TRIB
Sentenza 21 giugno 2025
Sentenza 21 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/06/2025, n. 5068 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5068 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5180/2021 R.G., promossa da:
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Ferrari (c.f. ) Parte_2 C.F._1
e Claudio Venghi (c.f. ), presso quest'ultimo elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, n.23 (PEC: Email_1
– - FAX: 02.36756169 - 0384.672545); Email_2
contro
-attore-
(c.f. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati
[...] C.F._4 Maurizio Galbiati (c.f. ), Gianluca Perrone (c.f. C.F._5
e Alice Casati (c.f. ), presso i quali sono C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliati, in Milano, Via Durini n. 24 (PEC:
– – Email_3 Email_4
– FAX: 02.781549); Email_5
-convenuti- con atto di citazione notificato il 18.1.2021;
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocati;
conclusioni dell'attore:
< opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito: in via principale,
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento degli Avv.ti e Controparte_2 odierni convenuti, nell'espletamento degli incarichi difensivi conferiti loro dal CP_1 nei giudizi tra l'Ente e l' , nonché tra l'Ente ed il Parte_1 Controparte_3
Fall. IM (già IM srl), come meglio dedotti ed indicati in atti e per l'effetto,
b) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione degli incarichi professionali di cui è causa degli odierni convenuti e per l'effetto,
c) condannare i convenuti, anche in solido tra di loro, alla restituzione al Parte_1
delle somme percepite per onorari, tasse e spese oltre accessori per le vertenze di cui in narrativa, pari ad Euro 27.599,21= ovvero alla minore e maggior somma che verrà accertata e disposta in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
d) accertare e dichiarare che il a causa del grave inadempimento dei Parte_1
convenuti ha subìto un danno come di seguito esposto:
2 1) pari ad Euro 28.966,63, cifra cui lo stesso Ente è stato condannato a pagare a favore delle parti vittoriose nei giudizi in cui è rimasto soccombente, come da provvedimenti giudiziari indicati negli atti di causa,
2) pari ad Euro 152.843,37= cifra che il ha indebitamente pagato in data Parte_1
23.03.2015 a favore dell' Controparte_4
e) conseguentemente condannare i convenuti in solido tra di loro a corrispondere al
[...]
, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 181.810,00=, ovvero la minore e Parte_1
maggior somma che verrà accertata e disposta in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con favore di competenze e spese di causa.
In via istruttoria, il reitera le istanze istruttorie non ammesse e chiede di Parte_1
disporsi la prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati:
1. vero che, in data 12.06.2014, il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5 funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico, trasmetteva ai convenuti, Avv.ti e CP_1
il pignoramento presso terzi notificato il giorno prima dall' CP_2 Controparte_4
[...]
2. vero che in data 16.06.2014 il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5 chiedeva telefonicamente all'Avv. indicazioni per la predisposizione della CP_1
dichiarazione del terzo relativa al pignoramento di cui al capitolo che precede;
3. vero che in data 16.06.2014 l'Avv. telefonicamente, spiegava al Geom. CP_1
di predisporre la dichiarazione del terzo indicando l'importo di cui l'Ente era Controparte_5
debitore nei confronti di IM s.r.l.
4. vero che in data 17.06.2014 l'Avv. confermava alla Dott.ssa CP_1 Per_1
di sottoscrivere la dichiarazione del terzo che si rammostra al teste (doc. 3
[...]
citazione);
5. vero che in data 16.07.2014 il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5
ricevuto il ricorso notificato da IM s.r.l. che si rammostra al teste (doc. 6 con citazione), provvedeva a trasmetterlo all'Avv. chiedendo come l'Ente dovesse procedere;
CP_1
6. vero che ad ottobre 2014 l'Avv. illustrava al Comune di , in persona del CP_1 Pt_1
Geom. , che la somma di Euro 149.170,17= di cui IM era debitrice in forza Controparte_5
3 del contratto d'appalto del 24.10.2012, andava pagata all' a Controparte_4 seguito del pignoramento radicato da quest'ultima;
7. vero che ad ottobre 2014 il in persona del Geom. , Parte_1 Controparte_5 prendeva contatti con l' per il pagamento spontaneo della somma Controparte_4 portata dall'ordinanza di assegnazione somme del 22 luglio 2014;
8. vero che ad ottobre 2014 il , in persona del Geom. , Pt_1 Parte_1 Controparte_5 riceveva la bozza di transazione predisposta dall'Avv. Ciceri per l' Controparte_4
che si rammostra la teste (cfr. doc. 35) e la mostrava agli Avv.ti e
[...] CP_1 CP_2
9. vero che ad ottobre 2014 l'Avv. riferiva al Comune di in persona del Geom. CP_1 Pt_1
, di procedere con la sottoscrizione della bozza di transazione di cui al Controparte_5
capitolo che precede;
10. vero che a dicembre 2014 il in persona del Geom. , Parte_1 Controparte_5 trasmetteva agli Avv.ti e l'atto di precetto notificato dall' CP_1 CP_2 [...]
che si rammostra al teste (doc. 15) citazione, chiedendo indicazioni su come Controparte_4
procedere;
11. vero che a dicembre 2014 gli Avv.ti e riferivano al , in CP_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
persona del Geom. , di non ravvisare la necessità di promuovere azioni nei Controparte_5 confronti dell'atto di precetto notificato dall' di cui al capitolo Controparte_4
che precede;
12. vero che in data 26.01.2015, il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5 ricevuto il pignoramento notificato dall' che si rammostra al teste Controparte_3
(doc. 19) provvedeva a trasmetterlo agli Avv.ti e CP_1 CP_2
13. vero che a febbraio 2015, gli Avv.ti e riferivano al in CP_1 CP_2 Parte_1
persona del Geom. che avrebbero promosso opposizione avverso il Controparte_5
pignoramento;
14. vero che a gennaio 2016, gli Avv.ti e fissavano un appuntamento presso CP_1 CP_2
il di loro studio di Milano con il Geom. e la Dott.ssa Controparte_5 Persona_1
cui partecipava un avvocato specializzato in diritto fallimentare;
15. vero che nell'occasione del capitolo che precede, l'avvocato specializzato in diritto fallimentare, per la prima volta, prospettava al nelle persone del Geom. Parte_1
4 e alla Dott.ssa di eseguire il pagamento della somma di Controparte_5 Persona_1
Euro 149.170,17 in favore di IM s.r.l.
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopra dedotti i sig.ri:
— via De Capitani 43/1 Besate (Mi) Persona_1
— domiciliato per l'ufficio presso il Comune di Calvignasco (Mi).>> Controparte_5
conclusioni dei convenuti:
< Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni, dato atto che i convenuti dichiarano sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove,
- in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal in quanto inammissibili e infondate Parte_1
sia in fatto che in diritto;
- in via istruttoria:
(i) confermare il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal Parte_1
(ii) in subordine, nel caso di ammissione totale o parziale dei capitoli di prova avversari, ammettere prova contraria diretta sui medesimi capitoli, con i testi indicati al paragrafo 8.3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. depositata nell'interesse degli Avv.ti
[...]
e Controparte_2 CP_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE 1.- Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il ha dedotto Parte_1
di avere conferito incarico agli Avvocati convenuti, Signori e Controparte_2 CP_1
di “consulenza generale” relativamente a contratto di appalto per l'esecuzione di
[...]
