Rigetto
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentario • 1
- 1. Contro il “consenso informato” a scuola: libertà di insegnamento, diritti delle nuove generazioni e prevenzione della violenza di genereIlaria Boiano · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Il testo di legge e i profili critici - 2. Il quadro costituzionale di riferimento - 3. Il consenso dei genitori come dispositivo di controllo - 4. Gli standard internazionali e la responsabilità dello Stato - 5. Violenza di genere e il falso “paradosso nordico”. 1. Il testo di legge e i profili critici Il disegno di legge C. 2423, in discussione presso la VII Commissione Cultura della Camera, introduce l'obbligo del consenso informato dei genitori per ogni attività scolastica che riguardi educazione all'affettività, sessualità, identità e relazioni. Il cuore della proposta è semplice: percorsi educativi essenziali non potrebbero svolgersi senza l'autorizzazione preventiva …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 18/02/2025, n. 1367 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 1367 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01367/2025REG.PROV.COLL.
N. 07665/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7665 del 2023, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, quali genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia minore -OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Olivieri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Pescara, corso Gabriele Manthonè 62;
contro
Scuola professionale provinciale per il Commercio, l’Artigianato e l’Industria “-OMISSIS-", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Laura Fadanelli, Michele Purrello, Alexandra Roilo, Jutta Segna e Cristina Bernardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del T.R.G.A. – Sezione Autonoma della Provincia di Bolzano n. 18/2023, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Scuola professionale provinciale per il Commercio, l’Artigianato e l’Industria “-OMISSIS-" e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 febbraio 2025 la Cons. Gudrun Agostini e udito per la parte appellante l’avvocato Anna Olivieri;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. E’ impugnata la sentenza del T.R.G.A. Sezione autonoma di Bolzano n. 18/2023 che ha respinto il ricorso degli odierni appellanti per l’annullamento della comunicazione del 17 maggio 2022, con cui la Dirigente scolastica della Scuola professionale provinciale per il Commercio, l’Artigianato e l’Industria “-OMISSIS-”, con sede in Merano, riscontrava le comunicazioni via PEC del 12.5.2022 dei genitori esercenti la potestà, di ritiro dall'iscrizione scolastica della minore -OMISSIS- per aver scelto come regime alternativo l'istruzione familiare, affermando che la denominazione “ istruzione familiare ” è sinonimo di “ istruzione parentale ”, con le conseguenze previste dalla normativa provinciale nonché per la declaratoria del riconoscimento dell’istruzione familiare quale scelta formativa formulata dalla famiglia di assolvimento e organizzazione in ambito famigliare del diritto-dovere di istruire la prole, in attuazione dell’articolo 30 della Costituzione Italiana, dell’art. 26 della Carta dei diritti dell’Uomo e del principio settimo della Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della seguente normativa: D.Lgs n. 297/1994, D.Lgs. n. 76/2005 art. 1, comma 4 e art. 5, comma 1 e del diritto della minore -OMISSIS-, nata a -OMISSIS- (BZ) il -OMISSIS- (C.F. -OMISSIS-), residente in -OMISSIS- (BZ), alla Via-OMISSIS-, a essere disiscritta dalla Scuola professionale provinciale per il Commercio, l'Artigianato e l'Industria "-OMISSIS-" con sede in Merano, alla via Scuderie n. 24.
