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Sentenza 23 luglio 2025
Sentenza 23 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 23/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 23 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D' APPELLO DI CATANZARO
SEZIONE SECONDA CIVILE
riunita in camera di consiglio e così composta:
1. Dott.ssa Silvana Ferriero Presidente
2. Dott. Antonio Rizzuti Consigliere
3. Dott.ssa Alessia Dattilo Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 1535/2019 del ruolo generale contenzioso, assunta in decisione all'esito delle note scritte ex art. 127-ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del
09.04.2025, vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
Catanzaro via G. Mattei 3, presso lo studio dell'avv.to Maria Migliaccio, che la rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di citazione in appello.
- APPELLANTE –
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Controparte_1 C.F._2
in Catanzaro, via F. Crispi n. 18, presso lo studio dell'avv.to Gaetano Iannello che lo rappresenta e difende come da procura alle liti rilasciata su foglio separato, da intendersi in calce alla comparsa di costituzione e risposta di nuovo difensore.
-APPELLATO-
1 CONCLUSIONI
Per l'appellante : in via preliminare, disporre l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza ai sensi e per gli effetti degli artt. 351 e 283 c.p.c., in considerazione del danno grave e irreparabile derivante dall'esecuzione della medesima, per le ragioni sopra esposte;
nel merito in riforma parziale della sentenza del Tribunale di Catanzaro 1225/2019 resa nel giudizio RG 2422/2011 accogliere lo spiegato appello, rigettare la domanda del signor e per l'effetto accertare e CP_1
dichiarare non dovuta la somma di € 119.089,89.
Accogliere totalmente la spiegata domanda riconvenzionale della dott. e per Pt_1
l'effetto condannare al rimborso della somma di € 29.641,04 da Controparte_1
aggiungersi alla somma di euro 19.340,98 già riconosciuta in primo grado. Con condanna alle spese e competenze del doppio grado di giudizio, facendo presente che il secondo grado vi è ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato.
Per l'appellato: in via preliminare rigettare l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza 1225/2019 del tribunale civile di Catanzaro alla luce dei motivi che precedono;
nel merito rigettare l'appello principale e per l'effetto confermare la sentenza 1225/2019 del Tribunale Civile di Catanzaro nella parte in cui ha condannato la dott.ssa al pagamento in favore del dott. della Parte_1 Controparte_1
somma di € 119.089,89 quale capitale dovuto, oltre interessi legali maturati dal pagamento al soddisfo;
in accoglimento dell'appello incidentale in riforma della sentenza 1225/2019 del
Tribunale civile di Catanzaro nella parte in cui ha condannato il dott. Controparte_1
al pagamento in favore della dott.ssa della somma di € 19.304,98, oltre Parte_1
interessi legali dal pagamento al soddisfo: modificare il fatto nel senso di affermare che il pagamento delle rate di mutuo della dott.ssa costituisce Parte_1
pagamento di una propria obbligazione, cosi come risultante dal contratto e non genera alcun obbligo restitutorio in capo al dott. , con conseguente rigetto Controparte_1
della domanda riconvenzionale avanzata in primo grado dall'odierna appellante
2 principale;
subordinatamente e per mero tuziorismo difensivo riformare la sentenza poiché viziata da errore di calcolo avendo la pagato 10 rate da febbraio a Pt_1
novembre dell'importo di € 1.400,00 circa ciascuna, per un importo complessivo di €
1.400,00 e non la diversa somma indicata dal giudice;
modificare la sentenza di primo grado nella parte in cui ha compensato le spese e competenze del giudizio, stante la soccombenza della dott.ssa . Con vittoria di spese e competenze del Parte_1
giudizio oltre accessori di legge.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Il giudizio di primo grado
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. agiva in giudizio deducendo : Controparte_1
-che in data 30.01.2003 dinnanzi al notaio veniva sottoscritto un Persona_1
contratto di mutuo fondiario tra la signora , in qualità di imprenditrice Parte_1
dell'omonima ditta e la banca popolare di Crotone, con il ricorrente in qualità di fideiussore;
-che per adempiere all'obbligazione di garanzia è stato costretto a sottoscrivere un contratto di mutuo con la Controparte_2
-che il finanziamento a tasso agevolato per l'importo di € 130.800,00 era stato concesso alla al fine di destinare la somma alla costruzione di un magazzino di Pt_1
deposito artigianale, con l'obbligo di mantenere materialmente e giuridicamente la destinazione dichiarata per tutta la durata dello stesso, sotto pena la risoluzione del contratto;
-che l'uso fatto dalla resistente, incompatibile con il finanziamento, ha comportato la revoca immediata dello stesso, con contestuale obbligo di restituzione della somma non ancora rimborsata in un'unica soluzione, operazione alla quale era tenuto in qualità di fideiussore;
-che avendo egli pagato il debito quale fideiussore può esercitare l'azione di regresso ai sensi dell'art. 1950 c.c. e che quindi ha presentato il ricorso al fine di ottenere la condanna della resistente al pagamento della somma di € 119.089,89 a titolo di capitale
3 ed € 17.024,83 quali interessi maturati dal 31.05.2005 al 21.07.2011, oltre ad interessi maturati successivamente il tutto con vittoria di spese di lite.
