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Sentenza 5 agosto 2025
Sentenza 5 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 05/08/2025, n. 593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 593 |
| Data del deposito : | 5 agosto 2025 |
Testo completo
N. 1152/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LEGGIO GIANFRANCO e SERAFINI VANESSA ILARIA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
:
(n. di registrazione 462932), con sede in Merrion Controparte_1
Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MONTINARI MICAEL, LUCENTI MARTINA, TORMEN LUCA e
MASCII ANDREA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale dell'udienza del 18.6.2025.
Per parte attrice: (cfr. memoria ex. art. 171-ter n. 1 c.p.c. depositata in atti in data 22.4.2025)
“NEL MERITO: Accogliere la domanda e per l'effetto:
pagina 1 di 10
1. Accertare e dichiarare - tenuto conto del recesso illegittimo e della limitazione delle funzionalità degli account Instagram (shadowbanning) di Parte CE - la violazione del contratto da parte di;
Controparte_1
2. Condannare a ripristinare la piena funzionalità Controparte_1 dell'account Shinratensei_98 e dell'account Shinratensei98. (ora ) CP_2 Controparte_3 ordinando la rimozione delle segnalazioni degli utenti dagli account sopra indicati;
3. Condannare al pagamento in favore di Parte attrice della Controparte_1 somma pari ad € 560.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale o in quell'altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via istruttoria
Riservata la facoltà di integrare, dedurre mezzi di prova e produrre documenti con le memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso
Condannare al pagamento delle spese e di compensi del presente Controparte_1 giudizio e del procedimento cautelare, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A, così come per legge.”
Per parte convenuta: (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in atti in data 25.3.2025
e deduzioni di cui al punto n. 7 memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. depositata in atti in data
29.5.2025)
“ chiede al Giudice di: CP_1
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dei giudici italiani e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
- in subordine, ma sempre in via preliminare rispetto al merito, dichiarare parzialmente nullo l'atto di citazione con riferimento alle domande relative al Secondo Account, in quanto l'CE ha omesso di identificare l'oggetto delle domande, o quanto meno quest'ultimo è assolutamente incerto, e, per l'effetto, fissare un termine perentorio per l'CE per integrare l'atto di citazione e ogni ulteriore termine ai sensi dell'art. 164, c. 5 e c. 6 c.p.c.;
- in subordine, nel merito, qualora il Secondo Account sia effettivamente quello individuato da , rigettare le domande avversarie perché l'CE difetta della titolarità del diritto CP_1 sostanziale;
- sempre nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
e
- in ogni caso, condannare l'CE al pagamento delle spese di lite, oltre a spese generali,
CPA e IVA come per legge.”
E deduzioni di cui al punto n. 7 memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. depositata in atti in data
29.5.2025:
“7. LE NUOVE DOMANDE FORMULATE DALL'ATTRICE SONO MERITEVOLI DI
RIGETTO
pagina 2 di 10
7.1 Infine, con la prima memoria integrativa l'CE ha modificato le domande originariamente formulate nell'atto di citazione. In particolare, oltre a reiterare le stesse domande, la sig.ra ha altresì chiesto al Tribunale di ordinare a “la rimozione delle Parte_1 CP_1 segnalazioni degli utenti dagli account” (CE, prima memoria integrativa, pagg. 18 e 19).
7.2 Secondo la prospettazione avversaria, per impedire che gli Account vengano nuovamente disattivati, si rende necessario un ordine rivolto a affinché quest'ultima rimuova CP_1
“tutte le segnalazioni infondate” dagli Account.
7.3 La nuova domanda avversaria meriterebbe di essere respinta per il sol fatto di essere estremamente generica e imprecisa. Controparte non specifica a quali segnalazioni si sta riferendo, quali utenti avrebbero segnalato i suoi contenuti o perché le segnalazioni sarebbero infondate. Inoltre, non corrisponde al vero che gli account vengono automaticamente disattivati a seguito di segnalazioni dei contenuti da parte degli utenti. In ogni caso, come già osservato,
l'CE è solita violare le policy accettate e si riserva il diritto di continuare ad CP_1 applicare le proprie Condizioni nei confronti dei contenuti che violano le regole contrattuali.
