Art. 2.
La limitazione della responsabilita' di cui all'articolo precedente si applica anche a tutti quei dipendenti che, pur non appartenendo alle categorie e profili professionali dei settori di cui all'articolo 1, sono chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla circolazione dei treni o attivita' a questa direttamente connesse.
La limitazione della responsabilita' di cui all'articolo precedente si applica anche a tutti quei dipendenti che, pur non appartenendo alle categorie e profili professionali dei settori di cui all'articolo 1, sono chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla circolazione dei treni o attivita' a questa direttamente connesse.