne il malfunzionamento e dimostrare i consumi effettuati nel periodo precedente, mentre sarà il Gestore a dare prova che il contatore è regolarmente funzionante.
In caso di corretta rilevazione dei consumi graverà, ulteriormente, sull'Utente provare che il consumo anomalo è imputabile a perdita occulta e dimostrare di avere adottato ogni possibile cautela e di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale malfunzionamento del contatore (Cass. 13193/2011, con cui si afferma l'applicazione, in analogia, dei principi relativi al contratto di utenza telefonica).
Nel caso che ci occupa, il Gestore non ha assolto ai propri oneri probatori, non avendo messo a disposizione il contatore, unilateralmente rimosso, onde consentire il proseguimento delle operazioni peritali.
Di conseguenza, non provato il corretto funzionamento del contatore, a norma dell'art. B35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sarebbe stato onere del Gestore ricostruire i consumi sulla base di quanto rilevato negli anni precedenti in analoghe condizioni e periodi.
Tuttavia, non risulta che abbia provveduto in tal senso, essendo CP_1
rimasta inerte.
_____
In definitiva,
8 - accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alle fatture n.200502346702228 e n.200601346702228;
- dichiarata l'impossibilità di rilevazione di alcun consumo da luglio
2011 e, pertanto, l'infondatezza dei rilievi di cui alle fatture nn.2011023184893, 201202390609 e 201202628088;
- rilevato che non è prova del credito portato sulle fatture nn.
200602346702228, 200701346702228, 200702346702228 e
2011023146351;
l'opposizione non può che essere integralmente accolta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Parte_1
_____
L'esito della lite induce a pronunciare condanna, nei confronti di CP_1 ai sensi dell'art. 96, III co c.p.c.
[...]
Va, infatti, rilevato che con ordinanza del 29.12.2022, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per il pagamento, dal 2005 al 2011, di
€6.000,00 omnia calcolati, sulla base delle allegazioni attoree, in €500,00 per ciascun anno con riguardo ai consumi antecedenti alle rilevazioni oggetto di contestazione.
La proposta è stata regolarmente accettata dal come da verbale Parte_1
depositato in data 13.9.2023 mentre ha domandato CP_1
procedersi a rinvio – con ulteriore dilatazione dei tempi del processo – salvo poi non accettare la (più favorevole, rispetto all'esito della lite) proposta formulata dal Giudice (verbale del 18.3.2025).
Pertanto, valutato il complessivo contegno della convenuta nel corso del giudizio, questo Giudice ritiene opportuno condannare al CP_1
pagamento nei confronti del della somma determinata, Parte_1
secondo equità, in ¼ delle spese della lite che si liquidano in dispositivo.
_____
Le spese di lite, ivi compresi gli eventuali oneri di C.T.U. (rilevando che, allo stato e malgrado l'invito del Giudice, non è stata depositata alcuna nota spese da parte del nominato Consulente), sono a carico del soccombente e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa, del tenore delle difese
9 dispiegate e della complessità della controversia, con applicazione delle
Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €26.001,00 ad €52.000,00, valori medi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.520/2014;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al CP_1
Dettori n.48, Sestu (CA) le spese di lite, che Parte_1 liquida direttamente in favore del procuratore antistatario in €262,67 per spese, €8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei CP_1 confronti del , della somma di €2.000,00 liquidata Parte_1 equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Cagliari,12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Rosetti
10
R.G. 3744/2014
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, in persona del Giudice Unico Dott.ssa Luisa
Rosetti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 3744 del Ruolo Generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2014, promossa da:
, C.F. , in persona Parte_1 P.IVA_1 dell'Amministratore in carica pro tempore, elettivamente domiciliato in
Selargius presso lo studio dell'Avvocato Alberto Appeddu, che lo rappresenta e difende giusta delega a margine dell'atto di citazione;
-attore-
CONTRO
P.I. in persona dall'Amministratore Unico CP_1 P.IVA_2
e legale rappresentante in carica pro tempore, elettivamente domiciliata in
Cagliari presso lo studio degli Avvocati Giovanni Macciotta e Giuseppe
Macciotta, che la rappresentano e difendono giusta delega a margine del ricorso per ingiunzione;
-convenuta-
Causa avente in oggetto: Somministrazione;
tenuta in decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
1 Nell'interesse dell'attore: “voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis: accogliere [le difese] di parte ricorrente già esposte nei precedenti scritti difensivi, il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio da distrarsi in favore del procuratore costituito, nonché valutato il comportamento di controparte condannarla per lite temeraria”.
