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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 12/12/2025, n. 2131 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 2131 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 632/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632 del 2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vania Parte_1 C.F._1
CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sezze (LT), Via G. Marconi n. 16, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra CP_1 C.F._2
DE CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Priverno (LT), Via T. Rocchigiana
n. 24, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo di Parte_1 essere divorziato da in virtù della sentenza n. 1032/2022, emessa in data CP_1
18/05/2022, passata in giudicato il 28/06/2022 e che tra le condizioni di divorzio era previsto il versamento di un assegno di mantenimento a favore della figlia (nata il [...]) per € Per_1
350,00 mensili. Il ricorrente sosteneva che i rapporti con la figlia si erano interrotti per volontà esclusiva di quest'ultima, la quale, dopo aver conseguito l'attestato di make-up DA NT in
Roma, svolgeva l'attività di make-up artistica, come pubblicizzato sui propri profili social. Egli aveva sempre provveduto a versare il mantenimento per la figlia, convivente con la e nel CP_1 frattempo si era coniugato con la quale, a causa delle proprie condizioni di Controparte_2 salute, non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, essendo affetta da sindrome fibromialgica, con spondolite assiale. Il ricorrente aggiungeva, inoltre, che a seguito di una angina che aveva mostrato una coronaropatia aererosclerotica ostruttiva era stato costretto a diminuire la propria attività lavorativa;
infatti quale dipendente di una ditta di trasporti
"DST & IG C" , a seguito della visita di idoneità specifica alle mansioni ( 22/09/2023), gli erano state determinate alcune limitazioni e nello specifico: “effettuare tragitti brevi e con eventuali pause - divieto MMC e spinta e traino e sforzi gravosi", con inevitabile riduzione della retribuzione percepita. Precisava inoltre che viveva in un immobile preso in locazione in Sezze e versava un canone mensile pari ad € 375,00, oltre alle utenze (Enel -Gas) volturate a suo nome, con un costo mensile pari a € 500,00 e che, a seguito del peggioramento delle proprie condizioni di salute, aveva visto la crescita di ulteriori spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l'avanzare delle patologie, oltre a quelle sostenute per la coniuge a suo totale carico. Si era, infatti, trovato costretto a dover accendere un finanziamento per far fronte ad una serie di esposizioni debitorie che erano state sanate, con un versamento mensile di una rata di € 387,00 a far data dal 06.09.2023. Pertanto, la sua situazione economico-reddituale era decisamente peggiorata non riuscendo più a far fronte al versamento dell'importo di € 350,00 mensile previsto per il mantenimento della figlia, maggiorenne e che comunque stava intraprendendo un percorso lavorativo che l'avrebbe portata all'indipendenza economica.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Effettuate le opportune indagini e accertate da una parte le modificate condizioni economiche e patrimoniali del ricorrente e dall'altra accertata la reale posizione lavorativa della figlia disporre la Per_1
pagina 2 di 4 revoca dell'assegno di mantenimento per le motivazioni tutte come espresse in premessa e /o in subordine ridurre lo stesso dalla attuale somma di € 350,00 ad € 150,00 mensili”.
Si costituiva in giudizio , la quale dava atto che la figlia delle parti, aveva CP_1 Per_1 intrapreso attività lavorativa part-time con contratto a tempo determinato (precisamente sino al
30.09.2024) solo dall'aprile 2024 presso un centro estetico in Terracina percependo circa €
400,00 mensili e che, precedentemente, la stessa aveva effettuato uno “stage” presso la scuola di estetica percependo un importo totale di € 166,00. Per tale motivo, intendeva Parte_2 aderire alla richiesta di diminuzione, chiedendo che fosse comunque disposto a carico dell' Pt_1 un assegno per la figlia quantomeno pari a € 200,00, tenuto conto che la ragazza, sebbene avviata verso il mondo del lavoro, non era ancora economicamente autosufficiente, essendo assunta con contratto a tempo determinato e percependo una retribuzione minima, insufficiente a garantirle autonomia, tanto che conviveva ancora con la madre. La resistente sosteneva, inoltre, che il ricorrente non aveva fornito prova della propria ridotta capacità patrimoniale e rappresentava che le sue risorse reddituali erano modeste. Ella, infatti, negli ultimi due anni non aveva svolto alcuna attività lavorativa, percependo esclusivamente il reddito di cittadinanza, dovendo comunque far fronte alle proprie esigenze e a quelle della figlia, sostenendo altresì integralmente i costi della scuola di estetica frequentata dalla ragazza. Aggiungeva che il ricorrente non vedeva la figlia da molti anni, ragion per cui si era sempre fatta carico di tutte le spese necessarie per la stessa, comprese quelle straordinarie, mai corrisposte nonostante le ripetute richieste.