5 lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale, stipulato il 24.10.2012 con e di assistenza e difesa nel Parte_3
procedimento ex art. 702-bis c.p.c. promosso (avanti il Tribunale di Pavia) il 16.7.2014 da
IM s.r.l., nei confronti del (RG 3453/2014), per il pagamento del credito Parte_1 vantato dall'appaltatrice in relazione al secondo SAL (al 31.1.204) relativo al predetto contratto di appalto.
Afferma l'attore che, in conseguenza della negligenza dei convenuti nell'espletamento del mandato, si è trovato a eseguire un duplice pagamento per la stessa causale (corrispettivi del secondo SAL del contratto di appalto):
- in un primo momento, di € 152.843,37 a favore di a seguito Controparte_4 del provvedimento di assegnazione adottato nell'udienza 22.7.2014 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pavia (procedura RGE 1674/2014) in favore della creditrice procedente ( nei confronti di IM s.r.l., sulla base della Controparte_4 dichiarazione positiva resa dal (con nota 19.6.2014) ai sensi dell'art. 547 Pt_1 Parte_1
c.p.c.;
- in un secondo momento, a favore del Fallimento IM, a seguito della condanna del al pagamento in favore di IM di € 149.170,18, pronunciata dal Tribunale di Pavia Pt_1
(ordinanza 10.12.2014 nel procedimento RG 3453/2014, confermata dalla Corte d'Appello di
Milano con sentenza n. 946/2018 di rigetto del gravame proposto dal qui attore), e della transazione successivamente stipulata dal medesimo con il Fallimento IM, per Pt_1
l'importo onnicomprensivo di € 120.000,00 (corrisposto dall'attore con bonifico del
15.9.2020).
Il deduce che, l'8.7.2014, IM s.r.l. aveva presentato domanda di Parte_1
ammissione a concordato preventivo, accolta dal Tribunale di Milano con decreto
18/25.9.2014, e che, con successiva sentenza 12.2/10.3.2015 n. 231 dello stesso Tribunale, essa era stata dichiarata fallita.
Riferisce che avvalendosi del provvedimento di assegnazione Controparte_4
sopra menzionato (ordinanza 22.7.14 GdE Trib. Pavia RGE 1674/2014), aveva istaurato procedura esecutiva nei confronti dell'Ente territoriale (RGE 68/2015 Trib. Pavia), sospesa dal GdE con ordinanza 18.5.2018 “in ragione delle pendenza della procedura di concordato”.
6 L'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dal (RG 6427/2015 Trib. Pavia) era stata Pt_1 accolta, ma aveva (il 20.1.2015) notificato al Comune “un Controparte_4 ulteriore atto di pignoramento” presso il terzo (“Tesoreria dell'Ente”), Controparte_6
ottenendo il 2.3.2015, in assenza dei difensori del (e di opposizione), Parte_1
l'assegnazione dell'importo di € 152.843,37 (comprensivo di spese del precetto e della procedura esecutiva), pagato dalla Tesoreria il 23.3.2015. I convenuti avevano quindi depositato ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione somme in data
2.3.2015, ma il Tribunale di Pavia aveva, il 13.4.2015, dichiarato non luogo a provvedere, in considerazione dell'estinzione della procedura esecutiva, verificatasi a seguito del provvedimento ex art. 552 c.p.c. Anche avverso tale provvedimento era stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (RG 7880/2015 Tribunale di Pavia), rigettata con sentenza 1790/2017, con condanna alle spese di lite.
L'attore deduce altresì di avere corrisposto agli Avvocati convenuti, per la rappresentanza e la difesa nei procedimenti di cui sopra, compensi per complessivi € 27.599,21 e di essere stato condannato a rifondere spese processuali per complessivi € 28.966,63.
Sostiene il che i convenuti avevano “impropriamente” consigliato all'Ente Parte_1
di resistere alle pretese di IM s.r.l., erroneamente ritenendo, per ignoranza del dettato dell'art. 168 L. Fall. (r.d. 16.3.1942 n. 267), che l'ammissione di questa a concordato preventivo non avrebbe prodotto alcun effetto sulla procedura esecutiva precedentemente radicata dall' Controparte_4
Segnala inoltre il che, nel costituirsi in giudizio per resistere al ricorso ex art. 702- Pt_1
bis c.p.c. notificato da IM (il 16.7.2014), gli Avvocati e Controparte_2 CP_1
non avevano chiamato in giudizio , alla quale il credito (di
[...] Controparte_3
IM) era stato assegnato dal GdE. Perseverando nella “strategia processuale totalmente destituita di fondamento” i convenuti avevano consigliato al di impugnare Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. di condanna al pagamento in favore di IM s.r.l. Nelle more del giudizio di appello IM era stata dichiarata fallita;
il processo interrotto era stato riassunto dal con gli Avvocati e Parte_1 Controparte_2 CP_1 che “omettevano peraltro di produrre in giudizio la contabile attestante il pagamento in favore dell' nel frattempo intervenuto. La Corte d'Appello di Controparte_4
7 Milano aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo la nullità dell'azione esecutiva intrapresa da e l'impossibilità per il di “validamente opporre alla Controparte_4 Pt_1
Imei (né … al Fallimento) una assegnazione di credito effettuata in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato”.
Afferma l'attore che l'impostazione data alla difesa del dagli Avv.ti Parte_1
e secondo cui la domanda di IM nei confronti dell'Ente avrebbe dovuto CP_2 CP_1 essere respinta per la intervenuta assegnazione del credito all' , per i Controparte_3
convenuti divenuta unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento, era totalmente in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 168 L. Fall.
In conseguenza di tale impostazione la Tesoreria del aveva ottemperato Pt_1 all'ordinanza di assegnazione somme in favore di nonostante la Controparte_3
(sopravvenuta) nullità del pignoramento da questa radicato.
Tale nullità avrebbe dovuto consigliare di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato al sulla base del predetto provvedimento di assegnazione, o di “impugnare Pt_1
l'ordinanza di assegnazione somme 22.7.2014”, certamente divenuta inefficace.
Inoltre la nullità del pignoramento avrebbe dovuto indurre gli Avvocati convenuti a presenziare all'udienza ex art. 543 c.p.c. fissata nella nuova procedura esecutiva istaurata da nei confronti del e proporre opposizione ex art. Controparte_3 Parte_1
615 c.p.c., per carenza di un valido titolo esecutivo.
La negligenza dei convenuti nell'adempimento dell'incarico conferito dal Parte_1
aveva causato a questo pregiudizio, consistito in quanto erroneamente pagato a CP
(€ 152.843,37), in quanto rifuso per spese processuali e tassa di registro (€
[...]
28.966,63) e nei corrispettivi versati ai convenuti per l'opera negligentemente svolta (€
27.599,21).
Sulla base di quanto sopra il ha formulato le conclusioni (di merito) Parte_1
riportate in epigrafe.
2.- I convenuti, Avvocati e costituitisi nel presente Controparte_2 CP_1
giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 11.11.2021, hanno sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui hanno chiesto il rigetto.
8 Essi innanzitutto negano di essere stati incaricati di svolgere “consulenza generale” relativamente al contratto di appalto 24.10.2012 e precisano che il loro rapporto professionale con il Comune di , sorto a seguito della determina n. 89 del 13 maggio 2014, aveva a Pt_1
oggetto unicamente un incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, con riferimento al subentro, ex art. 116 del Codice dei
Contratti Pubblici, di un soggetto terzo in un contratto d'appalto affidato dal Comune a IM.