Ossia: “in via principale:
1. accogliere la presente opposizione e dichiarare nullo e di nessun effetto il decreto ingiuntivo opposto perché infondato, ingiusto ed illegittimo e condannare la parte convenuta al pagamento delle spese e degli onorari del giudizio;
2. condannare parte opposta, ai sensi dell'art. 96 c.p.c. alla refusione delle spese di lite ed al risarcimento dei danni derivanti dalla temerarietà dell'azione monitoria intrapresa, nella misura ritenuta di giustizia. In via subordinata: riformare il quantum del decreto ingiuntivo opposto, alla luce di quanto emergerà dall'istruttoria oggetto della presente controversia. Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Nell'interesse della convenuta: “confermare il decreto ingiuntivo
n°520/2014 emesso dal Tribunale di Cagliari il 19 febbraio 2014, accordando allo stesso l'esecuzione provvisoria;
mandare assolta la società da ogni avversa pretesa;
con vittoria di spese ed CP_1
onorari del giudizio anche del procedimento monitorio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari”.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso per decreto ingiuntivo del 21.11.2013, ha CP_1
chiesto ingiungersi, nei confronti del il pagamento Parte_1 della somma di €31.944,26 a titolo di corrispettivo per fornitura idrica.
Il Tribunale, in accoglimento del ricorso, ha emesso il decreto ingiuntivo n.520/2014 per l'importo come da domanda.
Con atto di citazione, il ha proposto opposizione, esponendo Parte_1
che:
- negli anni precedenti al periodo di fatturazione, i consumi del
2 Condominio erano inferiori rispetto a quanto rilevato;
- i consumi non si riferiscono a singole utenze domestiche, dotate di autonomo contatore, ma a esigenze idriche condominiali, tenuto conto che il Condominio è privo di giardino e necessita di approvvigionamento idrico solo per pulizia settimanale del vano scale;
- negli anni 2002 e 2003, i canoni corrisposti ammontavano ad
€500,00 annui e solo dal 2004 i consumi sono stati duplicati in contabilizzazione;
- con raccomandata A/R del 7.7.2006, il aveva Parte_1 contestato l'entità dei consumi;
- in seguito, nell'estate del 2011, il Gestore aveva provveduto a rimuovere unilateralmente il contatore con interruzione dell'approvvigionamento idrico;
- pertanto, le fatture emesse successivamente a tale rimozione sono nulle in quanto calcolate su consumi pretestuosi;
- le fatture n.200502346702228 e n.200601346702228 sono ormai prescritte, con applicazione del termine quinquennale ex art. 2948
n°4 c.c.;
- dalla data della fatturazione all'emissione del decreto sono trascorsi sette anni senza atti interruttivi della prescrizione;
- l'anomalia dei consumi registrati fino alla rimozione del contatore è addebitabile a perdita esterna al Parte_1
Ha concluso per la revoca del decreto.
Con comparsa di costituzione e risposta, si è costituita tardivamente esponendo che: CP_1
- l'utenza è legittimamente cessata in data 26.11.2012 in dipendenza della grave morosità che, all'attualità, ammonta ad €42.334,95;
- i consumi per cui è causa sono stati calcolati fino al 26.11.2012, data del distacco;
- il distacco è legittimo in quanto con sollecito del 6.7.2012 e del
2.10.2012, la società ha domandato il pagamento e dato preavviso di
3 distacco con ultima missiva;
- l'eccezione di prescrizione è infondata in quanto può essere sollevata solo in relazione alle fatture emesse a saldo in quanto letture effettive.
Ha concluso per la conferma del decreto ingiuntivo.
La causa è stata istruita documentalmente e a mezzo di C.T.U.
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L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
La pretesa monitoria si basava su fatture emesse per i consumi dal
31.12.2004 al 31.10.2012.