2. Nel ricorso introduttivo gli appellanti in punto di fatto esponevano:
- di essere genitori della minore -OMISSIS- che nell’anno scolastico 2021/2022 era iscritta alla terza classe della scuola secondaria di primo grado “ -OMISSIS- ” di -OMISSIS-;
- di aver inviato in data 12 maggio 2022 una comunicazione alla Scuola professionale provinciale per il Commercio, l'Artigianato e l'Industria “-OMISSIS-" per informare il suddetto istituto scolastico che a partire dal 1.9.2022, non essendo, per ora, interessati ad usufruire del servizio educativo messo a disposizione dallo Stato attraverso l’istruzione scolastica, viene ritirata l’iscrizione della minore e richiesta l’immediata cancellazione da qualsiasi iscrizione/registrazione e la restituzione dei fascicoli scolastici con contestuale cancellazione dei loro dai personali e particolari dall’anagrafica scolastica; comunicavano inoltre di non essere interessati a formalizzare un percorso scolastico e di non volersi avvale della facoltà di richiedere l’esame di verifica per il passaggio all’anno successivo in quanto non intenzionati, per ora, a rientrare nell’istituzione scolastica, sollevando la Dirigente da qualsivoglia responsabilità;
- di aver comunicato, in pari data, al Comune di -OMISSIS- (BZ), nella persona del legale rappresentante p.t. il sindaco sig. -OMISSIS-, di volersi avvalere per la loro figlia dell’istruzione famigliare ex art. 1 comma 4 del D.lgs 76/05 per l’anno 2021/22;
- il 17 maggio 2022 la Direzione didattica riscontrava la richiesta specificando che la denominazione “ istruzione familiare ” è un sinonimo di “ istruzione parentale ” che nella Provincia autonoma di Bolzano risulta disciplinata dalla legge provinciale del 16 luglio 2008, n. 5 e deliberazione della Giunta provinciale n. 1983 del 14 dicembre 2021; la nota evidenziava che la comunicazione non poteva essere presa in considerazione in quanto non è conforme a quanto previsto dalla normativa di riferimento; la nota specificava che in caso di fruizione dell’istruzione parentale il/la minore non viene iscritto a scuola ma che permangono comunque alcuni obblighi per i genitori e modalità anche comunicative da osservare, che elencava nel dettaglio, e poteri di vigilanza e verifica della Dirigenza scolastica a carattere statale del primo ciclo territorialmente competente e di quella pubblica del secondo ciclo prescelta sull’obbligo di istruzione e formazione e di intervento sull’adempimento dell’obbligo istruttivo.
3. Ritenendo la risposta dell’Istituto scolastico illegittima e lesiva del diritto della figlia minore di avvalersi di una “istruzione familiare”, in regime di completa autonomia anche didattica e priva di verifiche da parte delle istituzioni scolastiche, gli odierni appellanti proponevano ricorso al T.r.g.a. di Bolzano, affidato a tre motivi di censura per dolersi della omessa comunicazione di avvio del procedimento, di eccesso di potere nelle svariate figure sintomatiche e della violazione dell’art. 3 della Costituzione italiana.
4. All’esito del relativo giudizio il T.r.g.a., prendendo atto della presentazione di un separato ricorso dinanzi alla competente Autorità Garante della Privacy per ottenere la restituzione del fascicolo scolastico e la cancellazione dei dati personali in ossequio della normativa vigente sulla privacy e ritenendo di poter prescindere dall’esame delle molte eccezioni pregiudiziali sollevate dalle amministrazioni resistenti, ha respinto il ricorso considerando legittima e corretta la posizione assunta dalla Dirigente scolastica che in replica alla comunicazione di avvalersi della istruzione familiare ha fatto richiamo alla pertinente normativa provinciale e ad abundantiam all’art. 23 del d.lgs. n. 62 del 2017 sulla “ istruzione parentale ”.
5. La sentenza è stata impugnata con l’odierno appello che reca tre motivi di ricorso finalizzati a censurare i capi della sentenza che hanno ritenuto infondati, ad avviso degli appellanti in modo errato, il secondo e terzo motivo del ricorso originario.
I motivi di appello sono rubricati come segue:
I. “ Error in iudicando. Violazione ed erronea applicazione dei D.Lgs 62/17; D.lgs 76/05 art. 1 c. 3, 5, 7 (istruzione parentale) se visti in rapporto ai D.Lgs 297/94 art. 111 c. 2; D.Lgs 76/05 art. 1 c. 4 art. 5 c 1 (istruzione famigliare) ”;
II. “ Error in iudicando in relazione ai punti da pag. 11 a pag. 21 della sentenza ”;
III. “ Error in iudicando in relazione alle pag. 17-18-19 della sentenza ”.
6. Si sono costituiti in giudizio in resistenza il Ministero dell’Istruzione e del Merito e la Scuola professionale provinciale per il Commercio e l’Artigianato e Industria “-OMISSIS-”. Tutte le parti nei termini di rito hanno depositato memorie difensive alle quali l’appellante ha replicato. In particolare, il Ministero insiste nel difetto di legittimazione passiva e nella richiesta di estromissione dal giudizio. La Scuola professionale provinciale ripropone le eccezioni pregiudiziali di rito già sollevate in prime cure, tra cui l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e omessa citazione in giudizio della Provincia Autonoma di Bolzano e, in via graduata, per omessa notifica alla PAB quale soggetto controinteressato, per omessa notifica al Sindaco quale soggetto controinteressato, per carenza di legittimazione attiva e interesse a ricorrere, nonché inammissibilità parziale per acquiescenza e giudicato formatosi sul preteso diritto alla restituzione del fascicolo scolastico e cancellazione dei dati personali; nel merito la Scuola professionale resistente insite per il rigetto dell’appello.
