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Sentenza 7 maggio 2025
Sentenza 7 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 07/05/2025, n. 202 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 202 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 825/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Luigi CUCCA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
attrice
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Giovanna COSSU ( ), elettivamente domiciliata C.F._2
a Nuoro, via Manzoni n. 18, presso lo studio del difensore;
, residente a [...], contumace;
CP_3
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_1 depositate l'8.1.2025):
“1) Condannando e in solido tra loro al risarcimento dei danni CP_2 CP_3
patiti da in occasione del sinistro occorso in data 23 agosto 2021, alle ore Controparte_1
12:00 circa, nello specchio acqueo antistante Cala Gonone, in Loc. Cala Luna, per esclusivi fatto e colpa di , quantificati in euro 52.274,24 o alla minore o maggiore CP_3
somma che il Giudice riterrà dovuta in forza della consulenza espletata, nonché al pagamento delle spese di consulenza come già liquidate;
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. CP_2
depositate l'8.1.2025):
“richiamate tutte le difese espletate, sia nell'atto introduttivo che negli atti e nelle deduzioni
d'udienza successivi, ferme le contestazioni ed eccezioni dispiegate, preliminarmente in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti da questa difesa e particolarmente si insiste perchè il Giudice disponga un supplemento peritale per la quantificazione del danno realmente riportato al motore dell'imbarcazione in conseguenza dell'urto per cui è causa con esclusione di eventuali danni sopraggiunti e provocati dalla condotta del proprietario danneggiato, così come espressamente dedotto da questa difesa nella memoria N. 2 ex art. 183, VI comma cpc.
In via subordinata, si confermano le conclusioni rassegnate in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha Controparte_1
esposto quanto segue:
a. essa attrice era proprietaria del natante su cui era montato il motore fuoribordo
Yamaha mod. FL250DETX N. 6CH1003959, mezzo che il 23.8.2021, intorno alle ore 12:00, ormeggiato nello specchio acqueo antistante Cala Gonone, località Cala
Luna, era stato urtato dal gommone (con motore amovibile Yamaha YF 150 N.
630 – 1012685) condotto da ed assicurato con la CP_3 CP_2
(polizza n. 530596714), sinistro ascrivibile alla responsabilità esclusiva di
[...]
2 quest'ultimo, il quale a suo dire aveva effettuato una manovra imperita;
b. a suo dire, in conseguenza del sinistro, essa attrice aveva subito danni per complessivi 57.274,24 euro, di cui:
i. 31.274,30 euro per spese di riparazione del natante (come da preventivo della R.T. MARINE S.R.L.);
ii. 8.000,00 euro per fermo tecnico dal 21.8.2021 al 31.8.2021 (800,00 euro giornalieri) e 18.000,00 euro per i giorni di indisponibilità operativa nel mese di settembre 2021 (euro 600,00 al giorno), nell'ambito dell'attività di nolo e charter esercitata, tenuto peraltro conto che si trattava della stagione estiva;
c. nonostante le numerose interlocuzioni e le diffide inviate alla compagnia assicuratrice, quest'ultima si era limitata ad inviare un assegno (n. 3002112858-
04) di 5.000,00 euro – titolo trattenuto da essa attrice l'11.3.2022 quale acconto sul maggior importo dovuto – adducendo tra l'altro che i danni al motore erano stati aggravati dalla sua rimessione in moto dopo il sinistro, mentre l'impatto l'aveva invero reso inservibile.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, a pagarle l'importo di 52.274,24 euro (o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa).
2. Con comparsa di risposta, depositata il 12.12.2022, la ha contestato la CP_2
fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, sostenendo che, pur in assenza di contestazione sulla dinamica del sinistro, la somma di 5.000,00 euro pagata
ante causam alla danneggiata era pienamente satisfattiva dei pregiudizi effettivamente subiti, i quali erano stati peraltro aggravati dalla condotta di quest'ultima.
3. Nella prima udienza del 13.12.2022, svoltasi con la modalità cartolare, il giudice ha dichiarato la contumacia di e ha assegnato alle parti i termini previsti CP_3
3 dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.3.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 22.3.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso la prova per testimoni chiesta dall'attrice, limitatamente ai capitoli 1-
2 formulati da quest'ultima nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Nell'udienza dell'11.7.2023, il giudice onorario delegato per l'assunzione delle prove orali ha interrogato i testimoni di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
6. Con decreto reso il 17.1.2023 il giudice ha nominato CTU l'ing.
[...]
al quale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 10.1.2024 è stato Persona_1
conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, sentite le parti e i loro consulenti, effettuato
ogni opportuno accertamento, il CTU accerti quali danni ha subito il gommone della
parte attrice in conseguenza del sinistro occorso il 23.8.2021, quantificando sia costi
necessari per le riparazioni, sia il valore dell'imbarcazione all'epoca del sinistro”.
7. Il 12.4.2024 l'ing. ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla Persona_1
quale, con decreto reso il 24.10.2024, il giudice ha liquidato al CTU complessivi 601,48
euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e I.V.A. di legge), ponendo tale importo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 25.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 9.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 9.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe e,
con provvedimento reso il 10.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il
4 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. La domanda risarcitoria formulata dalla deve essere accolta, nei Controparte_1
termini e per le ragioni che seguono.
