Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1012
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Sentenza 22 gennaio 2004

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In materia di distanze legali fra le costruzioni - la cui disciplina è dettata allo scopo di evitare l'esistenza fra le stesse di intercapedini dannose - la norma speciale di modifica ed integrazione del vigente regolamento edilizio del Comune di Pomigliano d'Arco (di cui alla delibera Giunta Regionale n.171/77), adottata per consentire la costruzione - a distanza dal confine (mt.2,50) e dalle costruzioni confinanti (mt.5) inferiore rispetto a quelle stabilite in via generale dal regolamento medesimo(rispettivamente di mt.6 e mt.12) - della sopraelevazione di un piano dei preesistenti fabbricati a piano terra o rialzato, realizzati nelle zone B, B1 B2 nel vigore del precedente regolamento edilizio che prevedeva il minore distacco - di mt. 2,50 dal confine e di mt. 5 dai fabbricati -, trova applicazione non soltanto in presenza di fabbricati fronteggiantisi ma anche se il lotto confinante non sia edificato, posto che anche in quest'ultima ipotesi la realizzazione della costruzione nel rispetto della minore distanza prevista dalla norma speciale, non essendo in grado di creare intercapedini dannose, è conforme alla "ratio" della disciplina in materia di distanze legali.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 22/01/2004, n. 1012
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 1012
    Data del deposito : 22 gennaio 2004

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