7. All’udienza pubblica del 13 febbraio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Anche in questa sede si può prescindere dall’esame delle eccezioni pregiudiziali e passare al merito del ricorso che è infondato.
1.1. Il primo mezzo di impugnazione ha ad oggetto il punto 2.2. della sentenza dove il Trga, dopo aver richiamato le norme citate dai ricorrenti (artt. 30, 33 e 34 Cost., art. 147 del c.c., artt. 111, 112, 113, 114 e 192 del D.lgs. n. 297 del 1994, art. 21 della L. n. 59 del 1997, artt. 1 e 2 della L. n. 53 del 2003, art. 5 del D.lgs. n. 76 del 2005, art. 1, comma 622, della L. 296 del 2006, art. 2 del DM 489 del 2001, la nota ministeriale n. 1147 del 2006, la circolare 3101 del 2010, il D.lgs. n. 196 del 2003, il D.lgs. n. 196 del 2003, il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, l’art. 26 della Dichiarazione universale dei Diritti Umani, il settimo principio della Dichiarazione dei Diritti del fanciullo, l’art. 18 della Convenzione internazionale sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza) a conferma della presenza nell’ordinamento giuridico della “Istruzione familiare” come alternativa alla “Istruzione parentale”, in quanto tale, avulsa dal sistema scolastico e rimessa alla piena autonomia familiare anche didattica, senza poteri di vigilanza e obblighi di verifica in capo all’istituzione scolastica, ha così concluso “ Ad avviso del Collegio tale convinzione è priva di ogni fondamento giuridico”.
Gli appellanti lamentano che il giudicante non avrebbe analizzato le norme citate nel ricorso e compiutamente esaminate nelle memorie depositate in giudizio, fondando il rigetto su un assunto apodittico, del tutto privo di fondamento, che l’istruzione famigliare non esiste e che l’istruzione familiare e parentale sono la stessa cosa.
Un tanto, a dire dei ricorrenti, non sarebbe vero.
Ribadiscono che nel nostro ordinamento giuridico esiste anche l’alternativa della “Istruzione Familiare” che le famiglie potrebbero scegliere, in considerazione del fatto che ormai il sistema scolastico è obsoleto e non più in grado di “riformarsi” per tornare ad essere un vero centro di dialettica culturale.
Ritengono erroneo, quanto affermato in sentenza, sul fatto che tali famiglie non volgiano essere sottoposti ad alcun tipo di vigilanza. Come spiegato sia nel ricorso sia nelle comunicazioni fatte alla Scuola e al Comune di residenza, le famiglie in “Istruzione familiare”, contrariamente a quanto insinuato dal giudicante, non vogliono affatto relegare l’istruzione dei figli ad un “affare privato” a danno dell’interesse pubblico. Le famiglie, nel rispetto della legge, ogni anno effettuano la comunicazione della loro scelta formativa in ambito privato/famigliare all’organo competente per la vigilanza che per i non iscritti, e quindi i fanciulli in “istruzione familiare”, in base ai commi 2 e 4 dell’art. 1 del D.lgs. 76/2005, è il Sindaco mentre per i soli iscritti è la Scuola di riferimento.
Sottolineano che da nessuna parte le norme fanno la correlazione tra “vigilanza” e “verifica dell’apprendimento” che nell’istruzione familiare non è prevista.
1.3. La seconda censura è rivolta ai punti da pag. 11 a pag. 21 della sentenza, dove il T.r.g.a. precisa che in materia di istruzione scolastica la Provincia autonoma gode di speciale autonomia nell’ambito della quale il legislatore provinciale ha provveduto a normare l’istituto dell’istruzione parentale con le leggi provinciali 16 luglio 2008, n. 5 e 11 luglio 2018, n. 10 con le modifiche apportate dalle leggi provinciali 29 aprile 2019, n. 2 e 12 ottobre 2021, n. 11 sulla falsariga dell’art. 23 del D.lgs. 13 aprile 2017 n. 62, che illustra nel dettaglio, e specifica che l’esistenza della normativa provinciale ai sensi dell’art. 105 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto, n. 670 e ss.mm.ii) esclude l’applicazione diretta della corrispondente normativa statale e che nei soli casi di ritenuta violazione di principi vincolanti della legislazione statale si potrebbe profilare una illegittimità costituzionale della specifica legislazione provinciale.