10.1 Occorre antitutto osservare che l'attrice ha fornito prova idonea della dinamica del sinistro oggetto di causa, in particolare:
a. nei confronti della – oltre che in ragione della prova orale CP_2
menzionata nel punto che segue – ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo la convenuta costituita contestato la veridicità della ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice;
b. nei confronti del convenuto contumace , laddove i due testimoni CP_3
interrogati all'udienza dell'11.7.2023 hanno concordemente riferito di avere assistito al sinistro occorso il 23.8.2021 nello specchio d'acqua prospiciente la località Cala Luna, tra il gommone di proprietà della – Controparte_1
fermo all'ancora e con il motore fuoribordo Yamaha Fl250 (in funzione) – e quello condotto da , entrambi quali conducenti, rispettivamente, del CP_3
natante oggetto di causa e di un altro gommone di proprietà della Tes_2
società attrice ( ), nonché di conoscere il convenuto (sul punto, Testimone_1
ha affermato che quest'ultimo “lavora al porto di Cala Gonone”); Tes_2
della rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai suddetti soggetti non v'è
ragione di dubitare, nonostante siano entrambi dipendenti della società attrice,
laddove l'attendibilità del testimone non può certo essere aprioristicamente esclusa in presenza del mero rapporto lavorativo con una delle parti, “in difetto di ulteriori
elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. n.
6001/2023, n. 98/2019, n. 25358/2015, n. 1109/2006), elementi non emersi nel
5 caso in esame;
c. non costituendosi in giudizio, il convenuto non ha peraltro fornito alcuna ricostruzione alternativa dei fatti di causa.
10.2 In relazione al quantum – profilo su cui controvertono le parti costituite – alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è
pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motiva di discostarsi – si osserva quanto segue:
a. riguardo al danno emergente, all'esito delle operazioni peritali, l'ing.
ha concluso che, all'epoca del sinistro: Persona_1
i. “i costi necessari per la riparazione del motore fuoribordo ammontano a
euro 30.866 iva inclusa, euro 25.300 iva esclusa” (rottura dell'albero di distribuzione, danneggiamento della puleggia dentata, di due pistoni e dell'albero a camme montato sulla testata del motore, come descritti alle pagine 6-7-8 dell'elaborato tecnico), in base a “quanto riportato nel
preventivo di riparazione in Allegato 4.1 a cura della Controparte_4
di Olbia, concessionario ufficiale Yamaha”;
[...]
ii. “Il valore commerciale del motore fuoribordo, secondo quanto riportato al
Paragrafo 5 della Relazione può essere stimato pari a euro 16.000 iva
compresa, euro 13.115 iva esclusa”;
la parte attrice, pur precisando le conclusioni in conformità all'atto di citazione,
non ha sollevato alcuna contestazione sulle valutazioni effettuate dal CTU, né,
durante le operazioni, ha formulato osservazioni alla bozza di relazione peritale;
a pagina 3 della sua comparsa conclusionale la parte convenuta ha evidenziato che “Il CTU, ing. quindi attenendosi al quesito ha stimato tutti i danni Persona_1
6 riportati dall'imbarcazione e su di essi ha dato risposta esaustiva concludendo, a
pag. 13 del proprio elaborato, nel determinare il valore del risarcimento pari ad €
13.300 IVA inclusa;
importo questo calcolato detraendo dal valore commerciale
del motore danneggiato ( € 16.000,00 iva esclusa ) quanto ricavabile dalla vendita
dei pezzi di quello vecchio sul mercato dell'usato ( 2700,00 iva inclusa). Importo
dal quale andrà dedotta la somma di € 5.000,00, già corrisposta dalla in CP_2
sede stragiudiziale”, contestando tuttavia come nei quesiti peritali non sia stata demandata al CUT l'esclusione “di eventuali altri danni al motore sopraggiunti e
provocati dall'imperizia del proprietario che con la sua condotta post sinistro ha
causato un aggravamento di essi”;
b. tale ultima osservazione non è invero condivisibile, laddove – richiamato l'insegnamento secondo cui in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato
nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., – applicabile,
per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della
responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe
potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza
deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in
tutto o in parte, il creditore» (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
25712 del 2023; Cass. n. 7777 del 2014; Cass. n. 4954 del 2007)” (Cass. n.
10798/2024) – nel caso in esame, la parte convenuta:
i. non ha neppure specificato l'ubi consistam del concorso colposo della parte attrice, essendosi limitata a sostenere nella comparsa di risposta che “il danno
(…) ha subito un aggravamento a causa della condotta dello stesso
danneggiato”, oltre a non avere depositato la prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. e, analogamente, nella seconda memoria ha chiesto disporsi
7 accertamento peritale volto “a determinare l'entità del danno realmente
causato all'imbarcazione in conseguenza del sinistro per cui è causa con
esclusione di eventuali ulteriori danni provocati dalla condotta del
danneggiato”
ii. non ha articolato alcuna istanza istruttoria sul punto;
iii. solo nel corso delle operazioni peritali ha sostenuto che vi sarebbe stato un duplice urto, il primo riguardante la calandra e il secondo “dovuto
all'avviamento del motore e ipotizzata navigazione” (circostanza menzionata nell'atto di citazione e riferita dall'attrice a quanto evidenziato dalla compagnia assicuratrice nelle missive stragiudiziali precedenti l'odierna causa,
documentazione tuttavia non agli atti), allegazione, oltre che tardiva, sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, laddove entro la maturazione delle preclusioni istruttorie la parte convenuta non ha depositato le fotografie asseritamente scattate dal perito assicurativo al motore danneggiato, documenti alla cui produzione nel corso delle operazioni l'attrice non ha peraltro prestato il consenso (come riportato dal CTU a pag. 4 della relazione tecnica);
il ristoro spettante all'attrice è quindi pari al valore del mezzo all'epoca del sinistro (16.000,00 euro, IVA compresa), siccome nettamente inferiore ai costi delle riparazioni (30.866,00 euro, IVA inclusa), palesemente antieconomiche;
c. nulla compete invece alla danneggiata a titolo di danno da lucro cessante, poiché:
i. in linea generale, è noto come “il danneggiato non debba limitarsi a
dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera
indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n.