7.4 Anche la domanda avversaria volta a ottenere la rimozione di non meglio precisate segnalazioni dai suoi Account è quindi meritevole di rigetto.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo di accertare, tenuto conto del recesso illegittimo e della Controparte_1
limitazione delle funzionalità degli account Instagram (shadowbanning) di parte attrice, la violazione del contratto da parte della convenuta, conseguentemente di condannare a CP_1 ripristinare la piena funzionalità dell'account “Shinratensei_98” e dell'account
“Shinratensei98.official”, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro
560.000,00 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Ha dedotto: di essersi iscritta al social network Instagram nel mese di novembre 2020 creando un account con il nome “ ”, ad oggi con oltre 420.000 followers;
inizialmente Parte_2
pubblicava classici contenuti fotografici da modella, successivamente si era avvicinata al mondo del Cosplay e recentemente aveva iniziato a pubblicare contenuti (foto e video) adatti ad un pubblico adulto;
improvvisamente l'account “ ” aveva iniziato a ricevere ripetute Parte_2
segnalazioni di massa per presunte violazioni delle Condizioni d'uso di Instagram da parte di utenti pagina 3 di 10 ignoti, tali da causare la disabilitazione dell'account per “favoreggiamento di incontri di natura sessuale tra adulti”: l'account veniva disabilitato in data 29.8.2023 per 2 giorni, in data 1.9.2023 per 2 giorni, in data 5.9.2023 per 2 giorni, e dal 21.10 sino al 22.11.2023 per 32 giorni, per un totale di 38 giorni;
in un primo momento, l'attrice, credendo si trattasse di un errore, effettuava la segnalazione tramite un ricorso interno previsto dall'app Instagram, tuttavia, nonostante il ricorso,
non forniva alcun tipo di assistenza;
l'attrice si vedeva dunque Controparte_4 costretta ad utilizzare un altro account con nome “ .official” (con 180.000 followers) Parte_2 ma anche quest'ultimo veniva disabilitato in data 18.11.2023 sempre con la motivazione
“favoreggiamento di incontri di natura sessuale tra adulti” e veniva riattivato l'11.4.2024; in data
23.11.2024 l'account “ ” veniva riattivato con funzionalità ridotte in quanto Parte_2
Instagram, in seguito alle precedenti disabilitazioni, decideva di limitare la visibilità dei contenuti
(foto e video) pubblicati dall'attrice che, di conseguenza, ricevevano meno reazioni (like, commenti, condivisioni) da parte dei follower;
per potersi iscrivere ad Instagram l'attrice aveva sottoscritto un contratto con prestando adesione alle Condizioni di uso predisposte CP_1
unilateralmente dalla convenuta e, tuttavia, quest'ultima aveva violato gli obblighi contrattualmente assunti sotto un duplice profilo: i) aveva esercitato illegittimamente il diritto di recesso disabilitando gli account dell'attrice in assenza di una comprovata violazione contrattuale da parte della stessa e ii) aveva attuato illegittimamente la pratica dello “shadowbanning” in danno dell'attrice, limitando la visibilità degli account e dei suoi contenuti;
tali ostacoli nell'utilizzo degli account avevano avuto la conseguenza di limitare le relazioni interpersonali e le comunicazioni private dell'attrice, nonché la sua libertà di pensiero, cagionandole un danno non patrimoniale che, in ragione del numero dei follower e della durata dei disagi sofferti era quantificabile in euro
560.000,00.
si è costituito in data 25.3.2025 chiedendo, in via pregiudiziale, di Controparte_4
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'autorità giudiziaria irlandese;
ha dedotto che l'attrice non era qualificabile come consumatore facendo un utilizzo del prodotto per finalità professionali, ossia per condurre e promuovere l'attività CP_1
professionale di modella e creatrice di contenuti per adulti, ed avendo pertanto la stessa accettato di devolvere le controversie contro e derivanti dall'utilizzo di Instagram alla CP_1
giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi e di sottoporle alla legge irlandese;
sempre in via preliminare rispetto al merito, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto non permetteva pagina 4 di 10 a di identificare con certezza l'oggetto delle domande con riferimento al secondo CP_1 account, “shinratensei98. rispetto al quale non aveva fornito identificatori univoci o altri CP_2
dettagli che permettessero la sua individuazione con certezza;
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo l'assenza di violazioni delle regole contrattuali da parte della convenuta e l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. come in atti, alla prima udienza del 18.6.2025, il giudice invitava le parti a discutere oralmente la causa in relazione all'eccepito difetto di giurisdizione trattandosi di questione preliminare di merito potenzialmente idonea a definire il giudizio, le parti discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni come in epigrafe, quindi il giudice riservava la decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Considerato in diritto
1. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte resistente, relativa alla mancanza di giurisdizione del Giudice italiano, in applicazione della clausola di deroga di giurisdizione prevista nelle condizioni d'uso del contratto concluso fra le parti.
2. Non è contestato che l'attrice per registrarsi e utilizzare i servizi Parte_1
Instagram, abbia prima accettato le relative condizioni d'uso (Cfr. doc. 7 convenuta), le quali contengono una clausola di deroga della giurisdizione, che attribuisce ai tribunali irlandesi la giurisdizione esclusiva per la risoluzione delle controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti dall'utilizzo di Instagram (“Gestione delle controversie: “in caso di reclami o controversie relative all'uso del Servizio da parte dell'utente in qualità di consumatore, l'utente e accettano di CP_1
risolvere controversie e reclami individuali dinanzi a un tribunale competente del Paese di residenza
principale dell'utente che abbia giurisdizione in merito. In questo caso, si applicano le leggi del Paese in questione, indipendentemente dalle disposizioni sui conflitti di leggi. In caso di reclamo o
controversia derivante dall'uso del Servizio in qualsiasi altra veste, tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l'accesso e l'uso del Servizio a scopo aziendale o commerciale, l'utente ne accetta la
risoluzione dinanzi a un tribunale competente in Irlanda e accetta l'applicazione delle leggi irlandesi, indipendentemente dalle disposizioni sui conflitti di leggi”).
