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Sentenza 5 aprile 2024
Sentenza 5 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 05/04/2024, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2024 |
Testo completo
630 /2023
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Roberta Poirè, ad esito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr.630/23
da e con l' avvocato Giovanni Battista Parte_1 Parte_2
Mascheretti del foro di Bergamo presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTE
contro
:
, elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede dell'ufficio scolastico Controparte_1 provinciale, rappresentato e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del quali docenti a tempo CP_1 determinato nell'a.s. 2022/23 ( ) e negli aa.ss. 202/21-2022/23 ( senza Parte_2 Parte_1 ricevere la carta elettronica introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15, secondo il tenore testuale della legge riservata ai soli docenti di ruolo. Con il presente ricorso lamentano la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della Costituzione e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia.
Chiedono, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a fruire della carta docenti con condanna del alla relativa attribuzione per l'anno scolastico nel quale hanno lavorato. CP_1
Orga Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell e la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva a favore della stante la riserva di Organizzazione_2 regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15 che rimette al decreto del Presidente del Consigli dei Ministri di concerto con il ministero dell'istruzione e delle finanze di definire “criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili…”.
Nel merito ha motivato sulle ragioni di infondatezza delle argomentazioni attoree in via generale e, per quanto concerne il caso particolare, ha puntualizzato che nessuno dei due ricorrenti ha svolto ulteriore attività di docenza alle proprie dipendenze dopo l'a.s. 22/23 e che avora come Parte_1 collaboratore scolastico, così che il diritto all'elargizione si sarebbe, comunque estinto.
La causa non ha richiesto istruzione orale.
2.Circa le eccezioni preliminari, sussiste la giurisdizione dell'AGO in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così
Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
E' altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il
Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Per completezza, il ha sollevato altresì eccezione di incompetenza territoriale ma in CP_1 relazione al nominativo di un docente diverso dagli odierni ricorrenti;
si tratta, come hanno osservato i resistenti, di mero refuso da cui, sussistendo invece i requisiti per radicare la competenza davanti al giudice adito, l'eccezione è “tamquam non esset”.
3.Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorchè part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016)
e solo a partire dall'anno 2023, l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente..dunque non è corretto ritenere..che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l'insussistenza della prevalenza dell'art. 1 commi 121 e segg. legge 107/15 sugli artt. 63 e 64
CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove “non v'ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la
Carta del docente..”. La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma
121 L.107/15.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 CP_1 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
La citata sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 ha ribadito che “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto “evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'”anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima
“taratura”.
La citata sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 ha altresì preso in considerazione l'estinzione del diritto per cessazione dal servizio di ruolo o cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, così esprimendosi: “poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche nell'anno successivo a quel docente non fosse attribuita una supplenza egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato a suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso se, per i docenti di ruolo, giustifica
l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venire meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor di più se egli transita in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sicchè mentre “ai docenti di cui al punto 1 (ossia: “ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 ai sensi dell'art. 4 comma 1 L.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.6 ai sensi dell'art. comma secondo della
L.n.124 del 1999” R.d.R) che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica..”, ai “docenti di cui al punto 1 (vedi sopra) che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati…”.
Nel caso di specie quanto a è la stessa ricorrente ad aver precisato, in sede di note ex Parte_2 art 127 ter c.p.c., di lavorare presso una scuola paritaria e di essere intenzionata ad iscrivere nuovamente nelle graduatorie non appena possibile, ciò che necessariamente implica che, al momento attuale (ossia, al momento della “pronuncia giudiziale” sul diritto) la ricorrente non è iscritta nelle graduatorie, ovvero è “fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche” (ex art. 4
L.124/99, come sopra precisato) con conseguente estinzione del diritto.
Non contemplata dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione è, invece, la situazione di in quanto sì a tuttora iscritto nelle graduatorie, ma svolgente altra attività lavorativa Parte_1 diversa dalla docenza e con essa incompatibile, situazione che impone di interrogarsi sulla correttezza dell'equiparazione, nella fattispecie, tra inserimento in graduatoria (la cui validità, peraltro,termina con l'anno scolastico in corso nel quale sta svolgendo altro lavoro) e Parte_1 reale permanenza nel sistema di docenza che, solo, fonda il diritto alla carta docente, in quanto funzionale esclusivamente alla formazione per l'insegnamento.
