Sentenza 9 luglio 2015
Massime • 1
Il delitto di occultamento di documenti contabili ha natura di reato permanente, protraendosi la condotta penalmente rilevante sino al momento dell'accertamento fiscale, dal quale decorre il termine di prescrizione. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso che l'intervenuta cancellazione dell'impresa, eseguita per cessazione dell'attività in epoca antecedente alla data dell'accertamento fiscale, potesse avere rilevanza ai fini della consumazione del reato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/07/2015, n. 38376 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38376 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2015 |
Testo completo
SID 38 37 6/ 1 5 76 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Аск 2898 Composta da Sent. n. sez. U.P. 09/07/2015 Presidente - Amedeo Franco R.G.N. 716/2015 Luca Ramacci Santi Gazzara Gastone Andreazza Relatore - Alessandro M. Andronio ha pronunciato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: RM EN n. a Taurianova il 05/04/1966; avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 13/10/2014; udita la relazione svolta dal consigliere Gastone Andreazza;
udite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale F. Baldi, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio per prescrizione;
RITENUTO IN FATTO 1. RM EN ha proposto ricorso nei confronti della sentenza della Corte d'Appello di Torino che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Aosta di condanna per il reato di cui all'art. 10 del d. lgs. n. 74 del 2000 in relazione all'occultamento delle scritture contabili e delle fatture relativamente agli anni 2004, 2005 e 2006, ha ridotto la pena inflitta a mesi sette di reclusione.
2. Con un primo motivo lamenta la violazione degli artt. 157 e 158 c.p. Infatti, la Corte, acquisendo agli atti la visura camerale storica relativa all'impresa individuale esercitata dall'imputato da cui è risultato che la stessa ha cessato la propria attività nel marzo del 2005, ha riconosciuto che da tale data l'imputato non era più soggetto all'obbligo di tenuta delle scritture contabili, sicché la condotta contestata non può che essere stata integrata prima della cessazione della qualità di imprenditore, ovvero appunto prima del 23 marzo 2005, data in cui l'impresa è cessata;
ciò avrebbe dovuto condurre a considerare maturata la prescrizione alla fine di novembre 2012, ossia prima della celebrazione del giudizio di appello.
3. Con un secondo motivo lamenta poi che per le ragioni già espresse con il primo motivo l'imputato avrebbe dovuto essere comunque assolto per le violazioni riferite agli anni 2005 e 2006, residuando quindi unicamente la responsabilità in relazione all'anno 2004. 4. Con un terzo motivo lamenta la circostanza che sia stata applicata una sanzione superiore al minimo edittale pur a fronte di violazione di non particolare gravità, atteso il giro d'affari del tutto trascurabile della impresa individuale. CONSIDERATO IN DIRITTO 5. Il primo motivo di ricorso è infondato. Questa Corte ha infatti in più occasioni affermato che il delitto di occultamento della documentazione contabile ha natura di reato permanente, in quanto la condotta penalmente rilevante si protrae sino al momento dell'accertamento fiscale, che coincide con il "dies a quo" da cui decorre il termine di prescrizione (tra le altre, Sez. 3, n. 5974/13 del 05/12/2012, P.G. in proc. Buonocore, Rv. 254425; Sez. 3, n. 3055/08 del 14/11/2007, Allocca, Rv. 238612). Ne consegue che, come correttamente osservato dalla sentenza impugnata, nessun rilievo può nella specie avere, ai fini della consumazione del reato, la cui condotta è quella di occultamento o distruzione delle scritture contabili e della documentazione obbligatoria, la cancellazione dell'impresa per cessazione dell'attività. Tale circostanza, invece, appare rilevante con riferimento al profilo sollevato con il secondo motivo di ricorso. La sentenza impugnata pare infatti avere fondato la responsabilità dell'imputato sull' affermazione secondo cui, dal momento che nel maggio 2008, quale data 2 dell'accertamento, non sono state rinvenute le fatture emesse e le scritture contabili dell'impresa che dovevano essere tenute dall'imprenditore, la stesse sarebbero state, per ciò solo, occultate o distrutte. Va però rammentato che la condotta sanzionata dall'art. 10 cit. è indubitabilmente solo quella, espressamente contemplata dalla norma, di occultamento o distruzione delle scritture contabili obbligatorie e non anche quella della loro mancata tenuta, espressamente sanzionata in via meramente amministrativa dall'art.9 del d. lgs. n. 471 del 1997, dovendo dunque ribadirsi quanto sul punto già affermato da Sez. 3, n. 38224 del 07/10/2010, P.M. in proc. Di Venti, Rv. 248571 secondo cui la fattispecie criminosa dell'art. 10 cit. presuppone appunto l'istituzione della documentazione contabile. Sicché l'affermazione della Corte, nei termini in cui pare essere stata resa, non potrebbe che valere, come puntualmente lamentato in ricorso, e ferma evidentemente la necessità di prova in ordine alla effettiva tenuta, per le sole scritture e i soli documenti per i quali appunto vi era un obbligo di tenuta e, dunque, per la sola documentazione anteriore al 23/03/2005 posto che, a decorrere da tale data, la società ebbe a cessare l'attività e venne cancellata. Ne consegue che, assente ogni doglianza in ricorso circa l'anno 2004, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo esame relativamente all'intero anno 2005 (posto che, con riferimento ai primi tre mesi di tale anno, anteriori alla cancellazione, la sentenza non ha comunque offerto motivazione alcuna sul fatto che la documentazione sia stata effettivamente tenuta e, dunque, sia stata occultata o distrutta) e all'anno 2006.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente agli anni 2005 e 2006 con rinvio ad altra Sezione della Corte d'Appello di Torino;
rigetta il ricorso nel resto. Così deciso in Roma, il 9 luglio 2015 Il Consignere estensore Il Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA Franco Gastone Andreazza Amedeo Прим е 22 SET 2015 MA IL CANCELLIERE E R P Luana Mariani 3