Non è inoltre contestato, come correttamente dedotto dalla parte convenuta, che si tratti di clausola approvata per iscritto, ancorché con mezzo elettronico (la clausola di deroga della giurisdizione è
pagina 5 di 10 espressamente riportata nelle condizioni d'uso ed è accessibile agli utenti prima della conclusione del contratto - al momento della registrazione a Instagram, appare il seguente avviso: “Iscrivendoti, accetti le nostre condizioni” e questo messaggio contiene un link diretto alle condizioni, che possono essere stampate e salvate dagli utenti) e come tale valida e giuridicamente efficace ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Europeo 11215/2012.
3. La principale questione controversa tra le parti attiene invero alla qualificazione dell'attrice come consumatore o come utente professionale in relazione all'utilizzo del servizio Instagram.
Sul punto, dall'esame della giurisprudenza di merito, di Cassazione e della Corte di Giustizia richiamate agli atti, si desumono univocamente i seguenti principi:
a) “la nozione di “consumatore”, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 (analoghi agli attuali artt. 17 e 18 del Regolamento n. 1215/2012) deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell'ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell'ambito di altre (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio Per_1
2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 36)”;
b) nel caso di persona che conclude un contratto che si riferisce solo in parte alla sua attività professionale e che sia solo in parte estraneo a quest'ultima “tale persona potrebbe avvalersi di tali disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale dell'interessato sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 39)” (così CGUE del 25.1.2018, causa IL MS RE Ltd C-
498/16);
c) “in caso di uso durante un lungo periodo, occorre tenere conto dell'evoluzione dell'uso che viene fatto di tali servizi;
tale interpretazione implica che un ricorrente utilizzatore di tali servizi possa invocare la qualità di consumatore soltanto se l'uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, in seguito un carattere essenzialmente professionale” (così CGUE del 25.1.2018, causa IL MS
RE Ltd C-498/16 par. 37 e 38) …” (Cfr. ex multis Tribunale di Milano 11.5.2023 in pagina 6 di 10 motivazione, ma anche Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13377 in cui si afferma che “la stessa persona fisica anche quando svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice 'consumatore' solo allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato 'professionista' tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, e quindi perché ricorra la figura del 'professionista' non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente – come si evince dalla parola 'quadro' – che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” (si vedano anche ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13033 del 05/06/2009, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5097 del
2023)
4. Nel caso di specie, dalla copiosa documentazione versata dalla convenuta agli atti del giudizio, deve ritenersi provato l'utilizzo professionale di Instagram da parte dell'attrice e, in particolare, l'utilizzo per uno scopo connesso alla sua attività professionale di creatrice di contenuti per adulti e, dunque, la sussistenza di un collegamento stabile con l'attività professionale dell'interessata, certamente non marginale né trascurabile.
4.1. La c.d. “bio” dell'account Shinratensei_98, ossia la breve descrizione dell'account collocata appena sotto il nome, (Cfr. doc. 1 Meta) include un collegamento a un ulteriore account Instagram gestito dall'CE (l'account denominato “shinraofficial98”, cfr doc. 3 Meta), nonché un link che reindirizza alla pagina web “GetAllMyLinks” (Cfr. doc. 12 Meta), da cui gli utenti possono accedere all'account OnlyFans dell'CE, dove è possibile visualizzare foto e video per adulti pagando un abbonamento mensile (Cfr. doc. 17 Meta) e al suo profilo Telegram (Cfr. doc. 18
Meta). Se è ben vero che la creazione di link non è di per sé indicativa di un uso non consumeristico dell'account, tale diventa laddove il link costituisca, come nella specie, uno strumento per reindirizzare alla attività professionale dell'interessata e, specificamente, alla attività di creazione e diffusione di contenuti per adulti (Cfr. doc. 17: foto, video e contenuti per adulti, contenuti personalizzati, videochiamate private, dickrate).
4.2. Sono inoltre numerosi i contenuti foto e video pubblicati dalla attrice sul proprio account
Instagram che pubblicizzano, sponsorizzano e reindirizzano gli utenti verso altri canali dove la pagina 7 di 10 medesima vende contenuti per adulti, facendo un utilizzo di Instagram come vetrina per la propria attività.
Si vedano gli inequivoci contenuti promozionali (foto e video) pubblicati dalla attrice sul social network e prodotti in giudizio dall'odierna convenuta, in particolare le foto sub doc. 19 convenuta
(tra gli altri “se volete seguirci ci sono sempre contenuti nuovi sul nostro mym fans link in bio - per video e foto scriveteci in privato”, “vendiamo foto e video, prendiamo prenotazioni sex chat”,
“forza ragazzi più di cento contenuti esclusivi su mym fan per ogni nuovo iscritto un video intero scontato dell'80%”, “per video e foto scrivetemi”, “per foto e video scriveteci in privato, se volete divertirvi iscrivetevi al nostro profilo privato, link in bio”, “presto potrete trovarci su mym fans”) nonché i numerosi inequivoci video prodotti dalla convenuta sub docc. 20-32 della parte convenuta.
