Sentenza 22 gennaio 2004
Massime • 1
In materia di distanze legali fra le costruzioni - la cui disciplina è dettata allo scopo di evitare l'esistenza fra le stesse di intercapedini dannose - la norma speciale di modifica ed integrazione del vigente regolamento edilizio del Comune di Pomigliano d'Arco (di cui alla delibera Giunta Regionale n.171/77), adottata per consentire la costruzione - a distanza dal confine (mt.2,50) e dalle costruzioni confinanti (mt.5) inferiore rispetto a quelle stabilite in via generale dal regolamento medesimo(rispettivamente di mt.6 e mt.12) - della sopraelevazione di un piano dei preesistenti fabbricati a piano terra o rialzato, realizzati nelle zone B, B1 B2 nel vigore del precedente regolamento edilizio che prevedeva il minore distacco - di mt. 2,50 dal confine e di mt. 5 dai fabbricati -, trova applicazione non soltanto in presenza di fabbricati fronteggiantisi ma anche se il lotto confinante non sia edificato, posto che anche in quest'ultima ipotesi la realizzazione della costruzione nel rispetto della minore distanza prevista dalla norma speciale, non essendo in grado di creare intercapedini dannose, è conforme alla "ratio" della disciplina in materia di distanze legali.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1012 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1012 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. FIORE Francesco Paolo - Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EA ANDEA FU UR, elettivamente domiciliato in ROMA VIA SISTINA 121, presso lo studio dell'avvocato GIACOMO MAURIELLO, che lo difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EA ANDEA FU IO, elettivamente domiciliato in ROMA VLE CARSO 35, presso lo studio dell'avvocato BRUNO VILLANI, difeso dall'avvocato AMALIO MELE, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1817/99 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 16/07/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato MAURIELLO Giacomo, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;
udito l'Avvocato MELE Amalio, difensore del resistente che ha chiesto rigetto;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MACCARONE Vincenzo che ha concluso per rigetto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 16.5.1996 RE AU e RE ND, rispettivamente usufruttuario e nudo proprietario del fondo sito in via Passariello di LI d'AR, confinante con terreno di proprietà di RE ND, convenivano in giudizio;
davanti al Tribunale di Napoli, questo ultimo, deducendo che il medesimo aveva edificato: un piano sopraelevato con apertura di vedute dirette, due baracche con displuvio nel fondo degli istanti, un pozzo nero a distanza NON regolamentare. Chiedevano, pertanto, la condanna del convenuta all'abbattimento, o all'arretramento a distanza legale, dei manufatti in oggetto, con vittoria di spese giudiziali.
Costituitosi, il convenuto deduceva che la sopraelevazione ed il pozzo nero erano stati eseguiti nel luogo e secondo le modalità indicate dagli istanti;
per cui, in via riconvenzionale, ove la loro domanda fosse accolta, chiedeva che fossero condannati al risarcimento danni.
Quanto alle baracche costruite sul confine, affermava che erano state realizzate da oltre trenta anni per cui esso aveva acquistato il diritto a tenerle lì dove si trovavano.
Acquisiti documenti ed espletata C.T.U., il Tribunale, con sentenza 23 marzo 1994, condannava il convenuto ad arretrare il pozzo nero e rigettava le altre domande proposte dagli attori, nonché la riconvenzionale del convenuto.
Su impugnazione di RE ND, divenuto pieno proprietario, la corte di appello di Napoli, con sentenza 16 luglio 1999, rigettava l'appello.
Afferma la corte che priva di fondamento appare la dedotta violazione della disciplina in tema di distanza, con specifico riferimento alla prescrizione secondo cui nella zona residenziale B, B1, B2, la sopraelevazione è consentita con la osservanza del distacco minimo dai confini di m. 2,50 e dai fabbricati di m. 5 a condizione che la sovrapposizione dei fronti non sia superiore ad un terzo, della lunghezza del fabbricato più lungo;
e ciò in quanto: la sopraelevazione è posta costantemente alla distanza di m. 3 dal confine;
il distacco di m. 5 dai fabbricati, nella specie, non ha rilievo perché il fondo confinante non è edificato;
parimenti non ha rilievo l'indice relativo all'ampiezza del fronte sovrapposto, non esistendo fabbricati frontistanti;
indice peraltro, che incide sulla volumetria edificabile e non sulle distanze.
Afferma, ancora, la corte che, non sussiste il vizio di ultrapetizione denunciato, in ordine al ritenuto acquisto per usucapione del diritto di conservare il displuvio in dipendenza dell'inclinazione della copertura delle baracche, in quanto fin dalla comparsa di risposta in 1^ grado, era stato eccepito il diritto del resistente a conservare immutati i manufatti, essendo essi stati realizzati da oltre trenta anni;
mentre in relazione alla sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'usucapione nessuno specifico motivo di gravame è stato proposto.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione RE ND fu AU nato il [...].