Gli appellanti precisano di non aver mai messo in discussione l’autonomia legislativa della Provincia autonoma di Bolzano e neppure il meccanismo preclusivo dell’art. 105 dello Statuto speciale. Tuttavia ciò, a loro dire, non escluderebbe che negli spazi lasciati vuoti dalla normativa provinciale, come quello della istruzione familiare, possa trovare ingresso quanto previsto dalla normativa nazionale dagli stessi citata, anche perché la legge provinciale non prevede nessun divieto. Richiamano quindi alcune norme che oltre alle norme costituzionali e internazionali ritengono essere direttamente applicabili nella Provincia di Bolzano, tra cui l’art. 5, co. 2 del D.lgs. n. 76/2005 che disciplina l’attività di vigilanza cui sarebbero, nei casi di istruzione familiare, sottoposti i genitori circa l’adempimento del dovere di fornire al minore un’adeguata istruzione, attribuendola ai rispettivi comuni di residenza. Ritengono pertanto corretto il proprio operato, avendo comunicato al Sindaco del Comune di residenza della minore, oltre all’intenzione di avvalersi dell’istituto dell’istruzione familiare anche il possesso delle capacità tecniche ed economiche per poter provvedere all’istruzione della figlia. Evidenziano che non esiste una legge che obblighi all’iscrizione in una scuola in presenza e che vi è, di converso, una Carta Costituzionale, un Codice Civile e il T.U. 297/1994 che consentono ai genitori di provvedere “privatamente o direttamente all’istruzione dell’obbligo” dei loro figli, purché dimostrino di avere la capacità tecnica ed economica e diano comunicazione anno per anno alla competente autorità, ovvero al sindaco. Quanto all’obbligo di vigilanza esso, sempre in base alle norme da loro richiamate e ritenute applicabili anche nella provincia di Bolzano, non corrisponderebbe all’obbligo di verifica; ciò troverebbe conferma anche nella sentenza del Tribunale Penale di Pescara citata nel ricorso in cui si afferma che non far sostenere l’esame scolastico, di per sé, non significa che la famiglia non abbia assolto al dovere costituzionale dell’istruzione escludendo pertanto il reato di cui all’art. 731 c.p.. Aggiungono che anche in base all’art. 112 c. 1 del D.lgs. 297/1994 e all’art. 1 c. 622 della L. 296/2006 vi è solamente un obbligo di istruzione finalizzato a conseguire i titoli di studio per almeno dodici anni ma non anche un obbligo di conseguire il titolo di studio.
Concludono quindi che ci si avvale dell’autonomia didattica prevista dall’art. 21, c. 9 della L. 59/1997 e quindi del diritto di non seguire un POF dettato dalla scuola che vincola a riprodurre a casa un modello che queste famiglie non ritengono essere punto di esempio o riferimento educativo-pedagogico per i propri figli.
1.4. Con l’ultimo motivo si critica la parte motiva delle pagine 17 a 19 della sentenza in cui il giudice di prime cure specifica che il diritto all’istruzione non è inteso nel sistema della Costituzione, come un diritto che sia esclusivamente tale “ e sia perciò svincolato dall’adempimento di corrispondenti doveri da parte dei genitori (Corte Cost. sentenza del 4-02-1967, n. 7 )” e dove riprende il concetto della comunicazione annuale all’autorità scolastica specificando che essa è “ preordinata ad assicurare tanto l’effettivo e corretto esercizio del diritto-dovere d’istruzione dei propri figli, quanto l’esercizio del potere-dovere di controllo, in corrispondenza di ciascun anno scolastico, da parte della competente Autorità. (…) Su tale ultimo adempimento, poi, il Ministero ha anche chiarito che “Gli alunni in istruzione parentale sostengono annualmente l’esame di idoneità per il passaggio alla classe successiva, presso una istituzione scolastica statale o paritaria, ai fini della verifica dell’assolvimento dell’obbligo di istruzione” (così, l’art. 2, comma 6, della Circolare del Ministero dell’Istruzione dell’8 febbraio 2021, relativa agli “Esami integrativi ed esami di idoneità nei percorsi del sistema nazionale di istruzione”).”
