Sentenza 7 febbraio 2000
Massime • 1
Poiché la facoltà di astensione prevista dall'art. 199 cod. proc. pen. opera esclusivamente nei confronti del congiunto imputato e non anche nei confronti dei coimputati, le dichiarazioni rese in dibattimento dal teste e l'acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen. costituiscono elementi pienamente utilizzabili dal giudice nei confronti dei coimputati anche se il teste, nel corso delle indagini preliminari, non era stato avvertito della facoltà a lui concessa di astenersi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/02/2000, n. 886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 886 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VALENTE Vincenzo - Presidente - del 04/07/2000
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - N. 699
Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BESSON Michele - Consigliere - N. 48584/1999
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI OL nato il [...] a [...]à di Piave;
avverso la sentenza 23.03.1999 della Corte di Appello di Trieste. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
Udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Conzatti Alessandro.
Udito il Pubblico Ministero, in persona del S.P.G. Dott. CIAMPOLI Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. Udito il difensore, Avv. Manlio Morcella, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO
LI AO (in concorso con NA LE, già giudicato) veniva imputato dei delitti di cui agli artt:
a) 81, 2^ comma, 110, 628, 3^ comma c.p., due delitti di rapina aggravata commessi in SA (Pordenone) il 28.11.96 e in Abano Terme (Padova) il 02.12.96;
b) 81, 2^ comma, 110, 61 n. 2 c.p., 2, 4 legge 895/67 (luoghi e date di cui al capo a-);
c) 110, 61 n. 2, 648 c.p. (ricettazione di autovettura proveniente da furto, in luogo imprecisato tra il 23.11.96 e il 28.11.96, data della prima rapina);
oppure, il LI, in alternativa ai capi a) b) c), del reato di cui:
d) agli artt. 81, 2^ comma, 648 c.p. (ricettazione di orologi e gioielli provenienti dalle due rapine, commesso in luogo imprecisato dopo la data delle due rapine e prima del febbraio 1997, con la recidiva reiterata specifica infraquinquennale). Con sentenza 23.04.98 il Tribunale di Pordenone dichiarava il LI responsabile dei delitti di cui al capo a) e b) limitatamente alla rapina di Abano Terme, commessa a danno della gioielleria di FU AN, nonché dei delitti sub c) e d), limitatamente quest'ultimo alla ricettazione dei gioielli provenienti dalla rapina di SA a danno della gioielleria di MA EM. Ritenuta la continuazione fra tutti i reati e la recidiva, il Tribunale condannava l'imputato alla pena di anni 11 di reclusione e L.
3.000.000 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali e di custodia cautelare;
visto l'art. 29 c.p., dichiarava il LI interdetto in perpetuo dai pubblici uffici nonché in stato di interdizione legale per la durata della pena;
visto l'art. 538 c.p.p. lo condannava al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile FU AN, danno da liquidarsi in sede civile con provvisionale immediatamente esecutiva di L. 100.000.000, oltre le spese di costituzione e patrocinio;
visto l'art. 530, 2^ comma c.p.p., lo assolveva dalle residue imputazioni per non aver commesso il fatto;
ordinava la confisca e la distruzione di quanto in sequestro;
disponeva la trasmissione del verbale, in copia, relativo alla testimonianza di RA LA al P.M. di sede, per quanto di eventuale competenza.
Il LI interponeva appello. Con sentenza 23.03.99, la Corte d'Appello di Trieste, in parziale riforma, riduceva la pena inflitta all'imputato ad anni 8 mesi 6 di reclusione e L.
3.000.000 di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.
