Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/1985, n. 6567
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Sentenza 20 dicembre 1985

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Per effetto del disposto dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943, coordinato con gli artt. 7 e 30 del CCNL 3 gennaio 1939 (tuttora vigente ex art. 43 d.l. lgt. N. 249 del 1944), non è dovuta dall'INPS l'indennità giornaliera di malattia qualora la stessa malattia abbia inizio oltre due mesi dalla sospensione del rapporto di lavoro, anche se tale sospensione sia dovuta all'astensione facoltativa della lavoratrice madre (art. 7, primo comma, legge n. 1204 del 1971) ovvero a permessi non retribuiti per malattia del bambino (secondo comma dell'art. 7 cit.), non rilevando in contrario la sentenza n. 106 del 1980 della Corte costituzionale - che nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 17, secondo comma, della legge n. 1204 cit. Nella parte in cui non considera la sospensione dell'assenza dal lavoro della lavoratrice per la situazione di malattia del bambino - ha inciso solo sulla indennità di maternità e non già sull'indennità di malattia. ( V 1409/85, mass n 439556; ( V 1242/85, mass n 439351).*

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/1985, n. 6567
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 6567
    Data del deposito : 20 dicembre 1985

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