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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/07/2025, n. 11231 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 11231 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 60746 / 2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dal Monte ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Trastevere n. 203
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Garau ed elettivamente domiciliata presso il suo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145
CONVENUTA di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Garau ed elettivamente domiciliato presso il suo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145
CONVENUTA
e di
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Pagina 1 OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni per sinistro stradale.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
nella qualità di mandataria e corrispondente della Controparte_4 Controparte_5
al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro
[...]
verificatosi in data 18.12.2017.
L'attrice riferiva che alla predetta data, alle ore 05.20 circa, mentre percorreva, in
Roma, via Casilina alla guida della vettura Dacia Sandero, targata ET669LA e di proprietà di in prossimità del civico 1665, veniva urtata nella parte Controparte_6
posteriore dal veicolo Volkswagen LO, targato AG39YMA, di proprietà di Per_1
e condotto da , che percorreva la medesima strada
[...] Persona_2
dietro l'autovettura dalla stessa condotta, provocandole ingenti danni.
Dichiarava che sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU, che veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Palestrina, che la Compagnia aveva pagato senza alcuna contestazione l'intero danno subito dal veicolo, che invitava sia la CP_1
sia la alla stipulazione di negoziazione assistita ma
[...] Persona_2
che tale proposta rimaneva senza esito, che in particolare la non Controparte_1
accettava ritenendo sufficiente quanto già liquidato (€ 1.360,00 per I.P., I.T.P. e spese mediche), che tale somma veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che la era obbligata al Controparte_1
risarcimento del danno causato da e, per l'effetto, di Persona_2
condannare la al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i Controparte_1
danni subiti nella misura di € 66.711,00, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando tutto quando Controparte_1
ex adverso dedotto. In primo luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sia sostanziale sia processuale e chiedeva di essere estromessa dal giudizio, in
Pagina 2 quanto, essendo il sinistro con il veicolo straniero avvenuto in , legittimato CP_1
passivo era solo l e non la società mandataria per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri, deputata alla sola gestione stragiudiziale delle pratiche.
Inoltre rilevava la nullità della citazione in quanto non era stato citato in giudizio il responsabile del danno - il proprietario del veicolo Volkswagen LO - e che, trattandosi di infortunio in itinere già indennizzato dall'Inail, parte attrice avrebbe potuto agire per il solo danno differenziale, detratto l'importo di € 1.360,00 già corrispostole, e che comunque parte attrice doveva dimostrare sia l'evento sia il danno sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'evento. Negava poi la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lamentate lesioni alla spalla destra, diagnosticate solo dopo più di un mese dall'evento, contestando, infine, anche la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con conseguente estromissione dal Controparte_1
giudizio e vittoria di spese, in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità della citazione per errore nella vocatio in ius per non aver citato anche il responsabile civile, e, nel merito, di accertare l'esistenza di una posizione di surroga dell'Inail e per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda, di decurtare le somme già corrisposte dall'Inail a parte attrice e comunque di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare congruo l'importo già pagato a parte attrice, con vittoria delle spese di lite. Contro Successivamente, autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e del responsabile civile, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
il quale dichiarava che parte attrice aveva già ricevuto delle somme, anche
[...]
dall'Inail, a titolo di indennizzo e che pertanto era legittimata a richiedere solo il danno differenziale. Dichiarava comunque che parte attrice doveva dimostrare sia l'evento sia il danno sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'evento. Negava il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni alla spalla lamentate da parte attrice e la valenza probatoria della consulenza tecnica di parte depositata in atti, negando anche
Pagina 3 la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, quindi, nel merito, in via principale, di accertare l'esistenza di una posizione di surroga dell'Inail e per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda, di decurtare le somme già corrisposte dall'Inail a parte attrice e di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare per quanto riguardava le lamentate lesioni alla spalla destra;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare congruo l'importo già pagato a parte attrice, con vittoria delle spese di lite.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, cpc n. 1 parte attrice insisteva nelle proprie domande ed in particolare nella legittimazione passiva di , Controparte_1
Contro chiedendone la condanna in solido con l
La causa, assegnata alla dott.ssa è stata istruita con i documenti Persona_3
prodotti dalle parti e CTU medico-legale. All'udienza del 28.04.2025, previa surroga, come da disposizioni del Presidente di Sezione, la causa è stata trattenuta in decisione da questo giudice, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , deputata alla sola gestione dei sinistri in via stragiudiziale. Controparte_1
Nel caso di specie si tratta di un sinistro avvenuto nel territorio italiano con un veicolo immatricolato all'estero; sono gli stessi VV.UU. a rappresentare nel verbale in atti che trattasi di veicolo (Volkswagen LO) con targa estera e precisamente rumena.
