Sentenza 23 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/05/2002, n. 7592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7592 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' NOM DE POP ITA0 759 2 /0 2 REPUBBLICA ITALIANA LA CORT SUPREMA DICASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G.N. 23528/99 Cron. 21070 Dott. Michele DE LUCA Rel. Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Rep. Dott. Maura LA TERZA Consigliere Ud. 12/03/02 Dott. Giovanni MAMMONE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN T ENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, STATO, che lo presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
DEL SANTE LUCIANA, elettivamente domiciliata in ROMA P.ZZA MARTIRI DI BELFIORE n. 2, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO CONCETTI, che la rappresenta e difende, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
2002 resistente con mandato 1063 -1- avverso la sentenza n. 302/98 del Tribunale di BOLOGNA, depositata il 07/12/98- R.G. N. 5948/96; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/03/02 dal Consigliere Dott. Michele DE LUCA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giovanni GIACALONE che ha concluso per il rigetto o in subordine rimessione alle S.U. per le questioni di cui ai punti tre e quattro del ricorso. -2- Svolgimento del processo. -Con la sentenza ora denunciata, il Tribunale di Bologna – in riforma della sentenza del Pretore di Parma in data 12/24 giugno 1996 - condannava il Ministero dell'interno a corrispondere l'assegno d'invalidità civile, con decorrenza dal 1° settembre 1994, in favore di UC DE TE. Osservava, infatti, il giudice d'appello: "la consulenza tecnica medico-legale, espletata nel corso del giudizio di secondo grado, appare precisa e puntuale, esente da vizi logici e scientifici, e, come tale, appare appagante e convincente e viene pienamente recepita e fatta propria nelle conclusioni del collegio C h giudicante"; ne risulta diagnosticato, tra l'altro, un "disturbo depressivo-affettivo maggiore di vecchia data, con somatizzazioni libere", per il quale la terapia farmacologica non ha permesso il minimo miglioramento;
a questo disturbo psichico va aggiunto, poi, il "quadro degenerativo-artrosico (....) a livello lombo-sacrale"; F pertanto la signora DE TE ha una riduzione della capacità lavorativa del 75% fin dalla presentazione della domanda;
il requisito socio-economico risulta, poi, da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, assistita da "presunzione di verità, che deriva dall'assoggettamento a sanzione penale del reato di falso". Avverso la sentenza d'appello, il Ministero dell'interno propone ricorso per cassazione affidato a dieci motivi. L'intimata ha depositato procura alle liti. Motivi della decisione.
1.1.Con il primo ed il secondo motivo di ricorso - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art.13 legge n.118 del 1971), nonché 1 vizio di motivazione (art. 360, n. 3 e 5, c.p.c.) - il Ministero dell'interno censura la sentenza impugnata per avere riconosciuto all'attuale intimata il diritto all'assegno d'invalidità civile, aderendo alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio d'appello, senza considerare le conclusioni divergenti del consulente nominato in primo grado e senza motivare le ragioni della propria scelta fra le due conclusioni. I motivi non sono fondati.
1.2.Invero l'adesione del giudice d'appello alla consulenza tecnica disposta nello stesso grado di giudizio, ancorché divergente rispetto a quella disposta in primo grado, non dev'essere specificamente giustificata secondo la - giurisprudenza di questa Corte (vedi, per tutte, Cass. n. 9567/2001) - ove il parere, al quale si presti adesione, offra elementi sufficienti per motivare la decisione, come nella specie, confutando eventuali elementi di segno contrario (che, nella specie, sembrano esaurirsi nella prospettata divergenza fra le due consulenze, di per sé irrilevante). La sentenza impugnata non si discosta dal principio di diritto enunciato e non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con i primi due motivi di ricorso. denunciando violazione e falsa2.1.Con il terzo ed i quarto motivo applicazione di norme di diritto (art. 13 legge n.118 del 1971), nonché vizio di motivazione (art. 360, n. 3, 4 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata per avere riconosciuto all'attuale intimata il diritto all'assegno d'invalidità civile sebbene non risultasse in possesso dei requisiti socio-economici, quali lo stato di incollocazione ed il requisito reddituale. I motivi sono fondati, per quanto di ragione. 2 2.2.Ai fini del riconoscimento del diritto all'assegno di invalidità civile (previsto dall'art. 13 I.13 marzo 1971, n.118), il requisito - costitutivo del diritto - dello "stato di incollocazione" dev'essere dimostrato mediante l'infruttuosa iscrizione nelle liste speciali degli aventi diritto al collocamento obbligatorio oppure secondo l'orientamento (ora) consolidato della giurisprudenza di - questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n. 203/92 delle sezioni unite, 10263/2001, 11271, 11262, 10205, 8055/2000 della sezione lavoro) - mediante presentazione della domanda d'iscrizione nelle medesime liste. La sentenza impugnata si discosta dal principio di diritto enunciato. Tanto basta per accogliere i motivi di ricorso in esame, per quanto di ragione. Resta assorbita, infatti, la denuncia contestuale del ricorrente circa il difetto degli altri requisiti socio-economici e, segnatamente, circa l'idoneità della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà a dimostrare il possesso del requisito reddituale.
