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Sentenza 6 agosto 2025
Sentenza 6 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 06/08/2025, n. 1059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1059 |
| Data del deposito : | 6 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3125/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3125/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Colciago che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Colciago che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Pt_1
e in SS (MB), in data 11.05.2002, trascritto nei Registri degli Atti di
[...] Parte_2 Matrimonio del medesimo Comune, anno 2002, n. 21, Parte II, Serie A, altresì trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di CA AN (MB) al n. 18, Parte II, Serie B, anno 2002; ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SS di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere agli ulteriori incombenti di Legge,
pagina 1 di 3 disponendo altresì la comunicazione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA AN ove l'atto di matrimonio risulta parimenti trascritto, per le annotazioni di competenza. dichiarare compensate le spese legali alle seguenti condizioni:
1)la casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG e alla stessa assegnata in sede di Parte_1 separazione, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
2) i figli minori e rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) le parti concordano che, considerata l'età dei figli e il solido rapporto che entrambi hanno con il padre, la loro frequentazione sarà flessibile e potrà essere tra loro concordata direttamente, previa tempestiva comunicazione alla madre;
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, concordando il detto periodo con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Per quanto concerne le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), le stesse verranno trascorse dai minori con l'uno o l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Fatti salvi migliori accordi tra i genitori, tenendo sempre ed in ogni caso in considerazione le esigenze dei minori ed il loro benessere;
4) il signor continuerà a versare in favore della IG , la somma di € Parte_2 Parte_1 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascun figlio). Detta somma verrà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Quanto alle spese extra-assegno, le parti concordano che le stesse verranno ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno, come da linee Guida condivise concernenti le spese dei figli del Tribunale di ZA (prot. 1377/2018 del 07.05.2018), da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate dalle parti;
5) l'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio per i minori;
7) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
8) le parti, avendo già regolato ogni rapporto di natura economica - patrimoniale tra loro, dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di ZA in data 22.1.2015.
pagina 2 di 3 Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in SS (MB) il giorno 11.5.2002 (trascritto al n. 21 Parte II Parte_2
Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2002) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in ZA, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3125/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Laura Colciago che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2 residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Laura Colciago che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. sede
OGGETTO: DIVORZIO
CONCLUSIONI
“Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto tra i signori Pt_1
e in SS (MB), in data 11.05.2002, trascritto nei Registri degli Atti di
[...] Parte_2 Matrimonio del medesimo Comune, anno 2002, n. 21, Parte II, Serie A, altresì trascritto nel Registro di Stato Civile del Comune di CA AN (MB) al n. 18, Parte II, Serie B, anno 2002; ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di SS di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, nonché di provvedere agli ulteriori incombenti di Legge,
pagina 1 di 3 disponendo altresì la comunicazione del provvedimento all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CA AN ove l'atto di matrimonio risulta parimenti trascritto, per le annotazioni di competenza. dichiarare compensate le spese legali alle seguenti condizioni:
1)la casa coniugale, di proprietà esclusiva della IG e alla stessa assegnata in sede di Parte_1 separazione, rimarrà nella sua esclusiva disponibilità;
2) i figli minori e rimarranno affidati in via condivisa ad entrambi i genitori, con loro Per_1 Per_2 collocamento prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
3) le parti concordano che, considerata l'età dei figli e il solido rapporto che entrambi hanno con il padre, la loro frequentazione sarà flessibile e potrà essere tra loro concordata direttamente, previa tempestiva comunicazione alla madre;
In ogni caso il padre potrà vedere e tenere con sé i figli per quindici giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze scolastiche estive, concordando il detto periodo con la madre entro il 30 giugno di ogni anno.
Per quanto concerne le principali festività (Natale, Capodanno, Pasqua, ecc.), le stesse verranno trascorse dai minori con l'uno o l'altro genitore, seguendo il criterio dell'alternanza.
Fatti salvi migliori accordi tra i genitori, tenendo sempre ed in ogni caso in considerazione le esigenze dei minori ed il loro benessere;
4) il signor continuerà a versare in favore della IG , la somma di € Parte_2 Parte_1 400,00 (quattrocento/00) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascun figlio). Detta somma verrà versata anticipatamente entro il giorno 15 di ogni mese, per dodici mensilità, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici ISTAT.
Quanto alle spese extra-assegno, le parti concordano che le stesse verranno ripartite tra loro nella misura del 50% ciascuno, come da linee Guida condivise concernenti le spese dei figli del Tribunale di ZA (prot. 1377/2018 del 07.05.2018), da intendersi qui integralmente richiamate ed accettate dalle parti;
5) l'Assegno Unico Universale continuerà ad essere percepito integralmente dalla madre;
6) i coniugi si danno reciproco assenso al rilascio dei passaporti e dei documenti validi per l'espatrio per i minori;
7) le parti dichiarano di essere entrambe economicamente autosufficienti e di rinunciare reciprocamente alla richiesta di assegno divorzile;
8) le parti, avendo già regolato ogni rapporto di natura economica - patrimoniale tra loro, dichiarano di non avere null'altro a pretendere reciprocamente”.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata. Risulta, infatti, dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione con decreto di omologa emesso dal Tribunale di ZA in data 22.1.2015.
pagina 2 di 3 Non è contestato che, dalla data di comparizione delle parti avanti il Presidente in sede di separazione, non sia intervenuta riconciliazione, né sia ripresa, sia pur temporaneamente, la convivenza. Deve, quindi, ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai definitivamente venuta meno, così che sarebbe impossibile il suo ricostituirsi. Ricorrono, pertanto, i presupposti richiesti dall'art. 3 nr. 2 let. b della L.
1.12.1970 n. 898 come mod. dagli artt. 4 e 5 della L.
6.3.1987 n. 74, 1 L.
6.5.2015 nr. 55. Va dunque emessa la richiesta pronuncia. II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere recepite nella presente sentenza, in quanto risultano rispondenti all'interesse morale e materiale dei figli minori e, per le restanti pattuizioni, sono tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei reciproci interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: I. pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
in SS (MB) il giorno 11.5.2002 (trascritto al n. 21 Parte II Parte_2
Serie A del registro atti di matrimonio di quel Comune anno 2002) alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni trascritte in epigrafe, da intendersi qui interamente riportate e trascritte;
II. ordina che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata dopo il passaggio in giudicato a cura del Cancelliere all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SS (MB) affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della L.
1.12.1970 n. 898; III. dichiara compensate tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso in ZA, nella Camera di Consiglio del 17 luglio 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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