Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2016, n. 19106
CASS
Sentenza 2 marzo 2016

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Massime1

Ai fini della configurazione del reato di cui all'art. 10, D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, non è sufficiente un mero comportamento omissivo, ossia la omessa tenuta delle scritture contabili, che renda obiettivamente più difficoltosa, ma non impossibile, la ricostruzione della situazione contabile, ma è necessario un "quid pluris" a contenuto commissivo consistente nell'occultamento o nella distruzione dei documenti contabili la cui istituzione e tenuta è obbligatoria per legge.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 02/03/2016, n. 19106
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19106
Data del deposito : 2 marzo 2016

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