Più nel dettaglio, sono state azionate:
1) Fattura a saldo n°200502346702228 dell'8 giugno 2006;
2) Fattura a saldo n°200602346702228 del 31 luglio 2007; recanti i consumi effettivi dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2006,
3) Fattura in acconto n°200601346702228 del 18.10.2006;
4) Fattura in acconto n°200701346702228 del 27.11.2007;
5) Fattura in acconto n°200702346702228 del 13.3.2008;
6) Fattura in acconto n°2011023146351 del 30.09.2011;
7) Fattura in acconto n°2011023184893 del 30.11.2011;
8) Fattura in acconto n°201202390609 del 31.08.2012;
9) Fattura in acconto n°201202628088 del 31.12.2012.
L'opponente ha dedotto:
1) di avere contestato l'abnormità dei consumi oggetto della fattura n.200502346702228 dell'8 giugno 2006 in quanto manifestamente spropositata rispetto agli abituali consumi degli anni precedenti
(lettera, anticipata via fax, del 7.7.2006 - doc. 7, citazione);
2) che nell'estate del 2011 avrebbe provveduto a rimuovere CP_1
unilateralmente il contatore, con conseguente illegittimità della fatturazione emessa in acconto e su consumi non rilevabili per il periodo successivo (fatture n°2011023184893 del 30.11.2011,
n.201202390609 del 31.08.2012 e n.201202628088 del
31.12.2012);
4 3) la prescrizione delle fatture n.200502346702228 dell'8 giugno 2006
e n. 200601346702228 del 18 ottobre 2006;
4) l'abnormità dei consumi addebitabile a perdita idrica esterna alla sfera di controllo del condominio.
Stante le differenti e specifiche censure è opportuno procedere a disamina separata di ciascuna di esse.
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Quando all'eccezione di prescrizione, va precisato che trattandosi di fatturazione emessa ante 1.1.2020, il termine di prescrizione è quello quinquennale previsto dall'art. 2948 n.4 c.c. da calcolarsi, come da orientamento di questo Tribunale in relazione ai consumi cui non si applica il D.L. 205/2017, non già dall'emissione della fattura, ma dalla scadenza del periodo di consumo.
A tale proposito, ha dedotto di avere interrotto validamente CP_1
la prescrizione, in quanto:
1) l'importo di cui alla fattura n°200502346702228 dell'8 giugno 2006
è già stato oggetto di reclamo respinto da giusta CP_1
comunicazione del 2.4.2011 ricevuta in data 5.5.2011 (doc. 7, costituzione);
2) aveva sollecitato il pagamento del dovuto per l fatture sopra citate già in data 6.7.2012 e in data 2.10.2012 tramite due solleciti ricevuti in data 30.7.2012 e in data 22.10.2012 (doc. 5 e 6, costituzione);
3) aveva inoltrato all'Utente una diffida stragiudiziale in data 4.7.2013
(doc. 4, fascicolo monitorio).
Quanto alla fattura n.200502346702228 dell'8 giugno 2006, emessa per consumi dal 31.12.2004 al 31.12.2005, il termine di prescrizione quinquennale sarebbe spirato in data 30.12.2010.
Appare, pertanto, tardivo il primo atto interruttivo esercitato, come ammesso dal Gestore, in data 2.4.2011 (ricevuto il 5.5.2011 e avente ad oggetto il rigetto del reclamo sulla sola fattura n°200502346702228 dell'8 giugno 2006) con conseguente prescrizione del credito portato in fattura.
Ulteriormente, quanto alla fattura n.200601346702228 del 18.10.2006 per i
5 consumi dal 31.12.2005 al 30.06.2006, il credito sarebbe prescritto dal
29.06.2011.
Anche con riferimento a tale fattura appare, pertanto, tardivo il sollecito di pagamento del 6.7.2012 (ricevuto il 30.7.2012), essendosi già prescritto il credito in data antecedente.
Tanto è sufficiente a ritenere fondata l'eccezione di prescrizione.
