Sentenza breve 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. IV, sentenza breve 25/11/2025, n. 21095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21095 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21095/2025 REG.PROV.COLL.
N. 12445/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 12445 del 2025, proposto da
Consorzio Agrario di Latina Soc. Coop. A R.L. in L.C.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Sergio Leonardi, CO Rosi, Matteo Di Raimondo, con domicilio eletto presso lo studio Matteo Di Raimondo in Roma, via Savoia n. 86;
contro
Ministero delle Imprese e del Made in Italy, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
previa sospensione dell’efficacia:
- del Provvedimento di diniego del 29.08.2025 - Protocollo numero mimit.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0174461 notificato in data 29.08.2025 adottato dalla Divisione IV - Liquidazione Coatta Amministrativa degli Enti Cooperativi del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale Servizi di Vigilanza, con cui è stato espresso diniego alla richiesta del Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario di Latina di essere autorizzato a sottoscrivere un accordo transattivo con la IR SPV S.r.l. per il saldo e stralcio del credito ipotecario attualmente vantato da detta società nei confronti del Consorzio Agrario in l.c.a. sull’erroneo presupposto per cui:
“(…) RITENUTO che, nonostante le valide argomentazioni poste a base della richiesta, un accordo transattivo di tal genere violerebbe, incontrovertibilmente, la par condicio creditorum per le ragioni di seguito indicate: ▪ il valore di realizzo dei beni immobili gravati da ipoteca potrebbe essere inferiore all’importo da transare, con la conseguenza che la residua parte verrebbe degradata in chirografo; ▪ si lederebbero le cause legittime di prelazione, in quanto il titolo creditorio verrebbe tramutato da ipotecario a prededucibile, configurando un profilo di illegittimità a scapito della massa creditoria (…) ”;
- del Provvedimento di diniego in riesame dell’08.10.2025, Prot. numero mimit.AOO_STV.REGISTRO UFFICIALE.U.0211239, notificato in data 8.10.2025 adottato dalla Divisione IV - Liquidazione Coatta Amministrativa degli Enti Cooperativi - Dipartimento per i Servizi Interni, Finanziari, Territoriali e di Vigilanza - Direzione Generale Servizi Di Vigilanza del Ministero delle Imprese e del Made in Italy con cui è stata rigettata anche la richiesta di riesame dell’istanza di autorizzazione alla sottoscrizione dell’accordo transattivo raggiunto con la IR SPV S.r.l. per il saldo e stralcio del credito ipotecario attualmente vantato da detta società nei confronti del Consorzio agrario in l.c.a.;
- di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto o susseguente anche non conosciuto;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 il dott. EP AU;
Sentite le stesse parti ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm.;
1. Rilevato che la sussistenza dei presupposti indicati all’art. 60 c.p.a. consente di trattenere la presente controversia – portata all’odierna Camera di Consiglio ai fini della delibazione dell’istanza cautelare dalla parte ricorrente incidentalmente proposta – ai fini di un’immediata definizione nel merito: prevede infatti la disposizione da ultimo citata che, “in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata”;
Rilevato altresì che, come da verbale dell’odierna camera di consiglio del 19 novembre 2025, le parti sono state rese edotte della possibilità di definizione immediata del giudizio, ai sensi del medesimo art. 60 c.p.a.;
2. Osservato che
- in data 27 maggio 2025, la parte ricorrente, Consorzio Agrario di Latina in L.C.A. e la società IR SPV S.r.l. (cessionaria pro soluto del credito originariamente vantato da MPS Capital Services S.p.A.) sottoscrivevano una scrittura privata di transazione in forza della quale a fronte di un credito privilegiato ipotecario ammesso al passivo per € 2.594.493,29, la Procedura si impegnava a corrispondere l’importo onnicomprensivo di € 1.250.000,00 a saldo e stralcio; la creditrice, contestualmente, si obbligava alla rinuncia del residuo credito (pari a circa € 1,34 milioni) e prestava assenso alla cancellazione dell’ipoteca volontaria gravante sui cespiti immobiliari del Consorzio;
- l’efficacia dell’accordo era sottoposta alla condizione sospensiva del rilascio dell’autorizzazione ministeriale ex art. 206 l.f..