L'efficacia probatoria di tale documentazione non è revocabile in dubbio. Non solo, come puntualmente osservato dalla convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. si tratta di documentazione non sottoscritta dalle parti e, come tale, non soggetta alla disciplina della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c. bensì a quella di cui all'art. 2712 c.c.; peraltro, le contestazioni mosse dall'odierna attrice sono invero formali e generiche, non avendo la stessa specificamente contestato, in modo chiaro e circostanziato, né di avere pubblicato tali contenuti, né le ragioni per cui in tesi non sarebbero autentici o corrispondenti alla realtà dei fatti, né la riferibilità di tali contenuti a Parte_1
4.3. Non è poi revocabile in dubbio che l'attività di creazione di contenuti per adulti sia un'attività professionale in quanto fonte di reddito per l'attrice. Che l'attività dalla stessa svolta costituisca per l'attrice fonte di reddito si ricava non solo e non tanto dalla documentazione contabile depositata da ma anche e soprattutto dagli stessi video postati dell'attrice (cfr. doc. CP_1
19 e vidoe sub doc. 20 attrice). Nel video prodotto da sub doc. 20, della cui autenticità non CP_1
vi è ragione di dubitare per le ragioni pocanzi esposte, l'attrice ha pubblicato un video di risposta a una domanda che le era stata posta da un follower che le chiedeva per quali ragioni gli utenti dovrebbero pagare per vedere i suoi contenuti, dichiarando che i suoi contenuti a pagamento sono migliori rispetto a quelli gratuiti. In un altro video, in reazione a un follower che aveva criticato il suo business, ha risposto di pagare regolarmente le tasse per i soldi guadagnati tramite OnlyFans
(doc. 21 Meta).
Né la natura pubblicitaria e promozionale dell'uso dell'account Instagram può essere di per sé solo esclusa, in ragione della natura “privata” della account, e ciò specialmente a fonte del numero di pagina 8 di 10 follower dichiarati dalla stessa attrice (oltre 420.000 followers per l'account ) e Parte_2
tenuto altresì conto che l'attrice, secondo quanto documentato da ha in più occasioni CP_1
modificato la privacy dell'account (Cfr. doc. 75 ed ha altresì sostenuto esborsi non irrilevanti CP_1
per la sponsorizzazione dello stesso (Cf. doc. 2 Meta). Vale la pena precisare che tale documento non è contestato in modo chiaro e circostanziato in relazione ai suoi contenuti (le sponsorizzazioni e gli importi sostenuti) ma solo in relazione alla sua provenienza e in relazione agli importi indicati
(esposti in dollari) e, dunque, non vi sono concreti elementi per dubitare della attendibilità dei dati riportati.
5. Alla luce di quanto precede, dovendosi ritenere accertato che l'attrice ha utilizzato gli account non solo per scopi personali ma, altresì, per scopi di carattere professionale e che tale CP_1
attività non ha rivestito le caratteristiche di attività marginale (Corte di Giustizia, 2005, C-464), al caso di specie non può essere applicata la disciplina del consumatore, ma deve trovare applicazione la clausola convenzionale di deroga della giurisdizione.
Stante quanto sopra, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, in favore della Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Irlandese.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte attrice in favore della parte convenuta secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore indeterminato della causa, dell'esito del giudizio e del procedimento cautelare in corso di causa, dell'attività difensiva compiutamente espletata dalle parti, che l'esame della controversia di merito si è limitato alla questione preliminare di giurisdizione, non è stata svolta attività istruttoria e la fase decisionale è stata limitata alla discussione orale senza il deposito delle memorie conclusive ex art. 189 c.p.c., nonché degli ulteriori parametri di cui al citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, ritenuta la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria Irlandese;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva
pagina 9 di 10 e Cpa come per legge.
Varese, così deciso il 5.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VARESE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Arianna Carimati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al numero di ruolo sopra indicato, promossa
Da:
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti Parte_1 C.F._1
LEGGIO GIANFRANCO e SERAFINI VANESSA ILARIA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE ATTRICE
Contro
:
(n. di registrazione 462932), con sede in Merrion Controparte_1
Road, Dublin 4, D04 X2K5, Irlanda, in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio degli avv.ti MONTINARI MICAEL, LUCENTI MARTINA, TORMEN LUCA e
MASCII ANDREA, con domicilio telematico presso i difensori, come da procura in atti;
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI DELE PARTI: cfr. verbale dell'udienza del 18.6.2025.
Per parte attrice: (cfr. memoria ex. art. 171-ter n. 1 c.p.c. depositata in atti in data 22.4.2025)
“NEL MERITO: Accogliere la domanda e per l'effetto:
pagina 1 di 10
1. Accertare e dichiarare - tenuto conto del recesso illegittimo e della limitazione delle funzionalità degli account Instagram (shadowbanning) di Parte CE - la violazione del contratto da parte di;
Controparte_1
2. Condannare a ripristinare la piena funzionalità Controparte_1 dell'account Shinratensei_98 e dell'account Shinratensei98. (ora ) CP_2 Controparte_3 ordinando la rimozione delle segnalazioni degli utenti dagli account sopra indicati;
3. Condannare al pagamento in favore di Parte attrice della Controparte_1 somma pari ad € 560.000,00 a titolo di risarcimento del danno non patrimoniale o in quell'altro maggiore o minore importo ritenuto di giustizia, oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
In via istruttoria
Riservata la facoltà di integrare, dedurre mezzi di prova e produrre documenti con le memorie integrative previste dall'art. 171 ter c.p.c.