I convenuti contestano inoltre di avere avuto alcun incarico riguardante la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dalla creditrice Controparte_4 nei confronti dell'allora pienamente in bonis IM s.r.l. (procedura RGE 1674/2014
Tribunale di Pavia). In particolare essi negano di essere stati incaricati di predisporre la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. resa dal Comune di , in qualità di terzo Pt_1
pignorato, con nota 19.6.2014, e sottolineano che neanche il 22.7.2014, quando fu adottata l'ordinanza di assegnazione del credito di IM nei confronti del Comune a
[...]
sussisteva alcun incarico professionale avente tale oggetto. Controparte_4
Gli Avv.ti e affermano di avere ricevuto dall'attore il primo mandato di CP_2 CP_1
assistenza in giudizio allorché il ricevette la notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Pt_1
presentato da IM (per ottenere la condanna del al pagamento del credito derivato Pt_1
dal contratto di appalto) e segnalano di avere, nei due gradi di quel giudizio, puntualmente eccepito la circostanza dell'avvenuta assegnazione del credito di IM all' CP
con provvedimento del Tribunale di Pavia e avevano sottoposto alla Corte
[...]
d'Appello la questione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione 22.7.2014 (considerata la giurisprudenza in tema di pagamento del terzo in relazione all'art. 168 Legge
Fallimentare).
Deducono inoltre i convenuti che, atteso l'intervento di nuovi legali contattati dal Comune, essi, in data 4.2.2016, avevano rimesso il mandato professionale ricevuto, con conseguente loro assenza di responsabilità in relazione alle successive scelte difensive.
Osservano anche di avere tempestivamente proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
(nell'interesse del al primo pignoramento presso terzi proposto da Pt_1 CP
nei confronti del in veste di debitore esecutato (terzo pignorato l'istituto di
[...] Pt_1
9 credito tesoriere dell'Ente)1 e che tale opposizione era poi – dopo la cessazione del rapporto professionale – risultata vittoriosa.
e deducono di avere proposto tempestiva opposizione Controparte_2 CP_1
(lunedì 23.3.2015) all'ordinanza di assegnazione assunta dal Tribunale di Pavia nel procedimento di pignoramento presso terzi RGE n. 141/2015 in data 2.3.2015: ciò che rende ictu oculi errata2 la contraria statuizione della sentenza definitiva dell'opposizione RG
7880/2105 (proseguita dai nuovi difensori del , che l'attore ha ritenuto di non Pt_1
impugnare.
Essi allegano inoltre di essersi trovati nell'impossibilità di comparire nell'udienza di lunedì 2 marzo 2015 avanti il GdE (nella quale è stato assunto provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c.), atteso che la Cancelleria del Tribunale di Pavia aveva iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi, con udienza indicata in citazione per il 25.2.2015, inserendo nel sistema informatico del PCT il nuovo procedimento esecutivo RGE n. 141/2015 solo venerdì
27 febbraio 2015, dopo l'orario di chiusura al pubblico della Cancelleria stessa (come confermato da attestazione della medesima Cancelleria).
I convenuti sostengono l'erroneità sia del decreto 13.4.2015 del Tribunale di Pavia, dichiarativo di non luogo a provvedere in ordine all'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dagli Avv.ti e (nell'interesse del , sia del rigetto dell'opposizione CP_2 CP_1 Pt_1
ex art. 617 c.p.c. dagli stessi successivamente proposta avverso detto decreto dichiarativo di non luogo a provvedere.
I convenuti, insomma, osservato che, finché essi avevano assistito il questo non Pt_1
aveva effettuato alcun doppio pagamento e quindi non aveva subito alcun danno, affermano che nessun profilo di negligenza nell'adempimento può essere loro ascritto, avendo essi promosso “domande e difese in maniera coerente e concorde con i principi processuali e sostanziali di diritto, applicati correttamente, senza quindi arrecare un danno alla parte”
(Cass. 2954/16).
10 Contestati infine l'esistenza dei presupposti della risoluzione del contratto d'opera inter partes, nonché il quantum del risarcimento preteso dall'attore, e Controparte_2
hanno chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
*
3.- Le domande proposte dal possono essere solo parzialmente accolte. Parte_1
A fronte della difesa dei professionisti convenuti, che hanno negato di essere stati incaricati di svolgere “consulenza generale” relativamente al contratto di appalto 24.10.2012 tra e IM s.r.l. e di assistere l'Ente nella procedura esecutiva RGE Parte_1
1674/2014 Tribunale di Pavia (nella quale il ha reso, il 19.6.2014, dichiarazione Pt_1
positiva ex art. 547 c.p.c. e, con ordinanza 22.7.2014 del GdE,, il credito vantato dall'appaltatore IM nei confronti dell'appaltante è stato assegnato alla creditrice Pt_1 procedente nei confronti IM s.r.l., , l'attore non ha fornito la Controparte_4 prova, di cui era onerato, dell'oggetto e dell'ampiezza degli incarichi affidati agli Avvocati
e Controparte_2 CP_1
Nessuna responsabilità può dunque essere attribuita ai convenuti in relazione all'adozione, da parte del GdE del Tribunale di Pavia, del suddetto provvedimento di assegnazione ex art. 553
c.p.c.
Non è invece controverso che gli Avv.ti e siano stati incaricati dal CP_2 CP_1 [...]
della difesa nel procedimento sommario di cognizione promosso nei confronti Parte_1 dell'Ente appaltante da IM s.r.l., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (notificato il 16.7.2014).
Riguardo all'opera professionale prestata dai convenuti in questo contenzioso il Pt_1
lamenta che vi sia stata negligenza, da ravvisarsi:
- nella omessa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della terza CP
, alla quale era stato assegnato il credito di IM;
[...]
- nell'avere adottato linea difensiva contrastante con il disposto dell'art. 168 L. Fall.
11 Osserva questo giudice che:
- nessun rilievo ai fini della decisione sulla domanda di pagamento formulata dall'appaltatrice IM nei confronti dell'appaltante poteva svolgere l'art. 168 L.Fall. Pt_1
(r.d. 16.3.1942 n. 267), secondo cui, dalla data della pubblicazione del ricorso contenente la domanda di ammissione a concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore: essa è all'evidenza norma inapplicabile a quella controversia (che non aveva a oggetto alcuna azione esecutiva nei confronti di IM);
- la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della terza , se Controparte_3
fosse stata proposta, sarebbe comunque stata oggetto di valutazione discrezionale da parte del
Giudice, ma, a termini dell'art. 702-bis c.p.c. (ora abrogato), l'orientamento giurisprudenziale maggioritario non autorizzava l'estensione del contraddittorio nei casi in cui non fosse dedotta una garanzia propria (come non era deducibile nel caso de quo), al fine di non appesantire lo svolgimento di un procedimento che, nell'intenzione del Legislatore, doveva avere caratteristiche di celerità e snellezza.
L'attore, peraltro, non ha in alcun modo precisato quale domanda i convenuti avrebbero dovuto formulare nei confronti della terza Controparte_4
In ogni caso, l'omessa chiamata di terzo non ha in alcun modo consumato la possibilità di proporre la domanda non formulata, in altro, autonomo giudizio. Dunque tale omissione non può essere ritenuta causa del danno dedotto.