Rimanendo nel solco del ragionamento tracciato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che la permanenza nelle graduatorie in assenza di nomina attuale giustifichi il diritto alla carta in quanto detta permanenza normalmente implica la seria intenzione di proseguire nell'attività di docenza, la cui mancata attualità dipende, quindi ed esclusivamente, dalla mancata offerta da parte dell'amministrazione. Lo svolgimento di altra, ed incompatibile, attività lavorativa è, però, fatto concreto che, in assenza di qualunque allegazione in merito, impedisce di superare l'interpretazione della permanenza nelle graduatorie in termini di mero automatismo, ossia di dato formale inidoneo ad essere qualificato come effettiva presenza nel sistema di docenza, ancorchè –ma seriamente- potenziale, da cui l'impossibilità di ravvisare i presupposti per il diritto.
Quanto, infine, all'azione risarcitoria, i danni di cui si chiede il ristoro devono essere allegati, leggendosi nella sentenza più volte citata “si tratta..di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisce, come da principi generali..” ma, nel presente caso, nessuna allegazione di danno i ricorrenti hanno esposto.
Per i suddetti motivi il ricorso va rigettato.
La peculiarità e novità del caso comporta la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Treviso,5/4/24
Il G.L.
TRIBUNALE DI TREVISO
sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott.ssa Roberta Poirè, ad esito di udienza cartolare ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr.630/23
da e con l' avvocato Giovanni Battista Parte_1 Parte_2
Mascheretti del foro di Bergamo presso il cui studio hanno eletto domicilio
RICORRENTE
contro
:
, elettivamente domiciliato in Treviso presso la sede dell'ufficio scolastico Controparte_1 provinciale, rappresentato e difeso da funzionario delegato ex art. 417-bis c.p.c.
RESISTENTE
IN PUNTO: carta elettronica del docente
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.I ricorrenti hanno prestato servizio alle dipendenze del quali docenti a tempo CP_1 determinato nell'a.s. 2022/23 ( ) e negli aa.ss. 202/21-2022/23 ( senza Parte_2 Parte_1 ricevere la carta elettronica introdotta dall'art. 1 comma 121 L.107/15, secondo il tenore testuale della legge riservata ai soli docenti di ruolo. Con il presente ricorso lamentano la discriminatorietà insita nella disparità di trattamento tra docenti di ruolo e non di ruolo alla luce della Costituzione e della clausola 4 dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato di cui alla direttiva 1999/70 CE come già riconosciuta dalla giurisprudenza amministrativa e dalla Corte di Giustizia.
Chiedono, pertanto, l'accertamento del proprio diritto a fruire della carta docenti con condanna del alla relativa attribuzione per l'anno scolastico nel quale hanno lavorato. CP_1
Orga Il si è costituito eccependo il difetto di giurisdizione dell e la propria carenza di CP_1 legittimazione passiva a favore della stante la riserva di Organizzazione_2 regolamento espressa dall'art. 1 co 122 l.107/15 che rimette al decreto del Presidente del Consigli dei Ministri di concerto con il ministero dell'istruzione e delle finanze di definire “criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta di cui al comma 121, l'importo da assegnare nell'ambito delle risorse disponibili…”.
Nel merito ha motivato sulle ragioni di infondatezza delle argomentazioni attoree in via generale e, per quanto concerne il caso particolare, ha puntualizzato che nessuno dei due ricorrenti ha svolto ulteriore attività di docenza alle proprie dipendenze dopo l'a.s. 22/23 e che avora come Parte_1 collaboratore scolastico, così che il diritto all'elargizione si sarebbe, comunque estinto.
La causa non ha richiesto istruzione orale.