Sul punto, nulla è stato, invece, dedotto con riferimento alla fattura a saldo n.20060234670228 del 31.7.2007, consumi dal 31.12.2005 al 31.12.2006 che, malgrado antecedenti il quinquennio rispetto al primo atto interruttivo della prescrizione, non sono stati oggetto di eccezione che, essendo riservata alla disponibilità del debitore, non può essere rilevata d'ufficio.
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Quanto alle fatture n.2011023184893 del 30.11.2011, n.201202390609 del
31.08.2012 e n.201202628088 del 31.12.2012, è prova, in atti, che il contatore sia stato rimosso e che, all'attualità, non sia presente alcun contatore presso il (così. SE LE). Parte_1
Va precisato, tuttavia, che malgrado il verbale di rimozione sia datato a novembre 2012 (v. doc. 2, costituzione), SE LE ha confermato il capo di prova per cui da luglio 2011 il è privo di contatore in Parte_1
quanto rimosso.
Non essendovi ragioni per dubitare dell'attendibilità del teste, va dato preminente rilievo alle risultanze della prova testimoniale, considerando che il verbale di cui trattasi per “chiusura utenza per morosità” risulta formato unilateralmente e in assenza di contraddittorio con l'Utenza.
Si osserva, per completezza, che pure nel verbale di assemblea del
20.7.2011 veniva dato atto che il contatore era già stato rimosso senza avvisare i condomini (doc. 17 – citazione).
Di conseguenza, la fatturazione sopra richiamata emessa in “acconto” da luglio 2011 (data di slaccio, come precisato dal con II Parte_1
memoria 183 comma VI c.p.c.) fino al 31.10.2012 non può essere sorretta da alcuna presunzione di veridicità attesa l'assenza di contatore (peraltro, finanche indicato nelle fatture con matricola 31104262396/00/528592 –
6 come riportato anche nel verbale di rimozione datato, erroneamente, il
26.11.2012).
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All'esito di quanto precede, residuano da esaminare le sole fatture:
1) n.200602346702228 del 31 luglio 2007, non oggetto di eccezione di prescrizione;
2) n.200701346702228 del 27.11.2007;
3) n.200702346702228 del 13.3.2008;
4) n.2011023146351 del 30.9.2011 recante consumi da maggio 2011 a luglio 2011 e, quindi, antecedenti allo slaccio, per le quali il ha contestato l'entità delle rilevazioni rispetto Parte_1
agli anni precedenti in considerazione del fabbisogno idrico abituale.
Preliminarmente, è opportuno richiamare le regole e i principi che disciplinano sia il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo sia i contratti di somministrazione.
Per consolidata giurisprudenza, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non determina un'inversione dell'onere della prova: invero,
l'opponente, attore solo formale, conserva la qualifica di convenuto sostanziale per l'adempimento del diritto di credito fatto valere in sede monitoria.
Ciò comporta che l'onere di provare i fatti costitutivi della pretesa grava sul creditore che, convenuto solo in senso formale, conserva la posizione di attore sostanziale.
Inoltre, è opportuno rammentare che le fatture costituiscono idonea prova del credito in sede monitoria, sufficiente per l'accoglimento della domanda.
Tuttavia, in sede di opposizione, le fatture, laddove contestate, non bastano a dare prova della sussistenza e del quantum del credito poiché documenti di formazione unilaterale provenienti dal creditore.
Nondimeno, tale assunto deve, necessariamente, coordinarsi con i principi peculiari che regolano i contratti di somministrazione.
In particolare, nei contratti di somministrazione di utenze con sistema di lettura a contatore, gli ordinari oneri probatori devono integrarsi con il
7 valore di attendibilità riconosciuto dall'ordinamento a tale sistema di rilevazione dei consumi.
Ne consegue che, come già affermato dalla giurisprudenza di legittimità con particolare riferimento ai contratti di abbonamento telefonico, il sistema di rilevazione tramite contatore ha valore di presunzione semplice di veridicità superabile con qualsiasi mezzo di prova (Cass. 23699/2016).
Va, però, esclusa la sussistenza di alcun privilegio probatorio a favore del
Gestore, il quale sarà tenuto, a fronte del lamentato consumo anomalo, a dimostrare il buon funzionamento del contatore e la corrispondenza tra la misura letta e quella trascritta in fattura.