Ritiene questo giudice che la sussistenza di nesso causale tra l'operato dei convenuti e il doppio pagamento del medesimo debito da parte del debba essere esclusa anche in Pt_1 considerazione del fatto che l'attore avrebbe potuto evitare il pregiudizio usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 co. II c.c.).
12 Nella fattispecie, tale obbligo di diligenza avrebbe imposto all'attore di proporre domanda ex art. 2033 c.c., vale a dire di ripetizione del pagamento effettuato a favore di CP
, essendo esso divenuto indebito per effetto della sopravvenuta nullità del
[...]
provvedimento ex art. 553 c.p.c. adottato il 22.7.2014 dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Pavia nella procedura RGE 1674/2014, determinata dall'ammissione di IM
s.r.l. a concordato preventivo.
Il non ha dedotto (né tantomeno provato) di avere tentato di recuperare per Parte_1
tale via ciò che è stato mal pagato a . Controparte_3
Deve poi considerarsi che il fatto che il Giudice del Tribunale di Pavia, prima, e la Corte
d'Appello di Milano, poi, non abbiano ritenuto fondate le difese svolte dai professionisti convenuti nell'interesse del non costituisce di per sé prova del negligente Parte_1
adempimento della prestazione professionale: esso è infatti da escludere ogni qual volta “le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass. 20.3.2025 ord. n. 7462).
In altre parole: il fatto che il giudice abbia dissentito rispetto alla prospettazione giuridica del difensore non dimostra automaticamente l'imperizia o la negligenza del professionista nello svolgimento dell'incarico.
Nel caso in esame, ritiene questo giudice, le soluzioni adottate dal Tribunale di Pavia e dalla
Corte d'Appello non appaiono essere, indiscutibilmente, le sole possibili nella controversia de qua. D'altra parte l'attore non ha, nel presente giudizio, indicato quale linea alternativa sarebbe stata da seguire in quei giudizi.
Ne consegue che l'inesatto adempimento della prestazione professionale resa dai convenuti non può essere ritenuto.
13 Quanto all'ulteriore attività che gli Avv.ti e ammettono di avere compiuto CP_2 CP_1 nell'interesse del prima dell'interruzione del rapporto d'opera (intervenuta Parte_1
il 4.2.2016) è agevole osservare che, come dedotto dallo stesso attore, la prima opposizione presentata dai convenuti in relazione all'esecuzione forzata intrapresa da CP
nei confronti del debitore ha portato, in un primo momento, alla
[...] Parte_1 sospensione dell'esecuzione e, successivamente, all'accoglimento dell'opposizione: ciò che consente di escludere recisamente sia che vi sia stato inesatto adempimento dei professionisti avvocati, sia che detta attività abbia prodotto un pregiudizio a danno del committente.
Con riguardo, invece, all'ultima opposizione agli atti esecutivi della procedura RGE
141/2015 Trib. Pavia, promossa dai convenuti nell'interesse del con ricorso al Pt_1
Tribunale di Pavia depositato il 22.12.2015 (RG 7880/2015), osserva questo giudice che l'attività svolta dai professionisti convenuti è risultata del tutto inutile per il committente attore, atteso che, come rilevato dalla sentenza n. 2711/2017 di rigetto dell'opposizione (doc.
25 att.), il nuovo ricorso predisposto ex art. 617 c.p.c. dagli Avv.ti e (doc. 24 CP_2 CP_1
att.) conteneva esclusivamente impugnazione del decreto di non luogo a provvedere pronunciato dal GdE il giorno 8/13.4.2015 (doc. 23 att.), e non anche del provvedimento di assegnazione 2.3.2015: con conseguente carenza di interesse all'opposizione, infatti persuasivamente respinta dal Tribunale.
Per quanto appena osservato (assoluta inutilità della prestazione resa) deve dichiararsi la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza del rapporto d'opera intercorso fra le parti del presente giudizio (solo) relativamente all'attività di assistenza e difesa nella procedura RGE 141/2015 Trib. Pavia e nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. RG
7880/2015 Trib. Pavia.
I convenuti devono quindi essere condannati a restituire i compensi percepiti per tale attività
(art. 1458 c.c.), pari a complessivi € 7.257,78, e a risarcire il danno subito dal in Pt_1
conseguenza di dette inutili prestazioni. Esso (per le ragioni più sopra espresse) non comprende la duplicazione del pagamento del dovuto per il II SAL dell'appalto Comune-
IM, ma concerne le spese processuali che il è stato condannato a rifondere alla Pt_1
14 controparte (€ 4.015,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA: doc. 25 att.) e l'importo della tassa di registro dovuta in relazione alla sentenza definitiva di quel giudizio ex art. 617 c.p.c. (€ 217,50: doc. 27 att.).
Per le considerazioni che precedono, le domande proposte dal possono Parte_1
essere accolte solo nella misura di cui in dispositivo
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 147/2022, tenendo conto della misura in cui la domanda attorea viene accolta.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
dichiara risolto per inadempimento dei convenuti il contratto d'opera fra le parti, relativo all'assistenza nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. avanti il Tribunale di Pavia (RG
7880/2015), promosso con ricorso depositato il 22.12.2015;
condanna e a restituire al i Controparte_2 CP_1 Parte_1
corrispettivi percepiti in relazione all'attività professionale svolta per quel giudizio e in relazione alla procedura RGE 141/ 2015 Trib. Pavia, pari a complessivi € 7.257,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna e a risarcire al il danno Controparte_2 CP_1 Parte_1
consistito nell'onere di rifusione delle spese alla controparte e nell'importo della tassa di
15 registro della sentenza, pari a complessivi € 6.075,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
respinge nel resto le domande di parte attrice;
condanna e a rifondere al di le Controparte_2 CP_1 Pt_1 Pt_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 5.000,00 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA).
Sentenza esecutiva.
Milano, 17.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 RG 68/2015 Trib. Pavia e successivo giudizio di merito RG 6427/2015; 2 atteso il rispetto del termine di 20 giorni dettato dall'art. 617 c.p.c.;
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 5180/2021 R.G., promossa da:
(c.f. ), in persona del sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 [...]
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Piero Ferrari (c.f. ) Parte_2 C.F._1
e Claudio Venghi (c.f. ), presso quest'ultimo elettivamente C.F._2
domiciliato in Milano, Viale Bianca Maria, n.23 (PEC: Email_1
– - FAX: 02.36756169 - 0384.672545); Email_2
contro
-attore-
(c.f. ) e CP_1 C.F._3 Controparte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi dagli Avvocati
[...] C.F._4 Maurizio Galbiati (c.f. ), Gianluca Perrone (c.f. C.F._5
e Alice Casati (c.f. ), presso i quali sono C.F._6 C.F._7
elettivamente domiciliati, in Milano, Via Durini n. 24 (PEC:
– – Email_3 Email_4
– FAX: 02.781549); Email_5
-convenuti- con atto di citazione notificato il 18.1.2021;
avente a oggetto: responsabilità professionale di avvocati;
conclusioni dell'attore:
< opportuna declaratoria, così giudicare:
Nel merito: in via principale,
a) accertare e dichiarare il grave inadempimento degli Avv.ti e Controparte_2 odierni convenuti, nell'espletamento degli incarichi difensivi conferiti loro dal CP_1 nei giudizi tra l'Ente e l' , nonché tra l'Ente ed il Parte_1 Controparte_3
Fall. IM (già IM srl), come meglio dedotti ed indicati in atti e per l'effetto,
b) accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione degli incarichi professionali di cui è causa degli odierni convenuti e per l'effetto,
c) condannare i convenuti, anche in solido tra di loro, alla restituzione al Parte_1
delle somme percepite per onorari, tasse e spese oltre accessori per le vertenze di cui in narrativa, pari ad Euro 27.599,21= ovvero alla minore e maggior somma che verrà accertata e disposta in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria;
d) accertare e dichiarare che il a causa del grave inadempimento dei Parte_1
convenuti ha subìto un danno come di seguito esposto:
2 1) pari ad Euro 28.966,63, cifra cui lo stesso Ente è stato condannato a pagare a favore delle parti vittoriose nei giudizi in cui è rimasto soccombente, come da provvedimenti giudiziari indicati negli atti di causa,
2) pari ad Euro 152.843,37= cifra che il ha indebitamente pagato in data Parte_1
23.03.2015 a favore dell' Controparte_4
e) conseguentemente condannare i convenuti in solido tra di loro a corrispondere al
[...]
