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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 25/03/2025, n. 352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 352 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di TRANI
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Maria Teresa Moscatelli - Presidente relatore dott. Claudio Di Giacinto - Giudice avv. Nicola Milillo - Giudice onorario ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi con R.G. n. 5168/2022, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali di avvocato in materia civile
TRA in persona del l.r.p.t. e , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 Parte_2
Marchetti presso il cui studio ha eletto domicilio (comunicazioni a Email_1
-RICORRENTE
E vv. , rappresentato e difeso dall'avv. Donata Di Meo (comunicazioni a CP_1 CP_2
Email_2
-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in persona del l.r.p.t. e Parte_1 [...]
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1309/2022 emesso nel Pt_2
procedimento r.g. n. 3919/2022 in data 19.9.2022 e notificato il 22.3.2022 con cui si ingiungeva in favore dell'avv. il pagamento della somma di euro 62.102,12 oltre interessi e spese del CP_1 procedimento per l'attività professionale svolta in favore dell'odierno attore.
Premetteva dunque parte attrice che l'avv. aveva prestato la propria opera professionale in CP_1
favore della e di , poi contrattualizzata con convenzione sottoscritta nel Parte_1 Parte_2
1 febbraio 2018 e poi nel marzo 2019; che tale ultima convenzione prevedeva il pagamento della somma di euro 800,00 mensili oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
che da tale convenzione la società recedeva con nota sottoscritta da il 29.11.2021; che, Parte_2 con il decreto ingiuntivo per cui è opposizione, l'avv. intimava il pagamento delle somme CP_1 richieste in relazione all'attività giudiziaria espletata in favore degli odierni attori.
Avverso tale ingiunzione deduceva dunque:
- in via preliminare ed assorbente, la nullità dell'ingiunzione opposta perché indeterminata, non essendo indicati i procedimenti per i quali l'avv. chiedeva il pagamento, inoltre CP_1 non corredata dal parere dell'Ordine degli avvocati di appartenenza;
- nel merito, deduceva l'inammissibilità della richiesta di pagamento per duplicazione delle voci, atteso che l'avv. aveva promosso altra azione giudiziale per il pagamento CP_1 dell'attività stragiudiziale resa in favore della stessa per cui è giudizio pendente Parte_1
a ruolo r.g. n. 4458/2022; sicchè sulla base dell'unica convenzione ha incardinato due differenti giudizi nei confronti della stessa parte, uno per l'attività giudiziale prestata, e l'altro per l'attività stragiudiziale resa, pur trattandosi di identica attività professionale;
- ancora, nel merito, di aver già corrisposto all'avv. per l'attività per cui è CP_1
ingiunzione di pagamento, la somma di euro 8.721,77 contabilizzata nelle scritture contabili,
e la somma di euro 4.000,00 in contanti;
- ai fini della legittimazione passiva all'ingiunzione di pagamento, che il contratto era stato concluso con la essendo invece l'ingiunzione di pagamento estesa anche al sig. Parte_1
poiché, secondo il costituitosi fideiussore, tuttavia soltanto in sede di Parte_2 CP_1 revoca e non alla stipula della convenzione, sicchè non può ritenersi lecita l'estensione della garanzia a;
Parte_2
- in relazione all'attività svolta, deduceva che per i giudizi per cui si chiede il pagamento non è stata allegata la documentazione dell'attività svolta, essendovi elencazione dei giudizi nei quali l'avv. ha prestato la sua difesa in favore dell'attore, inoltre rilevando che CP_1
quasi tutte le controversie per cui è domanda sono state definite con provvedimento di rigetto, infine deducendo la mancata indicazione degli acconti percepiti.