In questi casi, ai sensi degli art. 125 e 126 del D.lgs. del 07.09.2005 n. 209, per il risarcimento dei danni è necessario rivolgersi all che, Controparte_2
in caso di giudizio, sarà legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della
Compagnia estera e che assumerà anche la qualità di domiciliatario del responsabile civile. Al riguardo deve poi rilevarsi come sia l'art. 153 del D.lgs. n. 209/2005 sia la sentenza della Corte di cassazione n. 10124/2015 sia la Direttiva 2000/25/CE, invocate da parte attrice, riguardano il diverso caso di un sinistro avvenuto all'estero,
e più precisamente di un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di
Pagina 4 residenza della persona lesa.
Pertanto deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio della . Controparte_1
Per quanto riguarda il merito della vicenda si rileva come dal verbale della Polizia di
Roma Capitale depositato in atti risulta accertato che nel giorno, ora e luogo indicato
è avvenuto lo scontro tra la condotta da parte attrice e la Volkswagen CP_7
LO (immatricolata in Romania) di proprietà di e condotta da Persona_1 [...]
. A verbale è altresì riportata la dichiarazione di quest'ultima la Persona_4
quale ha espressamente riconosciuto di aver tamponato la vettura della Pt_1
“Percorrevo via Casilina proveniente da fuori Roma e diretta a Roma centro, in prossimità del civico 1665 di via Casilina e precisamente all'inizio del cavalcavia di via Casilina …. Tamponavo il veicolo che mi precedeva già fermo”. Trattasi di dichiarazione perfettamente corrispondente con quanto dichiarato alle autorità dalla stessa parte attrice: “Percorrevo via Casilina, proveniente da fuori Roma e diretta a
Roma Centro, giunto in prossimità civico 1665 di via Casilina, precisamente all'inizio del cavalcavia di via Casilina, vedevo in lontananza dei lampeggianti con un incidente, coì ho rallentato come hanno rallentato i veicoli che mi precedevano, quando ho sentito un urto violento nella parte posteriore del mio veicolo tale da spingermi in avanti e mi sono resa conto di essere stata tamponata da un veicolo che mi seguiva”.
Risulta quindi provata l'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo immatricolato all'estero nella determinazione del sinistro in esame.
Al riguardo si rileva che “La presunzione di uguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, II comma, cc, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Di conseguenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (CC n. 3696/2018).
Pagina 5 In merito alle lesioni subite da part attrice deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica di ufficio da parte della dott.ssa , le cui conclusioni sono Persona_5
totalmente condivise e fatte proprie da questo Giudice in quanto congruamente motivate, ha concluso che in conseguenza del sinistro di cui è causa la ha Pt_1
riportato “Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da esiti algico-disfunzionali a carico del rachide cervicale e della spalla destra...” e che tale condizione ha determinato una ITT di 60 giorni, una successiva ITP al 75% di 30 giorni, una successiva ITP al 50% di giorni 60, una successiva ITP al 25% di 60 giorni e un'invalidità permanente dell'8%; il lieve danno fisiognomico è stato compreso nella valutazione del danno biologico globale, non sono state documentate spese mediche e non sono state reputate prevedibili spese future.
Per la quantificazione deve applicarsi la tabella di cui alla L.57/2001, art. 139 del D.
Lgs. N. 209/2005, aggiornata dal D.M. 16.07.2024.
Conseguentemente, a parte attrice vanno liquidati i seguenti importi ai valori attuali:
1) € 3.314,40 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
2) € 1.242,90 a titolo di inabilità temporanea al 75%;
3) € 1.657,20 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 50%;
4) € 828,60 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 25%;
5) € 12.492,99 a titolo di danno biologico (rapportato all'8 % in un soggetto che al momento dell'incidente aveva 53 anni); per un importo complessivo pari ad € 19.536,09.
