Sentenza 17 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 17/07/2024, n. 187 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 187 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2024 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Catania
Sezione Fallimentare Ufficio di Catania
Il Tribunale di Catania, Sezione Fallimentare Ufficio di Catania, composto dai magistrati
Dott. Mariano Sciacca Presidente
Dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice rel.
Dott. Alessandro Laurino Giudice
Riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 204/2024 r.g. promosso da
Samma Service Srl, in persona del suo legale rappr.te pro tempore, corrente in
Belpasso (CT), Strada Statale 121 Km 11.300 snc Piano Tavola (C.F.
05263650870), già Samma Service Soc. Coop., rappresentata e difesa dall'avv.
Antonino Massimiliano Caruso;
RICORRENTE nei confronti di
ORTOFRUTTICOLA F.LLI RAO S.R.L., con sede Giarre, via Enrico
Berlinguer, n. 16 (P.IVA e C.F.: 05691130875; N.REA: CT-422779), in persona del suo legale rappresentante p.t. Massimo Rao, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]);
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Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di ORTOFRUTTICOLA F.LLI RAO S.R.L.; esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza mediante pec della cancelleria del 15/5/2024 per l'udienza del 18/6/2024; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che
il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCI;
premesso che il creditore istante vanta un credito derivante da titolo giudiziale indicato poi in precetto per euro 15.110,02 (v. pag. 1 del ricorso); ritenuto che ORTOFRUTTICOLA F.LLI RAO S.R.L. versi effettivamente in stato di insolvenza non essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dall'infruttuosità dell'attività esecutiva svolta dal creditore ricorrente, nonché dalla consistente esposizione debitoria attestata dall'agente della riscossione per euro 418.578,95, procedibili comprensivi di accessori;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5, CCI e che dal bilancio attinente all'esercizio 2021, acquisito d'ufficio in atti, emerge il superamento, nel triennio che qui rileva, delle soglie ex art. 2, comma 1, lett. d), nn. 1) e 2), CCI;
ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
pag. 2 di 6 tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e
358 CCI;
rilevato che non risulta ancora popolato l'albo ex art.356 CCI;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCI, dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di ORTOFRUTTICOLA
F.LLI RAO S.R.L., con sede Giarre, via Enrico Berlinguer, n. 16 (P.IVA e
C.F.: 05691130875; N.REA: CT-422779), avente come suo legale rappresentante p.t. Massimo Rao, nato a [...] il [...] (C.F.:
[...]); nomina il dott. Fabio Letterio Ciraolo Giudice Delegato per la procedura nomina
l'avv. ANNA MARIA D'ARRIGO Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c.
CCI risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina, rendendo dichiarazione circa l'insussistenza di alcuna delle ragioni di incompatibilità ex artt. 125 co.3, 358 CCI;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
pag. 3 di 6 3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del
D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI;
stabilisce il giorno 26/11/2024 ad ore 10:30, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCI mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
pag. 4 di 6 avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore,
o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCI;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146
DPR 30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del
Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 11/07/2024
Il Giudice estensore Il Presidente dott. Fabio Letterio Ciraolo dott. Mariano Sciacca
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