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale rigettare CP_1 la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico dell rideterminando lo stesso Pt_1 quantomeno nella misura di €. 200,00 o nella misura ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese”.
In data 14.10.2024 le parti depositavano verbale di conciliazione e, all'udienza di prima comparizione del 15.10.2024, confermavano di essersi accordate per la riduzione dell'assegno a carico del ricorrente, da corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento della figlia Per_2
nella misura di € 200,00 mensili, con decorrenza da novembre 2024. La causa, quindi,
[...] veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni di divorzio, risultando congrua la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del pagina 3 di 4 padre da € 350,00 mensili ad € 200,00, mensili, tenuto conto della situazione reddituale di entrambe le parti. Oltretutto, appare pacifico che la figlia della coppia, seppur entrata nel Per_1 mondo lavorativo, con un contratto a tempo determinato ed una retribuzione di € 400,00 mensili, non abbia ancora raggiunto la piena indipendenza economica, continuando a necessitare del supporto genitoriale.
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 632 del 2024 così provvede:
modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite nella sentenza n. 1032/2022 emessa dal Tribunale di Latina in data 18.05.2022 e passata in giudicato il 28.06.2022, nel senso richiesto dalle parti, disponendo, a decorrere dal mese di novembre 2024, il versamento a carico di ed a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, ferme restando le Persona_2 ulteriori condizioni di divorzio.
compensa le spese di lite tra le parti.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I Sezione Civile - Famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Concetta Serino Presidente
Dott. Roberto Bianco Giudice
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 632 del 2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'Avv. Vania Parte_1 C.F._1
CI ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Sezze (LT), Via G. Marconi n. 16, giusta procura in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandra CP_1 C.F._2
DE CA ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Priverno (LT), Via T. Rocchigiana
n. 24, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Con l'intervento del PM in sede
Oggetto: ricorso per la modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
All'udienza del 02.12.2025, le parti concludevano come da note sostitutive di udienza ex art. 127-ter c.p.c. da intendersi integralmente riportate.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
pagina 1 di 4 Con ricorso ex art. 473 bis 29 c.p.c. adiva l'intestato Tribunale deducendo di Parte_1 essere divorziato da in virtù della sentenza n. 1032/2022, emessa in data CP_1
18/05/2022, passata in giudicato il 28/06/2022 e che tra le condizioni di divorzio era previsto il versamento di un assegno di mantenimento a favore della figlia (nata il [...]) per € Per_1
350,00 mensili. Il ricorrente sosteneva che i rapporti con la figlia si erano interrotti per volontà esclusiva di quest'ultima, la quale, dopo aver conseguito l'attestato di make-up DA NT in
Roma, svolgeva l'attività di make-up artistica, come pubblicizzato sui propri profili social. Egli aveva sempre provveduto a versare il mantenimento per la figlia, convivente con la e nel CP_1 frattempo si era coniugato con la quale, a causa delle proprie condizioni di Controparte_2 salute, non era in grado di svolgere alcuna attività lavorativa, essendo affetta da sindrome fibromialgica, con spondolite assiale. Il ricorrente aggiungeva, inoltre, che a seguito di una angina che aveva mostrato una coronaropatia aererosclerotica ostruttiva era stato costretto a diminuire la propria attività lavorativa;
infatti quale dipendente di una ditta di trasporti
"DST & IG C" , a seguito della visita di idoneità specifica alle mansioni ( 22/09/2023), gli erano state determinate alcune limitazioni e nello specifico: “effettuare tragitti brevi e con eventuali pause - divieto MMC e spinta e traino e sforzi gravosi", con inevitabile riduzione della retribuzione percepita. Precisava inoltre che viveva in un immobile preso in locazione in Sezze e versava un canone mensile pari ad € 375,00, oltre alle utenze (Enel -Gas) volturate a suo nome, con un costo mensile pari a € 500,00 e che, a seguito del peggioramento delle proprie condizioni di salute, aveva visto la crescita di ulteriori spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l'avanzare delle patologie, oltre a quelle sostenute per la coniuge a suo totale carico. Si era, infatti, trovato costretto a dover accendere un finanziamento per far fronte ad una serie di esposizioni debitorie che erano state sanate, con un versamento mensile di una rata di € 387,00 a far data dal 06.09.2023. Pertanto, la sua situazione economico-reddituale era decisamente peggiorata non riuscendo più a far fronte al versamento dell'importo di € 350,00 mensile previsto per il mantenimento della figlia, maggiorenne e che comunque stava intraprendendo un percorso lavorativo che l'avrebbe portata all'indipendenza economica.