, a titolo di risarcimento danni, la somma di Euro 181.810,00=, ovvero la minore e Parte_1
maggior somma che verrà accertata e disposta in corso di causa, oltre interessi moratori ex art. 1284, comma IV, c.c. dalla domanda al saldo effettivo e rivalutazione monetaria.
In ogni caso: con favore di competenze e spese di causa.
In via istruttoria, il reitera le istanze istruttorie non ammesse e chiede di Parte_1
disporsi la prova testimoniale sui capitoli di seguito indicati:
1. vero che, in data 12.06.2014, il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5 funzionario responsabile dell'Ufficio Tecnico, trasmetteva ai convenuti, Avv.ti e CP_1
il pignoramento presso terzi notificato il giorno prima dall' CP_2 Controparte_4
[...]
2. vero che in data 16.06.2014 il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5 chiedeva telefonicamente all'Avv. indicazioni per la predisposizione della CP_1
dichiarazione del terzo relativa al pignoramento di cui al capitolo che precede;
3. vero che in data 16.06.2014 l'Avv. telefonicamente, spiegava al Geom. CP_1
di predisporre la dichiarazione del terzo indicando l'importo di cui l'Ente era Controparte_5
debitore nei confronti di IM s.r.l.
4. vero che in data 17.06.2014 l'Avv. confermava alla Dott.ssa CP_1 Per_1
di sottoscrivere la dichiarazione del terzo che si rammostra al teste (doc. 3
[...]
citazione);
5. vero che in data 16.07.2014 il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5
ricevuto il ricorso notificato da IM s.r.l. che si rammostra al teste (doc. 6 con citazione), provvedeva a trasmetterlo all'Avv. chiedendo come l'Ente dovesse procedere;
CP_1
6. vero che ad ottobre 2014 l'Avv. illustrava al Comune di , in persona del CP_1 Pt_1
Geom. , che la somma di Euro 149.170,17= di cui IM era debitrice in forza Controparte_5
3 del contratto d'appalto del 24.10.2012, andava pagata all' a Controparte_4 seguito del pignoramento radicato da quest'ultima;
7. vero che ad ottobre 2014 il in persona del Geom. , Parte_1 Controparte_5 prendeva contatti con l' per il pagamento spontaneo della somma Controparte_4 portata dall'ordinanza di assegnazione somme del 22 luglio 2014;
8. vero che ad ottobre 2014 il , in persona del Geom. , Pt_1 Parte_1 Controparte_5 riceveva la bozza di transazione predisposta dall'Avv. Ciceri per l' Controparte_4
che si rammostra la teste (cfr. doc. 35) e la mostrava agli Avv.ti e
[...] CP_1 CP_2
9. vero che ad ottobre 2014 l'Avv. riferiva al Comune di in persona del Geom. CP_1 Pt_1
, di procedere con la sottoscrizione della bozza di transazione di cui al Controparte_5
capitolo che precede;
10. vero che a dicembre 2014 il in persona del Geom. , Parte_1 Controparte_5 trasmetteva agli Avv.ti e l'atto di precetto notificato dall' CP_1 CP_2 [...]
che si rammostra al teste (doc. 15) citazione, chiedendo indicazioni su come Controparte_4
procedere;
11. vero che a dicembre 2014 gli Avv.ti e riferivano al , in CP_1 CP_2 Pt_1 Parte_1
persona del Geom. , di non ravvisare la necessità di promuovere azioni nei Controparte_5 confronti dell'atto di precetto notificato dall' di cui al capitolo Controparte_4
che precede;
12. vero che in data 26.01.2015, il Comune di , in persona del Geom. , Pt_1 Controparte_5 ricevuto il pignoramento notificato dall' che si rammostra al teste Controparte_3
(doc. 19) provvedeva a trasmetterlo agli Avv.ti e CP_1 CP_2
13. vero che a febbraio 2015, gli Avv.ti e riferivano al in CP_1 CP_2 Parte_1
persona del Geom. che avrebbero promosso opposizione avverso il Controparte_5
pignoramento;
14. vero che a gennaio 2016, gli Avv.ti e fissavano un appuntamento presso CP_1 CP_2
il di loro studio di Milano con il Geom. e la Dott.ssa Controparte_5 Persona_1
cui partecipava un avvocato specializzato in diritto fallimentare;
15. vero che nell'occasione del capitolo che precede, l'avvocato specializzato in diritto fallimentare, per la prima volta, prospettava al nelle persone del Geom. Parte_1
4 e alla Dott.ssa di eseguire il pagamento della somma di Controparte_5 Persona_1
Euro 149.170,17 in favore di IM s.r.l.
Si indicano a testi su tutti i capitoli sopra dedotti i sig.ri:
— via De Capitani 43/1 Besate (Mi) Persona_1
— domiciliato per l'ufficio presso il Comune di Calvignasco (Mi).>> Controparte_5
conclusioni dei convenuti:
< Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano, disattesa ogni contraria istanza e previe tutte le necessarie statuizioni, dato atto che i convenuti dichiarano sin d'ora di non accettare il contraddittorio su domande nuove,
- in via principale: rigettare tutte le domande proposte dal in quanto inammissibili e infondate Parte_1
sia in fatto che in diritto;
- in via istruttoria:
(i) confermare il rigetto delle istanze istruttorie formulate dal Parte_1
(ii) in subordine, nel caso di ammissione totale o parziale dei capitoli di prova avversari, ammettere prova contraria diretta sui medesimi capitoli, con i testi indicati al paragrafo 8.3 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 3) c.p.c. depositata nell'interesse degli Avv.ti
[...]
e Controparte_2 CP_1
- in ogni caso: con vittoria di spese e competenze del giudizio.>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE 1.- Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio il ha dedotto Parte_1
di avere conferito incarico agli Avvocati convenuti, Signori e Controparte_2 CP_1
di “consulenza generale” relativamente a contratto di appalto per l'esecuzione di
[...]
5 lavori di manutenzione straordinaria presso il cimitero comunale, stipulato il 24.10.2012 con e di assistenza e difesa nel Parte_3
procedimento ex art. 702-bis c.p.c. promosso (avanti il Tribunale di Pavia) il 16.7.2014 da
IM s.r.l., nei confronti del (RG 3453/2014), per il pagamento del credito Parte_1 vantato dall'appaltatrice in relazione al secondo SAL (al 31.1.204) relativo al predetto contratto di appalto.