Concludeva pertanto chiedendo revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
disporre la riunione del presente giudizio al giudizio r.g. n. 4458/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per l'attività stragiudiziale svolta;
in via subordinata, chiedeva ridimensionare la somma richiesta dal convenuto in ragione dei motivi di opposizione proposti, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il resistente avv. , (avv. D. Di CP_1 CP_2
Meo), che chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione con conferma dell'ingiunzione stante l'infondatezza dei motivi dedotti, in particolare deducendo che il contratto concluso tra le parti prevedeva tre distinte tipologie di attività con i relativi compensi, sicchè differenti erano le ingiunzioni di pagamento inviate, inoltre precisando di aver calcolato il compenso per l'attività giudiziale con applicazione delle tariffe minime, dettagliatamente elencate in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 23.3.2023 il procedimento, iscritto in data
4.11.2022, era rimesso al Collegio, trattandosi di procedimento cui applicare il rito di cui al d.lgs. n.
150/2011, art. 4 di competenza collegiale per i compensi relativi all'attività svolta in sede giudiziaria civile (cfr. da ultimo Cass. n. 30774 del 19/10/2022) e, rigettata l'istanza di riunione al presente procedimento del procedimento r.g. n. 4458/2022 poiché relativa ai compensi per la diversa attività stragiudiziale svolta, la causa era rinviata all'udienza collegiale dell'11.7.2023, quando la parte ricorrente rinnovava la richiesta di riunione al presente procedimento del procedimento r.g. n. 4458/2022, chiedeva disporsi il mutamento del rito e l'ammissione dei testi, insistendo invece la parte resistente per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2023, rigettata la richiesta di mutamento del rito e la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Collegio assegnava alle parti il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di ulteriori documenti e la formulazione di richieste istruttorie e di successivi 20 giorni per l'indicazione di prova contraria, ed all'esito la causa era rinviata all'udienza del 9.7.2024, in trattazione scritta, per la decisione Collegiale.
Diritto.
Preliminarmente deve rilevarsi che al procedimento che ci occupa, avente ad oggetto controversia in materia di liquidazione del compenso professionale degli avvocati, si applica il rito di cui all'art. 14,
d. lgs. n. 150/2011 ed è deciso dal Tribunale in composizione collegiale ex art. 14, comma 2 d. lgs.
150/2011 trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 149/2022 (cfr., nel senso dell'esclusiva competenza del Tribunale in composizione collegiale, SS.UU. 4485/2018).
3 Nel caso che ci occupa, il procedimento era instaurato con atto di citazione anziché con ricorso, tuttavia tempestivamente notificato in data 31.10.2022 e dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo del 23.9.2022, con conseguente mutamento del rito (cfr. Cass, sent.
9.8.2022 n. 24481 e Cass. 26.9.2022 n. 24069).
In via ancora preliminare, va ribadito il rigetto della richiesta di riunione al presente procedimento del procedimento r.g. n. 4458/2022 poiché avente ad oggetto la domanda per i compensi relativi all'attività stragiudiziale pur svolta tra le stesse parti.
Quanto poi, all'ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di mutamento del rito e di ammissione dei mezzi istruttori, occorre ribadire quanto sopra detto della soggezione della controversia in questione al rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., rispetto al quale lo svolgimento dell'istruttoria è residuale, e comunque da inquadrare nel procedimento di cui agli artt. 702 bis ss c.p.c.
Nel merito, la domanda va accolta nei termini di seguito delineati.
Tra le parti dell'odierno giudizio era stipulata una prima convenzione nel febbraio 2018, poi modificata nel marzo 2019.