Ricorrono i difensori del LI per l'annullamento della sentenza, deducendo, il primo, Avv. Luigi Fadalti, la violazione dell'art. 606, 1^ comma, lett. c) c.p.p.:
1- in relazione agli artt. 414, 425 c.p.p. (inammissibilità dell'azione penale in relazione al delitto di rapina consumato in Abano Terme il 22.12.96 ai danni dell'oreficeria FU);
2- in relazione agli artt. 178 lett. b) c) e 429 lett. c), 9, 2^ comma c.p.p. (nullità del decreto che ha disposto il giudizio
18.11.97 per genericità e indeterminatezza nell'enunciazione del fatto nonché incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Pordenone);
3- in relazione agli artt. 192, 2^ comma, 199, 2^ comma, 500 c.p.p., con riferimento alla dichiarazioni della signora NA BR e manifesta illogicità della motivazione della sentenza impugnata;
4- in relazione all'art. 192, 2^ comma, c.p.p. (manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato per non essersi dato conto dei criteri adottati nella valutazione delle prove acquisite);
5- in relazione agli artt. 181, 360 c.p.p. (inutilizzabilità dell'accertamento tecnico eseguito nelle forme prevedute dall'art. 359 c.p.p. - profilo genetico di NA LE - per essere stato eseguito, nonostante che fosse ripetibile ed anche differibile in presenza di riserva di incidente probatorio tempestivamente proposta dalla difesa);
6- in relazione agli artt. 260, 261 c.p.p. (nullità della consulenza antropologica-comparativa disposta dal P.M. per violazione delle modalità relative alla rimozione dei sigilli ad esse esposti);
7- la violazione dell'art. 606, lett. c) e), in relazione all'art. 233 c.p.p. (inutilizzabilità quale prova di una consulenza tecnica di parte, nonché manifesta illogicità della motivazione sul punto);
8- violazione dell'art. 606 lett. c), in relazione agli artt. 132 bis, 132, 133 c.p.. Deduce il secondo difensore, Avv. Manlio Morcella:
9- la violazione dell'art. 606, 1^ comma lett. c) e) e 2^ comma, degli 16, 21 c.p.p., 25, 1^ comma Cost.;
10- la violazione dell'art. 606 lett. c) in relazione agli artt. 189, 233, 192, 1^ e 2^ comma, 125, 3^ comma, 546 lett. c);
11- la violazione dell'art. 606 lett. e), in relazione agli artt. 192, 3^ comma, 125, 3^ comma, 546 lett. c) c.p.p..
Il ricorrente premette (1^ motivo) che erano state iniziate indagini in merito alla rapina 02.12.96 di Abano Terme, in danno dell'oreficeria FU (per cui ha riportato condanna), dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Padova, indagini archiviate nel gennaio 1997, e che il P.M. presso il Tribunale di Pordenone aveva iniziato le indagini per il medesimo fatto nei confronti del LI, senza chiedere al competente G.I.P. l'autorizzazione alla riapertura delle indagini prevista dall'art. 414 c.p.p., e sostiene che in tal caso l'esercizio dell'azione penale, in quanto concernente il medesimo fatto già oggetto di un provvedimento di archiviazione, è precluso (C. Cost. 27/95). Il Tribunale di Pordenone, pronunciando ex art. 491 c.p.p., rigettava l'eccezione sulla considerazione che tale disciplina si applica ai procedimenti nei confronti di persone note e non quelli originariamente radicati nei confronti di ignoti, come era avvenuto nel caso di specie, ai sensi dell'art. 415 c.p.p.. La Corte d'Appello confermava una tale interpretazione della norma, osservando altresì che il provvedimento di archiviazione ha effetto solamente nel procedimento nel quale è stato emesso, ragione per cui l'obbligatorietà dell'autorizzazione allo svolgimento di nuove indagini sussiste unicamente nell'ambito dello stesso ufficio giudiziario che ha disposto l'archiviazione, come si deduce anche dalla lettera del 2^ comma dell'art. 414 c.p.p., che richiede una "nuova" iscrizione sul registro degli indagati da parte del P.M. a norma dell'art. 355 c.p.p.. Il ricorrente ribadisce acriticamente la tesi contraria, sostenendo che la nuova iscrizione ha una funzione meramente ordinatoria, essendo preordinata alla decorrenza di nuovi termini per il compimento delle indagini preliminari.
Il motivo è meramente assertivo e comunque infondato, in quanto l'interpretazione data dalla Corte d'Appello è conforme all'orientamento prevalente di questa S. Corte, ne' sono prospettati motivi nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla giurisprudenza (Cass. 1001/98 rv 211085; 7567/99 rv 213625). Con il secondo motivo, il ricorrente deduce la nullità del decreto che ha disposto il giudizio per genericità e indeterminatezza dell'enunciazione del fatto, trattandosi di contestazione alternativa, vale a dire si accusa il LI o di partecipazione alle due rapine e ai reati connessi ovvero di ricettazione di cose provenienti da tali delitti: secondo il ricorrente, si tratta di una nullità assoluta di ordine generale perché incide sul corretto esercizio dell'azione penale e sull'intervento, assistenza e rappresentanza dell'imputato, in quanto determina l'incertezza dell'accusa e comporta una, eventuale, violazione delle norme sulla competenza, per territorio e per materia.