Afferma l'attore che, in conseguenza della negligenza dei convenuti nell'espletamento del mandato, si è trovato a eseguire un duplice pagamento per la stessa causale (corrispettivi del secondo SAL del contratto di appalto):
- in un primo momento, di € 152.843,37 a favore di a seguito Controparte_4 del provvedimento di assegnazione adottato nell'udienza 22.7.2014 dal Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Pavia (procedura RGE 1674/2014) in favore della creditrice procedente ( nei confronti di IM s.r.l., sulla base della Controparte_4 dichiarazione positiva resa dal (con nota 19.6.2014) ai sensi dell'art. 547 Pt_1 Parte_1
c.p.c.;
- in un secondo momento, a favore del Fallimento IM, a seguito della condanna del al pagamento in favore di IM di € 149.170,18, pronunciata dal Tribunale di Pavia Pt_1
(ordinanza 10.12.2014 nel procedimento RG 3453/2014, confermata dalla Corte d'Appello di
Milano con sentenza n. 946/2018 di rigetto del gravame proposto dal qui attore), e della transazione successivamente stipulata dal medesimo con il Fallimento IM, per Pt_1
l'importo onnicomprensivo di € 120.000,00 (corrisposto dall'attore con bonifico del
15.9.2020).
Il deduce che, l'8.7.2014, IM s.r.l. aveva presentato domanda di Parte_1
ammissione a concordato preventivo, accolta dal Tribunale di Milano con decreto
18/25.9.2014, e che, con successiva sentenza 12.2/10.3.2015 n. 231 dello stesso Tribunale, essa era stata dichiarata fallita.
Riferisce che avvalendosi del provvedimento di assegnazione Controparte_4
sopra menzionato (ordinanza 22.7.14 GdE Trib. Pavia RGE 1674/2014), aveva istaurato procedura esecutiva nei confronti dell'Ente territoriale (RGE 68/2015 Trib. Pavia), sospesa dal GdE con ordinanza 18.5.2018 “in ragione delle pendenza della procedura di concordato”.
6 L'opposizione ex art. 615 c.p.c. promossa dal (RG 6427/2015 Trib. Pavia) era stata Pt_1 accolta, ma aveva (il 20.1.2015) notificato al Comune “un Controparte_4 ulteriore atto di pignoramento” presso il terzo (“Tesoreria dell'Ente”), Controparte_6
ottenendo il 2.3.2015, in assenza dei difensori del (e di opposizione), Parte_1
l'assegnazione dell'importo di € 152.843,37 (comprensivo di spese del precetto e della procedura esecutiva), pagato dalla Tesoreria il 23.3.2015. I convenuti avevano quindi depositato ricorso ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione somme in data
2.3.2015, ma il Tribunale di Pavia aveva, il 13.4.2015, dichiarato non luogo a provvedere, in considerazione dell'estinzione della procedura esecutiva, verificatasi a seguito del provvedimento ex art. 552 c.p.c. Anche avverso tale provvedimento era stata proposta opposizione ai sensi dell'art. 617 c.p.c. (RG 7880/2015 Tribunale di Pavia), rigettata con sentenza 1790/2017, con condanna alle spese di lite.
L'attore deduce altresì di avere corrisposto agli Avvocati convenuti, per la rappresentanza e la difesa nei procedimenti di cui sopra, compensi per complessivi € 27.599,21 e di essere stato condannato a rifondere spese processuali per complessivi € 28.966,63.
Sostiene il che i convenuti avevano “impropriamente” consigliato all'Ente Parte_1
di resistere alle pretese di IM s.r.l., erroneamente ritenendo, per ignoranza del dettato dell'art. 168 L. Fall. (r.d. 16.3.1942 n. 267), che l'ammissione di questa a concordato preventivo non avrebbe prodotto alcun effetto sulla procedura esecutiva precedentemente radicata dall' Controparte_4
Segnala inoltre il che, nel costituirsi in giudizio per resistere al ricorso ex art. 702- Pt_1
bis c.p.c. notificato da IM (il 16.7.2014), gli Avvocati e Controparte_2 CP_1
non avevano chiamato in giudizio , alla quale il credito (di
[...] Controparte_3
IM) era stato assegnato dal GdE. Perseverando nella “strategia processuale totalmente destituita di fondamento” i convenuti avevano consigliato al di impugnare Parte_1
l'ordinanza ex art. 702-ter c.p.c. di condanna al pagamento in favore di IM s.r.l. Nelle more del giudizio di appello IM era stata dichiarata fallita;
il processo interrotto era stato riassunto dal con gli Avvocati e Parte_1 Controparte_2 CP_1 che “omettevano peraltro di produrre in giudizio la contabile attestante il pagamento in favore dell' nel frattempo intervenuto. La Corte d'Appello di Controparte_4
7 Milano aveva rigettato l'impugnazione, ritenendo la nullità dell'azione esecutiva intrapresa da e l'impossibilità per il di “validamente opporre alla Controparte_4 Pt_1
Imei (né … al Fallimento) una assegnazione di credito effettuata in data successiva alla pubblicazione della domanda di concordato”.
Afferma l'attore che l'impostazione data alla difesa del dagli Avv.ti Parte_1
e secondo cui la domanda di IM nei confronti dell'Ente avrebbe dovuto CP_2 CP_1 essere respinta per la intervenuta assegnazione del credito all' , per i Controparte_3
convenuti divenuta unico soggetto legittimato a pretendere il pagamento, era totalmente in contrasto con il chiaro dettato dell'art. 168 L. Fall.
In conseguenza di tale impostazione la Tesoreria del aveva ottemperato Pt_1 all'ordinanza di assegnazione somme in favore di nonostante la Controparte_3
(sopravvenuta) nullità del pignoramento da questa radicato.
Tale nullità avrebbe dovuto consigliare di proporre opposizione ex art. 615 c.p.c. al precetto notificato al sulla base del predetto provvedimento di assegnazione, o di “impugnare Pt_1
l'ordinanza di assegnazione somme 22.7.2014”, certamente divenuta inefficace.
Inoltre la nullità del pignoramento avrebbe dovuto indurre gli Avvocati convenuti a presenziare all'udienza ex art. 543 c.p.c. fissata nella nuova procedura esecutiva istaurata da nei confronti del e proporre opposizione ex art. Controparte_3 Parte_1
615 c.p.c., per carenza di un valido titolo esecutivo.
La negligenza dei convenuti nell'adempimento dell'incarico conferito dal Parte_1
aveva causato a questo pregiudizio, consistito in quanto erroneamente pagato a CP
(€ 152.843,37), in quanto rifuso per spese processuali e tassa di registro (€
[...]
28.966,63) e nei corrispettivi versati ai convenuti per l'opera negligentemente svolta (€
27.599,21).
Sulla base di quanto sopra il ha formulato le conclusioni (di merito) Parte_1
riportate in epigrafe.
2.- I convenuti, Avvocati e costituitisi nel presente Controparte_2 CP_1
giudizio con comparsa di risposta depositata telematicamente il giorno 11.11.2021, hanno sostenuto l'infondatezza delle domande attoree, di cui hanno chiesto il rigetto.