Si è costituita in giudizio la resistente deducendo:
-che con il marito decideva di procedere alla realizzazione di un Controparte_1
immobile da adibire a casa coniugale, realizzando un'azienda agricola a suo nome, potendo ella godere delle agevolazioni in materia agricola con la pratica
“Artigiancassa” e così di avviare una pratica di mutuo con la Banca Popolare di
Crotone;
-che la somma erogata dall'istituto di credito serviva da una parte ad estinguere i debiti pregressi contratti dal solo ricorrente e dall'altra ad edificare il fabbricato e non solo il magazzino deposito artigianale;
- che una volta istruita positivamente la pratica di finanziamento ottenevano un mutuo artigiano agevolato con il 20% dell'importo erogato a fondo perduto per € 130.800,00;
-che secondo la logica dei mutui a catena impostata dal , una volta completato CP_1
il fabbricato, egli decideva di contrarre un nuovo mutuo ipotecario, ossia quello
, per un importo di € 180.000,00 che veniva utilizzato per una Controparte_2
parte, ossia per € 119.089,89 per l'estinzione del mutuo “Artigiancassa” ed euro
59.282,09, che il ricorrente tratteneva esclusivamente per se e per le sue spese personali;
-che il finanziamento Artigiancassa è stato contratto solo da lei, perché solo lei aveva i requisiti per ottenere le relative agevolazioni;
-che la scelta di chiudere anticipatamente l'attività, ovvero prima dei 5 anni imposti dall'agevolazione, è dipesa da una decisione presa da entrambi i coniugi, anche a causa di una sopraggiunta gravidanza a rischio, che ha comportato la concorde decisione di restituire il 20% del fondo perduto all'Artigiancassa;
-che in data 9 agosto 2005 l'Artigiancassa pretendeva la restituzione delle somme e a questa provveda il , contraendo altro mutuo con l'allora CP_1 CP_2
destinato a saldare le somme dovute ad Artigiancassa, nonché a costruire la
[...]
prima casa;
4 -che il ricorrente tratteneva per sè la somma di € 59.282,00 che in realtà sarebbe dovuta servire per il menage familiare;
-che pertanto il debito contratto con Artigiancassa è di entrambi;
- che il non ha pagato il mutuo contratto con la rispetto al quale ella CP_1 CP_2
risulta fideiussore e terzo datore di ipoteca ed in tale veste la banca ha avviato un'azione di regresso nei suoi confronti;
-che ella chiede in via riconvenzionale il 50% della somma di € 59.282,09, ovvero la metà della somma che il ha trattenuto per sé e che avrebbe dovuto destinare CP_1
al menage familiare pari ad € 29.641,04, nonché € 19.280,98 che ella ha pagato alla grazie all'aiuto dei genitori per un importo complessivo di € 48.922,02; CP_2
-che sussistono i presupposti per la responsabilità aggravata del ricorrente di cui all'art. 96 c.p.c. alla luce dei fatti per come esposti.
Dopo la conversione del rito da sommario ad ordinario ed una serie di rinvii per bonario componimento, ma senza lo svolgimento di alcuna attività istruttoria, con sentenza n.
1225/2019 del 28.06.2019 il giudice onorario ha accolto la domanda del CP_1
condannando la al pagamento della somma di € 119.089,89 oltre interessi;
ha Pt_1
altresì accolto parzialmente la domanda riconvenzionale della condannando il Pt_1
al pagamento della somma di € 19.304,98, con compensazione delle spese di CP_1
lite.