Secondo la difesa, infatti, il G.I.P. del Tribunale di Pordenone avrebbe dovuto restituire gli atti alla Procura della Repubblica, apparendo il fatto diverso da come contestato, oppure "avrebbe dovuto sollecitare il P.M. a modificare l'imputazione o, nell'udienza preliminare, avrebbe dovuto attribuire una corretta qualificazione al fatto descritto nell'imputazione. Invece, il Tribunale di Pordenone aveva condannato il LI per una rapina commessa ad Abano Terme di competenza per territorio e materia del Tribunale di Padova e per una ricettazione commessa in luogo non determinato ne' determinabile, per la quale era competente per materia e per territorio (ex art. 9, 2^ comma c.p.p.) la Pretura circondariale di Treviso. Doveva quindi essere dichiarata la nullità del decreto di rinvio a giudizio e l'incompetenza per materia e per territorio del Tribunale di Pordenone.
La Corte d'Appello ha correttamente respinto l'eccezione (con la conseguente infondatezza del motivo di ricorso) in quanto la contestazione originaria prevedeva reati di rapina, ricettazione, uso d'armi commessi nel territorio di competenza del Tribunale di Pordenone, i quali, in quanto commessi in data anteriore rispetto agli altri reati, in forza del principio di connessione determinavano la devoluzione della competenza al suddetto Tribunale. Sostiene il ricorrente che la facoltà del P.M. di trattenere per ragione di connessione anche procedimenti attribuiti "ratione loci" ad altra autorità giudiziaria cessa con la richiesta di rinvio a giudizio, con la quale viene meno la possibilità di un'imputazione "fluida" del reato. Ma, osserva il Collegio, non si tratta nell'ipotesi di contestazione alternativa di una contestazione provvisoria, come avviene nella fase delle indagini preliminari, bensì di una qualificazione alternativa di medesimo fatto, da risolversi in sede di dibattimento (Cass. 6018/97 rv 214017). Inoltre nel caso in esame la contestazione alternativa riguarda solo una parte della condotta, vale a dire l'impossessamento dei beni, rispetto alla quale il LI è stato posto in grado di difendersi e rispetto alla quale sussiste il potere di qualificazione del giudice di merito.
Correttamente la Corte territoriale, ritenendo non raggiunta la prova del concorso dell'imputato nella rapina di SA, doveva comunque decidere in ordine al possesso dei beni che ne costituivano il bottino, e si e quindi pronunciato in conformità alla richiesta di rinvio a giudizio, accertando la responsabilità del LI per la rapina ad Abano Terme (gioielleria FU) nonché per la ricettazione dei gioielli provenienti dalla rapina in SA (gioielleria MA).
È quindi da condividersi l'interpretazione data dalla Corte di Appello sulla competenza per materia e per territorio che, determinata sul più grave reato, rimane ferma per connessione anche sul secondo, indipendentemente dalla qualificazione della condotta operata al momento della decisione.
Con il terzo motivo si deduce la mancanza o l'insufficienza di prove in ordine ai delitti di ricettazione e di rapina.
Quanto al primo reato (ricettazione), la prova consisterebbe nel rinvenimento di orologi e gioielli provenienti dal delitto di rapina aggravata commesso in SA, sequestrati presso BI NO e il LI (sul punto è stata ritenuto inverosimile l'alibi fornito dalla convivente dell'imputato RD LA); quanto al secondo (rapina di Abano Terme), la prova consisterebbe nel sequestro di gioielli (presso lo stesso BI), nell'esito di un accertamento tecnico non ripetibile, avente ad oggetto la compatibilità del profilo genetico di NA LE (ricavato da alcuni mozziconi di sigaretta in sequestro) con tracce ematiche rinvenute a seguito del sopralluogo successivo alla rapina in questione, nonché nella perizia antropometrica eseguita su incarico del P.M. nei confronti del LI, utilizzando fotogrammi estrapolati da una video- registrazione ed alcune fotografie segnaletiche dell'imputato. Secondo il difensore, nessuno di tali elementi supera la soglia meramente indiziaria, senza raggiungere la certezza della prova. Premesso che il BI, citato in dibattimento, si è avvalso della facoltà di non rispondere (art. 210 c.p.p.), il ricorrente deduce la nullità o l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale della di lui moglie, BR NA, anzitutto perché la stessa non era stata avvertita della facoltà di astenersi ex art. 199 c.p.p., essendo il coniuge BI NO imputato per ricettazione in un diverso procedimento unitamente a LI e NA LE, concluso con sentenza del GIP del Tribunale di Pordenone in data 15.01.98 di incompetenza per territorio, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bassano del Grappa. In secondo luogo, perché la BR doveva essere sentita sin dall'origine come soggetto indagato per la ricettazione contestata al marito (artt. 63, 210 c.p.p.), per cui le dichiarazioni dalla medesima rese in dibattimento e l'acquisizione del verbale utilizzato per le contestazioni dal P.M. ex art. 500 c.p.p. sono inammissibili e inutilizzabili, come è dimostrato dal fatto che il verbale stesso potrebbe venire acquisito ex art. 238, 1^ comma c.p.p. al processo contro il BI avanti il giudice di Bassano.
