Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 06/03/2025, n. 929 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 929 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. giudice unico Luciano Ambrosoli
R. Gen. N. 6775/2020
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A Camp. Civ. N. nella causa civile n. 6775/2020 Ruolo Generale promossa
D A
, con sede in Parte_1
Bagnolo Mella, in persona del socio accomandatario Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe Mondini del foro di Brescia per procura in calce all'atto di citazione OGGETTO:
Vendita di cose mobili ATTRICE OPPONENTE
c o n t r o
, con sede in Bergamo, Controparte_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Davide Arnaldi del foro di Milano per procura allegata al ricorso per decreto ingiuntivo
CONVENUTA OPPOSTA
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n. 660/2020
CONCLUSIONI
Per l'opponente:
“A) in via principale nel merito: accertato e dichiarato quanto in premessa e narrativa,
- revocare e/o annullare e/o dichiarare privo di alcun effetto giuridico il Decreto ingiuntivo poiché la domanda dell'opposta è infondata in fatto e illegittima in diritto;
- rigettare le domande avanzate dall'opposta con la Comparsa di costituzione e risposta sia in via pregiudiziale sia nel merito in via principale e in via subordinata, in quanto infondate in fatto e illegittime in diritto;
B) in via istruttoria: previa revoca della relativa ordinanza, ammettere le istanze istruttorie formulate con la memoria ex art. 183, comma 6, n. 2, c.p.c., e non ammesse;
C) in ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa”.
Per l'opposta:
“Nel merito, in via principale: rigettare, dichiarare improcedibili, inammissibili, infondate o comunque inesistenti, le domande attoree, per le
ragioni esposte e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
In via subordinata: nella denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, accertare che Controparte_1
(P.IVA / C.F. , in persona del legale rappresentante
[...] P.IVA_1 pro tempore, con sede in 24127 – Bergamo, Via Grumello n. 32) è creditrice nei confronti di Parte_1
(C.F. / P.IVA ), in persona del suo legale rappresentante pro P.IVA_2 tempore, con sede in 25021 – Bagnolo Mella (BS), Via Aldo Moro n. 1, int.
A/10), in persona del legale rappresentante pro tempore, della somma di Euro 37.977,13, oltre interessi x art. 5 D. lgs n. 231/02 e spese come indicate in decreto e per l'effetto condannare la seconda al pagamento in favore della prima del predetto importo o, comunque, della diversa somma che verrà accertata nel corso del giudizio;
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze di causa, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge”.
Svolgimento del processo
Con decreto ingiuntivo n. 660/2020 emesso il 10 febbraio 2020 e notificato il 25 marzo 2020 il Tribunale di Brescia ha ingiunto al di pagare alla Parte_1 Cont ricorrente la somma di € Controparte_1
37.977,13, oltre a interessi e spese, quale residuo importo dovuto a saldo di 6 fatture del complessivo importo di € 40.458,04 emesse nel corso del 2019 (n. 19/857D del 19.4.2019 di € 12.404,58; n. 19/1112D del 24.5.2019 di € 137,03; n. 19/1357D del 21.6.2019 di € 4.520,10; n. 19/1476D del 28.6.2019 di € 5.801,59; n. 19/1710D del 26.7.2019 di € 192,70; n. 19/1711D del 26.7.2019 per € 17.402,04 – all. 2 ricorso) per forniture di materiali consegnati tra aprile e luglio 2019 (D.D.T. n. 19/182C del 4 aprile 2019; n. 19/208C del 12 aprile 2019; n. 19/286C del 7 maggio 2019; n. 19/440C del 14 giugno 2019; n. 19/473C del 24 giugno 2019; n. 19/492C del giorno 1 luglio 2019; n. 19/537C del 10 luglio 2019 – all. 3 ricorso).