Il giudice di primo grado ha ritenuto che con l'assegno circolare n. 6000000945 dall'importo di € 119.089,89 il ha provato il pagamento del debito garantito, CP_1
all'esito del quale è intervenuta anche la cancellazione dell'ipoteca iscritta a garanzia del mutuo.
Ha inoltre accolto la domanda riconvenzionale della nella parte relativa alla Pt_1
restituzione della somma di € 19.304,98 per rate pagate del mutuo contratto con
, ritenendo che non vi fosse alcuna specifica contestazione in Controparte_2
merito da parte del ricorrente.
Ha invece rigettato la domanda riconvenzionale nella parte relativa alla restituzione della somma di € 29.641,04, ritenendo che la parte mutuataria non avesse alcun obbligo
5 nei confronti della garante e che la somma concessa a mutuo dalla Controparte_2
fosse espressamente destinata per l'acquisto dell'immobile sito in Catanzaro, via dei
Garofani 49/b e per le spese ad esso connesse. Da ultimo ha compensato le spese di lite stante la reciproca soccombenza delle parti.
2.Il giudizio di secondo grado.
Avverso la predetta sentenza ha proposto appello deducendo in via Parte_1
preliminare l'erroneità della sentenza appellata per non aver tenuto conto il giudice di prime cure dell'esistenza di un giudicato sostanziale tra le parti.
Sul punto ha dedotto che in data 28.09.2015 tra le parti è intervenuto un accordo transattivo, totalmente assorbito nelle sentenze di separazione n. 448/2016 e di divorzio n. 449/2016, in cui le parti hanno disposto, tra le altre cose, la condizione vincolante da parte del della rinuncia a tutti i giudizi in corso, tra cui quello per cui è CP_1
causa, recante in primo grado RGAC 2422/2011.
Quale ulteriore motivo di appello ha dedotto il travisamento dei fatti da parte del giudice di prime cure che non ha tenuto conto del collegamento tra i mutui contratti da lei e dal marito per esigenze familiari.
In particolare il giudice di prime cure non ha tenuto conto del fatto che il mutuo per il quale è stata condannata alla restituzione è servito per le spese necessarie alla costruzione della casa coniugale.
Ha dedotto altresì l'erroneità della sentenza appellata nella parte in cui il giudice di primo grado ha accolto solo parzialmente la domanda riconvenzionale, in quanto il ha indebitamente trattenuto la somma di € 59.289,09, mentre avrebbe dovuto CP_1
dividerla con lei o quanto meno utilizzarla per il menage familiare.
Si è costituito l'appellato evidenziando l'infondatezza dell'unico motivo di appello relativo al mancato rispetto dell'accordo transattivo sottoscritto dalle parti ed assorbito nelle sentenze di separazione e divorzio.
Sul punto ha chiarito in via preliminare che le parti hanno concluso un accordo transattivo omologato dal Tribunale solo per la parte relativa alle disposizioni inerenti la prole;
in particolare ha richiamato il punto 4 dell'accordo contenente la seguente
6 disciplina: “ la dott.ssa con la sottoscrizione della presente scrittura si Parte_1
impegna a versare al dott. la somma di € 29.000,00 quale rimborso Controparte_1
parziale (a saldo e stralcio della somma da Lei dovuta) della somma versata dal Dott.
per l'estinzione del mutuo ipotecario acceso a favore della Controparte_1 CP_2
mediante pagamento della somma di € 400,00 mensili da versare al entro CP_1
giorno 28 di ciascun mese con decorrenza dal mese di sottoscrizione del rogito…. A fronte del pagamento della somma che precede il dott. rinuncia ad Controparte_1
avvalersi della disposizione del Presidente del Tribunale di Catanzaro di cui all'ordinanza del 28.12.2012 pronunciata nel giudizio di divorzio RG 3418/2012 con la quale quest'ultimo ha disposto a carico della dott.ssa l'obbligo di Parte_1
contribuire nella misura del 50% al pagamento del mutuo di cui in epigrafe e in via sussidiaria a carico del ricorrente , ove la prima non dovesse Controparte_1
provvedere, autorizzandolo a detrarre il relativo importo dall'assegno di mantenimento. Con il puntuale adempimento di tutte le condizioni previste nel presente accordo il Dott. si impegna a rinunciare alla domanda del giudizio Controparte_1
iscritto al NRG 2422/2011. Parimenti la dott.ssa si impegna a Parte_1
rinunciare alla domanda riconvenzionale promossa nel giudizio NRG 2422/2011.