Il motivo è infondato.
Sotto il primo aspetto, il ricorrente infatti non considera che la nullità di cui al 2^ comma dell'art. 199 c.p.p. è una nullità relativa (Cass. 5404/97 rv 206641), ne' deduce nel motivo di aver sollevato una tempestiva eccezione prima dell'ammissione della prova, ai sensi dell'art. 182 c.p.p.. Ma soprattutto la facoltà di astensione dei prossimi congiunti vale nel processo contro il loro parente, non già nel processo a carico dei complici di costui (Cass. 1645/97 rv 216359), per cui è ininfluente la circostanza che le dichiarazioni della BR siano successive all'iscrizione del BI nel registro degli indagati, posteriori all'esercizio dell'azione penale del P.M. presso il Tribunale di Pordenone per il delitto di ricettazione e all'emissione della sentenza di incompetenza territoriale del GIP di Pordenone del 15.01.98.
Per quanto concerne il secondo argomento, esso si prospetta come una mera ipotesi, in quanto non solo non è stata iniziata alcuna azione penale nei confronti della BR, ne' una tale circostanza può essere ipotizzata dal fatto, riferito in ricorso, che l'utenza intestata alla BR sia stata sottoposta a intercettazione telefonica dal G.I.P. del Tribunale di Pordenone con decreto del 21.01.97, trattandosi di un provvedimento emesso nella fase delle indagini a carico del BI e dopo il sequestro degli orologi e dei gioielli provento delle rapine, ma soprattutto, osserva il Collegio, perché sul punto la sentenza impugnata ha escluso che dalle dichiarazioni della teste, in istruttoria o in dibattimento, potesse dedursi un suo coinvolgimento nell'acquisto dei beni oggetto della ricettazione (essendosi limitata a ricordare l'esistenza di una compravendita di vari oggetti di oreficeria tra il marito e tale "Claudio", come si faceva chiamare il LI).
Si tratta di una valutazione di merito, della quale il ricorrente chiede un riesame, ma che come tale è insindacabile in cassazione. Altrettanto astratta è l'eccezione riferita alla possibilità di acquisire il verbale in questione nel procedimento a carico del BI, in quanto la relativa valutazione compete unicamente al giudice di quel processo.
Il ricorrente contesta altresì la concludenza individualizzante delle dichiarazioni del teste BR e sostiene che nessuna prova è deducibile dalle intercettazioni telefoniche eseguite sul telefono fisso dell'abitazione dei coniugi BI o dai tabulati di un cellulare intestato a RA tara (convivente del LI) circa colloqui tra l'imputato e il BI, presso il quale, si ripete, vennero rinvenuti dalla P.G. alcuni oggetti provento delle due rapine (il ricorrente contesta la provenienza dalla rapina dell'orologio "Zodiac" sequestrato presso di lui).
In buona sostanza, il ricorrente assume che i giudici del merito avrebbero errato ad affermare la sua penale responsabilità per i delitti attribuitigli, e sostiene che tale errore sarebbe stato determinato da una non corretta valutazione del materiale probatorio, proponendone una diversa, ed a suo avviso più corretta, interpretazione.
Il motivo è inammissibile, in quanto per poter dedurre un tale vizio in sede di legittimità occorre dimostrare che "il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla legittima valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica" (S.U. 16/96, Di Francesco). Con il 5^ motivo di ricorso si contesta la legittimità dell'accertamento tecnico disposto dal P.M. ex art. 359 c.p.p. sulla compatibilità tra il profilo genetico di NA LE e le tracce ematiche lasciate da uno dei rapinatori sull'asfalto e repertate in un sopralluogo effettuato in Abano Terme successivamente alla rapina. Si sostiene che l'accertamento in questione era ripetibile e differibile e che era stata proposta tempestivamente la riserva di incidente probatorio dalla difesa degli indagati (ex art. 360, 4^ comma c.p.p.: verbale di consulenza e conferimento di incarico del
21.4.97). Si sarebbe pertanto verificata una nullità a regime intermedio (Cass. 26.3.96, Altomare), non avendo il P.M. sospeso gli accertamenti, come tempestivamente eccepita all'udienza del 31.3.98, e l'inutilizzabilità nel dibattimento dei risultati ottenuti (art. 360, 5^ comma, c.p.p.).