Tale regolamentazione convenzionale prevedeva che l'“1) attività di consulenza ed assistenza professionale per l'attività commerciale, contrattuale e societaria (..consistente) in pareri orali sommari, pianificazione strategie organizzative, commerciali, e di internazionalizzazione, ivi compresa la supervisione dei professionisti esterni coi quali interfacciarsi per le pratiche di incentivazione all'internazionalizzazione e credito agevolato, predisposizione e formalizzazione contrattuale, aggiornamenti sulle pratiche in gestione, redazione diffide, opposizione e contestazioni stragiudiziali, anche a seguito di interrelazioni e collaborazione con le differenti funzioni aziendali ed altri professionisti esterni”, per cui era pattuito il compenso mensile di euro 800,00 oltre accessori;
“2) consulenza ed assistenza stragiudiziale consistente in recupero crediti, opposizione ad avverse richieste di pagamento e vertenze di lavoro nonché in assistenza contrattuale;
3) consulenza ad assistenza giudiziale: rimborso spese forfettario per contributi, valori bollati, notifiche, spese di viaggio, da concordare e corrispondere preliminarmente per ogni pratica, in misura non inferiore al valore del C.U. aumentato della metà; ad avvenuta definizione della controversia, in caso di vittoria l'equivalente delle competenze e spese liquidate giudizialmente, oltre l'eventuale riconoscimento ulteriore de premi connessi al risultato raggiunto secondo i parametri sub 2) ovvero, sempre in caso di esito favorevole del giudizio ma nell'ipotesi di compensazione giudiziale di spese e competenze legali, saranno corrisposti al professionista i compensi secondo i valori medi del d.m. 55/2014. In caso di
4 soccombenza spetteranno al professionista i compensi determinati secondo i valori minimi di cui al
d.m. n. 55/2014. In caso di definizione transattiva, il compenso ai minimi del d.m. n. 55/2014 oltre quanto stabilito sub 2)”.
Vi è, dunque, che con il contratto concluso, le parti disciplinavano in maniera distinta l'attività di assistenza commerciale da quella stragiudiziale e giudiziale, anche diversamente regolamentando la modalità di determinazione del compenso per ciascuna di esse.
Quanto all'attività giudiziale, poi, le parti regolamentavano diversamente il compenso in relazione all'esito della lite, anche prevedendo il compenso da corrispondere in caso di soccombenza.
Ciò premesso, non può essere accolto il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità dell'ingiunzione di pagamento per non essere indicati in maniera analitica, nel ricorso, i procedimenti per cui vi è ingiunzione di pagamento, atteso che in allegato al ricorso vi era l'elenco dei procedimenti per cui è richiesta di pagamento con indicazione della richiesta di compenso in riferimento alle diverse fasi dell'attività giudiziale svolta.
E però, esclusa la nullità dell'atto di citazione, vi è tuttavia da osservare la non facile consultazione della domanda, degli atti allegati e della documentazione a supporto della domanda.
Infatti, vi è in primo luogo che la domanda non reca puntuale indicazione dei procedimenti per cui è istanza di condanna, rinviando a tal fine all'elenco all'allegato 8B, in cui vi è specificazione per ogni singolo procedimento dell'importo richiesto in relazione all'attività svolta nelle singole fasi, per cui è documentazione consistente nell'estratto del software netlexweb recante, solo per alcuni procedimenti, indicazione del difensore che procedeva all'invio degli atti del procedimento dal quale, invece, non era possibile desumere indicazioni relative al valore della controversia, alla tipologia di atto ovvero all'esito della lite (circostanze tutte determinanti per il calcolo del compenso).
Ulteriore documentazione era depositata dinanzi al Collegio a seguito dell'assegnazione dei termini per mezzi istruttori recante per i singoli procedimenti copia dei provvedimenti redatti nell'ambito dei singoli procedimenti.
Occorre poi osservare che per alcuni procedimenti la parte odierna ricorrente formulava specifiche contestazioni in merito all'attività asseritamente svolta dall'avv. deducendo che CP_1
la stessa era invece stata svolta da altro difensore, sicchè, ai fini del riconoscimento del compenso per l'attività svolta occorre esaminare congiuntamente la documentazione netlexweb, quella depositata dinanzi al Collegio all'esito dell'autorizzazione al deposito di memorie istruttorie, e le osservazioni dell'opponente.
5 La non agevole lettura della documentazione allegata cui si è fatto sopra cenno è, poi, ulteriormente complicata dal fatto che sono allegati estratti netlexweb relativi a procedimenti non inclusi nell'elenco per cui è ingiunzione di pagamento.
