Sentenza 30 marzo 2004
Massime • 1
La nullità della richiesta di rinvio a giudizio prevista dal primo comma dell'art. 416 cod.proc.pen., per l'ipotesi che il P.M. non abbia spedito all'imputato l'invito a presentarsi per rendere interrogatorio nonostante la richiesta in tal senso formulata entro il termine di cui al terzo comma dell'art. 415-bis, va qualificata come nullità regime intermedio, secondo la disciplina degli artt. 178 lett.c) e 180 del codice di rito, di talché la relativa eccezione non è consentita, in sede di ricorso per cassazione, quando non sia stata dedotta mediante i motivi di appello.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/03/2004, n. 19674 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19674 |
| Data del deposito : | 30 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 30/03/2004
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARTELLA Ilario S. - Consigliere - N. 516
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI CASOLA Carlo - Consigliere - N. 26300/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IN NC AN LV, n. a Libertad (Perù) il 4.2.1967;
avverso la sentenza in data 6 marzo 2003 della Corte di appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giovanni Conti;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa DE SANDRO Anna Maria, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
FATTO
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Roma confermava la sentenza in data 12 luglio 2002 emessa all'esito di giudizio abbreviato dal Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Civitavecchia con la quale IN NC AN LV veniva condannata, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate, alla pena di anni cinque, mesi quattro di reclusione e euro 18.000 di multa in quanto responsabile del delitto di cui agli artt. 110 c.p., 73 commi 1 e 6, 80 comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990, per avere, in concorso con RB AU CA RA e NE EA MA Felipe, importato dal Perù l'ingente quantitativo di kg.
5.568 netti di cocaina, occultate nel bagaglio (in Roma-Fiumicino, il 15 luglio 2001).
Ricorre per Cassazione l'imputata, che deduce, a mezzo del difensore:
1) Violazione dell'art. 415-bis c.p.p., non avendo il pubblico ministero proceduto al suo interrogatorio prima della richiesta di rinvio a giudizio, nonostante che l'imputata ne avesse fatto espressamente richiesta.
2) Vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità penale dell'imputata, data l'assoluta genericità sul punto della sentenza impugnata.
3) Vizio di motivazione in punto di determinazione della pena, da ritenere eccessiva rispetto alle peculiarità del caso. DIRITTO
Il ricorso appare manifestamente infondato o per altro verso inammissibile.
La nullità dedotta, ove anche in ipotesi effettivamente sussistente, non rientrando in alcuna delle ipotesi considerate dall'art. 179 c.p.p., va qualificata come nullità a regime intermedio, ex artt.
178 comma 1, lett. c), e 180 c.p.p. (cfr. tra le altre Cass., sez. 6^, 5 giugno 2003, Rebeschi;
Cass., sez. 3^, 26 novembre 2001, Di Salvo), sicché essa non può essere fatta valere come motivo di ricorso per Cassazione se, come nel caso di specie, non è stata dedotta con i motivi di appello (art. 606 comma 3 c.p.p.). I due restanti motivi mancano all'evidenza di specificità, non avendo il ricorrente precisato quali fossero i passaggi argomentativi della sentenza impugnata dai quali desumere il vizio di motivazione, in punto sia di affermazione di responsabilità sia di trattamento sanzionatorio.
Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della cassa delle ammende di una somma che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 1.000 (mille).
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000 in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 30 marzo 2004.
Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2004