8 Essi innanzitutto negano di essere stati incaricati di svolgere “consulenza generale” relativamente al contratto di appalto 24.10.2012 e precisano che il loro rapporto professionale con il Comune di , sorto a seguito della determina n. 89 del 13 maggio 2014, aveva a Pt_1
oggetto unicamente un incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. n. 163/2006, con riferimento al subentro, ex art. 116 del Codice dei
Contratti Pubblici, di un soggetto terzo in un contratto d'appalto affidato dal Comune a IM.
I convenuti contestano inoltre di avere avuto alcun incarico riguardante la procedura esecutiva di pignoramento presso terzi promossa dalla creditrice Controparte_4 nei confronti dell'allora pienamente in bonis IM s.r.l. (procedura RGE 1674/2014
Tribunale di Pavia). In particolare essi negano di essere stati incaricati di predisporre la dichiarazione positiva ex art. 547 c.p.c. resa dal Comune di , in qualità di terzo Pt_1
pignorato, con nota 19.6.2014, e sottolineano che neanche il 22.7.2014, quando fu adottata l'ordinanza di assegnazione del credito di IM nei confronti del Comune a
[...]
sussisteva alcun incarico professionale avente tale oggetto. Controparte_4
Gli Avv.ti e affermano di avere ricevuto dall'attore il primo mandato di CP_2 CP_1
assistenza in giudizio allorché il ricevette la notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. Pt_1
presentato da IM (per ottenere la condanna del al pagamento del credito derivato Pt_1
dal contratto di appalto) e segnalano di avere, nei due gradi di quel giudizio, puntualmente eccepito la circostanza dell'avvenuta assegnazione del credito di IM all' CP
con provvedimento del Tribunale di Pavia e avevano sottoposto alla Corte
[...]
d'Appello la questione dell'efficacia dell'ordinanza di assegnazione 22.7.2014 (considerata la giurisprudenza in tema di pagamento del terzo in relazione all'art. 168 Legge
Fallimentare).
Deducono inoltre i convenuti che, atteso l'intervento di nuovi legali contattati dal Comune, essi, in data 4.2.2016, avevano rimesso il mandato professionale ricevuto, con conseguente loro assenza di responsabilità in relazione alle successive scelte difensive.
Osservano anche di avere tempestivamente proposto opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
(nell'interesse del al primo pignoramento presso terzi proposto da Pt_1 CP
nei confronti del in veste di debitore esecutato (terzo pignorato l'istituto di
[...] Pt_1
9 credito tesoriere dell'Ente)1 e che tale opposizione era poi – dopo la cessazione del rapporto professionale – risultata vittoriosa.
e deducono di avere proposto tempestiva opposizione Controparte_2 CP_1
(lunedì 23.3.2015) all'ordinanza di assegnazione assunta dal Tribunale di Pavia nel procedimento di pignoramento presso terzi RGE n. 141/2015 in data 2.3.2015: ciò che rende ictu oculi errata2 la contraria statuizione della sentenza definitiva dell'opposizione RG
7880/2105 (proseguita dai nuovi difensori del , che l'attore ha ritenuto di non Pt_1
impugnare.
Essi allegano inoltre di essersi trovati nell'impossibilità di comparire nell'udienza di lunedì 2 marzo 2015 avanti il GdE (nella quale è stato assunto provvedimento di assegnazione ex art. 553 c.p.c.), atteso che la Cancelleria del Tribunale di Pavia aveva iscritto a ruolo il pignoramento presso terzi, con udienza indicata in citazione per il 25.2.2015, inserendo nel sistema informatico del PCT il nuovo procedimento esecutivo RGE n. 141/2015 solo venerdì
27 febbraio 2015, dopo l'orario di chiusura al pubblico della Cancelleria stessa (come confermato da attestazione della medesima Cancelleria).
I convenuti sostengono l'erroneità sia del decreto 13.4.2015 del Tribunale di Pavia, dichiarativo di non luogo a provvedere in ordine all'opposizione ex art. 617 c.p.c. proposta dagli Avv.ti e (nell'interesse del , sia del rigetto dell'opposizione CP_2 CP_1 Pt_1
ex art. 617 c.p.c. dagli stessi successivamente proposta avverso detto decreto dichiarativo di non luogo a provvedere.
I convenuti, insomma, osservato che, finché essi avevano assistito il questo non Pt_1
aveva effettuato alcun doppio pagamento e quindi non aveva subito alcun danno, affermano che nessun profilo di negligenza nell'adempimento può essere loro ascritto, avendo essi promosso “domande e difese in maniera coerente e concorde con i principi processuali e sostanziali di diritto, applicati correttamente, senza quindi arrecare un danno alla parte”
(Cass. 2954/16).
10 Contestati infine l'esistenza dei presupposti della risoluzione del contratto d'opera inter partes, nonché il quantum del risarcimento preteso dall'attore, e Controparte_2
hanno chiesto il rigetto delle domande attoree. CP_1
*
3.- Le domande proposte dal possono essere solo parzialmente accolte. Parte_1
A fronte della difesa dei professionisti convenuti, che hanno negato di essere stati incaricati di svolgere “consulenza generale” relativamente al contratto di appalto 24.10.2012 tra e IM s.r.l. e di assistere l'Ente nella procedura esecutiva RGE Parte_1
1674/2014 Tribunale di Pavia (nella quale il ha reso, il 19.6.2014, dichiarazione Pt_1
positiva ex art. 547 c.p.c. e, con ordinanza 22.7.2014 del GdE,, il credito vantato dall'appaltatore IM nei confronti dell'appaltante è stato assegnato alla creditrice Pt_1 procedente nei confronti IM s.r.l., , l'attore non ha fornito la Controparte_4 prova, di cui era onerato, dell'oggetto e dell'ampiezza degli incarichi affidati agli Avvocati
e Controparte_2 CP_1
Nessuna responsabilità può dunque essere attribuita ai convenuti in relazione all'adozione, da parte del GdE del Tribunale di Pavia, del suddetto provvedimento di assegnazione ex art. 553
c.p.c.
Non è invece controverso che gli Avv.ti e siano stati incaricati dal CP_2 CP_1 [...]
della difesa nel procedimento sommario di cognizione promosso nei confronti Parte_1 dell'Ente appaltante da IM s.r.l., con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. (notificato il 16.7.2014).
Riguardo all'opera professionale prestata dai convenuti in questo contenzioso il Pt_1
lamenta che vi sia stata negligenza, da ravvisarsi:
- nella omessa richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della terza CP
, alla quale era stato assegnato il credito di IM;
[...]
- nell'avere adottato linea difensiva contrastante con il disposto dell'art. 168 L. Fall.
11 Osserva questo giudice che:
- nessun rilievo ai fini della decisione sulla domanda di pagamento formulata dall'appaltatrice IM nei confronti dell'appaltante poteva svolgere l'art. 168 L.Fall. Pt_1
(r.d. 16.3.1942 n. 267), secondo cui, dalla data della pubblicazione del ricorso contenente la domanda di ammissione a concordato preventivo nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore: essa è all'evidenza norma inapplicabile a quella controversia (che non aveva a oggetto alcuna azione esecutiva nei confronti di IM);
- la richiesta di autorizzazione alla chiamata in causa della terza , se Controparte_3
fosse stata proposta, sarebbe comunque stata oggetto di valutazione discrezionale da parte del
Giudice, ma, a termini dell'art. 702-bis c.p.c. (ora abrogato), l'orientamento giurisprudenziale maggioritario non autorizzava l'estensione del contraddittorio nei casi in cui non fosse dedotta una garanzia propria (come non era deducibile nel caso de quo), al fine di non appesantire lo svolgimento di un procedimento che, nell'intenzione del Legislatore, doveva avere caratteristiche di celerità e snellezza.