Il motivo è infondato.
Occorre premettere che le tracce organiche, nella specie reperiate su un mozzicone di una sigaretta e sull'asfalto di una strada, sono per loro stessa natura soggette a modificazioni qualitative nel tempo, per cui l'accertamento, che oltre tutto può comportare la distruzione del il supporto o ridurre la quantità di materia organica al di sotto dei limiti quantitativi occorrenti all'esperimento, deve qualificarsi come irripetibile. In secondo luogo, l'accertamento stesso del DNA è indifferibile, nel senso che la materia alterata non può prevedibilmente essere sostituita con altra materia organica proveniente dalla persona dell'indagato, in quanto è un diritto della persona, costituzionalmente protetto, quello di rifiutare di sottoporsi a un prelievo ematico o di altra natura. Nè possono evidentemente essere ricostruite le tracce organiche lasciate dall'autore sul luogo del delitto.
Ne discende che l'accertamento di cui è causa, eseguito secondo la procedura di cui all'art. 360 c.p.p., è stato correttamente acquisito al fascicolo del dibattimento. Nel merito, come ritenuto dalla Corte territoriale, la contestazione del LI sulla conformità del tipo di analisi alla disciplina processuale vigente, non contestandosi la scientificità della stessa, è stata proposta in via di astratta, non essendo basata su alcun elemento pratico, per cui si risolve in una petizione di principio.
Con il sesto motivo di ricorso sostiene il ricorrente la nullità della consulenza antropologica disposta dal P.M. in quanto il consulente avrebbe dissigillato la videocassetta sequestrata presso la gioielleria FU e contenente il filmato relativo alla rapina senza la preventiva autorizzazione del giudice, determinando una nullità relativa, tempestivamente eccepita, per violazione dell'art. 261 c.p.p., nonché l'inutilizzabilità dei risultati ottenuti.
Il motivo è infondato.
Premesso che nel conferimento dell'incarico peritale e nell'autorizzazione a prelevare la videocassetta relativa alla rapina, custodita presso la segreteria del P.M., è implicita l'autorizzazione del giudice alla rimozione dei sigilli e che la conservazione della genuinità della prova è assicurata dal necessario intervento del segretario, può ritenersi che, in assenza di alcuna contestazione delle parti o di denuncia dell'ausiliario, all'atto della consegna al consulente sia stata verificata l'integrità del sigillo della videocassetta in sequestro e che tale circostanza fosse nota al magistrato. Inoltre, il sistema processuale non commina alcuna nullità per l'inosservanza della procedura di cui all'art. 261 c.p.p., dovendosi riaffermare il carattere tassativo delle nullità disposte dal codice di rito, ne' potendosi ricondurre l'anomalia dedotta dal ricorrente alle categorie di cui all'art. 178 c.p.p. (Cass. 2592/98 rv 209955).
Con il settimo motivo, il ricorrente sostiene che la consulenza disposta dal P.M. con le modalità di cui all'art. 359 c.p.p. può essere utilizzata nella sola fase delle indagini preliminari, a differenza di quanto avviene per gli atti non ripetibili compiuti dal P.M. o per le prove assunte nell'incidente probatorio. Inoltre la manipolazione elettronica delle immagini, con variazioni quantitative e qualitative rispetto alle immagini di partenza, renderebbe incerto il risultato. Non risulterebbe neppure che il consulente abbia messo a raffronto i risultati ottenuti con i caratteri morfologici del LI, limitandosi alla comparazione con le foto segnaletiche. Infine i consulenti non avrebbero tenuto conto nè della presenza di un passamontagna (calzamaglia elastica nera, nel secondo ricorso), indossato dal rapinatore, ne' di eventuali forme di mascheramento occultate sotto lo stesso.