In ogni caso
Condannare al pagamento delle spese e di compensi del presente Controparte_1 giudizio e del procedimento cautelare, oltre a spese generali 15%, C.P.A. e I.V.A, così come per legge.”
Per parte convenuta: (cfr. comparsa di costituzione e risposta depositata in atti in data 25.3.2025
e deduzioni di cui al punto n. 7 memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. depositata in atti in data
29.5.2025)
“ chiede al Giudice di: CP_1
- in via pregiudiziale, accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione dei giudici italiani e, per l'effetto, rigettare le domande avversarie;
- in subordine, ma sempre in via preliminare rispetto al merito, dichiarare parzialmente nullo l'atto di citazione con riferimento alle domande relative al Secondo Account, in quanto l'CE ha omesso di identificare l'oggetto delle domande, o quanto meno quest'ultimo è assolutamente incerto, e, per l'effetto, fissare un termine perentorio per l'CE per integrare l'atto di citazione e ogni ulteriore termine ai sensi dell'art. 164, c. 5 e c. 6 c.p.c.;
- in subordine, nel merito, qualora il Secondo Account sia effettivamente quello individuato da , rigettare le domande avversarie perché l'CE difetta della titolarità del diritto CP_1 sostanziale;
- sempre nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto;
e
- in ogni caso, condannare l'CE al pagamento delle spese di lite, oltre a spese generali,
CPA e IVA come per legge.”
E deduzioni di cui al punto n. 7 memoria ex art. 171-ter n. 2 c.p.c. depositata in atti in data
29.5.2025:
“7. LE NUOVE DOMANDE FORMULATE DALL'ATTRICE SONO MERITEVOLI DI
RIGETTO
pagina 2 di 10
7.1 Infine, con la prima memoria integrativa l'CE ha modificato le domande originariamente formulate nell'atto di citazione. In particolare, oltre a reiterare le stesse domande, la sig.ra ha altresì chiesto al Tribunale di ordinare a “la rimozione delle Parte_1 CP_1 segnalazioni degli utenti dagli account” (CE, prima memoria integrativa, pagg. 18 e 19).
7.2 Secondo la prospettazione avversaria, per impedire che gli Account vengano nuovamente disattivati, si rende necessario un ordine rivolto a affinché quest'ultima rimuova CP_1
“tutte le segnalazioni infondate” dagli Account.
7.3 La nuova domanda avversaria meriterebbe di essere respinta per il sol fatto di essere estremamente generica e imprecisa. Controparte non specifica a quali segnalazioni si sta riferendo, quali utenti avrebbero segnalato i suoi contenuti o perché le segnalazioni sarebbero infondate. Inoltre, non corrisponde al vero che gli account vengono automaticamente disattivati a seguito di segnalazioni dei contenuti da parte degli utenti. In ogni caso, come già osservato,
l'CE è solita violare le policy accettate e si riserva il diritto di continuare ad CP_1 applicare le proprie Condizioni nei confronti dei contenuti che violano le regole contrattuali.
7.4 Anche la domanda avversaria volta a ottenere la rimozione di non meglio precisate segnalazioni dai suoi Account è quindi meritevole di rigetto.”
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA
DECISIONE
Ritenuto in fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 [...]
chiedendo di accertare, tenuto conto del recesso illegittimo e della Controparte_1
limitazione delle funzionalità degli account Instagram (shadowbanning) di parte attrice, la violazione del contratto da parte della convenuta, conseguentemente di condannare a CP_1 ripristinare la piena funzionalità dell'account “Shinratensei_98” e dell'account
“Shinratensei98.official”, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale quantificato in euro
560.000,00 ovvero nel diverso importo ritenuto di giustizia.