Pertanto, all'esito dell'esame della documentazione depositata dall'avv. in CP_1
relazione ai singoli procedimenti, occorre osservare quanto segue:
- in relazione al proc. R.G. n. 40432/2020 Gdp Milano dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata, non è dato evincere alcuna attività dell'avv. sicchè alcun CP_1
compenso può essere riconosciuto;
- in relazione al proc. n. 13875/2018 dinanzi al Trib. di Genova, cui è stato riunito il proc. r.g.
n. 6758/2019 – che pertanto, devono essere oggetto di liquidazione unitaria dal momento della riunione – dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata, è dato evincere che l'avv. depositava per la prima atto di opposizione a decreto ingiuntivo, memorie ex CP_1
art. 183 c.p.c. e note di trattazione, per la seconda atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tale procedimento, in relazione al valore di euro 98.356,63, può essere accolta la richiesta di pagamento dell'importo di euro 1.215.00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase di trattazione – in relazione all'attività svolta - per l'importo complessivo di euro 4.490,00 oltre accessori;
per il secondo, in relazione al valore di euro 19.547,58 può essere riconosciuta la somma di euro 438,00 per la fase di studio ed euro 370,00 per la fase introduttiva per il valore di euro 808,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. 15545/2018, l'avv. chiedeva liquidare la fase di studio della CP_1 controversia, introduttiva e di trattazione;
dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata è dato evincere che l'avv. provvedeva al deposito della domanda CP_1
riconvenzionale e delle memorie ex art. 183 c.p.c., sicchè non può essere accolta la contestazione di parte opponente secondo cui la fase di trattazione è svolta da altro difensore. Per tale procedimento può essere accolta la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438.00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva ed euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. 6247/2019 dinanzi al Tribunale di Trani del valore di euro 67.043,24,
l'avv. chiedeva liquidare la fase di studio della controversia, introduttiva e di CP_1 trattazione;
dall'estratto netlex e dalla documentazione depositata è dato evincere che l'avv. provvedeva al deposito dell'atto introduttivo e delle memorie ex art. 183 c.p.c. fino CP_1 alla rinuncia agli atti del giudizio, sicchè all'avv. può essere liquidata la somma di CP_1
euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per
6 la fase di trattazione – in relazione all'attività svolta - per l'importo complessivo di euro
4.490,00 oltre accessori;
alcuna contestazione della parte opponente è in relazione alla procedura in questione;
- in relazione al proc. n. 12/2020 dinanzi al Tribunale di Treviso, del valore di euro 6.100,00 può essere accolta, in mancanza di contestazioni della parte opponente, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro
1.928,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. n. 7034/2019 dinanzi al Tribunale di Trani, del valore di euro 14.662,00 può essere accolta, in mancanza di contestazioni della parte opponente, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione ed euro 202,50 per la conciliazione per l'importo complessivo di euro 2.130,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. n. 589/2020 dinanzi al Tribunale di Trani, del valore di euro 17.111,55 può essere accolta, vista la documentazione depositata relativa alla comparsa di costituzione, alle memorie ex art. 183 c.p.c. ed alle note di udienza e, in mancanza di contestazioni della parte opponente, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. n. 12254/2020 – erroneamente indicata in allegato al ricorso monitorio con il n. R.G. 12250/2020 - dinanzi al Tribunale di Trani, del valore di euro 14.551,48, in relazione alla documentazione allegata relativa all'atto di citazione, ed alla transazione conclusa, può essere accolta la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 oltre accessori (non liquidata in ragione della contestazione di parte opponente e dell'estratto netlex la fase conclusiva ed il compenso per la conciliazione);
- in relazione al proc. r.g. n. 9284/2020 dinanzi al Tribunale di Trani, sez. lavoro, dell'importo di euro 1.500,00 può essere accolta la richiesta di compenso per la fase di studio per euro