La premessa da cui muove la tesi difensiva è manifestamente infondata. I risultati degli accertamenti tecnici del P.M. sono immediatamente utilizzabili nel dibattimento, salvo l'unica deroga costituita dalla riserva di promuovere incidente probatorio (art. 360, 4^ e 5^ comma, c.p.p.). Il conferimento dell'incarico a un consulente dotato di specifiche competenze tecnico-scientifiche (che vanno riconosciute alla polizia scientifica e che sono solo genericamente contestate dal ricorrente) comporta la valutazione critica dei risultati dell'accertamento, come è avvenuto nel caso in esame, davanti al giudice del dibattimento (Cass. 4523/92, Arena). Pertanto sotto tale aspetto le statuizioni della sentenza impugnata attengono al merito, e non sono censurabili in sede di legittimità. Con l'ottavo motivo di ricorso, si deduce l'omessa motivazione in ordine alle richieste difensive avanzate in appello per ottenere il contenimento della pena base nel minimo edittale, del minimo aumento per la continuazione, della concessione, con giudizio di prevalenza sulle aggravanti e sulla recidiva, delle attenuanti generiche. Il motivo è manifestamente infondato.
Nell'atto di appello era infatti contenuto un generico riferimento ad un corretto comportamento processuale dell'imputato e all'ambiente sociale di provenienza, che non avrebbe consentito al LI di elaborare una compiuta scala di valori. La conseguente inammissibilità del motivo (art. 581 c.p.p.) non comportava alcun obbligo specifico di motivazione per giudice di appello, il quale ha comunque riesaminato la pena, riducendola rispetto a quella inflitta dal Tribunale di Pordenone. In ordine ai motivi proposti con il secondo ricorso, osserva il Collegio che, quanto al primo, il rapporto tra contestazione alternativa e principio del giudice naturale da un lato, tra il medesimo principio e la regola della "perpetuatio jurisdictionis" determinata dalla connessione, dall'altro, non appaiono sorrette da argomenti sostanzialmente nuovi rispetto a quelli già esaminati nella motivazione che precede. L'imputazione di cui al capo d) non è risultata meramente strumentale al radicamento della competenza territoriale, prova ne sia che l'imputato è stato condannato per tale reato, seppure parzialmente rispetto alla contestazione.
Con un ulteriore motivo, il ricorrente lamenta che la Corte territoriale abbia ritenuto probante il risultato delle consulenze disposte dall'accusa, in violazione dei limiti disposti dall'art. 233 c.p.p., vale a dire quello di sollecitare l'ammissione della perizia sugli stessi temi di indagine.
A parte il fatto che i giudici hanno ritenuto la fondatezza dei risultati raggiunti dalle consulenze, tanto da ritenere inutile una perizia, e a parte il fatto che neppure la parte privata ha richiesto una perizia, acquietandosi al convincimento dei giudici del merito nel primo e nel secondo grado del processo, ragione per cui non è configurabile un'omessa motivazione sull'inutilità della perizia rispetto ai risultati già acquisiti al processo, ad avviso del Collegio trovano applicazione nel caso in esame non già le norme sull'attività probatoria del giudice e delle parti nel dibattimento, ma le norme sull'attività del pubblico ministero nel perseguire le finalità delle indagini preliminari (artt. 326, 359, 360 c.p.p.). Anche per tale motivo valgono quindi le conclusioni già raggiunte sul punto in esame.
Va comunque ribadito, quanto alla consulenza antropologica, che i giudici hanno accolto le conclusioni di quasi certezza espresse dal consulente, pervenendo a un giudizio di certezza della responsabiltià penale del ricorrente dopo averle vagliate alla luce di altre fonti di prova, con un giudizio critico che non presenta manifesti vizi di logicità nell'applicazione del metodo, per cui sotto tale aspetto la sentenza si sottrae al controllo di legittimità di questa S. Corte.
Nè può condividersi la tesi del ricorrente secondo il quale la Corte territoriale avrebbe raggiunto la certezza della colpevolezza del ricorrente grazie ad un "test" sul DNA del medesimo imputato inesistente agli atti del giudizio, essendo palese che solo un mero errore di trascrizione (trattandosi di dati pacifici nelle conclusioni dell'appellante) ha portato a sostituire al nome del NA quello del ricorrente nella redazione del testo della sentenza impugnata.
Di conseguenza è altresì destituita di fondamento la censura secondo la quale, sulla base della pretesa assenza di riscontri, la condotta (consegna di parte del bottino dall'imputato al BI) sarebbe riassumibile nella fattispecie della ricettazione, così come per la rapina di SA.
Ritenuta la prevalenza delle ragioni di infondatezza su quelle di inammissibilità, il ricorso è respinto e il ricorrente è condannata al pagamento delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 4 luglio 2003.
Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2004