Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2000, n. 886
CASS
Sentenza 7 febbraio 2000

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Poiché la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. opera esclusivamente nei confronti del congiunto imputato e non anche nei confronti dei coimputati, le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste e l'acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. costituiscono elementi pienamente utilizzabili dal giudice nei confronti dei coimputati anche se il teste, nel corso delle indagini preliminari, non era stato avvertito della facoltà a lui concessa di astenersi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2000, n. 886
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 886
    Data del deposito : 7 febbraio 2000

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