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Ordinanza 11 marzo 2025
Ordinanza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, ordinanza 11/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
SEZIONE LAVORO
DECRETO DI OMOLOGA
Il Giudice
Viste le risultanze degli accertamenti peritali espletati nel procedimento iscritto al RACL 533 del
2024, promosso ai sensi dell'articolo 445 bis c.p.c., da
, codice fiscale , elettivamente domiciliato in Cagliari, Parte_1 C.F._1
presso lo studio dell'avvocato Rosella Lucente che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale come in atti,
ricorrente
contro
, in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dal funzionario incaricato, resistente
* ritenuto di dover condividere le risultanze degli accertamenti peritali perché adeguatamente motivate e esenti da vizi logici, in conformità ai principi che regolano la materia;
considerato che non sono state proposte contestazioni ai sensi dell'art. 445 bis, comma 4, c.p.c. entro il termine perentorio assegnato alle parti, come attestato dalla cancelleria in data 5.03.2025;
DECRETA
l'omologazione dell'accertamento del requisito sanitario in conformità alle risultanze probatorie indicate nella relazione espletata dal consulente tecnico d'ufficio:
invalido civile in misura del 100%, ultrasessantacinquenne, con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età, senza necessità di assistenza continua dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.05.2023)
portatore di handicap ma non in situazione di gravità ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, dalla data di presentazione della domanda amministrativa (30.05.2023).
* * Le spese processuali seguono la soccombenza ai sensi dell'art. 91 c.p.c., non avendo parte ricorrente comprovato, con riferimento al proprio nucleo familiare, il mancato superamento dei limiti reddituali previsti dall'art. 152 disp. att. c.p.c. e si liquidano in base ai parametri minimi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, aggiornato al d.m. 13 agosto 2022, n. 147, per i procedimenti di istruzione preventiva di valore indeterminato e compensate in misura di 1/3, in ragione della costituzione in giudizio dell' con proprio funzionario. CP_1
Per l'effetto, compensa in misura di 1/3 le spese di lite fra le parti e condanna Parte_1
alla rifusione in favore dell delle spese processuali, liquidate in complessivi euro CP_2
1.020,00, oltre i.v.a.
Pone definitivamente a carico di le spese di consulenza tecnica d'ufficio, Parte_1
liquidate con separato decreto.
Cagliari, 11 marzo 2025
Il Giudice
dott.ssa Annagrazia Concu
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