Sentenza 19 novembre 2014
Massime • 1
L'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione per prescrizione del reato con esso contestato, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti.
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza impugnata, il Tribunale di Caltagirone in funzione di appello ha confermato la condanna, emessa dal Giudice di pace in sede, in data 24 ottobre 2017, nei confronti di Giuseppe G., alla pena di euro trecento di multa in relazione al reato di cui all'art. 582 c.p., oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, liquidato equitativamente. 2. Avverso la sentenza ricorre, a mezzo del proprio difensore, l'imputato, denunciando, con un unico motivo, inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento alla mancata pronuncia di prescrizione del reato, maturata prima della sentenza di secondo grado, pur considerando cause di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/11/2014, n. 15599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15599 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 19/11/2014
Dott. DE BERARDINIS S. - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 3482
Dott. MICHELI Paolo - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - Consigliere - N. 8280/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di
GA TI, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di EN in data 20/11/2013;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. MICHELI Paolo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. IZZO Gioacchino, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per intervenuta prescrizione dei reati in rubrica.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la pronuncia indicata in epigrafe, la Corte di appello di EN riformava parzialmente la sentenza emessa dal Tribunale di Chiavari - in data 10/05/2010 - nei confronti di GA TI, condannato in primo grado ad anni 3 di reclusione per i reati di cui all'art. 660 c.p., capo A), in ipotesi commesso in danno di MA RA, art. 81 cpv. c.p., artt. 56 e 610 c.p., capi B) e C), che si assumevano rispettivamente commessi in danno di ED GI e della suddetta MA, e art. 424 c.p., comma 2, capi da D) a G), concernenti quattro condotte di danneggiamento seguito da incendio realizzate su veicoli appartenenti alla MA, a suoi familiari od a persone a lei vicine.
Gli episodi in rubrica erano indicati come realizzati tra il marzo ed il luglio 2006, il che comportava - da parte della Corte territoriale - la declaratoria di estinzione dell'illecito contravvenzionale sub A) per intervenuta prescrizione e la conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio in complessivi anni 2 e mesi 11 di reclusione, con conferma nel resto della decisione di primo grado. I fatti si riferivano a vicende successive alla cessazione di una relazione sentimentale intercorsa fra lo GA e la MA: a seguito della decisione di quest'ultima di interrompere il rapporto, l'imputato aveva dato corso ad una serie di intemperanze, sfociate in comportamenti di molestia e di intimidazione nei confronti della ragazza e di un'amica di costei (la ED), sino ad appiccare il fuoco a vari ciclomotori ed autovetture (della MA, della ED e delle madri di entrambe).
Con l'odierno ricorso, la difesa deduce:
vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi E), F) e G)
Nell'interesse della ricorrente si segnala che la Corte di appello, limitandosi a richiamare la presunta correttezza della decisione di primo grado, non avrebbe comunque analizzato le specifiche censure mosse alla sentenza del Tribunale con i motivi di gravame, da ritenersi apoditticamente disattese. In particolare, i giudici di merito non avrebbero tenuto conto degli elementi evidenziati circa i tempi necessari per ottenere l'innesco del materiale incendiario quanto all'episodio del 25/05/2006 (essendo stata altrimenti provata la presenza dell'imputato in Rapallo 23 minuti prima del fatto, ed il suo allontanamento dal luogo dell'incendio quando questo non si era ancora verificato); quanto al delitto sub F), la colpevolezza dello GA sarebbe stata ritenuta sull'indimostrato presupposto della presenza in loco di altri complici rispetto all'esecutore materiale inizialmente ipotizzato (tale LE, prosciolto invece con sentenza irrevocabile) inosservanza ed erronea applicazione della legge penale Secondo il difensore dello GA, la Corte territoriale avrebbe dovuto prendere atto dell'intervenuta prescrizione di ulteriori reati in rubrica, e non solo della contravvenzione ex art. 660 c.p.: in particolare, il termine massimo per intendere maturata la causa estintiva de qua risultava infatti già raggiunto anche con riguardo ai delitti contestati come commessi in data 17/03/2006, nessuno dei quali sanzionato con pena edittale massima superiore a 6 anni di reclusione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è effettivamente fondato con riguardo all'ultimo motivo di doglianza, con riferimento ai soli reati di cui ai capi C) e D) della rubrica.