3.1.Con il quinto, sesto e settimo motivo - denunciando violazione e falsa applicazione di norme di diritto (art. 75, 83 c.p.c.) nonché nullità della sentenza e vizio di motivazione (art. 360, n.3, 4 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata per non avere rilevato che il ricorso introduttivo del giudizio era stato proposto personalmente dalla parte, sebbene affetta da "incapacità assoluta ovvero relativa", in dipendenza dell'accertata infermità psichica, con la conseguenza che l'intero procedimento é da ritenersi nullo o inesistente. I motivi non sono fondati.
3.2. L'incapacità naturale é priva di qualsiasi rilevanza nel processo - senza che ne risultino violati principi, disposizioni o norme della costituzione (vedi 3 appresta, ed é opportuno che ne predisponga di sempre più efficaci, strumenti di tutela dell'infermo, anche quando tale condizione non sia stata ancora giudizialmente accertata come idonea a determinare l'interdizione o l'inabilitazione" (quale la tutela dei diritti degli incapaci, anche mediante la richiesta di provvedimenti cautelari in casi d'urgenza, che – come sottolinea la - stessa Corte costituzionale – l'ordinamento giudiziario (art.73 r.d. 30 gennaio - 1941, n. 12) attribuisce al pubblico ministero, che, peraltro, può intervenire (ai sensi dell'art. 70, ultimo comma, c.p.c.) "nel processo nel quale l'incapace, non ancora interdetto o inabilitato, sia parte”). Infatti "sono capaci di stare in giudizio" – a norma dell'art.75, primo comma, c.p.c. "le persone che hanno il libero esercizio dei diritti che vi si fanno - valere". Tale disposizione é di "stretta interpretazione" - secondo la giurisprudenza di questa Corte (vedine, per tutte, le sentenze n.5152/99, 10425/94) - e, come tale, va interpretata nel senso che la prevista capacità processuale ne risulta esclusa soltanto per i soggetti legalmente privati della capacità d'agire con sentenza d'interdizione o d'inabilitazione o a seguito della nomina di tutore o di curatore provvisorio, nel corso dei giudizi rispettivi, non già per i soggetti colpiti da incapacità naturale. Ne risulta assicurata, così, la "garanzia di difesa" (art.24 cost.) che - come ha sottolineato la stessa Corte costituzionale (nella sentenza n.468/92, cit.) - comprende, per quel che qui interessa, anche il "diritto" dell'incapace naturale "di non essere privato della capacità processuale se non mediante un giudizio in cui é previsto l'esame dell'infermo di mente (ord.n.41/88 della stessa Corte cost.) e nel quale lo stesso può compiere tutti gli atti del procedimento (art. 716 c.p.c.)". -Peraltro ne risulta apprestata per quanto si é detto – un'adeguata tutela dello stesso incapace naturale. -La sentenza impugnata – che non ha attribuito rilievo all'asserita incapacità naturale dell'attuale resistente – non merita, quindi, le censure che le vengono mosse con i motivi di ricorso in esame. Parimenti infondati sono gli altri motivi. denunciando violazione e falsa4.1.Con l'ottavo, nono e decimo motivo applicazione di norme di diritto (art. 34, 295 c.p.c.) nonché nullità della sentenza e vizio di motivazione (art.360, n.3, 4 e 5, c.p.c.) - il ricorrente censura, in subordine, la sentenza impugnata per avere risolto incidenter tantum una questione di status concernente la capacità d'intendere e di volere dell'attuale intimata – che avrebbe dovuto formare oggetto di autonomo - procedimento (ai sensi degli art.712 e seguenti c.p.c.). Anche i motivi di ricorso in esame - come é stato anticipato - sono infondati. -come di quelle "fisiche" - é4.2. L'accertamento di "affezioni psichiche" strumentale, nel presente giudizio, soltanto al riconoscimento del diritto all'assegno d'invalidità civile, fatto valere dall'attuale intimata. Esula, pertanto, la questione pregiudiziale di stato (vedi Cass. 15071/2001) - prospettata con i motivi di ricorso in esame – che sia necessario decidere con - autorità di giudicato (ai sensi dell'art. 34 c.p.c.).
5.Pertanto il secondo ed il terzo motivo di ricorso vanno accolti, per quanto di ragione, mentre vanno rigettati gli altri motivi. Per l'effetto, la sentenza impugnata dev'essere cassata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio ad altro giudice d'appello, designato in dispositivo, perché proceda al riesame della comtroversia - uniformandosi al principio di diritto enunciato - e provveda, contestualmente, al regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, per quanto di ragione, e rigetta gli altri motivi;
Cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Corte d'appello di Firenze, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, il 12 marzo 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente bylchu Chal Dille IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria oggi, 23 MAG. 2002 IL CANCELLIERE 1 N . T 7 R S - A S 8 ' - A L 1 L D 1 E . D A O E S I I S G L P N S G O E E S S L N E A C A A L O A T L T D S E T I O E D , R P I O M D I R T O A S I D G E E T R N E S E 6