L'attore, peraltro, non ha in alcun modo precisato quale domanda i convenuti avrebbero dovuto formulare nei confronti della terza Controparte_4
In ogni caso, l'omessa chiamata di terzo non ha in alcun modo consumato la possibilità di proporre la domanda non formulata, in altro, autonomo giudizio. Dunque tale omissione non può essere ritenuta causa del danno dedotto.
Ritiene questo giudice che la sussistenza di nesso causale tra l'operato dei convenuti e il doppio pagamento del medesimo debito da parte del debba essere esclusa anche in Pt_1 considerazione del fatto che l'attore avrebbe potuto evitare il pregiudizio usando l'ordinaria diligenza (art. 1227 co. II c.c.).
12 Nella fattispecie, tale obbligo di diligenza avrebbe imposto all'attore di proporre domanda ex art. 2033 c.c., vale a dire di ripetizione del pagamento effettuato a favore di CP
, essendo esso divenuto indebito per effetto della sopravvenuta nullità del
[...]
provvedimento ex art. 553 c.p.c. adottato il 22.7.2014 dal Giudice dell'Esecuzione del
Tribunale di Pavia nella procedura RGE 1674/2014, determinata dall'ammissione di IM
s.r.l. a concordato preventivo.
Il non ha dedotto (né tantomeno provato) di avere tentato di recuperare per Parte_1
tale via ciò che è stato mal pagato a . Controparte_3
Deve poi considerarsi che il fatto che il Giudice del Tribunale di Pavia, prima, e la Corte
d'Appello di Milano, poi, non abbiano ritenuto fondate le difese svolte dai professionisti convenuti nell'interesse del non costituisce di per sé prova del negligente Parte_1
adempimento della prestazione professionale: esso è infatti da escludere ogni qual volta “le soluzioni dottrinali e/o giurisprudenziali presentino margini di opinabilità (in astratto o con riferimento al caso concreto) tali da rendere giuridicamente plausibili le scelte difensive compiute dal legale, ancorché il giudizio si sia concluso con la soccombenza del cliente”
(Cass. 20.3.2025 ord. n. 7462).
In altre parole: il fatto che il giudice abbia dissentito rispetto alla prospettazione giuridica del difensore non dimostra automaticamente l'imperizia o la negligenza del professionista nello svolgimento dell'incarico.
Nel caso in esame, ritiene questo giudice, le soluzioni adottate dal Tribunale di Pavia e dalla
Corte d'Appello non appaiono essere, indiscutibilmente, le sole possibili nella controversia de qua. D'altra parte l'attore non ha, nel presente giudizio, indicato quale linea alternativa sarebbe stata da seguire in quei giudizi.
Ne consegue che l'inesatto adempimento della prestazione professionale resa dai convenuti non può essere ritenuto.
13 Quanto all'ulteriore attività che gli Avv.ti e ammettono di avere compiuto CP_2 CP_1 nell'interesse del prima dell'interruzione del rapporto d'opera (intervenuta Parte_1
il 4.2.2016) è agevole osservare che, come dedotto dallo stesso attore, la prima opposizione presentata dai convenuti in relazione all'esecuzione forzata intrapresa da CP
nei confronti del debitore ha portato, in un primo momento, alla
[...] Parte_1 sospensione dell'esecuzione e, successivamente, all'accoglimento dell'opposizione: ciò che consente di escludere recisamente sia che vi sia stato inesatto adempimento dei professionisti avvocati, sia che detta attività abbia prodotto un pregiudizio a danno del committente.
Con riguardo, invece, all'ultima opposizione agli atti esecutivi della procedura RGE
141/2015 Trib. Pavia, promossa dai convenuti nell'interesse del con ricorso al Pt_1
Tribunale di Pavia depositato il 22.12.2015 (RG 7880/2015), osserva questo giudice che l'attività svolta dai professionisti convenuti è risultata del tutto inutile per il committente attore, atteso che, come rilevato dalla sentenza n. 2711/2017 di rigetto dell'opposizione (doc.
25 att.), il nuovo ricorso predisposto ex art. 617 c.p.c. dagli Avv.ti e (doc. 24 CP_2 CP_1
att.) conteneva esclusivamente impugnazione del decreto di non luogo a provvedere pronunciato dal GdE il giorno 8/13.4.2015 (doc. 23 att.), e non anche del provvedimento di assegnazione 2.3.2015: con conseguente carenza di interesse all'opposizione, infatti persuasivamente respinta dal Tribunale.
Per quanto appena osservato (assoluta inutilità della prestazione resa) deve dichiararsi la risoluzione per inadempimento di non scarsa importanza del rapporto d'opera intercorso fra le parti del presente giudizio (solo) relativamente all'attività di assistenza e difesa nella procedura RGE 141/2015 Trib. Pavia e nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. RG
7880/2015 Trib. Pavia.
I convenuti devono quindi essere condannati a restituire i compensi percepiti per tale attività
(art. 1458 c.c.), pari a complessivi € 7.257,78, e a risarcire il danno subito dal in Pt_1
conseguenza di dette inutili prestazioni. Esso (per le ragioni più sopra espresse) non comprende la duplicazione del pagamento del dovuto per il II SAL dell'appalto Comune-
IM, ma concerne le spese processuali che il è stato condannato a rifondere alla Pt_1
14 controparte (€ 4.015,00 oltre rimborso forfettario spese generali, CPA e IVA: doc. 25 att.) e l'importo della tassa di registro dovuta in relazione alla sentenza definitiva di quel giudizio ex art. 617 c.p.c. (€ 217,50: doc. 27 att.).
Per le considerazioni che precedono, le domande proposte dal possono Parte_1
essere accolte solo nella misura di cui in dispositivo
**
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.). Esse vengono liquidate in dispositivo secondo il DM 147/2022, tenendo conto della misura in cui la domanda attorea viene accolta.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva a norma dell'art. 282 c.p.c.
P. Q. M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione assorbita o respinta:
dichiara risolto per inadempimento dei convenuti il contratto d'opera fra le parti, relativo all'assistenza nel giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. avanti il Tribunale di Pavia (RG
7880/2015), promosso con ricorso depositato il 22.12.2015;
condanna e a restituire al i Controparte_2 CP_1 Parte_1
corrispettivi percepiti in relazione all'attività professionale svolta per quel giudizio e in relazione alla procedura RGE 141/ 2015 Trib. Pavia, pari a complessivi € 7.257,78, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
condanna e a risarcire al il danno Controparte_2 CP_1 Parte_1
consistito nell'onere di rifusione delle spese alla controparte e nell'importo della tassa di
15 registro della sentenza, pari a complessivi € 6.075,87, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
respinge nel resto le domande di parte attrice;
condanna e a rifondere al di le Controparte_2 CP_1 Pt_1 Pt_1
spese del presente giudizio, liquidate in € 5.000,00 (da maggiorarsi di rimborso forfettario spese generali e CPA).
Sentenza esecutiva.
Milano, 17.6.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
16 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 RG 68/2015 Trib. Pavia e successivo giudizio di merito RG 6427/2015; 2 atteso il rispetto del termine di 20 giorni dettato dall'art. 617 c.p.c.;