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Sentenza 17 settembre 2025
Sentenza 17 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 17/09/2025, n. 1002 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1002 |
| Data del deposito : | 17 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2403/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2403/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI MARCO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso
(“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro radicolare cervicale e lombare”), denunciata in data 2.07.2020 con un grado di menomazione non inferiore al 14% o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione del correlativo CP_1 importo con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa – assegnata al presente magistrato in esito al decreto presidenziale n.55/2023 di riassegnazione del ruolo ex dr.ssa MO - istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere ininterrottamente l'attività lavorativa di coltivatrice diretta dal 1983 per la coltivazione di uva da tavola (cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetta la ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – e (cfr. verbale udienza Testimone_1 Testimone_2 del 17.10.2024).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. previo Persona_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato ha accertato che è Parte_1 risultata affetta da: “Spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare cervicale e lombare” ed ha evidenziato che il “ lungo periodo di attività lavorativa con esposizione a specifico rischio come ampiamente dimostrato nella documentazione amministrativa e dalle prove testimoniali-, deve ritenersi che abbia giocato un ruolo non trascurabile nel determinismo della menomazione accertata in occasione della visita peritale. La malattia riconosciuta non è tabellata e la menomazione riconosciuta a livello dei tratti mobili della colonna vertebrale della P. si ritiene che realizzi una menomazione valutabile nella misura del 6%. La decorrenza del riconoscimento della malattia professionale deve coincidere con la data della domanda amministrativa che nella fattispecie è del 02.07.2020”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico – non contestate - appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n.
6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa CP_1 somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 6% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 2.07.2020 sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 6%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre CP_1 interessi legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del
2.07.2020 e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Alfredo
Carroccia, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di LATINA
-SEZIONE LAVORO-
Il Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Simona Marotta all'udienza di discussione del 16/09/2025 ha pronunciato e pubblicato la presente
SENTENZA ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi al n. 2403/2022 promossa
DA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARROCCIA ALFREDO, giusta Parte_1 procura in atti
-ricorrente-
CONTRO
Controparte_1
, in persona del legale rappresentante pro tempore,
[...] rappresentata e difesa dall'Avv. MORETTI MARCO, giusta procura in atti
-resistente-
avente ad oggetto: malattia professionale dando lettura dei seguenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'oggetto della domanda è l'accertamento del diritto di parte ricorrente alla corresponsione dei benefici economici connessi alla malattia professionale indicata in ricorso
(“spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro radicolare cervicale e lombare”), denunciata in data 2.07.2020 con un grado di menomazione non inferiore al 14% o nella diversa misura che verrà accertata in corso di causa con conseguente condanna dell' convenuto alla corresponsione del correlativo CP_1 importo con decorrenza dal 121° giorno successivo alla presentazione della domanda amministrativa.
L' nel costituirsi in giudizio ha contestato la domanda attorea chiedendone l'integrale CP_1 reiezione.
La causa – assegnata al presente magistrato in esito al decreto presidenziale n.55/2023 di riassegnazione del ruolo ex dr.ssa MO - istruita mediante escussione testimoniale e documentalmente nonché mediante espletamento della consulenza medico-legale all'odierna udienza, lette le note a trattazione scritta depositate ex art. 127 ter c.p.c., è stata assunta in decisione, con contestuale deposito telematico del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto.
****
1.Il ricorso è fondato e merita accoglimento.
2. È noto che, nel regime successivo all'entrata in vigore del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38, ai sensi dell'art. 13 la rendita da inabilità viene liquidata solo nel caso in cui dall'infortunio o dalla malattia professionale derivi un'inabilità permanente tale da ridurre l'attitudine al lavoro in misura superiore al 16%, mentre l'indennizzo per danno biologico viene liquidato per i casi di postumi pari o superiori al 6%.
Sul punto occorre innanzitutto osservare che la parte ricorrente ha espressamente allegato di svolgere ininterrottamente l'attività lavorativa di coltivatrice diretta dal 1983 per la coltivazione di uva da tavola (cfr. estratto contributivo in atti).
Le mansioni a cui era addetta la ricorrente e le superiori circostanze risultano confermate dai testi escussi – e (cfr. verbale udienza Testimone_1 Testimone_2 del 17.10.2024).
Pertanto, tenuto conto delle risultanze dell'estratto contributivo in atti, nonché delle risultanze testimoniali, devono ritenersi dimostrate le mansioni (e le connesse modalità di espletamento) svolte dalla ricorrente per il periodo di interesse.