2.Circa le eccezioni preliminari, sussiste la giurisdizione dell'AGO in quanto “la questione controversa non attiene alle modalità di esercizio del potere di organizzazione della PA resistente, dal momento che non si chiede l'annullamento di alcun atto di organizzazione, bensì il riconoscimento della spettanza dell'emolumento erogato tramite la c.d. carta elettronica del docente. Dal momento che tale beneficio viene fatto discendere direttamente da norme di legge in presenza di determinati presupposti, senza che debba essere esercitato alcun potere organizzativo della P.A. a tal fine, è evidente che la posizione giuridica controversa è un diritto soggettivo e che la giurisdizione si individua correttamente in quella del giudice ordinario” (così
Trib. Treviso sentenza 14/2023 12/1/23).
E' altresì infondata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva, evidente essendo che la legge ha demandato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri solo l'individuazione delle modalità operative per l'attuazione del diritto ma che il soggetto giuridico che riconosce il beneficio è il
Ministero datore di lavoro, pertanto correttamente evocato in giudizio.
Per completezza, il ha sollevato altresì eccezione di incompetenza territoriale ma in CP_1 relazione al nominativo di un docente diverso dagli odierni ricorrenti;
si tratta, come hanno osservato i resistenti, di mero refuso da cui, sussistendo invece i requisiti per radicare la competenza davanti al giudice adito, l'eccezione è “tamquam non esset”.
3.Quanto al merito, la legge 107/2015 ha previsto la Carta elettronica per la formazione e l'aggiornamento del personale docente solo a favore dei docenti di ruolo, ancorchè part time e/o in prova (dpcm attuativo del 2015) ed ivi compresi i docenti “dichiarati inidonei per motivi di salute di cui all'art. 514 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297 e quelli in comando, distacco, fuori ruolo
o altrimenti utilizzati, i docenti delle scuole all'estero, delle scuole militari” (dpcm attuativo del 2016)
e solo a partire dall'anno 2023, l'art. 15 del d.l. 69/23 ha esteso il beneficio ai supplenti con supplenza al 31 agosto, ossia ai “docenti con contratto di supplenza annuale su posto vacante e disponibile”.
Il Consiglio di Stato (pronuncia 1842/22) ha affermato che tale sistema collide –anche- con il principio di buon andamento della PA in quanto “è evidente la non conformità ai canoni di buona amministrazione di un sistema che, ponendo un obbligo di formazione a carico di una sola parte del personale docente (e dandogli gli strumenti per ottemperarvi), continua nondimeno a servirsi, per la fornitura del servizio scolastico, anche di un'altra aliquota di personale docente, la quale è tuttavia programmaticamente esclusa dalla formazione e dagli strumenti di ausilio per conseguirla;
non può dubitarsi, infatti, che nella misura in cui la PA si serve di personale docente non di ruolo per l'erogazione del servizio scolastico deve curare la formazione anche di tale personale, al fine di garantire la qualità dell'insegnamento fornito agli studenti... Ma…il diritto-dovere di formazione professionale ed aggiornamento grava su tutto il personale docente..dunque non è corretto ritenere..che l'erogazione della carta vada a compensare la maggiore gravosità dello sforzo richiesto ai docenti in ruolo in chiave di aggiornamento e formazione perché un analogo sforzo non può che essere richiesto anche ai docenti non di ruolo a pena, in caso contrario di creare un sistema “a doppio binario” non in grado di assicurare la complessiva qualità dell'insegnamento…Del resto l'insostenibilità dell'assunto per cui la carta del docente sarebbe uno strumento per compensare la pretesa maggiore gravosità dell'obbligo formativo a carico dei soli docenti di ruolo si evince anche dal fatto che la Carta è erogata ai docenti part time (il cui impegno didattico può in ipotesi essere più limitato di quello dei docenti a tempo determinato) e persino ai docenti di ruolo in prova, i quali potrebbero non superare il periodo di prova e così non conseguire la stabilità del rapporto”.