Ha dunque evidenziato che la semplice lettura dell'atto transattivo rende evidente che detto accordo è rimasto inadempiuto e lettera morta, non avendo la provveduto Pt_1
al pagamento della somma di € 29.000,00 che si era impegnata a versare.
In ogni caso la rinuncia al giudizio sarebbe dovuta avvenire, successivamente all'adempimento di tutte le statuizioni contenute nell'accordo medesimo, ai sensi dell' art. 309 c.p.c., circostanza che non si è verificata.
Peraltro ove fosse prevalsa l'intervenuta transazione il giudicato richiamato da controparte avrebbe dovuto coprire anche la domanda riconvenzionale avanzata dalla stessa, di cui invece l'appellante chiede l'accoglimento integrale in grado d'appello, a dimostrazione che l'accordo non è stato coperto da giudicato.
7 Ha ulteriormente dedotto come l'appellante, sempre con il medesimo motivo di appello e senza specifiche censure alla sentenza impugnata, ha riproposto sic et simpliciter le argomentazioni già proposte in primo grado.
Senonché risulta per tabulas che egli ha estinto il mutuo originariamente gravante sulla moglie, poiché nel contratto di mutuo concluso con la Controparte_2
quest'ultima è stata incaricata di versare l'assegno di € 119.089,89, intestato alla Banca
Popolare di Crotone.
Ha dedotto come la possibilità di esercitare l'azione di regresso per cui è causa è stata riconosciuta dalla sentenza del Tribunale civile di Catanzaro n. 21/2011 del 10.01.2011 passata in giudicato, per cui una diversa ricostruzione dei fatti, oltre che ad essere contraddetta dai documenti agli atti, è coperta da giudicato che rende il fatto per come già accertato immodificabile.
Ha contestato la ricostruzione dei mutui a catena operata dall'appellante, anche nella presente fase, poiché una tale ricostuzione risulta smentita dalla documentazione agli atti.
Sul punto ha chiarito che non vi è alcuna relazione tra il mutuo stipulato dalla Pt_1
con la Banca Popolare di Crotone ed i precedenti debiti contratti dal dott. CP_1
, trattandosi di debiti contratti precedentemente e regolarmente estinti da
[...]
quest'ultimo in data 3.10.2002.
Ha dedotto che il mutuo Artigiancassa è stato approvato nel gennaio del 2003 e prevedeva rate semestrali di oltre 9.000,00 euro;
con esso la ha realizzato il Pt_1
seminterrato dove avrebbe dovuto costituire la sede dell'azienda ed ha pagato le rate del mutuo stesso fino al dicembre del 2004, data di chiusura dell'attività artigianale, in conseguenza della quale egli è stato costretto, quale fideiussore, ad estinguere il muto della moglie.
Con riferimento allo spiegato appello incidentale ha dedotto che la sentenza è errata nella parte in cui ha erroneamente imputato al debiti della poiché la CP_1 Pt_1
somma di € 19.304,98 si riferisce al corretto pagamento di 10 rate del contratto di
8 mutuo della effettuato dalla e di cui quest'ultima era la Controparte_2 Pt_1
debitrice principale.
Ha dedotto come in ogni caso la sentenza sia affetta da errore di calcolo avendo pagato la 10 rate da febbraio a novembre dall'importo di € 1.400,00 ciascuna e quindi Pt_1
dall'importo complessivo di € 14.000,00 e non la diversa somma indicata dal giudice.
Pertanto ha chiesto il rigetto dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello incidentale proposto, con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio.
All'udienza del 9.04.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. la causa è stata trattenuta in decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio di comparse conclusionali e memorie di replica.
3.Le valutazioni della Corte
3.1. Il collegio deve innanzitutto esaminare l'appello principale proposto da Pt_1
.
[...]
Quale primo motivo di appello la ha dedotto la violazione del giudicato Pt_1
sostanziale, prodotto dalle sentenze di separazioni e divorzio e dall'accordo transattivo del 28.09.2015 che è stato trasfuso in esse.