20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi
Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa
8 per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo” (Cass.
n. 27389/2022);
ii. la peculiarità della fattispecie in esame riposa sulla considerazione che il pregiudizio lamentato riguarda l'indisponibilità del natante nei giorni di agosto
2021 successivi al sinistro e nel seguente mese di settembre, ossia l'impossibilità per l'attrice di impiegarlo nello svolgimento della sua attività
commerciale, noleggiandolo ai clienti;
iii. la società danneggiata non ha tuttavia assolto all'onere di fornire (quantomeno un indizio di) prova dei pregiudizi subiti, essendosi limitata a produrre il prezziario applicato ai propri clienti per il noleggio delle imbarcazioni nell'anno 2021, mentre avrebbe dovuto depositare documentazione contabile che consentisse di constatare i ricavi medi percepiti in analoghi periodi degli anni precedenti – e, conseguentemente, di stimare quelli ottenibili dal noleggio del singolo gommone – o, comunque, di valutare l'eventuale contrazione degli stessi in seguito al sinistro, stante l'inutilizzabilità del natante oggetto di causa;
iv. né, alla luce di tale carenza documentale, può predicarsi il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, la quale “non può sopperire al difetto di
prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si
reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se
tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione
del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del
principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se
l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve
essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il
danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua
9 precisa determinazione (v. Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass., 22/02/2017, n.
4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698)” (Cass. n.27343/2024).
10.3 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
10 che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024), sebbene non debba trascurarsi come sulla questione de qua non vi sia “uniformità di vedute (da
una parte si ritiene necessaria l'istanza del danneggiato –da ultimo Cass. n. 10376 del
2024 e n. 4948 del 2023-, dall'altra la si ritiene non necessaria - da ultimo Cass. n.
39376 del 2021)” (Cass. n. 29256/2024).
Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio
della loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice
in assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa
essere liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o
liquidata in moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto,
alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo;
si fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il
creditore della prova di un dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità
di una specifica domanda” (Cass. n. 4938/2023) – non avendo la parte attrice formulato alcuna domanda relativa agli interessi compensativi, neppure menzionati nel corpo dell'atto di citazione (né tantomeno nei successivi scritti difensivi), a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione all'attualità dell'importo riconosciuto di 16.000,00
euro, relativo al valore di mercato del natante all'epoca del sinistro.
Poiché sulla liquidazione del danno incide il pagamento intermedio di 5.000,00 euro effettuato con assegno consegnato al legale dell'attrice l'1.3.2022, tale importo deve essere scomputato, devalutandolo alla data dell'illecito, sottraendolo dal credito e,
infine, rivalutando la differenza all'attualità, così ottenendosi il seguente risultato:
DEVALUTAZIONE ACCONTO
11 Importo da devalutare: € 5.000,00
Dal mese di: marzo 2022 Al mese di: agosto 2021
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice marzo 2022: 109,9
Indice agosto 2021: 104,7
Raccordo indici: 1 Indice di devalutazione: 0,952
Totale devalutazione: € 238,10
Importo devalutato: € 4.761,90
DIFFERENZA TRA Parte_1
(16.000,00-4.761,90=) 11.238,10 euro
Parte_2
Capitale iniziale: € 11.238,10 Data iniziale: 23/08/2021
Data finale: 31/03/2025
Decorrenza rivalutazione: agosto 2021
Scadenza rivalutazione: marzo 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla decorrenza: 104,7
Indice alla scadenza: 121,4
Raccordo indici: 1
Coefficiente di rivalutazione: 1,16
Totale rivalutazione: € 1.798,10 Capitale rivalutato (s.e.o): € 13.036,20.
10.4 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di 13.036,20 euro competono all'attrice gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
(sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
11. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di e della CP_3
in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la CP_2
compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma – anche sensibilmente – inferiore (13.036,20 euro) rispetto a quella pretesa dalla parte (52.274,24 euro) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del
12 recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n.
32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”,
ulteriori presupposti non ravvisabili nel caso in esame.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia sulla somma riconosciuta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria, nella quale la parte attrice ha depositato documenti, ha formulato istanze istruttorie (prova per testimoni), oltre a partecipare alle operazioni peritali con nomina di un proprio consulente;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la parte attrice ha depositato unicamente la comparsa conclusionale, nella quale ha peraltro pedissequamente insistito nelle ragioni esposte nell'atto di citazione.