Stante l'assenza di prova che le lesioni abbiano inciso su specifici aspetti dinamico- relazionali personali e/o abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, non si ritiene di riconoscere alcunché a titolo di danno morale.
Da tale importo dovrà essere detratto non solo l'importo già ricevuto in sede stragiudiziale al netto delle spese legali e rivalutato all'attualità, pari ad € 1.596,64 ma anche quanto ricevuto dall'Inail, sia pure per poste omogenee (€ 5.127,04 per
Pagina 6 danno biologico come da certificazione Inps depositata in atti), per un residuo complessivo importo pari ad € 12.812,41.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto ed il pagamento dell'acconto e solo sull'ulteriore somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla data odierna;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese del giudizio vengono liquidate come da DM 147/2022 (oltre alle spese di
CTU medico – legale liquidate definitivamente in € 650,00 oltre IVA) nella misura minima viste le questioni giuridiche trattate di non particolare rilevanza e vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della con Controparte_1
conseguente estromissione dal presente giudizio;
- condanna a rifondere le spese di giudizio della Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre ad IVA, CPA e rimborso spese
[...]
forfettarie;
- accoglie, in parte, la domanda di parte attrice e per l'effetto, dichiarata
Pagina 7 l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Volkswagen LO, targata AG39YMA, di proprietà di , nella determinazione del Persona_1
sinistro avvenuto in Roma, in via Casilina, in prossimità del civico 1665, in data 18.12.2017, alle ore 05.20, condanna l' Controparte_2
a risarcire a l'importo di € 12.812,41, oltre al lucro
[...] Parte_1
cessante e agli interessi legali calcolati secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza;
- condanna l' alla refusione nei confronti di Controparte_2
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi Parte_1
oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (nulla per spese vive in quanto non risultano saldati né il Contributo Unificato né la prevista marca da bollo) da liquidarsi all'avv. Federica Dal Monte che si è dichiarata antistataria;
- condanna l alla refusione delle spese di Controparte_2
CTU liquidate definitivamente, in € 650,00 oltre IVA che verranno rimborsate a parte attrice nella sola misura che risultino effettivamente versate.
Roma, 25.07.2025.
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
Pagina 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
DODICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 60746 / 2021 promossa da:
, rappresentata e difesa dall'avv. Federica Dal Monte ed Parte_1
elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma, viale Trastevere n. 203
ATTRICE nei confronti di in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Garau ed elettivamente domiciliata presso il suo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145
CONVENUTA di in persona del legale Controparte_2
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Paolo Garau ed elettivamente domiciliato presso il suo in Roma, viale Giuseppe Mazzini n. 145
CONVENUTA
e di
CP_3
CONVENUTO CONTUMACE
CONCLUSIONI: le parti hanno concluso come da verbale di udienza di precisazione delle conclusioni.
Pagina 1 OGGETTO: controversia in materia di risarcimento danni per sinistro stradale.
Con atto di citazione ritualmente notificato evocava in giudizio Parte_1
nella qualità di mandataria e corrispondente della Controparte_4 Controparte_5
al fine di ottenere il risarcimento delle lesioni subite a seguito del sinistro
[...]
verificatosi in data 18.12.2017.
L'attrice riferiva che alla predetta data, alle ore 05.20 circa, mentre percorreva, in
Roma, via Casilina alla guida della vettura Dacia Sandero, targata ET669LA e di proprietà di in prossimità del civico 1665, veniva urtata nella parte Controparte_6
posteriore dal veicolo Volkswagen LO, targato AG39YMA, di proprietà di Per_1
e condotto da , che percorreva la medesima strada
[...] Persona_2
dietro l'autovettura dalla stessa condotta, provocandole ingenti danni.
Dichiarava che sul luogo del sinistro intervenivano i VV.UU, che veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Palestrina, che la Compagnia aveva pagato senza alcuna contestazione l'intero danno subito dal veicolo, che invitava sia la CP_1
sia la alla stipulazione di negoziazione assistita ma
[...] Persona_2
che tale proposta rimaneva senza esito, che in particolare la non Controparte_1
accettava ritenendo sufficiente quanto già liquidato (€ 1.360,00 per I.P., I.T.P. e spese mediche), che tale somma veniva trattenuta a titolo di acconto sul maggior avere.