3. Tanto chiarito, premesso che alla fattispecie in esame si applica, ratione temporis, l'art. 13 del d.lgs. n. 38/2000, il consulente nominato, dott. previo Persona_1
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro accertamento peritale sugli atti di causa autorizzato ha accertato che è Parte_1 risultata affetta da: “Spondiloartrosi e discopatie del rachide con protrusioni discali multiple con sofferenza radicolare cervicale e lombare” ed ha evidenziato che il “ lungo periodo di attività lavorativa con esposizione a specifico rischio come ampiamente dimostrato nella documentazione amministrativa e dalle prove testimoniali-, deve ritenersi che abbia giocato un ruolo non trascurabile nel determinismo della menomazione accertata in occasione della visita peritale. La malattia riconosciuta non è tabellata e la menomazione riconosciuta a livello dei tratti mobili della colonna vertebrale della P. si ritiene che realizzi una menomazione valutabile nella misura del 6%. La decorrenza del riconoscimento della malattia professionale deve coincidere con la data della domanda amministrativa che nella fattispecie è del 02.07.2020”
Le conclusioni cui è pervenuto il consulente tecnico – non contestate - appaiono sorrette da esaurienti e convincenti argomentazioni di carattere scientifico e sono prive di vizi di ragionamento nel valutare i dati di fatto raccolti, per cui meritano di essere condivise.
4. Giova poi rammentare, in tema di nesso eziologico, che la giurisprudenza di legittimità in relazione all'accertamento del nesso causale nelle malattie professionali multifattoriali, tabellate o non tabellate ha stabilito che “in materia di nesso causale (...), l'ordinamento è ispirato al principio di equivalenza delle cause (artt. 40 e 41 c.p.); per cui, al fine di ricostruire il nesso, occorre tener conto di qualsiasi fattore, anche indiretto, remoto o di minore spessore, sul piano eziologico, che abbia concretamente cooperato a creare nel soggetto una situazione tale da favorire comunque l'azione dannosa di altri fattori o ad aggravarne gli effetti, senza che possa riconoscersi rilevanza causale esclusiva soltanto ad uno dei fattori patologici che abbiano operato nella serie causale” (cfr. Cass. n.
6954/2020);
Che ancor più di recente, la Corte di cassazione con ordinanza n. 11488/2023, ha ulteriormente ribadito che “In base all'art. 41 c.p., va data rilevanza ad ogni concausa che abbia contribuito alla produzione dell'evento lesivo, quand'anche la sua incidenza in termini di efficienza eziologica non sia stata preponderante, ma abbia contribuito in maniera indiretta e remota (Cass.27952/18, Cass.6105/15).
Il nesso eziologico tra concausa ed evento è escluso solo quando questa degradi a mera occasione per l'intervento di fattori estranei all'attività lavorativa di per sè assorbenti (v. ancora Cass.27952/18)”.
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro 5. Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso deve pertanto essere accolto e l' va dunque condannato al pagamento in favore di parte istante della correlativa CP_1 somma corrispondente all'indennizzo del danno biologico in conto capitale parametrato, secondo le tabelle di riferimento in relazione all'età ad un grado di invalidità pari al 6% oltre interessi legali dal 121° giorno dalla domanda amministrativa del 2.07.2020 sino al saldo.
6. Le spese di lite - liquidate e distratte come in dispositivo, in relazione al DM n. 147/2022 tenuto conto del valore della causa di natura previdenziale (€5.201/€26.000) con applicazione delle tariffe minime in relazione alle fasi di studio, introduttiva e decisionale avuto riguardo alla non complessità delle questioni giuridiche affrontate, e con applicazione delle tariffe medie in relazione alla fase istruttoria, seguono la soccombenza e vanno poste a carico dell' così come le spese di ctu, liquidate come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così decide:
1) in accoglimento della domanda dichiara il diritto di parte ricorrente a percepire l'indennizzo in capitale per danno biologico nella misura corrispondente al 6%
d'invalidità ai sensi del d. lgs. 23 febbraio 2000, n. 38;
2) condanna l' in pers. del l.r.p.t. al pagamento delle somme correlative oltre CP_1 interessi legali dal 121° giorno dalla presentazione della domanda amministrativa del
2.07.2020 e sino al soddisfo da portarsi in detrazione dal maggior danno da svalutazione monetaria;
3) condanna l' in pers. del l.r.p.t. alla rifusione, in favore di parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite che liquida in complessivi euro 3.529,00 oltre spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge da distrarsi ex art. 93 c.p.c. in favore dell'Avv. Alfredo
Carroccia, oltre al pagamento delle spese di ctu, liquidate come da separato decreto.
Latina, data deposito
Il Giudice del Lavoro dr.ssa Simona Marotta
Tribunale di Latina – Giudice del Lavoro