Poiché, all'esito del giudizio, il valore della causa deve essere individuato, non già
nello scaglione compreso tra 52.000,01 euro e 260.000,00 euro (derivante dalla somma di
13 52.274,24 euro pretesa dall'attrice), bensì in quello compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro, i convenuti dovranno essere condannati al rimborso del contributo unificato corrispondente a tale ultimo valore (237,00 euro).
12. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 24.10.2024
in complessivi 601,48 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e I.V.A. di legge) – debbono essere poste a carico delle parti convenute, laddove le operazioni peritali si sono rese necessarie per quantificare il danno emergente subito dalla società attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna e la in solido tra loro, a pagare alla CP_3 CP_2
13.036,20 euro, oltre agli interessi legali, decorrenti dal Controparte_1
passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal natante (con motore fuoribordo Yamaha mod. FL250DETX N.
6CH1003959) di proprietà dalla società attrice in data 23.8.2021 a Dorgali, Frazione
Cala Gonone, località Cala Luna, sinistro ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del convenuto;
b. condanna e la in solido tra loro, a rimborsare CP_3 CP_2
alla e spese processuali, così liquidate: Controparte_1
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato (dovuto in ragione del decisum);
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 14,28 per spese di notifica;
€ 3.656,78 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
14 c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 24.10.2024 in complessivi 601,48 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e I.V.A. di legge) – siano poste interamente a carico di CP_3
e della
[...] CP_2
Nuoro, 7.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NUORO
SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 825 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2022,
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Luigi CUCCA (C.F. ), C.F._1
elettivamente domiciliata a Nuoro, via Leonardo da Vinci n. 40, presso lo studio del difensore;
attrice
contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con CP_2 P.IVA_2
il patrocinio dell'avv. Giovanna COSSU ( ), elettivamente domiciliata C.F._2
a Nuoro, via Manzoni n. 18, presso lo studio del difensore;
, residente a [...], contumace;
CP_3
convenuti
1 CONCLUSIONI
Nell'interesse della (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. Controparte_1 depositate l'8.1.2025):
“1) Condannando e in solido tra loro al risarcimento dei danni CP_2 CP_3
patiti da in occasione del sinistro occorso in data 23 agosto 2021, alle ore Controparte_1
12:00 circa, nello specchio acqueo antistante Cala Gonone, in Loc. Cala Luna, per esclusivi fatto e colpa di , quantificati in euro 52.274,24 o alla minore o maggiore CP_3
somma che il Giudice riterrà dovuta in forza della consulenza espletata, nonché al pagamento delle spese di consulenza come già liquidate;
2) Con vittoria di spese, diritti e onorari”.
Nell'interesse della convenuta (precisate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. CP_2
depositate l'8.1.2025):
“richiamate tutte le difese espletate, sia nell'atto introduttivo che negli atti e nelle deduzioni
d'udienza successivi, ferme le contestazioni ed eccezioni dispiegate, preliminarmente in via istruttoria si insiste per l'ammissione dei mezzi istruttori dedotti da questa difesa e particolarmente si insiste perchè il Giudice disponga un supplemento peritale per la quantificazione del danno realmente riportato al motore dell'imbarcazione in conseguenza dell'urto per cui è causa con esclusione di eventuali danni sopraggiunti e provocati dalla condotta del proprietario danneggiato, così come espressamente dedotto da questa difesa nella memoria N. 2 ex art. 183, VI comma cpc.
In via subordinata, si confermano le conclusioni rassegnate in atti”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, la società ha Controparte_1
esposto quanto segue:
a. essa attrice era proprietaria del natante su cui era montato il motore fuoribordo
Yamaha mod. FL250DETX N. 6CH1003959, mezzo che il 23.8.2021, intorno alle ore 12:00, ormeggiato nello specchio acqueo antistante Cala Gonone, località Cala
Luna, era stato urtato dal gommone (con motore amovibile Yamaha YF 150 N.
630 – 1012685) condotto da ed assicurato con la CP_3 CP_2
(polizza n. 530596714), sinistro ascrivibile alla responsabilità esclusiva di
[...]
2 quest'ultimo, il quale a suo dire aveva effettuato una manovra imperita;
b. a suo dire, in conseguenza del sinistro, essa attrice aveva subito danni per complessivi 57.274,24 euro, di cui:
i. 31.274,30 euro per spese di riparazione del natante (come da preventivo della R.T. MARINE S.R.L.);
ii. 8.000,00 euro per fermo tecnico dal 21.8.2021 al 31.8.2021 (800,00 euro giornalieri) e 18.000,00 euro per i giorni di indisponibilità operativa nel mese di settembre 2021 (euro 600,00 al giorno), nell'ambito dell'attività di nolo e charter esercitata, tenuto peraltro conto che si trattava della stagione estiva;
c. nonostante le numerose interlocuzioni e le diffide inviate alla compagnia assicuratrice, quest'ultima si era limitata ad inviare un assegno (n. 3002112858-
04) di 5.000,00 euro – titolo trattenuto da essa attrice l'11.3.2022 quale acconto sul maggior importo dovuto – adducendo tra l'altro che i danni al motore erano stati aggravati dalla sua rimessione in moto dopo il sinistro, mentre l'impatto l'aveva invero reso inservibile.
L'attrice ha quindi chiesto la condanna delle parti convenute, in solido tra loro, a pagarle l'importo di 52.274,24 euro (o la maggiore o minore somma accertata in corso di causa).