423,00 ed introduttiva del giudizio per l'importo di euro 203,00 essendo documentato dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata, il deposito dell'atto di citazione da parte dell'avv. per l'importo di euro 626,00 oltre accessori;
CP_1
7 - in relazione al proc. r.g. n. 40432/2020 dinanzi al Gdp di Milano per cui vi è richiesta di compenso per la fase di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, dall'estratto netlex non è dato ravvisare riscontro dello svolgimento del processo nei termini sopra indicati, essendovi indicazione del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, rinviata per mancata comparizione delle parti e poi estinta;
non vi è riscontro, poi, di alcuna attività svolta dall'avv. sicchè alcun compenso può essere riconosciuto;
CP_1
- dello stesso tenore le istanze relative al proc. r.g. n. 493/2021 dinanzi al Giudice di Pace di
Trani, la documentazione allegata attiene al deposito dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per il valore di euro 2.399,00, sicchè può essere liquidato il compenso per la fase di studio ed introduttiva per il valore di euro 233,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 2218/2021 dinanzi al Tribunale di Foggia, era documentata con estratto netlex e dalla documentazione allogata lo svolgimento dell'attività dell'avv. CP_1
nella fase di studio, introduttiva e di trattazione – avendo depositato latto di opposizione a decreto ingiuntivo e note di udienza, e memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. - , ed essendo questo l'ultimo riscontro dell'attività svolta, sicchè, vista anche la contestazione della parte attrice, non può essere riconosciuto il compenso per la fase conclusiva e per la conciliazione e, dato il valore della controversia di euro 8.929,30, può essere riconosciuto il compenso di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva ed euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 cui aggiungere gli accessori di legge;
- per il procedimento r.g. n. 4910/2021 iscritto dinanzi al Tribunale di Monza, stante la contestazione della parte opponente relativa alla mancata attività nella sola fase di trattazione e vista la documentazione depositata, può essere riconosciuto il compenso nella fase di studio per euro 438,00 e nella fase introduttiva per euro 370,00 per l'importo complessivo di euro 808,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 1995/2019 dinanzi al Tribunale di Trani, sez. Lavoro, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo e dalla conciliazione che, in relazione al valore della controversia di euro 21.369,70, importa il compenso per la fase di studio di euro 868,00, fase introduttiva per euro 370,00, fase di trattazione per euro 781,00 per l'importo complessivo di euro 2.019,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 6514/2018 dinanzi al Tribunale di Aversa, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di opposizione a CP_1
8 decreto ingiuntivo che, in relazione al valore della controversia di euro 12.552,02, importa il compenso per la fase di studio di euro 438,00, fase introduttiva per euro 370,00 per l'importo complessivo di euro 808,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 2461/2021 dinanzi al Gdp di Reggio Emilia, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo e dalla partecipazione all'udienza di prima comparizione che, in relazione al valore della controversia di euro 4.955,03, importa il compenso per la fase di studio di euro 113,00, fase introduttiva per euro 120,00 per l'importo complessivo di euro 233,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 73/2020 dinanzi al Gdp di Gravina, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo e dalla partecipazione alle udienze e dalle memorie conclusionali sicchè, in relazione al valore della controversia di euro 2.461,00, il compenso è riconosciuto per la fase di studio di euro 113,00, fase introduttiva per euro 120,00, per la trattazione in euro
235,00 e per la fase decisionale in euro 203,00 per l'importo complessivo di euro 671,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 25803/2019 dinanzi al Gdp di Milano, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo e dalla partecipazione alle udienze e dalle memorie conclusionali sicchè, in relazione al valore della controversia di euro 4.760,00, il compenso è riconosciuto per la fase di studio di euro 113,00, fase introduttiva per euro 120,00, per la trattazione in euro
235,00 e per la fase decisionale in euro 203,00 per l'importo complessivo di euro 671,00 oltre accessori.