Il delitto di tentata violenza privata sub C), nonché il danneggiamento seguito da incendio descritto al capo successivo, si assumono infatti commessi il 17/03/2006, e non risulta che - nel corso del processo di primo grado, come pure durante il giudizio di appello - si siano verificate cause di sospensione dei termini previsti dagli artt. 157 c.p. e segg.: ne deriva che la Corte genovese, all'atto della decisione adottata il 20/11/2013, avrebbe dovuto rilevare che i due reati appena segnalati risultavano essersi prescritti il precedente 17 settembre.
Non altrettanto è a dirsi per gli ulteriori addebiti, in ragione del posteriore tempus commissi delicti: il più risalente - vale a dire il reato ex art. 424 c.p., contestato al capo E) - doveva infatti collocarsi al 25/05/2006, venendosi così a prescrivere il 25/11/2013 (la prescrizione sarebbe invece maturata il giorno successivo per la tentata violenza privata in danno della ED, il 07/12/2013 per il danneggiamento seguito da incendio relativo al ciclomotore della MA e l'11/01/2014 per l'identico reato commesso sulla "Fiat 600" della madre di quest'ultima).
2. Deve invece rilevarsi l'inammissibilità degli ulteriori motivi di doglianza. 2.1 È infatti evidente che gli argomenti utilizzati dal difensore dell'imputato con il primo motivo di ricorso, afferenti presunti profili di vizio della motivazione, tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti che riguardano la ricostruzione del fatto e l'apprezzamento del materiale probatorio, da riservare alla esclusiva competenza del giudice di merito e già adeguatamente valutati sia in primo che in secondo grado.
Sino alla novella introdotta con la L. n. 46 del 2006, la giurisprudenza di questa Corte affermava pacificamente che al giudice di legittimità deve ritenersi preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendo soltanto controllare se la motivazione della sentenza di merito fosse intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non potevano avere rilevanza le censure che si limitavano ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, e la verifica della correttezza e completezza della motivazione non poteva essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite: la Corte, infatti, "non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento" (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4^, n. 4842 del 02/12/2003, Elia).
I parametri di valutazione possono dirsi solo parzialmente mutati per effetto delle modifiche apportate agli artt. 533 e 606 c.p.p., con la ricordata novella: in linea di principio, questa Corte potrebbe infatti ravvisare un vizio rilevante in termini di inosservanza di legge processuale, e per converso in termini di manifesta illogicità della motivazione, laddove si rappresenti che le risultanze processuali avrebbero in effetti consentito una ricostruzione dei fatti alternativa rispetto a quella fatta propria dai giudici di merito, purché tale diversa ricostruzione abbia appunto maggior spessore sul piano logico (realizzando così il presupposto del "ragionevole dubbio" ostativo ad una pronuncia di condanna). Si è peraltro più volte ribadito che anche all'esito della suddetta riforma "gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa e ..., pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio" (Cass., Sez. 5^, n. 8094 dell'11/01/2007, Ienco, Rv 236540). E, proprio con riguardo al principio dell' "oltre ogni ragionevole dubbio", si è da ultimo precisato che esso non ha comunque inciso sulla natura del sindacato della Corte di Cassazione in punto di motivazione della sentenza e non può, quindi, "essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice dell'appello" (Cass., Sez. 5^, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv 254579).
2.2 Nella fattispecie oggi in esame, al contrario, la difesa punta proprio a far rivalutare a questa Corte le emergenze istruttorie, occupandosi soltanto degli elementi di fatto a dispetto della dedotta sussistenza di vizi ex art. 606 c.p.p.; e le doglianze prospettate appaiono financo manifestamente infondate, oltre che generiche in quanto riproduttive di censure già sviluppate nei motivi di appello ma confutate dai giudici di secondo grado (v. Cass., Sez. 2^, n. 29108 del 15/07/2011, Cannavacciuolo).
In vero, sull'episodio del 25/05/2006 (occorso in territorio di Rapallo, intorno alle 02:00) già la sentenza del Tribunale di Chiavari chiariva che le risultanze istruttorie avevano provato, attraverso i riscontri derivanti dal traffico telefonico, la presenza in Rapallo del cellulare in uso allo GA alle 01:37; a quell'ora, dall'utenza in questione - intestata alla MA ma da costei regalata tempo addietro all'ex fidanzato - era stato inviato un sms alla stessa MA, con il radiomobile del chiamante che aveva impegnato una cella di Rapallo.
