Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2013, n. 622
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Sentenza 11 gennaio 2013

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In tema di contraffazione di brevetto per invenzioni industriali, la protezione che abbia per oggetto il procedimento industriale si estende a tutti quei prodotti che ne siano effetto diretto, ovvero causalmente discendano dalla filiera relativa alle soluzioni tecniche brevettate; né rileva, al fine di escluderne la contraffazione, che il prodotto non sia stato rivendicato. La protezione non si estende, invece, a prodotti che, pur simili, siano ottenuti mediante un procedimento diverso da quello protetto. (Fattispecie relativa alla contraffazione di un brevetto per la produzione di "compost", accertata con riguardo alle fasi centrali e caratterizzanti il "cuore" inventivo del procedimento brevettato, restando irrilevante la mancanza di una sola fase delle sei brevettate.).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. I, sentenza 11/01/2013, n. 622
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 622
    Data del deposito : 11 gennaio 2013

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