In conclusione, dunque, all'avv. deve essere riconosciuta la somma di euro 27.627,00 cui CP_1
aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.
Nessuna prova, poi, è stata allegata dalla parte odierna attrice in merito a pagamenti parziali effettuati in favore dell'avv. CP_1
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014 e succ. mod. in relazione al valore della controversia come determinato in
9 riferimento alla somma riconosciuta quale compenso e dunque in applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t. e nel procedimento in Parte_1 Parte_2
epigrafe:
1- revoca il decreto ingiuntivo n. 1309/2022 pronunciato nel procedimento r.g. n.
3919/2022;
2- dichiara tenuto e condanna in persona del l.r.p.t. e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro al pagamento in favore di avv. della somma di euro 27.627,00 oltre al CP_1 CP_2
rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge nonché degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3- dichiara tenuto e condanna in persona del l.r.p.t. e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle competenze del presente giudizio in favore del creditore opposto che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 3.808,00 Parte_3
(fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisoria), già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore della controversia al valore medio dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del
15%, Iva e cassa come per legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 17.3.2025
Il Presidente relatore dott. Maria Teresa Moscatelli
10
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Trani, Sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei signori magistrati: dott.ssa Maria Teresa Moscatelli - Presidente relatore dott. Claudio Di Giacinto - Giudice avv. Nicola Milillo - Giudice onorario ha emesso la seguente
ORDINANZA nella causa civile iscritta nel Ruolo Generale degli affari contenziosi con R.G. n. 5168/2022, avente per oggetto opposizione a decreto ingiuntivo in materia di compensi professionali di avvocato in materia civile
TRA in persona del l.r.p.t. e , rappresentato e difeso dall'avv. Michele Parte_1 Parte_2
Marchetti presso il cui studio ha eletto domicilio (comunicazioni a Email_1
-RICORRENTE
E vv. , rappresentato e difeso dall'avv. Donata Di Meo (comunicazioni a CP_1 CP_2
Email_2
-RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo, in persona del l.r.p.t. e Parte_1 [...]
, proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1309/2022 emesso nel Pt_2
procedimento r.g. n. 3919/2022 in data 19.9.2022 e notificato il 22.3.2022 con cui si ingiungeva in favore dell'avv. il pagamento della somma di euro 62.102,12 oltre interessi e spese del CP_1 procedimento per l'attività professionale svolta in favore dell'odierno attore.
Premetteva dunque parte attrice che l'avv. aveva prestato la propria opera professionale in CP_1
favore della e di , poi contrattualizzata con convenzione sottoscritta nel Parte_1 Parte_2
1 febbraio 2018 e poi nel marzo 2019; che tale ultima convenzione prevedeva il pagamento della somma di euro 800,00 mensili oltre al rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge;
che da tale convenzione la società recedeva con nota sottoscritta da il 29.11.2021; che, Parte_2 con il decreto ingiuntivo per cui è opposizione, l'avv. intimava il pagamento delle somme CP_1 richieste in relazione all'attività giudiziaria espletata in favore degli odierni attori.