Chiedeva, quindi, di accertare e dichiarare che la era obbligata al Controparte_1
risarcimento del danno causato da e, per l'effetto, di Persona_2
condannare la al risarcimento in favore di parte attrice di tutti i Controparte_1
danni subiti nella misura di € 66.711,00, o nella misura ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dalla data del sinistro al soddisfo e rivalutazione monetaria, con vittoria delle spese di lite da liquidarsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.
Si costituiva in giudizio la , impugnando e contestando tutto quando Controparte_1
ex adverso dedotto. In primo luogo, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva sia sostanziale sia processuale e chiedeva di essere estromessa dal giudizio, in
Pagina 2 quanto, essendo il sinistro con il veicolo straniero avvenuto in , legittimato CP_1
passivo era solo l e non la società mandataria per la Controparte_2
liquidazione dei sinistri, deputata alla sola gestione stragiudiziale delle pratiche.
Inoltre rilevava la nullità della citazione in quanto non era stato citato in giudizio il responsabile del danno - il proprietario del veicolo Volkswagen LO - e che, trattandosi di infortunio in itinere già indennizzato dall'Inail, parte attrice avrebbe potuto agire per il solo danno differenziale, detratto l'importo di € 1.360,00 già corrispostole, e che comunque parte attrice doveva dimostrare sia l'evento sia il danno sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'evento. Negava poi la sussistenza del nesso di causalità tra l'evento e le lamentate lesioni alla spalla destra, diagnosticate solo dopo più di un mese dall'evento, contestando, infine, anche la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, quindi, in via pregiudiziale, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della con conseguente estromissione dal Controparte_1
giudizio e vittoria di spese, in via preliminare di accertare e dichiarare la nullità della citazione per errore nella vocatio in ius per non aver citato anche il responsabile civile, e, nel merito, di accertare l'esistenza di una posizione di surroga dell'Inail e per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda, di decurtare le somme già corrisposte dall'Inail a parte attrice e comunque di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare congruo l'importo già pagato a parte attrice, con vittoria delle spese di lite. Contro Successivamente, autorizzata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell e del responsabile civile, si costituiva in giudizio l' Controparte_2
il quale dichiarava che parte attrice aveva già ricevuto delle somme, anche
[...]
dall'Inail, a titolo di indennizzo e che pertanto era legittimata a richiedere solo il danno differenziale. Dichiarava comunque che parte attrice doveva dimostrare sia l'evento sia il danno sia il nesso di causalità tra il danno lamentato e l'evento. Negava il nesso di causalità tra il sinistro e le lesioni alla spalla lamentate da parte attrice e la valenza probatoria della consulenza tecnica di parte depositata in atti, negando anche
Pagina 3 la cumulabilità tra interessi e rivalutazione monetaria.
Chiedeva, quindi, nel merito, in via principale, di accertare l'esistenza di una posizione di surroga dell'Inail e per l'effetto, in caso di accoglimento della domanda, di decurtare le somme già corrisposte dall'Inail a parte attrice e di rigettare la domanda in quanto infondata in fatto e in diritto, in particolare per quanto riguardava le lamentate lesioni alla spalla destra;
in via subordinata chiedeva di accertare e dichiarare congruo l'importo già pagato a parte attrice, con vittoria delle spese di lite.
Con la memoria ex art. 183, VI comma, cpc n. 1 parte attrice insisteva nelle proprie domande ed in particolare nella legittimazione passiva di , Controparte_1
Contro chiedendone la condanna in solido con l
La causa, assegnata alla dott.ssa è stata istruita con i documenti Persona_3
prodotti dalle parti e CTU medico-legale. All'udienza del 28.04.2025, previa surroga, come da disposizioni del Presidente di Sezione, la causa è stata trattenuta in decisione da questo giudice, con assegnazione alle parti dei termini di legge per il deposito degli scritti difensivi conclusivi.
