Sentenza 23 gennaio 2012
Massime • 1
Nel giudizio di legittimità non è prevista la partecipazione personale delle parti ed il rapporto processuale si costituisce validamente con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori; ne consegue che, in tal caso, non riveste alcun rilievo il personale impedimento dell'imputato posto a fondamento dell'istanza di rinvio dell'udienza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 23/01/2012, n. 11621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11621 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 23/01/2012
Dott. DUBOLINO Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. SAVANI Piero - rel. Consigliere - N. 175
Dott. VESSICHELLI Maria - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - Consigliere - N. 35132/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI SALERNO;
nei confronti di:
1) LD AN N. IL 19/06/1952;
avverso la sentenza n. 224/2007 GIUDICE DI PACE di SALERNO, del 27/04/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/01/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. PIERO SAVANI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Pietro Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio;
Udito, per la parte civile, l'Avv. Venditti.
FATTO E DIRITTO
Con la sentenza in epigrafe il Giudice di pace di Salerno ha assolto LD ON dai delitti lui ascritti, di ingiurie e minacce nei confronti di LO Licia, commessi, in ipotesi accusatoria, il 13 gennaio 2006, ritenendo l'inidoneità offensiva delle espressioni asseritamente minacciose e l'esimente della provocazione per quel che riguarda le ingiurie. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale presso la Corte d'appello di Salerno, il quale deduce violazione di legge sostanziale e processuale.
In particolare lamenta il P.G. che il giudice di merito non abbia indicato in cosa sarebbe consistito il fatto ingiusto che, nell'occasione per cui si procede, avrebbe potuto legittimamente scatenare la reazione ingiuriosa da parte dell'imputato nei confronti della p.c., irrilevanti essendo per il ricorrente situazioni pregresse di conflittualità e di ostilità, che apparirebbero più che altro aver determinato un risentimento latente (irrilevante ai fini dell'esimente), piuttosto che uno stato di ira che, seppur non contestuale, dovrebbe mantenere quei caratteri di immediatezza che lo distinguerebbero da moventi diversi, quali un covato rancore. Si duole poi il ricorrente che il Giudice di pace, per giustificare la propria decisione, si sia riferito ad una querela che non risulterebbe mai essere stata acquisita legalmente, ne' indicata fra gli atti utilizzabili per la decisione.
In merito alle minacce deduce che, seppur l'espressione lei non sa chi sono io si possa considerare non minacciosa, tuttavia il Giudice di pace avrebbe errato nel considerare non minacciose le restanti espressioni di cui al capo di imputazione, con particolare riguardo a quella: "te la farò pagare" che avrebbe un'oggettiva idoneità a creare turbamento nel destinatario ed avrebbe rilevanza indipendentemente dal timore che in concreto possa aver determinato nella persona offesa. Ha depositato il LD più memorie con cui contrasta diffusamente le argomentazioni del Procuratore generale e lamenta nei suoi riguardi una sorta di persecuzione giudiziaria. Ha poi chiesto il rinvio dell'odierna udienza per un impedimento personale. Rileva in primo luogo il Collegio che, con la regolare notifica dell'avviso di udienza al difensore abilitato al patrocinio avanti le giurisdizioni superiori, si è validamente costituito il rapporto processuale, non essendo prevista per il giudizio di legittimità la partecipazione personale delle parti private, con la conseguenza che non può aver rilievo in questa sede il personale impedimento del prevenuto.
Nel merito il ricorso del Procuratore generale appare fondato. Invero, il Giudice di pace ha dato per accertata resistenza di un fatto ingiusto attribuibile alla LO (o la ragionevolezza dell'ipotesi in capo all'agente del ricorrere del fatto ingiusto) in base al solo contenuto di una querela che il LD aveva presentato contro la LO lo stesso giorno (13 gennaio 2006) del fatto per cui si procede. Ma non spiega come ritenga accertato nella sua materialità il fatto ingiusto, un comportamento che sia riconducibile alla p.o., mentre si basa solo sulla querela depositata in allegato ad una memoria di parte, dando per scontato che la presentazione di quella querela possa dimostrare l'esistenza di pregresse situazioni di conflittualità tra la LO ed il RA, del quale non chiarisce i rapporti con la RO che ne qualificassero l'intervento nelle vicende pregresse e giustificassero un suo personale stato d'ira proprio il giorno del fatto in aula. La sentenza impugnata, inoltre, non chiarisce come ritenga accertato il requisito dell'immediatezza della reazione, posto che non indica in che termini, anche temporali, si fossero verificati i pretesi atti illeciti della CC, e non è quindi dato comprendere se la pretesa reazione del prevenuto fosse stata immediata, nel senso che il ritardo nella reazione potesse esser dipeso unicamente dalla natura e dalle esigenze proprie degli strumenti adoperati per ritorcere l'offesa, e non fosse piuttosto un'azione determinata da risentimento o rancore, pulsioni ben diverse dall'ira. Quanto all'imputazione di minacce ritiene il Collegio che l'espressione di cui alla rubrica debba essere valutata nel suo complesso e che il giudice di merito non si sia soffermato adeguatamente a considerare il contesto in cui si inseriva, escludendone ogni idoneità minatoria, laddove l'espressione andava, e andrà valutata dal giudice del rinvio nel concreto ambito nel quale era stata pronunciata, in un contesto cioè di alta tensione verbale, da persona che utilizzando l'espressione che l'avrebbe fatta pagare alla LO essendone capace (non sai chi sono io) colorava e riempiva di contenuti minacciosi la frase pronunciata, perché nulla ne circoscriveva il significato all'adozione di iniziative lecite, e la supposizione in quel senso del giudice non è collegata a concreti agganci alla realtà di quel momento. Al proposito questa Corte ha ritenuto (Sez. 5, sent. n. 31693 del 7/6/2001, Rv. 219851, ric. Tretter) che nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente.
La sentenza impugnata andrà quindi annullata con rinvio al giudice di merito per un nuovo esame che rivaluti le risultanze processuali secondo le indicazioni sopra evidenziate e provveda sulle spese sostenute in questo grado dalla parte civile.
P.Q.M.
La Corte:
- Rigetta l'istanza di rinvio non essendo necessaria la presenza dell'imputato nel procedimento di legittimità;
- Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al Giudice di pace di Salerno;
spese di parte civile al definitivo. Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2012.
Depositato in Cancelleria il 26 marzo 2012