Ha dedotto: di essersi iscritta al social network Instagram nel mese di novembre 2020 creando un account con il nome “ ”, ad oggi con oltre 420.000 followers;
inizialmente Parte_2
pubblicava classici contenuti fotografici da modella, successivamente si era avvicinata al mondo del Cosplay e recentemente aveva iniziato a pubblicare contenuti (foto e video) adatti ad un pubblico adulto;
improvvisamente l'account “ ” aveva iniziato a ricevere ripetute Parte_2
segnalazioni di massa per presunte violazioni delle Condizioni d'uso di Instagram da parte di utenti pagina 3 di 10 ignoti, tali da causare la disabilitazione dell'account per “favoreggiamento di incontri di natura sessuale tra adulti”: l'account veniva disabilitato in data 29.8.2023 per 2 giorni, in data 1.9.2023 per 2 giorni, in data 5.9.2023 per 2 giorni, e dal 21.10 sino al 22.11.2023 per 32 giorni, per un totale di 38 giorni;
in un primo momento, l'attrice, credendo si trattasse di un errore, effettuava la segnalazione tramite un ricorso interno previsto dall'app Instagram, tuttavia, nonostante il ricorso,
non forniva alcun tipo di assistenza;
l'attrice si vedeva dunque Controparte_4 costretta ad utilizzare un altro account con nome “ .official” (con 180.000 followers) Parte_2 ma anche quest'ultimo veniva disabilitato in data 18.11.2023 sempre con la motivazione
“favoreggiamento di incontri di natura sessuale tra adulti” e veniva riattivato l'11.4.2024; in data
23.11.2024 l'account “ ” veniva riattivato con funzionalità ridotte in quanto Parte_2
Instagram, in seguito alle precedenti disabilitazioni, decideva di limitare la visibilità dei contenuti
(foto e video) pubblicati dall'attrice che, di conseguenza, ricevevano meno reazioni (like, commenti, condivisioni) da parte dei follower;
per potersi iscrivere ad Instagram l'attrice aveva sottoscritto un contratto con prestando adesione alle Condizioni di uso predisposte CP_1
unilateralmente dalla convenuta e, tuttavia, quest'ultima aveva violato gli obblighi contrattualmente assunti sotto un duplice profilo: i) aveva esercitato illegittimamente il diritto di recesso disabilitando gli account dell'attrice in assenza di una comprovata violazione contrattuale da parte della stessa e ii) aveva attuato illegittimamente la pratica dello “shadowbanning” in danno dell'attrice, limitando la visibilità degli account e dei suoi contenuti;
tali ostacoli nell'utilizzo degli account avevano avuto la conseguenza di limitare le relazioni interpersonali e le comunicazioni private dell'attrice, nonché la sua libertà di pensiero, cagionandole un danno non patrimoniale che, in ragione del numero dei follower e della durata dei disagi sofferti era quantificabile in euro
560.000,00.
si è costituito in data 25.3.2025 chiedendo, in via pregiudiziale, di Controparte_4
accertare e dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in favore dell'autorità giudiziaria irlandese;
ha dedotto che l'attrice non era qualificabile come consumatore facendo un utilizzo del prodotto per finalità professionali, ossia per condurre e promuovere l'attività CP_1
professionale di modella e creatrice di contenuti per adulti, ed avendo pertanto la stessa accettato di devolvere le controversie contro e derivanti dall'utilizzo di Instagram alla CP_1
giurisdizione esclusiva dei tribunali irlandesi e di sottoporle alla legge irlandese;
sempre in via preliminare rispetto al merito, ha eccepito la nullità dell'atto di citazione in quanto non permetteva pagina 4 di 10 a di identificare con certezza l'oggetto delle domande con riferimento al secondo CP_1 account, “shinratensei98. rispetto al quale non aveva fornito identificatori univoci o altri CP_2
dettagli che permettessero la sua individuazione con certezza;
Nel merito ha chiesto il rigetto delle domande attoree deducendo l'assenza di violazioni delle regole contrattuali da parte della convenuta e l'infondatezza della pretesa risarcitoria azionata.
Depositate le memorie ex art. 171 ter c.p.c. come in atti, alla prima udienza del 18.6.2025, il giudice invitava le parti a discutere oralmente la causa in relazione all'eccepito difetto di giurisdizione trattandosi di questione preliminare di merito potenzialmente idonea a definire il giudizio, le parti discutevano oralmente la causa e precisavano le conclusioni come in epigrafe, quindi il giudice riservava la decisione ex art. 281 sexies u.c. c.p.c.
Considerato in diritto
1. In via preliminare, deve essere accolta l'eccezione sollevata da parte resistente, relativa alla mancanza di giurisdizione del Giudice italiano, in applicazione della clausola di deroga di giurisdizione prevista nelle condizioni d'uso del contratto concluso fra le parti.
2. Non è contestato che l'attrice per registrarsi e utilizzare i servizi Parte_1
Instagram, abbia prima accettato le relative condizioni d'uso (Cfr. doc. 7 convenuta), le quali contengono una clausola di deroga della giurisdizione, che attribuisce ai tribunali irlandesi la giurisdizione esclusiva per la risoluzione delle controversie instaurate da utenti non consumatori derivanti dall'utilizzo di Instagram (“Gestione delle controversie: “in caso di reclami o controversie relative all'uso del Servizio da parte dell'utente in qualità di consumatore, l'utente e accettano di CP_1
risolvere controversie e reclami individuali dinanzi a un tribunale competente del Paese di residenza
principale dell'utente che abbia giurisdizione in merito. In questo caso, si applicano le leggi del Paese in questione, indipendentemente dalle disposizioni sui conflitti di leggi. In caso di reclamo o
controversia derivante dall'uso del Servizio in qualsiasi altra veste, tra cui, a titolo esemplificativo e
non esaustivo, l'accesso e l'uso del Servizio a scopo aziendale o commerciale, l'utente ne accetta la
risoluzione dinanzi a un tribunale competente in Irlanda e accetta l'applicazione delle leggi irlandesi, indipendentemente dalle disposizioni sui conflitti di leggi”).
Non è inoltre contestato, come correttamente dedotto dalla parte convenuta, che si tratti di clausola approvata per iscritto, ancorché con mezzo elettronico (la clausola di deroga della giurisdizione è
pagina 5 di 10 espressamente riportata nelle condizioni d'uso ed è accessibile agli utenti prima della conclusione del contratto - al momento della registrazione a Instagram, appare il seguente avviso: “Iscrivendoti, accetti le nostre condizioni” e questo messaggio contiene un link diretto alle condizioni, che possono essere stampate e salvate dagli utenti) e come tale valida e giuridicamente efficace ai sensi dell'art. 25 del Regolamento Europeo 11215/2012.