2. L'ingiunta, con atto di citazione in opposizione notificato il 22 giugno 2020, ha proposto opposizione e ha chiesto di revocare il decreto ingiuntivo poiché infondato in fatto e in diritto. A sostegno dell'opposizione ha dedotto che:
A) Una parte delle forniture non è stata eseguita:
- il solo materiale consegnato è quello indicato nei DDT n. 19/440C del 14 giugno 2019, n. 19/492C del giorno 1 luglio 2019 e n. 19/537C del 10 luglio 2019, sottoscritti da o (il Parte_2 secondo) da Parte_1
- le restanti forniture (D.D.T. n. 19/182C del 4 aprile 2019; n. 19/208C del 12 aprile 2019; n. 19/286C del 7 maggio 2019; n. Parte 19/473C del 24 giugno 2019) non sono mai state consegnate a e le firme relative firme di ricevuta sono disconosciute, in quanto non riferibili ad o ad alcuno dei collaboratori o dipendenti Parte_1 - 3 -
incaricati della ricezione della merce;
- non sono quindi dovuti gli importi oggetto (i) della fattura n. 19/857D di € 12.404,58 (relativa ai D.D.T. n. 19/182C del 4 aprile 2019 n. 19/208C del 12 aprile 2019), (ii) della fattura n. 19/1112D di 137,03 (relativa al D.D.T. n. 19/286C del 7 maggio 2019) e (iii) della fattura n. 19/1476D di € 5.801,59 (relativa al D.D.T. n. 19/473C del 24 giugno 2019), per un totale importo di € 18.343,20.
B) Le forniture eseguite sono difformi rispetto a quanto descritto nei DDT firmati, in quanto alcuni dei materiali elencati nel DDT n. 19/440C, n. 19/492C e n. 19/537C non sono stati in realtà consegnati (n. 3 Sinamics G 120 C PN 1,5 kw FILA;
n. 3 Sinamics G 120 Basic Operator Panel Bop-2C PN 1,5 kw FILA;
n. 30 Proximity Sensore di prossimità induttivo;
n. 20 Staffetta di fissaggio);
C) l'esecuzione del contratto non è stata conforme a buona fede: l'incompletezza e la difformità delle forniture hanno impedito la Parte tempestiva realizzazione dell'impianto che doveva realizzare in Svizzera per la committente Pluris Immobilien Ag, e l'opponente si riserva quindi di chiedere il risarcimento dei danni che dovessero esserle imputati dalla committente.
3. costituitasi con comparsa di costituzione e CP_1 risposta depositata il 22 ottobre 2020, ha in via preliminare eccepito l'inammissibilità dell'opposizione in quanto tardiva e nel merito ne ha chiesto il rigetto siccome infondata, e in subordine ha concluso per Parte la condanna comunque di al pagamento della somma capitale oggetto di ingiunzione o della diversa somma dovuta, oltre agli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/2002.
Deduce l'opposta che
- la notifica dell'atto di citazione in opposizione, eseguita il 22 giugno 2020, è tardiva ai sensi dell'art. 641 c.p.c. (il decreto ingiuntivo è stato notificato presso il socio accomandatario il 19 marzo 2020, al netto della sospensione straordinaria prevista dall'art. 83 D.L. 18/2020 e dall'art. 36 D.L. n. 23/2020 il termine di quaranta giorni ex art. 641 c.p.c. è scaduto il 20 giugno 2020;
- tutti i materiali indicati nei DDT allegati al ricorso sono stati ordinati (si tratta di due distinti contratti di acquisto di materiale elettronico, come da preventivi n. 102960 e n. 102944 del 26 e 29 febbraio 2019) e consegnati, e in particolare quelli elencati nei D.D.T. n. 19/182C, n. 19/208C e n. 19/286C (dei quali sono disconosciute le firme di ricevuta) sono stati consegnati, come da intese verbali con Parte
all'impresa EMG di affinché provvedesse al Controparte_2 loro cablaggio, e dunque ritirati da persona diversa dagli Contr amministratori o collaboratori di mentre per il DDT n. 19/473C, Contr emesso in accompagnamento di merce destinata alla sede e verosimilmente ricevuta da un addetto e non dal socio - 4 -
accomandatario, il disconoscimento è del tutto generico e inefficace;
- l'eccezione di mancato ricevimento di alcuni dei materiali elencati nei DDT n. 19/440C, n. 19/492C, n. 19/537C è sollevata per la prima volta con l'opposizione ed è in contrasto con la firma pacificamente apposta in calce ai DDT, nei quali i beni sono tutti specificamente indicati.
4. Con ordinanza del 9 dicembre 2020 è stata rigettata l'istanza di provvisoria esecutività formulata ex art. 648 c.p.c. da
[...] ed è stato autorizzato il deposito di memorie nei termini CP_1 previsti dall'art. 183 comma 6 c.p.c.