2. Con comparsa di risposta, depositata il 12.12.2022, la ha contestato la CP_2
fondatezza della domanda risarcitoria formulata dalla società attrice, sostenendo che, pur in assenza di contestazione sulla dinamica del sinistro, la somma di 5.000,00 euro pagata
ante causam alla danneggiata era pienamente satisfattiva dei pregiudizi effettivamente subiti, i quali erano stati peraltro aggravati dalla condotta di quest'ultima.
3. Nella prima udienza del 13.12.2022, svoltasi con la modalità cartolare, il giudice ha dichiarato la contumacia di e ha assegnato alle parti i termini previsti CP_3
3 dall'art. 183, comma 6, c.p.c.
4. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 21.3.2023 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 22.3.2023 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha ammesso la prova per testimoni chiesta dall'attrice, limitatamente ai capitoli 1-
2 formulati da quest'ultima nella sua seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c.
5. Nell'udienza dell'11.7.2023, il giudice onorario delegato per l'assunzione delle prove orali ha interrogato i testimoni di parte attrice, e Testimone_1 Tes_2
6. Con decreto reso il 17.1.2023 il giudice ha nominato CTU l'ing.
[...]
al quale con provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. reso il 10.1.2024 è stato Persona_1
conferito il seguente incarico peritale:
“Letti gli atti e la documentazione prodotta, sentite le parti e i loro consulenti, effettuato
ogni opportuno accertamento, il CTU accerti quali danni ha subito il gommone della
parte attrice in conseguenza del sinistro occorso il 23.8.2021, quantificando sia costi
necessari per le riparazioni, sia il valore dell'imbarcazione all'epoca del sinistro”.
7. Il 12.4.2024 l'ing. ha depositato la relazione tecnica, in riferimento alla Persona_1
quale, con decreto reso il 24.10.2024, il giudice ha liquidato al CTU complessivi 601,48
euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e I.V.A. di legge), ponendo tale importo a carico di entrambe le parti, in solido tra loro nei rapporti con il consulente.
8. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 24.10.2024 ex art. 127 ter c.p.c., con provvedimento reso il 25.10.2024 ai sensi del comma 3 della predetta disposizione, il giudice ha rinviato all'udienza del 9.1.2025 per la precisazione delle conclusioni.
9. In seguito alla sostituzione dell'udienza del 9.1.2025 ex art. 127 ter c.p.c., le parti hanno depositato le note nelle quali hanno rassegnato le conclusioni come trascritte in epigrafe e,
con provvedimento reso il 10.1.2025 ai sensi del comma 3 di detta disposizione, il giudice ha trattenuto la causa in decisione, assegnando i termini previsti dall'art. 190 c.p.c. per il
4 deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
***
10. La domanda risarcitoria formulata dalla deve essere accolta, nei Controparte_1
termini e per le ragioni che seguono.
10.1 Occorre antitutto osservare che l'attrice ha fornito prova idonea della dinamica del sinistro oggetto di causa, in particolare:
a. nei confronti della – oltre che in ragione della prova orale CP_2
menzionata nel punto che segue – ai sensi dell'art. 115 c.p.c., non avendo la convenuta costituita contestato la veridicità della ricostruzione dei fatti esposta dall'attrice;
b. nei confronti del convenuto contumace , laddove i due testimoni CP_3
interrogati all'udienza dell'11.7.2023 hanno concordemente riferito di avere assistito al sinistro occorso il 23.8.2021 nello specchio d'acqua prospiciente la località Cala Luna, tra il gommone di proprietà della – Controparte_1
fermo all'ancora e con il motore fuoribordo Yamaha Fl250 (in funzione) – e quello condotto da , entrambi quali conducenti, rispettivamente, del CP_3
natante oggetto di causa e di un altro gommone di proprietà della Tes_2
società attrice ( ), nonché di conoscere il convenuto (sul punto, Testimone_1
ha affermato che quest'ultimo “lavora al porto di Cala Gonone”); Tes_2
della rispondenza al vero delle dichiarazioni rese dai suddetti soggetti non v'è
ragione di dubitare, nonostante siano entrambi dipendenti della società attrice,
laddove l'attendibilità del testimone non può certo essere aprioristicamente esclusa in presenza del mero rapporto lavorativo con una delle parti, “in difetto di ulteriori
elementi dai quali il giudice del merito desuma la perdita di credibilità” (Cass. n.
6001/2023, n. 98/2019, n. 25358/2015, n. 1109/2006), elementi non emersi nel
5 caso in esame;
c. non costituendosi in giudizio, il convenuto non ha peraltro fornito alcuna ricostruzione alternativa dei fatti di causa.
10.2 In relazione al quantum – profilo su cui controvertono le parti costituite – alla luce delle allegazioni delle parti, della documentazione prodotta e delle conclusioni alle quali è
pervenuto il CTU – la cui relazione è stata predisposta con metodo corretto ed esente da vizi logici, dalla quale il giudice non ha pertanto motiva di discostarsi – si osserva quanto segue:
a. riguardo al danno emergente, all'esito delle operazioni peritali, l'ing.
ha concluso che, all'epoca del sinistro: Persona_1
i. “i costi necessari per la riparazione del motore fuoribordo ammontano a
euro 30.866 iva inclusa, euro 25.300 iva esclusa” (rottura dell'albero di distribuzione, danneggiamento della puleggia dentata, di due pistoni e dell'albero a camme montato sulla testata del motore, come descritti alle pagine 6-7-8 dell'elaborato tecnico), in base a “quanto riportato nel
preventivo di riparazione in Allegato 4.1 a cura della Controparte_4
di Olbia, concessionario ufficiale Yamaha”;
[...]