A fronte di tale decisiva circostanza, ribadita dalla Corte territoriale, il ricorrente torna a soffermarsi su tempi di innesco od ulteriori particolari afferenti la dinamica dell'incendio, che riguardò anche un ciclomotore della ED, ma evita di confrontarsi con gli inequivoci risultati degli accertamenti sui tabulati anzidetti: la ED, e non solo lei, dichiarò agli inquirenti di avere ricevuto moltissime telefonate "mute" sia il giorno precedente che la notte stessa di quell'episodio, e nella sentenza di primo grado si legge che un Ispettore di Polizia confermò di avere verificato chiamate ripetute dalla medesima utenza in uso allo GA a quella della ED, fra le 03:00 e le 04:45 del 25 maggio.
La Corte territoriale pone altresì l'accento sul particolare che la stessa ED, oltre a ricordare telefonate "mute", anche da cabine telefoniche, riferì di sms minacciosi che lo GA le aveva inviato dal proprio cellulare, con l'imputato che giunse financo a dirle, lo stesso giorno del fatto, che avrebbe "bruciato altre cose" e che l'avrebbe fatta picchiare ove avesse sporto denuncia.
Analogamente è a dirsi a proposito dei fatti del 7 giugno, relativamente ai quali la Corte genovese da ampiamente contezza delle ragioni per cui lo GA deve comunque intendersi il mandante del reato allora commesso, a prescindere dalla circostanza che l'esecutore materiale non fosse stato identificato (e non vi fossero elementi idonei per ritenere che questi, al di là di ogni dubbio ragionevole, dovesse individuarsi nel LE, amico dell'imputato ed in frequente contatto con lui anche quella notte, ma la cui presenza in prossimità del luogo dell'incendio del ciclomotore della MA poteva trovare comunque giustificazione nella circostanza che egli risiedeva nella zona). Il Tribunale di Chiavari sottolinea la valenza indiziaria del costante comportamento di rivendicazione dei vari episodi da parte dello GA, unico soggetto che avesse palesato con gesti plateali la propria avversione ed i propri sentimenti di rivalsa nei confronti della MA: le identiche caratteristiche e modalità di realizzazione di quel danneggiamento, rispetto a quelli per cui era stata dimostrata la presenza in loco dell'imputato, deponevano dunque per l'inconfutabile collegamento fra tutti gli episodi. La Corte di appello, ad abundantiam, evidenzia come il LE fosse stato assolto "con motivazione ampiamente dubitativa, nonostante indizi assai consistenti", mentre risultavano comunque provati in quella notte gli assidui contatti telefonici dello GA con un soggetto - appunto il LE - che, "quale che fosse il ruolo da questi effettivamente svolto, si trovava in orario notturno in prossimità locale e temporale rispetto al luogo del commesso reato" (ed il LE, pur abitando in Rapallo, aveva fatto rientro in autostrada pochi minuti dopo l'incendio, per tornare nuovamente in quel comune in ora più tarda).
3. Stante la necessità di rilevare l'inammissibilità dei motivi di ricorso concernenti i reati diversi da quelli sub C) e D), il collegio ritiene di prestare adesione all'indirizzo giurisprudenziale secondo cui "l'autonomia della statuizione di inammissibilità del ricorso per cassazione in relazione ad un capo di imputazione impedisce la declaratoria di estinzione del reato con esso contestato per prescrizione, pur in presenza di motivi ammissibili con riferimento agli altri addebiti" (Cass., Sez. 6^, n. 33030 del 29/05/2014, A., Rv 259860)
3.1 Va innanzi tutto ricordato che, nella consolidata interpretazione di questa Corte, un ricorso per cassazione inammissibile, per manifesta infondatezza dei motivi o per altra ragione, "non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 c.p.p." (Cass., Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, De Luca, Rv 217266; v. anche, negli stessi termini, Cass., Sez. 4^, n. 18641 del 20/01/2004, Tricomi). Come sopra ricordato, per i reati di cui ai capi B), E), F) e G) i termini massimi di prescrizione risultano maturati in data successiva alla pronuncia della Corte di appello: mentre per quelli contestati ai capi C) e D) la causa estintiva si era già perfezionata all'atto della decisione impugnata, rendendo così certamente ammissibile il motivo di ricorso volto a censurare la sentenza di secondo grado sotto tale specifico profilo.
