Art. 1.
E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.
E' fatto obbligo al Ministero della pubblica istruzione di curare la propaganda per la prevenzione dei danni arrecati dalla deflagrazione degli ordigni di guerra abbandonati o tuttora non rastrellati. All'uopo il Ministro per la pubblica istruzione disporra' che i provveditori agli studi ordinino alle scuole primarie e secondarie inferiori sottoposte alla loro vigilanza, che periodicamente gli insegnanti, avvalendosi anche di grafici o esemplari dal vero forniti dal Ministero della difesa e di ogni altro mezzo idoneo, spieghino agli alunni il pericolo mortale al quale vanno incontro maneggiando gli ordigni rinvenuti.