In primo luogo, deve essere accolta l'eccezione di difetto di legittimazione passiva della , deputata alla sola gestione dei sinistri in via stragiudiziale. Controparte_1
Nel caso di specie si tratta di un sinistro avvenuto nel territorio italiano con un veicolo immatricolato all'estero; sono gli stessi VV.UU. a rappresentare nel verbale in atti che trattasi di veicolo (Volkswagen LO) con targa estera e precisamente rumena.
In questi casi, ai sensi degli art. 125 e 126 del D.lgs. del 07.09.2005 n. 209, per il risarcimento dei danni è necessario rivolgersi all che, Controparte_2
in caso di giudizio, sarà legittimato a stare in giudizio in nome e per conto della
Compagnia estera e che assumerà anche la qualità di domiciliatario del responsabile civile. Al riguardo deve poi rilevarsi come sia l'art. 153 del D.lgs. n. 209/2005 sia la sentenza della Corte di cassazione n. 10124/2015 sia la Direttiva 2000/25/CE, invocate da parte attrice, riguardano il diverso caso di un sinistro avvenuto all'estero,
e più precisamente di un sinistro verificatosi al di fuori dello Stato membro di
Pagina 4 residenza della persona lesa.
Pertanto deve essere dichiarata l'estromissione dal giudizio della . Controparte_1
Per quanto riguarda il merito della vicenda si rileva come dal verbale della Polizia di
Roma Capitale depositato in atti risulta accertato che nel giorno, ora e luogo indicato
è avvenuto lo scontro tra la condotta da parte attrice e la Volkswagen CP_7
LO (immatricolata in Romania) di proprietà di e condotta da Persona_1 [...]
. A verbale è altresì riportata la dichiarazione di quest'ultima la Persona_4
quale ha espressamente riconosciuto di aver tamponato la vettura della Pt_1
“Percorrevo via Casilina proveniente da fuori Roma e diretta a Roma centro, in prossimità del civico 1665 di via Casilina e precisamente all'inizio del cavalcavia di via Casilina …. Tamponavo il veicolo che mi precedeva già fermo”. Trattasi di dichiarazione perfettamente corrispondente con quanto dichiarato alle autorità dalla stessa parte attrice: “Percorrevo via Casilina, proveniente da fuori Roma e diretta a
Roma Centro, giunto in prossimità civico 1665 di via Casilina, precisamente all'inizio del cavalcavia di via Casilina, vedevo in lontananza dei lampeggianti con un incidente, coì ho rallentato come hanno rallentato i veicoli che mi precedevano, quando ho sentito un urto violento nella parte posteriore del mio veicolo tale da spingermi in avanti e mi sono resa conto di essere stata tamponata da un veicolo che mi seguiva”.
Risulta quindi provata l'esclusiva responsabilità della conducente del veicolo immatricolato all'estero nella determinazione del sinistro in esame.
Al riguardo si rileva che “La presunzione di uguale concorso di colpa stabilita dall'art. 2054, II comma, cc, ha funzione sussidiaria, operando soltanto nel caso in cui le risultanze probatorie non consentano di accertare in modo concreto in quale misura la condotta dei due conducenti abbia cagionato l'evento dannoso. Di conseguenza, soltanto l'accertamento della colpa esclusiva di uno dei conducenti e della regolare condotta di guida dell'altro, libera quest'ultimo dalla presunzione di concorrente responsabilità, nonché dall'onere di provare di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno” (CC n. 3696/2018).
Pagina 5 In merito alle lesioni subite da part attrice deve rilevarsi che l'espletata consulenza tecnica di ufficio da parte della dott.ssa , le cui conclusioni sono Persona_5
totalmente condivise e fatte proprie da questo Giudice in quanto congruamente motivate, ha concluso che in conseguenza del sinistro di cui è causa la ha Pt_1
riportato “Le lesioni causalmente collegate al sinistro sono rappresentate da esiti algico-disfunzionali a carico del rachide cervicale e della spalla destra...” e che tale condizione ha determinato una ITT di 60 giorni, una successiva ITP al 75% di 30 giorni, una successiva ITP al 50% di giorni 60, una successiva ITP al 25% di 60 giorni e un'invalidità permanente dell'8%; il lieve danno fisiognomico è stato compreso nella valutazione del danno biologico globale, non sono state documentate spese mediche e non sono state reputate prevedibili spese future.