Giova all'uopo precisare come il contenuto dell'accordo transattivo per cui è causa, venga richiamato dalla sentenza di separazione n. 448/2016 pubblicata il 15.03.2016
e anche dalla sentenza di divorzio n. 449/2016, in cui però si afferma che lo stesso non necessita di alcuna omologazione, trattandosi di atto di natura negoziale.
Senonché dalla disamina della sentenza di separazione personale tra i coniugi, emerge che il punto 4.6 dell'accordo subordinava l'estinzione del giudizio n. 2422/2011 e la conseguente rinuncia, tanto alla domanda principale avanzata dal che alla CP_1
domanda riconvenzionale avanzata dalla al previo adempimento di tutte le Pt_1
condizioni contenute nell'accordo, estinzione che sarebbe dovuta avvenire ai sensi dell'art. 309 c.p.c.
Ora è di tutta evidenza che trattasi di circostanze che non si sono verificate poiché il giudizio n. 2422/2011 è stato definito con sentenza e non ai sensi dell'art. 309 c.p.c.,
9 e la sentenza è intervenuta proprio perché non si sono realizzate tutte le condizioni contemplate nell'accordo.
Del resto è la stessa appellante che da un lato evoca il formarsi del giudicato sostanziale sul contenuto dell'accordo e dall'altro insiste, anche in appello, sull'accoglimento totale della domanda riconvenzionale, sulla quale aveva rinunciato con l'accordo transattivo, a dimostrazione che le condizioni di quell'accordo non si sono mai perfezionate.
Ne consegue l'infondatezza del motivo di appello afferente al formarsi di un giudicato sostanziale per effetto del passaggio in giudicato delle summenzionate sentenze di separazione e divorzio.
3.2.Il secondo motivo di appello afferisce ad un dedotto travisamento dei fatti che il giudice di prime cure avrebbe palesemente distorto con la sentenza di primo grado.
In particolare l'appellante ha lamentato che il giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto dei motivi che hanno indotto i coniugi a stipulare un primo mutuo a nome della sola con il nella veste di garante, ad estinguerlo e a stipulare un Pt_1 CP_1
secondo mutuo, a nome del , con la come garante, trattandosi di mutui CP_1 Pt_1
tra di loro collegati e redatti per far fronte ad esigenze familiari.
In realtà il giudice di prime cure, benché con motivazione concisa, ha dato atto che il
, nella veste di garante, ha estinto il mutuo che la moglie aveva stipulato con CP_1
la Banca popolare di Crotone, emergendo tale circostanza per tabulas (vedi sentenza n.21/2011, passata in giudicato, in cui il tribunale di Catanzaro nel rigettare la domanda di indebito arricchimento formulata dal nei confronti della ha accertato CP_1 Pt_1
l'intervenuta estinzione del mutuo stipulato dalla effettuata dal marito con Pt_1
assegno circolare intestato alla Banca Popolare di Crotone dall'importo di €
119.089,89).
Risulta sempre per tabulas che per estinguere detto mutuo il ha contratto un CP_1
altro mutuo con la , per un importo superiore al mutuo da estinguere, Controparte_2
ovvero per la somma di € 180.000,00.
10 Tuttavia il giudizio per cui è causa non verte su questo secondo mutuo ma sul mutuo originario stipulato tra la e la banca popolare di Crotone. Pt_1
Anche a voler riconoscere un collegamento negoziale tra le due operazioni, sono irrilevanti i motivi personali che hanno indotto le parti alla conclusione dei due contratti per cui è causa, che ben potevano costituire oggetto di transazione tra le parti ma che non possono certamente rilevare a fini decisori.
Ed invero per giurisprudenza di legittimità costante il motivo soggettivo inespresso, anche se noto all'altro contraente, non fa parte del contenuto del negozio ed è dunque irrilevante. La mera esteriorizzazione del motivo, ancorché elevata a contenuto di una premessa delle condizioni generali di contratto, non è ritenuta sufficiente per far acquistare allo stesso giuridica rilevanza, qualora sia da escludere che esso sia stato inserito nella struttura negoziale (Cass. Civ. sentenza n. 2323/1970; in senso conforme
Cass. Civ. Sez. 3, Sentenza n. 638 del 18/02/1975); a tal fine, è invece necessario che i motivi siano espressamente indicati ed elevati a condizioni di efficacia del negozio
(Cass. Civ. sentenza n. 9840/1999).