Resiste con controricorso RE ND fu NT nato l' 1.2.38. Entrambe le parti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1) - la violazione e falsa applicazione dello art. 873 c. civ., del Regolamento Edilizio del Comune di LI d'AR adottato con delibera N. 14/73, approvato con decreto del Pres. Della Giunta Regionale N. 4409/75; nonché della VARIANTE di modifica ed integrazione adottata con delibera N. 48/75, approvata con decreto del Presid. della Giunta Regionale N. 171/77;
per avere la corte d'appello, nell'affermare che la sopraelevazione effettuata NON viola la su indicata VARIANTE in quanto: la distanza della costruzione dal confine è sempre di m. 3 (contro i m. 2,50 prescritti); il previsto distacco di m. 5 tra le costruzioni non viene in rilievo perché il fondo confinante non è edificato, come non viene in rilievo l'indice relativo all'estensione della sovrapposizione dei fronti, per l'inesistenza dei fabbricati fronteggiantesi, ERRONEAMENTE:
A) - interpretato la suddetta variante siccome applicabile in ogni caso di sopraelevazione di un solo piano su fabbricati preesistenti costituiti da piano terra o piano rialzato, anche se il lotto confinante è inedificato (come nella specie); considerando l'indice relativo all'estensione della sovrapposizione dei fronti come incidente sulla volumetria edificabile e non sulle distanze;
SENZA considerare:
1) - che l'interpretazione corretta della variante ne prevede l'applicabilità solo al caso in cui sussistano edifici frontistanti, come si desume dall'esigere la normativa il contemporaneo rispetto della distanza dal confine e dalle costruzioni;
2) che, in caso di fondo confinante inedificato verrebbe meno il necessario parametro di comparazione tra i fronti ai fini della prescritta riduzione ad un terzo;
3) che tale indice di riduzione, ove inteso siccome finalizzato a ridurre la volumetria, sarebbe facilmente eludibile potendosi realizzare il manufatto in profondità del lotto;
B) - (erroneamente) disapplicato la normativa generale di zona prevista dal R.E. del Comune di LI d'AR che prescrive una distanza dal confine di m. 6 e dalle costruzioni di m. 12 NON rispettata dal resistente;
2) - la violazione di legge (artt. 113, 132 n. 4 c.p.c.), l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della causa, travisamento dei fatti (art. 360 n. 5 c.p.c.);
per avere la corte d'appello omesso di indicare i motivi di diritto che l'hanno portata a condividere acriticamente le conclusioni del C.T.U. ed a ritenere applicabile le prescrizioni derogative del R.E., pur consapevole della inesistenza di un presupposto necessario (quale gli edifici frontistanti);
3) - la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 c.p.c., 2697 2^ c. cod. civ. per avere la corte di appello ERRONEAMENTE:
A) - ritenuto sussistente da oltre 20 anni il displuvio della copertura delle baracche sul fondo vicino, senza che sul punto fosse stata fornita alcuna prova da controparte;
B) - statuito sulla intervenuta usucapione pur in mancanza di domanda riconvenzionale.
Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 372 cpc., della produzione, in questo grado di giudizio, della perizia giurata, trattandosi di documentazione non attinente ne' alla nullità della sentenza ne' alla ammissibilità del ricorso;
ma di un mezzo utile alla valutazione del merito della controversia, estraneo al giudizio di legittimità.
Ammissibile è, invece, la produzione del regolamento edilizio di LI d'AR, trattandosi di normativa conoscibile d'ufficio. I primi due motivi di ricorso, strettamente connessi in quanto aventi ad oggetto la stessa questione, cioè l'interpretazione ed applicazione della normativa sulle distanze legali, possono essere esaminati congiuntamente.
Essi sono infondati.
Relativamente all'eccepita novità della domanda che, secondo il controricorrente verrebbe a configurarsi ove si prendesse in esame la normativa generale di zona, che prevede la distanza delle costruzioni dal confine, di m. 6 e di m. 12 tra fabbricati, normativa ritenuta, solo in questa sede, dal ricorrente, applicabile alla fattispecie, va rilevato che, avendo egli fin dalla domanda introduttiva, invocato, in generale, sul tema delle distanze, l'applicazione delle norme di legge e del regolamento edilizio in vigore, la prospettazione di nuovi profili giuridici di difesa fondati sugli stessi elementi di fatto già dedotti davanti al giudice di merito, deve ritenersi consentita in questa sede (v. tra le altre sent. 15130/2000), alla luce del noto principio secondo il quale "iura novit curia". Il nodo centrale della controversia, oggetto dei motivi in esame, attiene alla interpretazione della norma speciale, di modifica ed integrazione dell'art. 2 del regolamento edilizio di LI d'AR (adottata con delibera N. 48/75 ed approvata, con modifiche, con il decreto del Pres. Della Giunta Regionale 171/77); sostenendosi dal ricorrente che l'anzidetta norma, sarebbe dettata esclusivamente per il caso in cui la sopraelevazione di un piano interessi costruzioni costituite da piano terra o piano rialzato, preesistenti su entrambi i fondi confinanti;
cosicché la norma in oggetto, contrariamente a quanto asserito dai giudici di merito, NON sarebbe applicabile al caso di specie per non essere il fondo del ricorrente edificato;
con la conseguenza che il controricorrente non potrebbe giovarsi del minor distacco di m. 2,50 dal confine, ma sarebbe vincolato, nel sopraelevare, al rispetto della distanza di m. 6 dal confine.