3. La principale questione controversa tra le parti attiene invero alla qualificazione dell'attrice come consumatore o come utente professionale in relazione all'utilizzo del servizio Instagram.
Sul punto, dall'esame della giurisprudenza di merito, di Cassazione e della Corte di Giustizia richiamate agli atti, si desumono univocamente i seguenti principi:
a) “la nozione di “consumatore”, ai sensi degli articoli 15 e 16 del regolamento n. 44/2001 (analoghi agli attuali artt. 17 e 18 del Regolamento n. 1215/2012) deve essere interpretata in maniera restrittiva, facendo riferimento alla posizione di tale persona in un determinato contratto, in relazione alla natura ed alla finalità di quest'ultimo, e non invece alla situazione soggettiva di quella stessa persona, potendo un solo e medesimo soggetto essere considerato un consumatore nell'ambito di determinate operazioni ed un operatore economico nell'ambito di altre (v., in tal senso, sentenze del 3 luglio 1997, C-269/95, EU:C:1997:337, punto 16, e del 20 gennaio Per_1
2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 36)”;
b) nel caso di persona che conclude un contratto che si riferisce solo in parte alla sua attività professionale e che sia solo in parte estraneo a quest'ultima “tale persona potrebbe avvalersi di tali disposizioni solo nell'ipotesi in cui il collegamento di siffatto contratto con l'attività professionale dell'interessato sia talmente tenue da divenire marginale e abbia, pertanto, solo un ruolo trascurabile nel contesto dell'operazione per la quale il contratto è stato stipulato, considerata nel suo complesso (v., in tal senso, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punto 39)” (così CGUE del 25.1.2018, causa IL MS RE Ltd C-
498/16);
c) “in caso di uso durante un lungo periodo, occorre tenere conto dell'evoluzione dell'uso che viene fatto di tali servizi;
tale interpretazione implica che un ricorrente utilizzatore di tali servizi possa invocare la qualità di consumatore soltanto se l'uso essenzialmente non professionale di tali servizi, per il quale ha originariamente concluso un contratto, non ha acquisito, in seguito un carattere essenzialmente professionale” (così CGUE del 25.1.2018, causa IL MS
RE Ltd C-498/16 par. 37 e 38) …” (Cfr. ex multis Tribunale di Milano 11.5.2023 in pagina 6 di 10 motivazione, ma anche Cass. Civ., 8 giugno 2007, n. 13377 in cui si afferma che “la stessa persona fisica anche quando svolga attività imprenditoriale o professionale potrà essere considerata alla stregua del semplice 'consumatore' solo allorché concluda un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all'esercizio di dette attività, mentre deve essere considerato 'professionista' tanto la persona fisica, quanto quella giuridica, sia pubblica che privata, che, invece, utilizza il contratto nel quadro della sua attività imprenditoriale o professionale, e quindi perché ricorra la figura del 'professionista' non è necessario che il contratto sia posto in essere nell'esercizio dell'attività propria dell'impresa o della professione, essendo sufficiente – come si evince dalla parola 'quadro' – che esso venga posto in essere per uno scopo connesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale o professionale” (si vedano anche ex multis Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 13033 del 05/06/2009, Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 5097 del
2023)
4. Nel caso di specie, dalla copiosa documentazione versata dalla convenuta agli atti del giudizio, deve ritenersi provato l'utilizzo professionale di Instagram da parte dell'attrice e, in particolare, l'utilizzo per uno scopo connesso alla sua attività professionale di creatrice di contenuti per adulti e, dunque, la sussistenza di un collegamento stabile con l'attività professionale dell'interessata, certamente non marginale né trascurabile.
4.1. La c.d. “bio” dell'account Shinratensei_98, ossia la breve descrizione dell'account collocata appena sotto il nome, (Cfr. doc. 1 Meta) include un collegamento a un ulteriore account Instagram gestito dall'CE (l'account denominato “shinraofficial98”, cfr doc. 3 Meta), nonché un link che reindirizza alla pagina web “GetAllMyLinks” (Cfr. doc. 12 Meta), da cui gli utenti possono accedere all'account OnlyFans dell'CE, dove è possibile visualizzare foto e video per adulti pagando un abbonamento mensile (Cfr. doc. 17 Meta) e al suo profilo Telegram (Cfr. doc. 18
Meta). Se è ben vero che la creazione di link non è di per sé indicativa di un uso non consumeristico dell'account, tale diventa laddove il link costituisca, come nella specie, uno strumento per reindirizzare alla attività professionale dell'interessata e, specificamente, alla attività di creazione e diffusione di contenuti per adulti (Cfr. doc. 17: foto, video e contenuti per adulti, contenuti personalizzati, videochiamate private, dickrate).
4.2. Sono inoltre numerosi i contenuti foto e video pubblicati dalla attrice sul proprio account
Instagram che pubblicizzano, sponsorizzano e reindirizzano gli utenti verso altri canali dove la pagina 7 di 10 medesima vende contenuti per adulti, facendo un utilizzo di Instagram come vetrina per la propria attività.