Secondo un primo orientamento, il giudice di legittimità dovrebbe "rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronunzia della sentenza impugnata, anche nel caso in cui la manifesta infondatezza del ricorso risulti esclusa con riferimento ad altro reato" (Cass., Sez. 2^, n. 31034 del 05/07/2013, Santacroce, Rv 256557); la pronuncia della Sesta Sezione sopra menzionata, al contrario, richiama le indicazioni offerte dalle Sezioni Unite con altra decisione del 2000 (n. 1, rie. Tuzzolino), secondo cui in caso di sentenza "plurima" o "cumulativa", vale a dire afferente più reati di cui vi sia stata occasionale trattazione congiunta e per i quali l'imputato sia stato contestualmente condannato, non si pone un problema dei limiti di impugnazione verso specifici punti della declaratoria di responsabilità penale, bensì di "confluenza nell'unico processo dell'esercizio di più azioni penali, con la costituzione di una pluralità di rapporti processuali, ciascuno dei quali inerisce ad una singola imputazione. Da qui la nozione di "capo della sentenza": "ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato", "atto giuridico completo, tale da poter costituire da solo, anche separatamente, il contenuto di una sentenza" .... In altri termini, una fattispecie nella quale la regiudicanda è scomponibile in tante autonome parti quanti sono i reati per i quali è stata esercitata l'azione penale". Ciò comporta la conseguenza che "se più, ed autonome tra loro, sono le regiudicande, tante quanti sono i capi di imputazione (i diversi reati per cui si procede), plurimi sono anche i "rapporti di impugnazione" che si costituiscono, uno per ciascun capo/reato. E ciascuno di essi rimane soggetto alla regola di ammissibilità della doglianza corrispondente, indispensabile a costituire il singolo rapporto (processuale) di impugnazione" nel senso chiarito dalla già citata sentenza De Luca. L'analisi della Sezione Sesta, con la sentenza n. 33030/2014, si conclude rilevando che il principio pacificamente affermato, secondo cui "nell'ipotesi di sentenza plurima, quale è quella che decide su più capi di imputazione, il gravame è da intendersi limitato ai soli capi che hanno formato oggetto di valido gravame", deve trovare piena applicazione "anche nel caso in cui il gravame, pertinente il singolo capo di imputazione, risulti originariamente inammissibile (contesto che, come insegnato dalla richiamata S.U. De Luca, impedisce il formarsi del corrispondente rapporto di impugnazione), atteso che sul piano degli effetti processuali la mancata impugnazione equivale all'impugnazione originariamente invalida".
Le argomentazioni appena richiamate debbono intendersi qui integralmente condivise, considerando peraltro che l'indirizzo appena accennato risulta confermato da altra, ancor più recente decisione di questa Corte (Cass., Sez. 4^, n. 51744 del 13/11/2014, Campagnaro, Rv 261576). Evocando ancora una volta la sentenza Tuzzolino del 2000, la Sezione Quarta ricorda come le Sezioni Unite abbiano "ribadito la esistenza di "un filone cospicuo ed ininterrotto della giurisprudenza di questa Corte, in cui, fin da quando era in vigore il codice del 1930, è stato precisato che, in caso di sentenza cumulativa relativa a più imputazioni i singoli capi della sentenza sono autonomi ad ogni effetto giuridico e, perciò, anche ai fini dell'impugnazione, stante il principio della pluralità delle azioni penali, tante per quanti sono gli imputati e, per ciascun imputato, tante quante sono le imputazioni. Ne deriva che, per quanto i diversi capi siano contenuti in una sentenza documentalmente unica con la quale il giudice di merito ha statuito in ordine alle distinte imputazioni, ognuno di essi conserva la propria individualità e passa in cosa giudicata se non investito da impugnazione". Da tali chiarissime considerazioni, sia pure rese in occasione di una diversa questione giuridica, è stata tratta la conclusione, che in questa sede si ribadisce, secondo cui pur essendo formalmente unico il documento che rappresenta e contiene l'impugnazione, la stessa deve considerarsi concettualmente distinta ed autonoma per quanto riguarda i singoli reati, cioè i vari capi della sentenza. Con la conseguenza che l'ammissibilità o inammissibilità della stessa deve essere valutata in relazione ai singoli capi cui si riferisce".
I principi espressi dalla sentenza Campagnaro appaiono del tutto condivisibili anche laddove, sviluppando ulteriormente le argomentazioni offerte dalla Sezione Sesta, viene ricordato che l'art. 610 c.p.p., comma 3, consente la separazione dei giudizi anche da parte della Corte di Cassazione, a definitiva conferma che "all'interno dell'unico, ma complesso, rapporto processuale che si costituisce nel caso di processo oggettivamente cumulativo (pluralità di contestazioni nei confronti di un unico soggetto), le singole contestazioni, che rappresentano distinti capi della sentenza, mantengono la loro individualità". Deve peraltro essere sottolineato che proprio l'opzione terminologica adottata dal legislatore in punto di separazione o riunione in sede di legittimità - la norma di cui al citato art. 610, comma 3, non fa riferimento ai ricorsi, bensì ai "giudizi" -conferma come ad un unico ricorso, anche se proposto da un solo soggetto, possano corrispondere una pluralità di giudizi, nel senso di distinti rapporti processuali afferenti più capi per i quali sia intervenuta condanna: l'unicità del ricorso, in definitiva, non comporta la inscindibilità di rapporti processuali sottesi a singole imputazioni.