Sulla scorta di tali premesse, rassegnava le seguenti conclusioni: “Effettuate le opportune indagini e accertate da una parte le modificate condizioni economiche e patrimoniali del ricorrente e dall'altra accertata la reale posizione lavorativa della figlia disporre la Per_1
pagina 2 di 4 revoca dell'assegno di mantenimento per le motivazioni tutte come espresse in premessa e /o in subordine ridurre lo stesso dalla attuale somma di € 350,00 ad € 150,00 mensili”.
Si costituiva in giudizio , la quale dava atto che la figlia delle parti, aveva CP_1 Per_1 intrapreso attività lavorativa part-time con contratto a tempo determinato (precisamente sino al
30.09.2024) solo dall'aprile 2024 presso un centro estetico in Terracina percependo circa €
400,00 mensili e che, precedentemente, la stessa aveva effettuato uno “stage” presso la scuola di estetica percependo un importo totale di € 166,00. Per tale motivo, intendeva Parte_2 aderire alla richiesta di diminuzione, chiedendo che fosse comunque disposto a carico dell' Pt_1 un assegno per la figlia quantomeno pari a € 200,00, tenuto conto che la ragazza, sebbene avviata verso il mondo del lavoro, non era ancora economicamente autosufficiente, essendo assunta con contratto a tempo determinato e percependo una retribuzione minima, insufficiente a garantirle autonomia, tanto che conviveva ancora con la madre. La resistente sosteneva, inoltre, che il ricorrente non aveva fornito prova della propria ridotta capacità patrimoniale e rappresentava che le sue risorse reddituali erano modeste. Ella, infatti, negli ultimi due anni non aveva svolto alcuna attività lavorativa, percependo esclusivamente il reddito di cittadinanza, dovendo comunque far fronte alle proprie esigenze e a quelle della figlia, sostenendo altresì integralmente i costi della scuola di estetica frequentata dalla ragazza. Aggiungeva che il ricorrente non vedeva la figlia da molti anni, ragion per cui si era sempre fatta carico di tutte le spese necessarie per la stessa, comprese quelle straordinarie, mai corrisposte nonostante le ripetute richieste.
rassegnava, quindi, le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ecc.mo Tribunale rigettare CP_1 la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento a carico dell rideterminando lo stesso Pt_1 quantomeno nella misura di €. 200,00 o nella misura ritenuta di giustizia. Con il favore delle spese”.
In data 14.10.2024 le parti depositavano verbale di conciliazione e, all'udienza di prima comparizione del 15.10.2024, confermavano di essersi accordate per la riduzione dell'assegno a carico del ricorrente, da corrispondere alla resistente a titolo di mantenimento della figlia Per_2
nella misura di € 200,00 mensili, con decorrenza da novembre 2024. La causa, quindi,
[...] veniva rinviata per discussione all'udienza del 2.12.2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c.
Tanto premesso, ritiene il Collegio che nulla osti all'accoglimento della richiesta modifica delle condizioni di divorzio, risultando congrua la riduzione dell'assegno di mantenimento a carico del pagina 3 di 4 padre da € 350,00 mensili ad € 200,00, mensili, tenuto conto della situazione reddituale di entrambe le parti. Oltretutto, appare pacifico che la figlia della coppia, seppur entrata nel Per_1 mondo lavorativo, con un contratto a tempo determinato ed una retribuzione di € 400,00 mensili, non abbia ancora raggiunto la piena indipendenza economica, continuando a necessitare del supporto genitoriale.
Stante l'accordo raggiunto, si ritiene congruo compensare le spese di lite come, peraltro, concordato dalle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Latina, definitivamente pronunciando sul ricorso R.G. 632 del 2024 così provvede:
modifica le condizioni di cessazione degli effetti civili del matrimonio, come stabilite nella sentenza n. 1032/2022 emessa dal Tribunale di Latina in data 18.05.2022 e passata in giudicato il 28.06.2022, nel senso richiesto dalle parti, disponendo, a decorrere dal mese di novembre 2024, il versamento a carico di ed a favore di Parte_1 CP_1 dell'importo di € 200,00 mensili, somma rivalutabile secondo gli indici ISTAT, a titolo di mantenimento della figlia maggiorenne non autosufficiente, ferme restando le Persona_2 ulteriori condizioni di divorzio.
compensa le spese di lite tra le parti.
Latina, 12 dicembre 2025
Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Giuseppina Vendemiale Dott.ssa Concetta Serino
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