Tale tesi non appare condivisibile.
Infatti, gli argomenti posti a sostegno di essa dal ricorrente, non hanno un rilievo ermeneutico determinante nel senso da lui preteso, in quanto la non alternatività dell'osservanza della prescrizione del distacco dal confine e tra i fabbricati, come l'assenza del necessario parametro di comparazione tra i due fronti per stabilire la riduzione del terzo, pur essendo indici previsti dalla norma, chiaramente presupponenti la preesistenza di costruzioni su entrambi i fondi, non escludono, di per sè, l'applicabilità della norma speciale nell'ipotesi in cui su uno solo dei fondi sia presente una costruzione costituita da piano terra o piano rialzato. In tal caso il diritto di sopraelevare di un solo piano deve, pur sempre, ritenersi consentito dalla norma speciale, con il rispetto sia del previsto distacco di m. 2,50 dal confine, sia degli altri indici e parametri previsti per la singola zona, diversi, s'intende, da quelli già considerati nella norma speciale (quali ad es. l'altezza, la volumetria ecc.).
Sostenere il contrario, come pretende il ricorrente, non solo crea un ingiustificato trattamento differenziato di situazioni analoghe, qual è quella dei proprietari di preesistenti costruzioni di un piano, in quella zona, dei quali solo i frontistanti avrebbero diritto a sopraelevare, e gli altri no;
ma si pone in contrasto con la stessa ratio della norma speciale, quale si desume dalle premesse della delibera n. 48/75, laddove si evidenzia l'esigenza di consentire la sopraelevazione di un piano dei fabbricati a piano terra o rialzato, esistenti nelle zone B, B1, B2, i quali, costruiti nel vigore del precedente regolamento edilizio, prevedente il distacco minimo dai confini di m. 2,50 e dai fabbricati di m. 5, non potrebbero essere soprelevati ove dovesse essere applicata la normativa generale sui distacchi;
e ciò sebbene l'indice di fabbricabilità previsto dall'art. 2 delle disposizioni edilizie particolari lo consenta. Permettere, invece, la sopraelevazione anche ai fabbricati non frontistanti, con l'osservanza del solo distacco di m. 2,50 dal confine, oltre che nel rispetto degli altri indici e parametri, ivi compreso l'indice di fabbricabilità di cui all'art. 2 delle disposizioni edilizie particolari, risponde alla ratio che informa la disciplina sulle distanze legali delle costruzioni che è quella di evitare intercapedini dannose, intercapedini che non esistono nel caso del fondo confinante NON edificato e la cui inesistenza spiega perché sia irrilevante, nel caso di sopraelevazione di edificio non avente costruzioni frontistanti (qual è il caso di specie), l'indice relativo alla sovrapposizione dei fronti ed alla riduzione del terzo. Quanto alla eliminazione dalla norma speciale, della parte riguardante i "lotti liberi", essa, lungi dall'avvalorare la tesi del ricorrente, stà, evidentemente, a significare che il legislatore ha inteso limitare la possibilità di sopraelevare, nei termini previsti dalla norma speciale, ai soli edifici preesistenti vietandola alle NUOVE costruzioni per le quali non v'è ragione di derogare alla normativa generale prevista dal regolamento edilizio vigente. Corretta deve, pertanto, ritenersi la decisione della corte d'appello che, accertato il rispetto della norma speciale con riferimento al distacco della sopraelevazione dal confine, ha considerato non incidente nel caso di specie, gli altri indici previsti dalla stessa norma.
I primi due motivi di ricorso, vanno, pertanto, respinti. Parimenti infondato è il terzo motivo, avendo la corte d'appello correttamente motivato, sulla base della constatazione: che il giudice di 1^ grado aveva accolto l'eccezione di usucapione ritualmente proposta dall'attuale controricorrente, necessaria e sufficiente a paralizzare la pretesa "ex adverso" azionata;
ed, inoltre, che con l'atto di appello non era stata proposta alcuna valida contestazione di merito all'accoglimento della stessa eccezione.
Il ricorso va, pertanto, respinto.
Segua alla soccombenza la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La corte rigetta il ricorso;
condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio liquidate in euro 182,00 oltre euro 1.500,00 per onorari. Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2004