L'applicazione dei su esposti principi al caso di specie porta questo collegio ad affermare che dei motivi personali che hanno indotto le parti a stipulare due mutui tra di loro collegati non vi è traccia negli atti pubblici redatti, conseguentemente trattasi di motivi che non assumono alcun rilievo ai fini della decisione sia del giudizio di primo grado che del presente appello.
3.3.Lamenta ancora l'appellante l'accoglimento solo parziale della domanda riconvenzionale dalla stessa formulata in primo grado, poiché della somma concessa a mutuo dalla il avrebbe indebitamente trattenuto, per esigenze CP_2 CP_1
sue personali la somma di € 59.289,09 che sarebbe dovuta servire per il menage familiare.
Anche in tal caso il collegio non può non rilevare come il mutuo è stato concesso dalla in favore del solo , che avrebbe potuto disporre della Controparte_2 CP_1
somma come meglio avesse ritenuto opportuno.
11 Per cui non vi è ragione per ritenere che la metà dell'importo di € 59.289,09 debba essere restituita all'appellante e conseguentemente anche tale motivo di appello deve ritenersi infondato.
4.Deve a questo punto essere esaminato l'appello incidentale proposto dal in CP_1
relazione all'accoglimento della domanda riconvenzionale formulata dalla Pt_1
L'appellato ha affermato che l'oggetto della domanda riconvenzionale altro non è che il corretto pagamento di 10 rate del contratto di mutuo della Controparte_2
effettuato dalla e di cui quest'ultima era la debitrice principale e il Dott. Pt_1 CP_1
il fideiussore, per cui pagando quelle rate di mutuo la ha pagato un
[...] Pt_1
proprio debito e ha estinto parzialmente una propria obbligazione pecuniaria (vedi pag.
16 dell'atto di appello).
In altre parole l'appellato non nega che le 10 rate del mutuo per cui è causa siano state pagate dalla ma afferma che ciò è avvenuto perché ella era tenuta al pagamento. Pt_1
Senonché un tale assunto è smentito dalla documentazione agli atti, poiché il contratto di mutuo con garanzia ipotecaria, stipulato il 31 maggio 2005, vede nella veste di mutuatario e quindi di debitore principale proprio , mentre la moglie Controparte_1
in quel contratto ha assunto la veste di fideiussore (vedi contratto allegato 5 al fascicolo di parte della relativo al giudizio di primo grado). Pt_1
L'appello appare invece inammissibile sotto il profilo del quantum.
Il collegio deve, infatti rilevare che il giudice di prime cure ha riconosciuto in favore dell'appellante la restituzione di 10 rate comprensive di spese, sulle quali alcun tipo di contestazione è stato effettuato dal in primo grado. CP_1
In particolare una contestazione specifica sul quantum non risulta operata né dopo la costituzione della in prima udienza, né con la memoria 183 VI comma primo Pt_1
termine che ha lo scopo di precisare il contenuto degli atti introduttivi, inclusa la comparsa di risposta, né in sede di deposito della comparsa conclusionale e della successiva memoria di replica.
Ne consegue che ciò che non è stato specificatamente contestato in primo grado non può costituire oggetto di nuova contestazione in appello.
12 5.La conferma della sentenza di primo grado e la mancanza nella comparsa di risposta di uno specifico motivo di censura afferente alle spese di lite da parte dell'appellato, non potendosi considerare tale la mera richiesta di riforma delle spese di lite formulata nelle sole conclusioni della comparsa, determina l'immodificabilità della decisione sulla compensazione delle spese di lite, assunta dal giudice di primo grado.
5.1.La reciproca soccombenza tra le parti determina l'integrale compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
PQM
La Corte d' Appello di Catanzaro, Seconda Sezione Civile, sull'appello proposto dall'appellante in epigrafe indicata e sull'appello incidentale proposto da CP_1
così decide:
[...]
1) rigetta l'appello principale proposto da per le ragioni chiarite Parte_1
in parte motiva;
2) rigetta l'appello incidentale proposto da per le ragioni Controparte_1
chiarite in parte motiva;
3) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio per le ragioni chiarite in parte motiva.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso da remoto in data 22 luglio 2025
Il consigliere estensore il Presidente
Dr.ssa Alessia Dattilo Dr.ssa Silvana Ferriero
13 14