Nei termini concessi sono state depositate le memorie previste dall'art. 183 c. 6 c.p.c. e, ammesse all'esito le sole prove orali dedotte dall'opposta, è stata istruita con l'assunzione delle testimonianze di (legale rappresentante di Testimone_1 CP_4 Part e di (padre del socio accomandatario di , Parte_2 Pt_1
dichiara: “collaboravo con lui nella gestione dell'attività
[...] senza formale inquadramento, a titolo di consulenza familiare”) e subito dopo con il confronto tra gli stessi, ed è stata infine trattenuta in decisione, con termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'eccezione di inammissibilità dell'opposizione siccome tardiva è infondata.
La notificazione del decreto ingiuntivo è avvenuta nel marzo 2020, nel periodo di sospensione del decorso dei termini per il compimento di atti dei procedimenti civili e penali introdotto per l'emergenza epidemiologica da Covid-19 dall'art. 83, comma 2, D.L. 18/2020 per il periodo 9 marzo-15 aprile 2020, prorogato all'11 maggio 2020 con D.L. 8 aprile 2020 n. 23.
Il termine di 40 giorni previsto dall'art. 641 c.p.c. ha preso perciò a decorrere dal giorno successivo alla cessazione della sospensione legale, ed è scaduto il giorno sabato 20 giugno 2020, prorogato al primo giorno seguente non festivo (art. 155 c.p.c.). Co 2. Il credito di € 37.977,13 fatto valere da
[...] in via monitoria costituisce in tesi il Parte_4 saldo del residuo prezzo (su un totale fatturato di € 40.458,04) di due contratti per la fornitura di materiali elettronici che Parte_1 ha con l'accettazione (a) del preventivo n. 102960 in
[...] CP_5 data del 26 febbraio 2019 di € 17.070,00 e (b) del preventivo n. 102944 in data 28 febbraio 2019 di € 26.326,00 (all. 1 e 2 ricorso monitorio).
3. Non vi è controversia in ordine all'avvenuta conclusione dei contratti e ai prezzi pattuiti. - 5 -
4. A dimostrazione del proprio adempimento, la società Parte venditrice ha prodotto, con le fatture emesse nei confronti di i documenti di trasporto richiamati da ciascuna fattura, sottoscritti dal destinatario per ricevuta e contenenti specifica indicazione dei beni e delle quantità consegnate. Parte 4.1 riconosce le sottoscrizioni apposte da Parte_1
o dal padre in calce a 3 dei DDT, e in specie: Parte_2
- il DDT n. 19/440C del 14 giugno 2019, in relazione al quale è stata emessa la fattura n. 1237 del 21 giugno 2019 dell'importo di € 4.520,10 (IVA inclusa);
- il n. 19/492C dell'1 luglio 2019, cui si riferisce la fattura n. 1711 del 26 luglio 2019, del totale importo di € 17.402,04;
- il n. 19/537C del 10 luglio 2019, richiamata dalla fattura n. 1710 del 27 luglio 2019 di € 192,70.
Provati cosi i fatti costitutivi del credito di € 22.114,84 (€ 4.520,10 + 17.402,04 + 192,70), parte opponente obbietta che numerosi beni tra quelli elencati nei documenti di trasporto (3 dei 19 Sinamics G 120 C PN 1,5 kw FILA e 3 dei 19 Sinamics G 120 Basic Operator Panel Bop-2C PN 1,5 kw FILA di cui al DDT n. 492C; 30 dei 90 Proximity sensore di prossimità induttivo del DDT n. 440C; 20 delle 60 staffette di fissaggio del DDT n. 537C) non furono in effetti consegnati.
Parte opposta, diversamente da quanto sostiene l'opponente che sul punto invoca l'art. 115 c.p.c., ha immediatamente e inequivocabilmente contestato l'eccezione, rilevando già in comparsa di costituzione che i documenti di trasporto sono stati sottoscritti Parte senza riserve e che neppure in seguito ha mosso alcuna Cont obiezione sulle quantità (e qualità) dei beni consegnati ( ha infatti lamentato la strumentalità dell'eccezione, “sollevata da controparte solamente a seguito della notifica del decreto ingiuntivo”), e Parte correttamente ha richiamato l'onere dell'opponente di provare la mancata consegna che i documenti di trasporto che essa stessa ha sottoscritto attestano essere avvenuta.
