Articolo 1 della Legge 26 ottobre 1952, n. 1784
Articolo 2
Versione
4 dicembre 1952
Art. 1.
E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.
Entrata in vigore il 4 dicembre 1952