- il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha rigettato la citata richiesta di autorizzazione avanzata dal Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario di Latina – odierno ricorrente – a sottoscrivere l’accordo transattivo con il creditore ipotecario IR SPV S.r.l. per il saldo e stralcio del credito ipotecario attualmente vantato da detta società nei confronti del Consorzio Agrario in l.c.a., ritenendo che tale accordo avrebbe violato la par condicio creditorum in quanto “ il valore di realizzo dei beni immobili gravati da ipoteca potrebbe essere inferiore all’importo da transare, con la conseguenza che la residua parte verrebbe degradata in chirografo; ▪ si lederebbero le cause legittime di prelazione, in quanto il titolo creditorio verrebbe tramutato da ipotecario a prededucibile, configurando un profilo di illegittimità a scapito della massa creditoria ”;
Il ricorso proposto dal Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario di Latina è basato sui seguenti motivi:
“SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEL PAR CONDICIO CREDITORUM PER “PROBABILE” REALIZZAZIONE IN SEDE DI LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DEI CESPITI DEL CONSORZIO DI UN CORRISPETTIVO ADDIRITTURA INFERIORE ALL’IMPORTO PREVISTO A TITOLO TRANSATTIVO – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAENTO DELLA REALTA’ E CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTER PER ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DI LEGGE rectius ECCESSO DI POTER PER DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE”;
“SULL’ASSERITA VIOLAZIONE DEL PAR CONDICIO CREDITORUM PER LESIONE DELLE CAUSE LEGITTIME DI PRELAZIONE, IN QUANTO IL TITOLO CREDITORIO VERREBBE ASSERITAMENTE TRAMUTATO DA IPOTECARIO A PREDEDUCIBILE, CONFIGURANDO UN PROFILO DI ILLEGITTIMITÀ A SCAPITO DELLA MASSA CREDITORIA – ECCESSO DI POTERE PER TRAVISAMENTO DELLA REALTA’ E CARENZA ASSOLUTA DI ISTRUTTORIA – ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITA’ MANIFESTA – ECCESSO DI POTERE PER CARENZA ED ILLOGICITA’ DELLA MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA L. 241/90.
SULL’ERRONEITA’ ED ILLOGICITA’ DELL’ORDINANZA IMPUGNATA – SUL DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO”.
Osservato che parte ricorrente ha sostenuto che:
- l’autorizzazione avrebbe potuto arrecare un “ beneficio alla procedura di liquidazione stessa dell’Ente Consortile, non arrecando nessun genere di pregiudizio nei confronti della par condicio creditorum, apparendo, oltremodo, impossibile ed improbabile che in sede di liquidazione dei beni immobili del Consorzio ricorrente il prezzo di realizzo sia inferiore all’importo transatto, non sussistendo neppure alcuna trasformazione del credito ipotecario in credito prededucibile ”;
- apparirebbe “ molto più probabile che a fronte del valore dei cespiti pari ad € 10.226.000,00 - come giurato nella Relazione di Stima - il prezzo di realizzo sia di gran lunga maggiore al corrispettivo di transazione pari a soli € 1.250.000,00, anziché, come ex adverso sostenuto, inferiore ”;
- l’accordo transattivo sarebbe servito ad evitare una trasformazione del credito in prededucibile “ posto che la relativa sottoscrizione prevedeva espressamente la rinuncia da parte del creditore ipotecario del maggior importo portato dall’ipoteca per circa € 1.340.000,00 non lasciando spazio ad alcun genere di novazione della natura del credito transatto ”;
- l’Amministrazione resistente avrebbe omesso “ ogni genere di valutazione degli interessi coinvolti nel procedimento amministrativo rendendo la presente difesa assolutamente difficile, se non impossibile, violando il diritto di difesa costituzionalmente garantito del Consorzio ricorrente ”;
Rilevato che
- appare immune dai vizi logici denunciati dalla parte ricorrente la motivazione alla base del provvedimento di rigetto, laddove l’Amministrazione evidenzia il rischio che il valore di realizzo effettivo dei beni immobili gravati da ipoteca possa divergere sensibilmente dal valore di mercato stimato nella perizia in quanto “ un accordo transattivo di tal genere violerebbe, incontrovertibilmente, la par condicio creditorum per le ragioni di seguito indicate: ▪ il valore di realizzo dei beni immobili gravati da ipoteca potrebbe essere inferiore all’importo da transare, con la conseguenza che la residua parte verrebbe degradata in chirografo; ▪ si lederebbero le cause legittime di prelazione, in quanto il titolo creditorio verrebbe tramutato da ipotecario a prededucibile, configurando un profilo di illegittimità a scapito della massa creditoria ”;
- come correttamente dedotto dall’amministrazione resistente, infatti, le stime peritali indicano un valore teorico, mentre le procedure di vendita coattiva sono caratterizzate da un’obiettiva alea (c.d. rischio d’asta) atteso che in caso di aste deserte, il prezzo base potrebbe ridursi considerevolmente, rendendo non implausibile l’ipotesi che il ricavato finale possa non coprire integralmente le pretese creditorie, o comunque rendere l’accordo transattivo meno conveniente a posteriori;
Ritenuto, conclusivamente, che la scelta prudenziale dell’Amministrazione di non autorizzare una transazione che consolida immediatamente un’uscita di cassa (o una prededuzione) certa, a fronte di un realizzo futuro incerto, rientra nel legittimo esercizio della discrezionalità amministrativa e non palesa profili di macroscopica illogicità o travisamento sindacabili in questa sede, essendo finalizzata ad evitare un pericolo di lesione del principio della par condicio creditorum insito nella proposta transattiva
Ritenuto, conseguentemente, infondato il gravame, nei sensi espressi in motivazione;
3. Considerato che il Collegio ravvisa i presupposti per la compensazione delle spese processuali;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta, nei sensi espressi in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
CO LE, Presidente
EP AU, Primo Referendario, Estensore
EP Bianchi, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP AU | CO LE |
IL SEGRETARIO