La firma per ricevuta del materiale ha il contenuto di una confessione del fatto (proveniente oltre tutto, secondo le attribuzioni Contr delle firme formulate da o dal socio accomandatario o dal padre suo incaricato della gestione dell'affare: v. infra), che può essere contrastata provando che è stata determinata da errore di fatto o da Contr violenza. E tuttavia si limita ad allegare l'assenza di alcuni dei materiali che i DDT firmati attestano essere consegnati, senza introdurre alcun serio indice della erroneità della dichiarazione di scienza: è singolare che la firma dei documenti di trasporto possa essere avvenuta senza verificarne nell'immediatezza la quantità o senza almeno inviare sollecitamente, dopo la scoperta delle - 6 -
mancanze, contestazione scritta al fornitore e richiesta di completare le forniture, necessarie del resto alla realizzazione di due diversi impianti destinati l'uno a cliente svizzero e l'altro a cliente russo;
ciò Parte nonostante non deduce e non documenta l'invio di alcuna contestazione o sollecitazione al riguardo, né approvvigionamento altrove dei materiali necessari all'allestimento degli impianti, e si limita a chiedere a conferma dell'assenza di parte dei materiali l'assunzione di testimoni su capitoli di prova inammissibili per evidente genericità, in quanto meramente negativi rispetto al contenuto dei DDT firmati.
Sul punto l'opposizione è dunque infondata
3.2 I materiali descritti nei DDT n. 182C del 4 aprile 2019 (riferimento: “Vs. ordine impianto Svizzera del 04.04.2019”), n. 208C del 12 aprile 2019 (riferimento: “Vs. ordine impianto Svizzera del
04.04.2019”) e n. 286C del 7 maggio 2019 (riferimento: “Vs. ordine Cont Russia del 06.05.2019”) sono stati consegnati – afferma in replica Contr all'affermazione di di non averli mai ricevuti e di disconoscere la firma a nome del destinatario – alla (ora Pt_5 Testimone_1 Contr
con sede a Brescia), d'accordo con l'acquirente per CP_4 consentire ad EMG l'immediata esecuzione di lavorazioni Contr commissionate da
L'opponente, con il deposito della memoria 183 comma 6 n. Parte Cont 1 c.p.c., ha negato che tra e sia mai stato concordato che parte del materiale dovesse essere direttamente consegnato dal Contr fornitore alla ditta BMG di , incaricata da di Testimone_1 eseguire alcune lavorazioni, e inoltre ha escluso di avere mai ricevuto Cont la mail 16 maggio 2019 che ha prodotto (doc. 4) ad indiretta conferma dell'accordo sul luogo di consegna (“… Egr. sig. le Pt_1 invio i ddt di consegna materiale impianto Russia consegnato al Quadrista EMG di …”). Tes_1
Gli elementi documentali e l'istruttoria orale non consentono di ritenere raggiunta la prova dell'avvenuta consegna, e la relativa incertezza si risolve in danno della parte onerata, ossia il creditore Cont
Il dato di immediata evidenza è rappresentato dalla compilazione dei documenti di trasporto, i quali tutti (quelli Parte riconosciuti e quelli disconosciuti) indicano (oltre che quale destinatario della merce, con indicazione della sede legale in Bagnolo Mella) anche quale soggetto presso il quale materialmente viene eseguita la consegna, al diverso indirizzo di OR CA, via Biagi 35; tutti prevedono inoltre trasporto e consegna a cura del mittente (e, Cont dunque, di di suo incaricato). Parte La visura camerale di (estratta al 7 gennaio 2020: all. 5 al ricorso) non fa invero cenno dell'esistenza di sede secondaria o operativa a OR CA (e dà invece notizia di sede operativa a - 7 -
Brescia), e l'una e l'altra parte nulla spiegano sul punto, ma un'indicazione (sulla quale nessuno ha obiettato) viene dalla testimonianza di titolare della ditta EMG (e oggi Testimone_1 amministratore della avente sede a Brescia via CP_4 Parte Valsaviore, il quale, nel confermare di avere ricevuto da incarico di “progettare e realizzare la messa in funzione di impianti, da eseguire in parte in Italia e in parte in Svizzera” (e in seguito per impianto destinato in Russia) e di avere eseguito le lavorazioni su Contr Cont materiali forniti a da precisa che i materiali lavorati da EMG venivano da lui stesso riconsegnati alla committente “nella Part zona di Paratico/ORfranca, presso la sede operativa di ”.