Il Consiglio di Stato, inoltre, ricostruiti i rapporti tra legge e contratto collettivo, ha rilevato come la formazione professionale sia materia non sottratta alla contrattazione collettiva, da cui l'insussistenza della prevalenza dell'art. 1 commi 121 e segg. legge 107/15 sugli artt. 63 e 64
CCNL di categoria 29 novembre 2007 che pongono a carico dell'Amministrazione l'obbligo di garantire gli strumenti per la formazione a tutti i docenti, senza distinzioni tra docenti di ruolo e non, laddove “non v'ha dubbio che tra tali strumenti possa (e anzi debba) essere compresa la
Carta del docente..”. La Corte di Giustizia sez VI n.450 del 18/5/22 a seguito di domanda pregiudiziale ex art. 267 TFUE ha ritenuto che la carta docenti rientri tra le “condizioni di impiego” di cui alla clausola 4 accordo quadro in quanto indennità versata per sostenere la formazione continua dei docenti che è obbligatoria anche per i docenti non di ruolo, valorizzando, altresì, il dl 22/20 che, in relazione all'emergenza Covid, nel prevedere la didattica a distanza, ha ricordato che i docenti per potevano acquistare i supporti tecnologici necessari mediante “le risorse di cui alla Carta” ex art. 1 comma
121 L.107/15.
La Corte di Giustizia ha quindi affermato che “la clausola 4 punto 1 dell'accordo quadro deve essere interpretata nel senso che essa osta ad una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del ministero, e non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio finanziario dell'importo di €500,00 CP_1 all'anno concesso per sostenere la formazione continua dei docenti…”.
La citata sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 ha ribadito che “Corte di Giustizia 18 maggio 2022, sulla premessa che il beneficio della Carta Docenti attenga all'ambito delle
“condizioni di impiego” (punti 35-38) ed escludendo che il solo fatto della durata dei rapporti possa costituire ragione obiettiva (punto 46), ha ritenuto che, in presenza di un “lavoro identico o simile” e quindi di compatibilità (punti 41-43), la clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro allegato alla
Direttiva 1999/70/CE ed il principio di non discriminazione ivi sancito ostino ad una normativa nazionale che riservi quel beneficio ai soli docenti a tempo determinato”; ed ha aggiunto che, in quanto “evidente” che il legislatore italiano aveva riferito il beneficio all'”anno scolastico”, non potevano essere esclusi dal beneficio i docenti precari le cui supplenze avessero medesima
“taratura”.
La citata sentenza della Corte di Cassazione 29961/23 ha altresì preso in considerazione l'estinzione del diritto per cessazione dal servizio di ruolo o cancellazione dalle graduatorie per le supplenze, così esprimendosi: “poiché la Carta può comunque essere utilizzata nell'arco del biennio, ciò significa che, se anche nell'anno successivo a quel docente non fosse attribuita una supplenza egli potrebbe ancora fruire di quanto accreditato a suo favore. Ciò è conseguenza del fatto che la cessazione della supplenza di regola non significa uscita dal sistema scolastico.
Analogamente, l'effetto estintivo, nel caso di docenti precari a cui la carta non sia stata tempestivamente attribuita, va definito in modo diverso. Il ragionamento va condotto tenendo conto appunto del nesso tra Carta e formazione. Tale nesso se, per i docenti di ruolo, giustifica
l'estinzione del diritto alla fruizione del bonus quando il servizio venga meno, nel caso di docenti precari cui la Carta non sia stata attribuita tempestivamente, impone di connettere l'effetto estintivo non all'ultimarsi della supplenza ma alla fuoriuscita di essi dal sistema scolastico. E' infatti in quel momento che si verifica il venire meno dell'interesse bilaterale alla formazione che governa appunto il momento estintivo del diritto alla fruizione delle utilità conseguenti all'attribuzione della Carta Docente. 16.2. Quindi, se il docente precario che, in una certa annualità, abbia maturato il diritto alla Carta, resti iscritto nelle graduatorie (ad esaurimento, provinciali o di istituto) per le supplenze e eventualmente riceva anche incarichi di supplenza, permane l'inserimento nel sistema scolastico che giustifica l'esercizio del diritto all'adempimento ed ancor di più se egli transita in ruolo. Al contrario, se un tale docente, dopo l'annualità in cui è maturato il diritto alla Carta sia cancellato dalle graduatorie, il diritto all'adempimento cessa con tale cancellazione, per fuoriuscita dal sistema scolastico”.