Si vedano gli inequivoci contenuti promozionali (foto e video) pubblicati dalla attrice sul social network e prodotti in giudizio dall'odierna convenuta, in particolare le foto sub doc. 19 convenuta
(tra gli altri “se volete seguirci ci sono sempre contenuti nuovi sul nostro mym fans link in bio - per video e foto scriveteci in privato”, “vendiamo foto e video, prendiamo prenotazioni sex chat”,
“forza ragazzi più di cento contenuti esclusivi su mym fan per ogni nuovo iscritto un video intero scontato dell'80%”, “per video e foto scrivetemi”, “per foto e video scriveteci in privato, se volete divertirvi iscrivetevi al nostro profilo privato, link in bio”, “presto potrete trovarci su mym fans”) nonché i numerosi inequivoci video prodotti dalla convenuta sub docc. 20-32 della parte convenuta.
L'efficacia probatoria di tale documentazione non è revocabile in dubbio. Non solo, come puntualmente osservato dalla convenuta nella memoria ex art. 171 ter n. 2 c.p.c. si tratta di documentazione non sottoscritta dalle parti e, come tale, non soggetta alla disciplina della scrittura privata di cui all'art. 2702 c.c. bensì a quella di cui all'art. 2712 c.c.; peraltro, le contestazioni mosse dall'odierna attrice sono invero formali e generiche, non avendo la stessa specificamente contestato, in modo chiaro e circostanziato, né di avere pubblicato tali contenuti, né le ragioni per cui in tesi non sarebbero autentici o corrispondenti alla realtà dei fatti, né la riferibilità di tali contenuti a Parte_1
4.3. Non è poi revocabile in dubbio che l'attività di creazione di contenuti per adulti sia un'attività professionale in quanto fonte di reddito per l'attrice. Che l'attività dalla stessa svolta costituisca per l'attrice fonte di reddito si ricava non solo e non tanto dalla documentazione contabile depositata da ma anche e soprattutto dagli stessi video postati dell'attrice (cfr. doc. CP_1
19 e vidoe sub doc. 20 attrice). Nel video prodotto da sub doc. 20, della cui autenticità non CP_1
vi è ragione di dubitare per le ragioni pocanzi esposte, l'attrice ha pubblicato un video di risposta a una domanda che le era stata posta da un follower che le chiedeva per quali ragioni gli utenti dovrebbero pagare per vedere i suoi contenuti, dichiarando che i suoi contenuti a pagamento sono migliori rispetto a quelli gratuiti. In un altro video, in reazione a un follower che aveva criticato il suo business, ha risposto di pagare regolarmente le tasse per i soldi guadagnati tramite OnlyFans
(doc. 21 Meta).
Né la natura pubblicitaria e promozionale dell'uso dell'account Instagram può essere di per sé solo esclusa, in ragione della natura “privata” della account, e ciò specialmente a fonte del numero di pagina 8 di 10 follower dichiarati dalla stessa attrice (oltre 420.000 followers per l'account ) e Parte_2
tenuto altresì conto che l'attrice, secondo quanto documentato da ha in più occasioni CP_1
modificato la privacy dell'account (Cfr. doc. 75 ed ha altresì sostenuto esborsi non irrilevanti CP_1
per la sponsorizzazione dello stesso (Cf. doc. 2 Meta). Vale la pena precisare che tale documento non è contestato in modo chiaro e circostanziato in relazione ai suoi contenuti (le sponsorizzazioni e gli importi sostenuti) ma solo in relazione alla sua provenienza e in relazione agli importi indicati
(esposti in dollari) e, dunque, non vi sono concreti elementi per dubitare della attendibilità dei dati riportati.
5. Alla luce di quanto precede, dovendosi ritenere accertato che l'attrice ha utilizzato gli account non solo per scopi personali ma, altresì, per scopi di carattere professionale e che tale CP_1
attività non ha rivestito le caratteristiche di attività marginale (Corte di Giustizia, 2005, C-464), al caso di specie non può essere applicata la disciplina del consumatore, ma deve trovare applicazione la clausola convenzionale di deroga della giurisdizione.
Stante quanto sopra, deve essere dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice Italiano, in favore della Giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria Irlandese.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo a carico della parte attrice in favore della parte convenuta secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 e s.m.i., tenuto conto del valore indeterminato della causa, dell'esito del giudizio e del procedimento cautelare in corso di causa, dell'attività difensiva compiutamente espletata dalle parti, che l'esame della controversia di merito si è limitato alla questione preliminare di giurisdizione, non è stata svolta attività istruttoria e la fase decisionale è stata limitata alla discussione orale senza il deposito delle memorie conclusive ex art. 189 c.p.c., nonché degli ulteriori parametri di cui al citato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Varese, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
- Dichiara la carenza di giurisdizione del Giudice Italiano, ritenuta la giurisdizione dell'Autorità giudiziaria Irlandese;
- Condanna parte attrice al pagamento delle spese del presente giudizio in favore di parte convenuta, che liquida in euro 7.600,00 per compensi, oltre al 15 % per spese generali, oltre a Iva
pagina 9 di 10 e Cpa come per legge.
Varese, così deciso il 5.8.2025
Il Giudice
Dott.ssa Arianna Carimati
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