ii. “Il valore commerciale del motore fuoribordo, secondo quanto riportato al
Paragrafo 5 della Relazione può essere stimato pari a euro 16.000 iva
compresa, euro 13.115 iva esclusa”;
la parte attrice, pur precisando le conclusioni in conformità all'atto di citazione,
non ha sollevato alcuna contestazione sulle valutazioni effettuate dal CTU, né,
durante le operazioni, ha formulato osservazioni alla bozza di relazione peritale;
a pagina 3 della sua comparsa conclusionale la parte convenuta ha evidenziato che “Il CTU, ing. quindi attenendosi al quesito ha stimato tutti i danni Persona_1
6 riportati dall'imbarcazione e su di essi ha dato risposta esaustiva concludendo, a
pag. 13 del proprio elaborato, nel determinare il valore del risarcimento pari ad €
13.300 IVA inclusa;
importo questo calcolato detraendo dal valore commerciale
del motore danneggiato ( € 16.000,00 iva esclusa ) quanto ricavabile dalla vendita
dei pezzi di quello vecchio sul mercato dell'usato ( 2700,00 iva inclusa). Importo
dal quale andrà dedotta la somma di € 5.000,00, già corrisposta dalla in CP_2
sede stragiudiziale”, contestando tuttavia come nei quesiti peritali non sia stata demandata al CUT l'esclusione “di eventuali altri danni al motore sopraggiunti e
provocati dall'imperizia del proprietario che con la sua condotta post sinistro ha
causato un aggravamento di essi”;
b. tale ultima osservazione non è invero condivisibile, laddove – richiamato l'insegnamento secondo cui in tema di concorso del fatto colposo del danneggiato
nella produzione dell'evento dannoso, a norma dell'art. 1227 c.c., – applicabile,
per l'espresso richiamo contenuto nell'art. 2056 c.c., anche nel campo della
responsabilità extracontrattuale – la prova che il creditore-danneggiato avrebbe
potuto evitare i danni dei quali chiede il risarcimento usando l'ordinaria diligenza
deve essere fornita dal debitore danneggiante che pretende di non risarcire, in
tutto o in parte, il creditore» (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n.
25712 del 2023; Cass. n. 7777 del 2014; Cass. n. 4954 del 2007)” (Cass. n.
10798/2024) – nel caso in esame, la parte convenuta:
i. non ha neppure specificato l'ubi consistam del concorso colposo della parte attrice, essendosi limitata a sostenere nella comparsa di risposta che “il danno
(…) ha subito un aggravamento a causa della condotta dello stesso
danneggiato”, oltre a non avere depositato la prima memoria ex art. 183,
comma 6, c.p.c. e, analogamente, nella seconda memoria ha chiesto disporsi
7 accertamento peritale volto “a determinare l'entità del danno realmente
causato all'imbarcazione in conseguenza del sinistro per cui è causa con
esclusione di eventuali ulteriori danni provocati dalla condotta del
danneggiato”
ii. non ha articolato alcuna istanza istruttoria sul punto;
iii. solo nel corso delle operazioni peritali ha sostenuto che vi sarebbe stato un duplice urto, il primo riguardante la calandra e il secondo “dovuto
all'avviamento del motore e ipotizzata navigazione” (circostanza menzionata nell'atto di citazione e riferita dall'attrice a quanto evidenziato dalla compagnia assicuratrice nelle missive stragiudiziali precedenti l'odierna causa,
documentazione tuttavia non agli atti), allegazione, oltre che tardiva, sfornita di qualsivoglia riscontro probatorio, laddove entro la maturazione delle preclusioni istruttorie la parte convenuta non ha depositato le fotografie asseritamente scattate dal perito assicurativo al motore danneggiato, documenti alla cui produzione nel corso delle operazioni l'attrice non ha peraltro prestato il consenso (come riportato dal CTU a pag. 4 della relazione tecnica);
il ristoro spettante all'attrice è quindi pari al valore del mezzo all'epoca del sinistro (16.000,00 euro, IVA compresa), siccome nettamente inferiore ai costi delle riparazioni (30.866,00 euro, IVA inclusa), palesemente antieconomiche;
c. nulla compete invece alla danneggiata a titolo di danno da lucro cessante, poiché:
i. in linea generale, è noto come “il danneggiato non debba limitarsi a
dimostrare di aver subito il fermo del veicolo, ossia a dimostrare la mera
indisponibilità del mezzo dì trasporto, è pacifico (oltre alla già citata Cass. n.