In quest'ottica, laddove si ipotizzi un malfunzionamento del contatore,
l'utente ha l'onere di allegarne il malfunzionamento e dimostrare i consumi effettuati nel periodo precedente, mentre sarà il Gestore a dare prova che il contatore è regolarmente funzionante.
In caso di corretta rilevazione dei consumi graverà, ulteriormente, sull'Utente provare che il consumo anomalo è imputabile a perdita occulta e dimostrare di avere adottato ogni possibile cautela e di avere diligentemente vigilato affinché intrusioni di terzi non potessero alterare il normale malfunzionamento del contatore (Cass. 13193/2011, con cui si afferma l'applicazione, in analogia, dei principi relativi al contratto di utenza telefonica).
Nel caso che ci occupa, il Gestore non ha assolto ai propri oneri probatori, non avendo messo a disposizione il contatore, unilateralmente rimosso, onde consentire il proseguimento delle operazioni peritali.
Di conseguenza, non provato il corretto funzionamento del contatore, a norma dell'art. B35.1 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, sarebbe stato onere del Gestore ricostruire i consumi sulla base di quanto rilevato negli anni precedenti in analoghe condizioni e periodi.
Tuttavia, non risulta che abbia provveduto in tal senso, essendo CP_1
rimasta inerte.
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In definitiva,
8 - accolta l'eccezione di prescrizione con riferimento alle fatture n.200502346702228 e n.200601346702228;
- dichiarata l'impossibilità di rilevazione di alcun consumo da luglio
2011 e, pertanto, l'infondatezza dei rilievi di cui alle fatture nn.2011023184893, 201202390609 e 201202628088;
- rilevato che non è prova del credito portato sulle fatture nn.
200602346702228, 200701346702228, 200702346702228 e
2011023146351;
l'opposizione non può che essere integralmente accolta, con contestuale revoca del decreto ingiuntivo emesso nei confronti del Parte_1
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L'esito della lite induce a pronunciare condanna, nei confronti di CP_1 ai sensi dell'art. 96, III co c.p.c.
[...]
Va, infatti, rilevato che con ordinanza del 29.12.2022, il Giudice ha formulato proposta conciliativa per il pagamento, dal 2005 al 2011, di
€6.000,00 omnia calcolati, sulla base delle allegazioni attoree, in €500,00 per ciascun anno con riguardo ai consumi antecedenti alle rilevazioni oggetto di contestazione.
La proposta è stata regolarmente accettata dal come da verbale Parte_1
depositato in data 13.9.2023 mentre ha domandato CP_1
procedersi a rinvio – con ulteriore dilatazione dei tempi del processo – salvo poi non accettare la (più favorevole, rispetto all'esito della lite) proposta formulata dal Giudice (verbale del 18.3.2025).
Pertanto, valutato il complessivo contegno della convenuta nel corso del giudizio, questo Giudice ritiene opportuno condannare al CP_1
pagamento nei confronti del della somma determinata, Parte_1
secondo equità, in ¼ delle spese della lite che si liquidano in dispositivo.
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Le spese di lite, ivi compresi gli eventuali oneri di C.T.U. (rilevando che, allo stato e malgrado l'invito del Giudice, non è stata depositata alcuna nota spese da parte del nominato Consulente), sono a carico del soccombente e sono liquidate, tenuto conto del valore della causa, del tenore delle difese
9 dispiegate e della complessità della controversia, con applicazione delle
Tabelle di cui al D.M. 147/2022, scaglione da €26.001,00 ad €52.000,00, valori medi e per tutte le fasi del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o respinta, così dispone:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n.520/2014;
- dichiara tenuta e condanna a rifondere al CP_1
Dettori n.48, Sestu (CA) le spese di lite, che Parte_1 liquida direttamente in favore del procuratore antistatario in €262,67 per spese, €8.000,00 per compensi, oltre accessori di legge;
- dichiara tenuta e condanna al pagamento, nei CP_1 confronti del , della somma di €2.000,00 liquidata Parte_1 equitativamente ai sensi dell'art. 96, comma 3 c.p.c.
Cagliari,12 giugno 2025
Il Giudice
Dott.ssa Luisa Rosetti
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