Per la quantificazione deve applicarsi la tabella di cui alla L.57/2001, art. 139 del D.
Lgs. N. 209/2005, aggiornata dal D.M. 16.07.2024.
Conseguentemente, a parte attrice vanno liquidati i seguenti importi ai valori attuali:
1) € 3.314,40 a titolo di inabilità temporanea assoluta;
2) € 1.242,90 a titolo di inabilità temporanea al 75%;
3) € 1.657,20 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 50%;
4) € 828,60 a titolo di un'inabilità temporanea parziale al 25%;
5) € 12.492,99 a titolo di danno biologico (rapportato all'8 % in un soggetto che al momento dell'incidente aveva 53 anni); per un importo complessivo pari ad € 19.536,09.
Stante l'assenza di prova che le lesioni abbiano inciso su specifici aspetti dinamico- relazionali personali e/o abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità, non si ritiene di riconoscere alcunché a titolo di danno morale.
Da tale importo dovrà essere detratto non solo l'importo già ricevuto in sede stragiudiziale al netto delle spese legali e rivalutato all'attualità, pari ad € 1.596,64 ma anche quanto ricevuto dall'Inail, sia pure per poste omogenee (€ 5.127,04 per
Pagina 6 danno biologico come da certificazione Inps depositata in atti), per un residuo complessivo importo pari ad € 12.812,41.
Per quanto concerne gli interessi dovuti per il ritardo nel pagamento (ovvero per il lucro cessante conseguente al mancato godimento della somma dalla data del fatto illecito alla liquidazione del danno), escludendosi la possibilità di porre a base del calcolo la somma già rivalutata all'attualità, occorre procedere come segue: a) gli interessi vanno computati sulla sorte capitale come sopra liquidata e svalutata all'epoca del fatto illecito, quindi rivalutata anno per anno secondo gli indici Istat;
b) il tasso di interesse da applicare (non sussistendo elementi che consentano di presumere un impiego maggiormente remunerativo delle somme in questione) è pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma;
c) gli interessi vanno calcolati sull'intero capitale per il periodo intercorrente tra la data del fatto ed il pagamento dell'acconto e solo sull'ulteriore somma residua dopo detratto l'acconto per il periodo successivo fino alla data odierna;
dalla sentenza all'effettivo soddisfo saranno invece dovuti gli interessi di mora in misura legale.
Le spese del giudizio vengono liquidate come da DM 147/2022 (oltre alle spese di
CTU medico – legale liquidate definitivamente in € 650,00 oltre IVA) nella misura minima viste le questioni giuridiche trattate di non particolare rilevanza e vengono poste a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione respinta,
- dichiara la carenza di legittimazione passiva della con Controparte_1
conseguente estromissione dal presente giudizio;
- condanna a rifondere le spese di giudizio della Parte_1 CP_1
liquidate in € 2.540,00 per compensi oltre ad IVA, CPA e rimborso spese
[...]
forfettarie;
- accoglie, in parte, la domanda di parte attrice e per l'effetto, dichiarata
Pagina 7 l'esclusiva responsabilità della conducente dell'autovettura Volkswagen LO, targata AG39YMA, di proprietà di , nella determinazione del Persona_1
sinistro avvenuto in Roma, in via Casilina, in prossimità del civico 1665, in data 18.12.2017, alle ore 05.20, condanna l' Controparte_2
a risarcire a l'importo di € 12.812,41, oltre al lucro
[...] Parte_1
cessante e agli interessi legali calcolati secondo i criteri di cui alla parte motiva della sentenza;
- condanna l' alla refusione nei confronti di Controparte_2
delle spese di lite che liquida in € 2.540,00 per compensi Parte_1
oltre ad IVA, CPA e rimborso spese forfettarie (nulla per spese vive in quanto non risultano saldati né il Contributo Unificato né la prevista marca da bollo) da liquidarsi all'avv. Federica Dal Monte che si è dichiarata antistataria;
- condanna l alla refusione delle spese di Controparte_2
CTU liquidate definitivamente, in € 650,00 oltre IVA che verranno rimborsate a parte attrice nella sola misura che risultino effettivamente versate.
Roma, 25.07.2025.
Il Giudice Dott.ssa Romana Di Giangiacomo Del Frate
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