3.2 La conclusione cui si ritiene di aderire appare altresì in linea con le indicazioni offerte da recenti pronunce che, con riguardo allo speculare problema della rilevabilità di una prescrizione verificatasi anteriormente alla decisione di secondo grado pure in presenza di un ricorso per cassazione inammissibile, hanno posto l'accento su "una sostanziale differenza tra la prescrizione maturata prima della sentenza di appello e quella maturata dopo di essa o, addirittura, dopo la proposizione del ricorso per cassazione: ed invero, la prima, venuta ad esistenza prima della conclusione della fase di merito, avrebbe dovuto imporre al giudice di rilevarla, in ossequio a quel meccanismo automatico previsto dal legislatore che ... postula per il giudice (di merito) un mero atto di ricognizione" (Cass., Sez. 3^, n. 2001 del 30/10/2014, Fasciana, Rv 262014, secondo cui al giudice di legittimità non può essere preclusa la possibilità di porre rimedio ad un errore colpevole del giudice di merito;
v. anche Cass., Sez. 5^, n. 42950 del 17/09/2012, Xhini). Errore che nella odierna fattispecie risulta compiuto con riguardo ai reati risalenti al 17/03/2006, in relazione ai quali vi è stata comunque specifica doglianza del ricorrente;
con riferimento ai reati per cui la prescrizione è invece maturata successivamente alla pronuncia impugnata, non vi sono errori del giudice di merito cui porre rimedio, e sarebbe stato onere del ricorrente articolare doglianze idonee alla instaurazione di un valido rapporto processuale per ciascuna delle contestazioni de quibus.
Nè può affermarsi che, dinanzi al maturare dei termini di legge per il verificarsi della causa estintiva ex art. 157 c.p., vengano comunque in gioco diritti dell'imputato di rilievo costituzionale: la prescrizione di un reato consegue infatti al venir meno dell'interesse dello Stato all'affermazione della pretesa punitiva, cui non si correla un "diritto" dell'imputato a vederla dichiarare. Non a caso, la giurisprudenza di questa Corte - nel l'attribuì re rilevanza alla rinuncia alla prescrizione solo dopo che questa sia effettivamente sopravvenuta -richiama la più ampia e generica nozione di "posizione giuridica soggettiva" (v. Cass., Sez. 4^, n. 119 del 12/11/2010, Salemi, Rv 249349); a fronte del decorso del tempo che importa la caducazione della pretesa punitiva, il diritto dell'imputato cui l'ordinamento riconosce rango costituzionale è invece quello opposto: di avere un processo, e rinunciare dunque alla prescrizione. Tant'è che il giudice delle leggi, nel dichiarare il contrasto del previgente art. 157 c.p., con il dettato dell'art. 3 Cost., e - appunto - art. 24 Cost., nella parte in cui non prevedeva che la prescrizione del reato fosse rinunziabile dall'imputato, ritenne "privo di ragionevolezza, rispetto ad una situazione processuale improntata a discrezionalità, che l'interesse generale di non perseguire reati, il cui ricordo insieme all'allarme sociale siano cessati, sorto a causa di circostanze comunque non dominabili dalle parti, debba prevalere su quello dell'imputato, con la conseguenza di privarlo del diritto alla difesa, inteso come diritto al giudizio e con esso a quello alla prova" (Corte Cost., sentenza n. 275 del 23/05/1990).
4. L'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente ai reati sub B) e C) comporta l'eliminazione delle relative pene, operazione consentita in questa sede giacché nel computo indicato dal Tribunale di Chiavari si da contezza di un aumento ex art. 81 cpv. c.p., nella misura di 1 mese di reclusione per ciascun episodio;
muovendo dal trattamento sanzionatorio come rideterminato dalla Corte di appello di EN (anni 2 e mesi 11, tenendo conto della già dichiarata prescrizione del reato di cui all'art. 660 c.p.), si perviene pertanto alla pena di anni 2 e mesi 9 di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine ai reati di cui ai capi C) e D) della rubrica, per essere estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso con riguardo ai reati di cui ai capi B), E), F) e G), e ridetermina la pena in anni 2 e mesi 9 di reclusione.
Così deciso in Roma, il 19 novembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 aprile 2015