Articolo 128 del Codice della proprietà industriale
Articolo 127Articolo 129
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15 maggio 2005
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16 settembre 2010
Art. 128. (( (Consulenza tecnica preventiva) )) (( 1. Le istanze per l'espletamento della consulenza tecnica preventiva prevista dall' art. 696-bis del codice di procedura civile , si propongono al Presidente della sezione specializzata del tribunale competente per il giudizio di merito, secondo le disposizioni del medesimo articolo, in quanto compatibili. ))
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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