20620/ 2015; Cass. n. 124 del 2016, ed infine Cass. n. 9348 del 2019, poi
Cass. 17897/ 2020, nei motivi): egli deve dimostrare di aver sostenuto la spesa
8 per il noleggio quale conseguenza del danneggiamento del suo veicolo” (Cass.
n. 27389/2022);
ii. la peculiarità della fattispecie in esame riposa sulla considerazione che il pregiudizio lamentato riguarda l'indisponibilità del natante nei giorni di agosto
2021 successivi al sinistro e nel seguente mese di settembre, ossia l'impossibilità per l'attrice di impiegarlo nello svolgimento della sua attività
commerciale, noleggiandolo ai clienti;
iii. la società danneggiata non ha tuttavia assolto all'onere di fornire (quantomeno un indizio di) prova dei pregiudizi subiti, essendosi limitata a produrre il prezziario applicato ai propri clienti per il noleggio delle imbarcazioni nell'anno 2021, mentre avrebbe dovuto depositare documentazione contabile che consentisse di constatare i ricavi medi percepiti in analoghi periodi degli anni precedenti – e, conseguentemente, di stimare quelli ottenibili dal noleggio del singolo gommone – o, comunque, di valutare l'eventuale contrazione degli stessi in seguito al sinistro, stante l'inutilizzabilità del natante oggetto di causa;
iv. né, alla luce di tale carenza documentale, può predicarsi il ricorso alla liquidazione equitativa del danno, la quale “non può sopperire al difetto di
prova del danno, giacché essa presuppone che il pregiudizio del quale si
reclama il risarcimento sia stato accertato nella sua consistenza ontologica;
se
tale certezza non sussiste, il giudice non può procedere alla quantificazione
del danno in via equitativa, non sottraendosi tale ipotesi all'applicazione del
principio dell'onere della prova quale regola del giudizio, secondo il quale se
l'attore non ha fornito la prova del suo diritto in giudizio la sua domanda deve
essere rigettata, atteso che il potere del giudice di liquidare equitativamente il
danno ha la sola funzione di colmare le lacune insuperabili ai fini della sua
9 precisa determinazione (v. Cass., 12/04/2023, n. 9744; Cass., 22/02/2017, n.
4534; Cass., 14/05/2018, n. 11698)” (Cass. n.27343/2024).
10.3 L'obbligazione di risarcimento del danno da fatto illecito extracontrattuale tende a ricostruire nel patrimonio del danneggiato l'entità economica perduta, con la conseguenza che spetta a quest'ultimo, oltre al valore per equivalente monetario del bene perduto, anche il ristoro per il ritardato pagamento, sul rilievo che “ai fini
dell'integrale risarcimento del danno conseguente a fatto illecito sono dovuti sia la
rivalutazione della somma liquidata ai valori attuali, al fine di rendere effettiva la
reintegrazione patrimoniale del danneggiato, che deve essere adeguata al mutato
valore del denaro nel momento in cui è emanata la pronuncia giudiziale finale” (e alla
quale, naturalmente, non si fa luogo se la somma risulta liquidata dal giudice già al
valore “attuale” del bene perduto), “sia gli interessi compensativi sulla predetta
somma, che sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato
conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito” (tra le molte, Cass. Sez.
3, sent. 10 giugno 2016, n. 11899, Rv. 640204-01)” e, con particolare riferimento al danno da ritardo, gli “interessi «compensativi» (o risarcitori), in effetti, sono gli
interessi dovuti dal debitore in caso di credito al risarcimento del danno
extracontrattuale (che, in quanto illiquido, non consente la decorrenza degli interessi di
pieno diritto) sulle somme liquidate a tale titolo, con decorrenza dalla maturazione del
diritto, e cioè dal momento del fatto illecito (art. 1219, comma 2, n. 1, cod. civ.), fino al
passaggio in giudicato della sentenza che decide sulla loro liquidazione” e ciò “in
funzione compensativa del pregiudizio subito dal creditore per il tardivo conseguimento
della somma corrispondente all'equivalente pecuniario dei danni subiti, dei quali,
quindi, costituiscono, al pari della rivalutazione monetaria, una componente (così, in
motivazione, Cass. Sez. 2, ord. 10 dicembre 2012, n. 39376, Rv. 663173-01), sempre
10 che, beninteso, “una domanda di liquidazione degli stessi sia stata formulata”. (Cass.
Sez. 3, sent. 15 febbraio 2023, n. 4938, Rv. 667257-01)” (Cass. n. 10376/2024), sebbene non debba trascurarsi come sulla questione de qua non vi sia “uniformità di vedute (da
una parte si ritiene necessaria l'istanza del danneggiato –da ultimo Cass. n. 10376 del
2024 e n. 4948 del 2023-, dall'altra la si ritiene non necessaria - da ultimo Cass. n.
39376 del 2021)” (Cass. n. 29256/2024).
Poiché si ritiene condivisibile il primo orientamento citato – sul rilievo che risultano inconciliabili “(logicamente, prima ancora che in punto di stretto diritto) il principio
della loro rilevabilità (e del conseguente riconoscimento) officiosa da parte del giudice
in assenza di specifica domanda, con quello per il quale tale forma di interessi possa
essere liquidata dal giudice solo in presenza della prova che la somma rivalutata, o
liquidata in moneta attuale, sia inferiore a quella di cui il creditore avrebbe disposto,
alla data della sentenza, se il pagamento della somma originariamente dovuta fosse
stato tempestivo;
si fatica a comprendere, in altri termini, come possa onerarsi il
creditore della prova di un dar no del quale si afferma, specularmente, la non necessità
di una specifica domanda” (Cass. n. 4938/2023) – non avendo la parte attrice formulato alcuna domanda relativa agli interessi compensativi, neppure menzionati nel corpo dell'atto di citazione (né tantomeno nei successivi scritti difensivi), a quest'ultima compete unicamente la rivalutazione all'attualità dell'importo riconosciuto di 16.000,00
euro, relativo al valore di mercato del natante all'epoca del sinistro.