Sicchè mentre “ai docenti di cui al punto 1 (ossia: “ai docenti non di ruolo che ricevano incarichi annuali fino al 31.8 ai sensi dell'art. 4 comma 1 L.124 del 1999 o incarichi per docenza fino al termine delle attività didattiche, ovverossia fino al 30.6 ai sensi dell'art. comma secondo della
L.n.124 del 1999” R.d.R) che al momento della pronuncia giudiziale sul loro diritto, siano interni al sistema delle docenze scolastiche perché iscritti nelle graduatorie per le supplenze, incaricati di una supplenza o transitati in ruolo, spetta l'adempimento in forma specifica..”, ai “docenti di cui al punto 1 (vedi sopra) che al momento della pronuncia giudiziale siano fuoriusciti dal sistema delle docenze scolastiche, per cessazione dal servizio di ruolo o per cancellazione dalle graduatorie per le supplenze spetta il risarcimento per i danni che siano da essi allegati…”.
Nel caso di specie quanto a è la stessa ricorrente ad aver precisato, in sede di note ex Parte_2 art 127 ter c.p.c., di lavorare presso una scuola paritaria e di essere intenzionata ad iscrivere nuovamente nelle graduatorie non appena possibile, ciò che necessariamente implica che, al momento attuale (ossia, al momento della “pronuncia giudiziale” sul diritto) la ricorrente non è iscritta nelle graduatorie, ovvero è “fuoriuscita dal sistema delle docenze scolastiche” (ex art. 4
L.124/99, come sopra precisato) con conseguente estinzione del diritto.
Non contemplata dalla citata pronuncia della Corte di Cassazione è, invece, la situazione di in quanto sì a tuttora iscritto nelle graduatorie, ma svolgente altra attività lavorativa Parte_1 diversa dalla docenza e con essa incompatibile, situazione che impone di interrogarsi sulla correttezza dell'equiparazione, nella fattispecie, tra inserimento in graduatoria (la cui validità, peraltro,termina con l'anno scolastico in corso nel quale sta svolgendo altro lavoro) e Parte_1 reale permanenza nel sistema di docenza che, solo, fonda il diritto alla carta docente, in quanto funzionale esclusivamente alla formazione per l'insegnamento.
Rimanendo nel solco del ragionamento tracciato dalla Corte di Cassazione, si ritiene che la permanenza nelle graduatorie in assenza di nomina attuale giustifichi il diritto alla carta in quanto detta permanenza normalmente implica la seria intenzione di proseguire nell'attività di docenza, la cui mancata attualità dipende, quindi ed esclusivamente, dalla mancata offerta da parte dell'amministrazione. Lo svolgimento di altra, ed incompatibile, attività lavorativa è, però, fatto concreto che, in assenza di qualunque allegazione in merito, impedisce di superare l'interpretazione della permanenza nelle graduatorie in termini di mero automatismo, ossia di dato formale inidoneo ad essere qualificato come effettiva presenza nel sistema di docenza, ancorchè –ma seriamente- potenziale, da cui l'impossibilità di ravvisare i presupposti per il diritto.
Quanto, infine, all'azione risarcitoria, i danni di cui si chiede il ristoro devono essere allegati, leggendosi nella sentenza più volte citata “si tratta..di un insieme di possibili esborsi (spese di formazione sostenute autonomamente con l'acquisto a tal fine di beni o servizi), di possibili perdite di chances formative e di una possibile menomazione non patrimoniale della professionalità, salvo altro. Il pregiudizio va allegato da chi agisce, come da principi generali..” ma, nel presente caso, nessuna allegazione di danno i ricorrenti hanno esposto.
Per i suddetti motivi il ricorso va rigettato.
La peculiarità e novità del caso comporta la compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando,
Rigetta il ricorso.
Spese compensate.
Treviso,5/4/24
Il G.L.