Anche qui parte appellante spiega nuovamente come il termine “vigilare” e “valutare” abbiano significati completamente differenti a mente delle norme dagli stessi richiamati, che prevedrebbero solo la vigilanza che riguarda unicamente le capacità tecniche e economiche dei genitori e che annualmente andrebbero dichiarate al sindaco. Diversa, a loro dire, è invece la verifica annuale dell’apprendimento dei fanciulli che per sua natura avviene su un piano formativo (che è quello della scuola) e che andrebbe a ledere non solo il diritto di scelta educativa ma anche l’autonomia didattica della famiglia, ambedue garantite per legge e quindi incompatibili con l’istruzione familiare. Insistono nel fatto che l’esame di idoneità per gli “ homeschooler ” in istruzione familiare, se non richiesto dalla famiglia nell’ambito della sua progettualità e se non finalizzato al rientro nel percorso scolastico, non può essere imposto per il fatto che nessuna norma lo impone. Ove l’istituto scolastico travalichi questo aspetto, secondo la tesi degli appellanti, attua una violazione sia del diritto costituzionale garantito della libertà di insegnamento. Chiedono quindi a questo Consiglio di adottare una interpretazione illuminata e concreta che eviti che si creano disparità di trattamento della norma sul territorio nazionale, posto che in moltissime realtà l’istituto troverebbe applicazione senza opposizione alcuna da parte di molti istituti scolastici.
2. Le censure si prestano ad essere esaminate congiuntamente vertendo tutte sulla stessa questione di fondo, ovvero se nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, e più in generale nell’ordinamento giuridico italiano, sia prevista e quindi legittimamente praticabile una “istruzione familiare”, così come delineata dagli appellanti nel ricorso e pretesa nella nota comunicativa del 12 maggio 2022 negativamente riscontrata con l’impugnata nota dalla Direzione didattica della Scuola professionale per il Commercio, l’Artigianato e l’Industria “-OMISSIS-” di Merano.
Il Collegio in seguito ad un attento esame del quadro normativo speciale e generale richiamato dalle parti in causa, in adesione al pronunciamento espresso da questo Consiglio in un caso a questo sovrapponibile relativo alla regione Lombardia (cfr. sentenza, Sez. VII n. 1491/2024), ritiene priva di vizi la decisione del T.r.g.a. di Bolzano in ordine alla disciplina applicabile nella materia dell’istruzione scolastica (e istruzione familiare) nella Provincia autonoma di Bolzano e si giudica corretta la nota della Scuola professionale “-OMISSIS-” di Merano in cui viene specificato che l’unico istituto alternativo alla istruzione scolastica liberamente selezionabile dai genitori responsabili dell’educazione e istruzione dei figli minori è la “Istruzione parentale” (anche “ homeschooling ”) che non richiede la frequenza scolastica e concede una certa autonomia didattica sottoposta a verifiche.
Non può essere condivisa la tesi di parte appellante, relativamente alla configurazione nell’ordinamento della Provincia autonoma di Bolzano ma neppure nell’ordinamento giuridico statale della “Istruzione familiare”, non prevista da alcuna norma e avulsa dal sistema scolastico, accanto alla “Istruzione parentale” specificamente normata con legge provinciale n. 5 del 2008 e ss.mm.ii e prevista a livello statale dall’art. 23 del D.lgs. n. 62 del 2017.
La prospettazione degli appellanti poggia su un’interpretazione non conforme alle regole ermeneutiche imposte dall’art. 12 delle Preleggi quindi non ammissibile.
Sia a livello provinciale che nel restante territorio dello Stato i genitori dell’alunna o dell’alunno, della studentessa o dello studente, ovvero coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, se intendono effettuare questa diversa scelta di istruire-educare i figli in ambito familiare sono tenuti a presentare annualmente la comunicazione preventiva al dirigente scolastico del territorio di residenza o della scuola secondaria prescelta. In questi casi, i genitori possono provvedere autonomamente all’istruzione del minore, fermo il potere-dovere in capo al Dirigente scolastico competente di verificare, mediante sottoposizione dei minori all’esame di idoneità (verifica) annuale per il passaggio alla classe successiva, l’effettivo assolvimento dell’obbligo di istruzione da parte dei genitori.