E' dunque certo che nessuno dei documenti di trasporto indica quale luogo di consegna dei beni la sede di EMG, in via Valsaviore a Brescia, e che il luogo di consegna è sempre la stessa Parte sede di OR CA nella disponibilità del destinatario
Non solo: lo stesso esclude che i materiali gli Testimone_1 Cont siano stati direttamente consegnati da o da suo incaricato, non riconosce come propria o riferibile all'azienda alcuna delle firme in calce ai documenti di trasporto e afferma che tutti i materiali a lui consegnati per la lavorazione delle due commesse gli furono portati personalmente da suo referente per l'affare presso Parte_2 Parte
il quale caricava in automobile i materiali e li portava alla sede di EMG (“Non so precisare quante consegne furono effettuate per l'uno o per l'altro impianto, è probabile si sia trattato di più Part consegne … prendo visione delle bolle, tutte sono destinate a : non so dire di chi siano le sigle in calce. In ogni caso, ribadisco, tutto Part il materiale a me è arrivato tramite , e mi è stato consegnato da
). Pt_1
Per parte sua (padre del socio accomandatario Parte_2 Contr Cont di risulta avere personalmente gestito il rapporto con e con EMG: “Fino a una settimana fa ho lavorato alla Parte_1
; sono il padre di collaboravo
[...] Parte_1 con lui nella gestione dell'attività senza formale inquadramento, a Cont titolo di consulenza familiare … confermo il rapporto con la e Cont con la EMG, fui io ad occuparmene … forniva il materiale a noi, noi avemmo dovuto darlo ad EMG”), conferma di avere consegnato a Cont EMG il materiale che è stato loro fornito da e precisa che quello elencato nei tre documenti di trasporto disconosciuti n. 182, 280 e Cont 286 del 2019 non è stato consegnato da (e, dunque, non è stato da Contr trasferito a EMG: “Tutto il materiale che abbiamo ricevuto lo abbiamo consegnato a EMG … Noi non abbiamo ritirato il materiale descritto nelle tre bolle che mi si esibiscono”). Parte E' vero che non precisa quando ha eseguito le consegne a EMG e non documenta quali e quanti beni ha consegnato e poi ritirato dopo la lavorazione (anche questi spostamenti devono essere - 8 -
attestati da documenti di trasporto, e la produzione fornirebbe agevole e chiaro riscontro della tesi dell'uno o dell'altro), ma gravata Cont dell'onere di provare la consegna è la creditrice il cui assunto (le consegne sono state fatte direttamente presso il terzo incaricato della Parte lavorazione su richiesta e d'intesa con resta indimostrata.
Un elemento di prova a conforto dell'adempimento del fornitore potrebbe rintracciarsi nell'ulteriore dichiarazione di
[...] secondo cui tutto il materiale indicato dei documenti di Tes_1 trasporto, esibiti in udienza, corrisponde a quello utilizzato per le due commesse (e, si deve dunque ritenere, è stato a EMG in effetti consegnato dal committente), ma al di là del grado di intrinseca attendibilità che è possibile attribuire ad una generale affermazione di esatta coincidenza tra i numerosissimi e simili componenti elettronici elencati e quelli in effetti ricevuti e utilizzati alcuni anni prima, l'incertezza diviene più evidente ove si consideri che, dopo le divergenze emerse rispetto alla testimonianza di in ordine al Pt_1 completamento dei lavori dei due impianti (svizzero e russo), in sede di confronto corregge la prima versione, precisando che solo Tes_1 il lavoro destinato alla Svizzera fu completato ( dice quello Pt_1 russo, ma considerata la successione cronologica degli ordini e dei lavori è più probabilmente corretto il ricordo di e che in Tes_1 Parte seguito, avendo omesso di saldare il prezzo del primo lavoro, quello successivo fu sospeso e poi rifiutato, e i materiali consegnati da e rimasti inutilizzati furono ritirati a cura dello stesso Pt_1
l'esecuzione solo parziale del lavoro, e la restituzione di Pt_1 materiali consegnati e non utilizzati, rendono ancor più incerta l'affidabilità del ricordo di il quale neppure può aiutarsi con Tes_1 la ricostruzione in via logica e a posteriori di quali e quanti componenti elettronici e accessori potevano essere necessari per il genere di lavoro affidato.