Poiché sulla liquidazione del danno incide il pagamento intermedio di 5.000,00 euro effettuato con assegno consegnato al legale dell'attrice l'1.3.2022, tale importo deve essere scomputato, devalutandolo alla data dell'illecito, sottraendolo dal credito e,
infine, rivalutando la differenza all'attualità, così ottenendosi il seguente risultato:
DEVALUTAZIONE ACCONTO
11 Importo da devalutare: € 5.000,00
Dal mese di: marzo 2022 Al mese di: agosto 2021
Indice Istat utilizzato: FOI generale
Indice marzo 2022: 109,9
Indice agosto 2021: 104,7
Raccordo indici: 1 Indice di devalutazione: 0,952
Totale devalutazione: € 238,10
Importo devalutato: € 4.761,90
DIFFERENZA TRA Parte_1
(16.000,00-4.761,90=) 11.238,10 euro
Parte_2
Capitale iniziale: € 11.238,10 Data iniziale: 23/08/2021
Data finale: 31/03/2025
Decorrenza rivalutazione: agosto 2021
Scadenza rivalutazione: marzo 2025
Indice Istat utilizzato: FOI generale Indice alla decorrenza: 104,7
Indice alla scadenza: 121,4
Raccordo indici: 1
Coefficiente di rivalutazione: 1,16
Totale rivalutazione: € 1.798,10 Capitale rivalutato (s.e.o): € 13.036,20.
10.4 Poiché, una volta liquidato dal giudice, il debito di valore si trasforma in debito di valuta, sull'importo di 13.036,20 euro competono all'attrice gli interessi legali dal passaggio in giudicato della presente sentenza fino al saldo, ai sensi dell'art. 1282 c.c.
(sul punto, Cass. n. 10376/2024, n. 7697/2014, n. 4993/2004).
11. Le spese di lite debbono essere regolate in virtù del principio di soccombenza, previsto dagli artt. 91 ss. c.p.c., quindi poste interamente a carico di e della CP_3
in solido tra loro, non ravvisandosi ragioni che possano giustificarne la CP_2
compensazione neppure parziale tra le parti, sul rilievo che il riconoscimento di una somma – anche sensibilmente – inferiore (13.036,20 euro) rispetto a quella pretesa dalla parte (52.274,24 euro) non integra un'ipotesi di soccombenza reciproca, in virtù del
12 recente pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (ord. n.
32061/2022), secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta,
anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca
soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande
contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale
accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la
condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte
soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in
presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ.”,
ulteriori presupposti non ravvisabili nel caso in esame.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari previsti dal D.M. 55/2014, secondo lo scaglione compreso tra 5.200,01 euro e 26.000,00
euro (ossia sulla somma riconosciuta, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. con riduzione della metà per i compensi delle fasi di studio ed introduttiva, atteso il livello modesto di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. senza riduzioni o aumenti per i compensi della fase istruttoria, nella quale la parte attrice ha depositato documenti, ha formulato istanze istruttorie (prova per testimoni), oltre a partecipare alle operazioni peritali con nomina di un proprio consulente;
c. con riduzione della metà per i compensi della fase decisionale, considerato che la parte attrice ha depositato unicamente la comparsa conclusionale, nella quale ha peraltro pedissequamente insistito nelle ragioni esposte nell'atto di citazione.
Poiché, all'esito del giudizio, il valore della causa deve essere individuato, non già
nello scaglione compreso tra 52.000,01 euro e 260.000,00 euro (derivante dalla somma di
13 52.274,24 euro pretesa dall'attrice), bensì in quello compreso tra 5.200,01 euro e
26.000,00 euro, i convenuti dovranno essere condannati al rimborso del contributo unificato corrispondente a tale ultimo valore (237,00 euro).
12. Nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 24.10.2024
in complessivi 601,48 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e I.V.A. di legge) – debbono essere poste a carico delle parti convenute, laddove le operazioni peritali si sono rese necessarie per quantificare il danno emergente subito dalla società attrice in conseguenza del sinistro oggetto di causa.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. condanna e la in solido tra loro, a pagare alla CP_3 CP_2
13.036,20 euro, oltre agli interessi legali, decorrenti dal Controparte_1
passaggio in giudicato della presente decisione fino al saldo, a titolo di risarcimento dei danni subiti dal natante (con motore fuoribordo Yamaha mod. FL250DETX N.
6CH1003959) di proprietà dalla società attrice in data 23.8.2021 a Dorgali, Frazione
Cala Gonone, località Cala Luna, sinistro ascrivibile in via esclusiva alla responsabilità del convenuto;
b. condanna e la in solido tra loro, a rimborsare CP_3 CP_2
alla e spese processuali, così liquidate: Controparte_1
€ 459,50 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 388,50 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 1.680,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 850,50 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 237,00 per contributo unificato (dovuto in ragione del decisum);
€ 27,00 per spese di iscrizione a ruolo;
€ 14,28 per spese di notifica;
€ 3.656,78 complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge;
14 c. dispone che, nei rapporti interni tra le parti, le spese di CTU – liquidate con decreto reso il 24.10.2024 in complessivi 601,48 euro a titolo di onorari (oltre ad oneri previdenziali e I.V.A. di legge) – siano poste interamente a carico di CP_3
e della
[...] CP_2
Nuoro, 7.5.2025
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
15