A livello statale i riferimenti normativi sono da una parte gli art. 30 e 34 della Costituzione italiana, che recitano, rispettivamente, che “ è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire, educare i figli ” e “ l’istruzione inferiore, impartita per almeno 8 anni, è obbligatoria e gratuita ”, e nello specifico per l’ homeschooling il Decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, art. 111, comma 2 che rimanda alla famiglia che opta per l’istruzione parentale gli obblighi di dimostrare di avere la capacità tecnica ed economica di provvedere all’istruzione del figlio e di darne comunicazione annualmente all’istituto di riferimento; il Decreto ministeriale 13 dicembre 2001, n. 489, art. 2 comma 1 che individua nel Sindaco e nel Dirigente scolastico le autorità competenti che devono vigilare sull’adempimento dell’obbligo scolastico da parte delle famiglie (al sindaco compete la comunicazione annuale alle scuole territorialmente dell’elenco dei minori residenti che compiono l’età scolastica e riceve le comunicazioni dei dirigenti di coloro che non sostengono o non si iscrivono agli esami di idoneità per intervenire con una diffida e per l’attivazione delle comunicazioni alle Autorità giudiziarie); il Decreto legislativo 25 aprile 2005, n. 76, art. 1, comma 4 che riprende quanto detto al punto 1; il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, art. 23 che detta le norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato. Si tratta, a livello statale, di indicazioni generiche che lasciano alle Regioni e alle Autorità locali (scuole) una certa autonomia.
Proprio nell’ambito di questa autonomia prevista specificamente dallo Statuto speciale nel settore dell’istruzione scolastica la Provincia autonoma di Bolzano ha normato l’istituto della “ Istruzione parentale ” con la legge provinciale del 16 luglio 2008, n. 5, come nel dettaglio meglio illustrato nella sentenza di prime cure. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 1983 del 14 dicembre 2021 sono state determinate le modalità di iscrizione alla scuola anche con riguardo all’istruzione parentale, stabilendo che “ le/i minori che adempiono all’obbligo di istruzione e formazione nell’ambito dell’istruzione parentale non vengono iscritti a scuola. All’atto della comunicazione relativa alla fruizione dell’istruzione parentale di cui all’articolo 1, commi 6-ter e 6-ter 1 della legge provinciale 16 luglio 2008, n. 5, e successive modifiche, gli esercenti la responsabilità genitoriale sono tenuti a trasmettere i dati anagrafici e di contatto propri e della/del minore ”.
Non è possibile affermare che con la sentenza appellata non si sia tenuto conto dei principi stabiliti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali.
Infatti il compito dei genitori di istruire ed educare i figli, previsto dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali ha come scopo che ai minori sia assicurato un adeguato livello di istruzione in concorso con le istituzioni scolastiche e non invece di assegnare ai genitori un diritto di esclusiva riguardo all’educazione-istruzione dei figli. Il necessario equilibrio tra obblighi dei genitori e compiti delle istituzioni scolastiche è definito a livello di legislazione.
Neppure si verifica la paventata disparità di trattamento nell’ambito del territorio nazionale, per il fatto che la normativa applicabile in Provincia di Bolzano è in linea con la legislazione statale.
Fermo restando che, contrariamente a quanto assunto dagli appellanti, nel caso della istruzione parentale la norma non richiede di mantenere l’iscrizione scolastica, è comunque infondata la pretesa ad ottenere la cancellazione del nominativo dei minori (per ragioni di tutela della riservatezza) da qualunque registro riconducibile all’amministrazione scolastica, per il fatto che la direzione scolastica è autorità ex lege competente alla supervisione e al controllo.
Per le ragioni tutte esposte l’appello deve essere respinto.
Sussistono nondimeno, in considerazione della particolarità della questione trattata, giustificati motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del grado di appello tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese di lite compensate.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e dell’articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di riproduzione e diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la responsabilità genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare i medesimi interessati ivi citati.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Sergio De Felice, Presidente
Roberto Caponigro, Consigliere
Giovanni Gallone, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere
Gudrun Agostini, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Gudrun Agostini | Sergio De Felice |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.