3.3 Il disconoscimento, infine, del documento di trasporto n. 473/C del 2019, la cui firma l'opponente afferma non appartenere ad alcuno dei rappresentanti e incaricati dell'impresa, costituisce chiara Cont ed inequivoca negazione della consegna dei beni che allega e pone a fondamento della domanda di pagamento. Non può dunque reputarsi, contrariamente a quanto afferma l'opposta, tamquam non esset.
Nulla l'opposta ha dedotto per provare l'avvenuta consegna, salvo avanzare generica istanza di verificazione che l'ordinanza istruttoria 26 novembre 2022 aveva valutato astrattamente ammissibile mediante CTU grafologica sulla firma del destinatario riservando sul punto la determinazione (“l'istanza di verificazione del ddt n. 19/473/C, formulata da parte opposta senza altra specificazione e senza dedurre altri mezzi di prova della consegna dei materiali indicati nel ddt, pare doversi intendere quale richiesta di accertamento grafologico, in concreto esperibile solo con riferimento - 9 -
alla provenienza eventuale della sottoscrizione disconosciuta dallo Part stesso legale rappresentante di e non da ausiliari addetti alla ricezione della merce (circostanza che lo stesso opposto ammette probabile senza peraltro indicare elementi anche solo vaghi per l'identificazione), fatta salva la possibilità di comparare la firma di accettazione con quelle che compaiono sui 3 ddt non disconosciuti nn. 440, 492, 537;
ritenuto che
, ammissibile CTU grafologica nei limiti sopra indicati, l'opportunità di procedervi vada valutata, sentita la parte interessata, all'esito della prova orale concernente la consegna dei materiali oggetto dei diversi ddt 208, 182, 286”): a detta istanza l'interessato ha infine ritenuto, all'esito delle prove orali e considerata l'assai dubbia risolutività dell'accertamento, di rinunciare.
3.4 Resta ad osservare che, non richiesti e non prodotti elementi valutabili ex art. 2709 e 2710 c.c., la prova assente o inidonea delle consegne contestate non è integrata dal silenzio e dall'inerzia dell'imprenditore dopo l'invio delle fatture e il sollecito di pagamento nel gennaio 2020
4. Assente dunque la prova del fatto costitutivo del credito portato dalle fatture n. 857 del 14 aprile 2019, n. 1112 del 24 maggio 2019 e n. 1476 del 28 giugno 2019, per totale importo di € 18.343,20 (€ 12.404,58 + 127,03 + 5.801,59), l'opposizione va accolta e, revocato il decreto ingiuntivo, l'opponente va condannato al pagamento della residua somma di € 19.633,93 (€ 37.977,13 – 18.343,20: l'azione monitoria è stata promossa per credito inferiore di
€ 2.480,91 rispetto al totale delle fatture, così implicitamente riconoscendo parziale estinzione già avvenuta), con gli interessi moratori ex art. 4 d.lgs. 231/2002 dalla scadenza delle fatture n. 1357, n.
1.710 e n. 1711 del 2019 al saldo.
5. Le spese della causa di opposizione si compensano in ragione di ¼ e poste per la restante quota a carico dell'opponente, calcolato secondo le tariffe per cause del valore determinato sull'importo della condanna, e così dunque in € 3.807,75 per compenso [valori medi per fasi studio, introduttiva, istruttoria e decisoria x75/100: € 689,25 + 582,75 + 1260,00 + 1.275,75], oltre a spese generali in ragione del 15% (€ 571,16), CPA e IVA.
P . Q . M .
Il Tribunale, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) revoca il decreto ingiuntivo n. 660/2020 emesso il 10 febbraio 2020;
2) condanna l'opponente Parte_1 al pagamento in favore di
[...] Controparte_1
di € 19.633,93, con gli interessi moratori ex art. 4 d lgs.
[...] - 10 -
231/2002 dalle scadenze delle fatture STI n. 1357, n. 1710 e n. 1711 del 2019 al saldo;
3) condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di lite, che liquida in € 3.807,75 per compenso e € 571,16 per spese generali, oltre a CPA e IVA.
Così deciso in Brescia, il giorno 4/3/2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.