Avverso tale ingiunzione deduceva dunque:
- in via preliminare ed assorbente, la nullità dell'ingiunzione opposta perché indeterminata, non essendo indicati i procedimenti per i quali l'avv. chiedeva il pagamento, inoltre CP_1 non corredata dal parere dell'Ordine degli avvocati di appartenenza;
- nel merito, deduceva l'inammissibilità della richiesta di pagamento per duplicazione delle voci, atteso che l'avv. aveva promosso altra azione giudiziale per il pagamento CP_1 dell'attività stragiudiziale resa in favore della stessa per cui è giudizio pendente Parte_1
a ruolo r.g. n. 4458/2022; sicchè sulla base dell'unica convenzione ha incardinato due differenti giudizi nei confronti della stessa parte, uno per l'attività giudiziale prestata, e l'altro per l'attività stragiudiziale resa, pur trattandosi di identica attività professionale;
- ancora, nel merito, di aver già corrisposto all'avv. per l'attività per cui è CP_1
ingiunzione di pagamento, la somma di euro 8.721,77 contabilizzata nelle scritture contabili,
e la somma di euro 4.000,00 in contanti;
- ai fini della legittimazione passiva all'ingiunzione di pagamento, che il contratto era stato concluso con la essendo invece l'ingiunzione di pagamento estesa anche al sig. Parte_1
poiché, secondo il costituitosi fideiussore, tuttavia soltanto in sede di Parte_2 CP_1 revoca e non alla stipula della convenzione, sicchè non può ritenersi lecita l'estensione della garanzia a;
Parte_2
- in relazione all'attività svolta, deduceva che per i giudizi per cui si chiede il pagamento non è stata allegata la documentazione dell'attività svolta, essendovi elencazione dei giudizi nei quali l'avv. ha prestato la sua difesa in favore dell'attore, inoltre rilevando che CP_1
quasi tutte le controversie per cui è domanda sono state definite con provvedimento di rigetto, infine deducendo la mancata indicazione degli acconti percepiti.
Concludeva pertanto chiedendo revocare, dichiarare nullo ed inefficace il decreto ingiuntivo opposto;
disporre la riunione del presente giudizio al giudizio r.g. n. 4458/2022 di opposizione al decreto ingiuntivo emesso per l'attività stragiudiziale svolta;
in via subordinata, chiedeva ridimensionare la somma richiesta dal convenuto in ragione dei motivi di opposizione proposti, con vittoria di spese e competenze di lite.
2 Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva il resistente avv. , (avv. D. Di CP_1 CP_2
Meo), che chiedeva il rigetto dell'avversa opposizione con conferma dell'ingiunzione stante l'infondatezza dei motivi dedotti, in particolare deducendo che il contratto concluso tra le parti prevedeva tre distinte tipologie di attività con i relativi compensi, sicchè differenti erano le ingiunzioni di pagamento inviate, inoltre precisando di aver calcolato il compenso per l'attività giudiziale con applicazione delle tariffe minime, dettagliatamente elencate in allegato al ricorso per decreto ingiuntivo;
.
All'esito dell'udienza di prima comparizione del 23.3.2023 il procedimento, iscritto in data
4.11.2022, era rimesso al Collegio, trattandosi di procedimento cui applicare il rito di cui al d.lgs. n.
150/2011, art. 4 di competenza collegiale per i compensi relativi all'attività svolta in sede giudiziaria civile (cfr. da ultimo Cass. n. 30774 del 19/10/2022) e, rigettata l'istanza di riunione al presente procedimento del procedimento r.g. n. 4458/2022 poiché relativa ai compensi per la diversa attività stragiudiziale svolta, la causa era rinviata all'udienza collegiale dell'11.7.2023, quando la parte ricorrente rinnovava la richiesta di riunione al presente procedimento del procedimento r.g. n. 4458/2022, chiedeva disporsi il mutamento del rito e l'ammissione dei testi, insistendo invece la parte resistente per la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'11.7.2023, rigettata la richiesta di mutamento del rito e la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, il Collegio assegnava alle parti il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di ulteriori documenti e la formulazione di richieste istruttorie e di successivi 20 giorni per l'indicazione di prova contraria, ed all'esito la causa era rinviata all'udienza del 9.7.2024, in trattazione scritta, per la decisione Collegiale.
Diritto.
Preliminarmente deve rilevarsi che al procedimento che ci occupa, avente ad oggetto controversia in materia di liquidazione del compenso professionale degli avvocati, si applica il rito di cui all'art. 14,
d. lgs. n. 150/2011 ed è deciso dal Tribunale in composizione collegiale ex art. 14, comma 2 d. lgs.
150/2011 trattandosi di procedimento instaurato prima dell'entrata in vigore delle modifiche apportate dal d. lgs. n. 149/2022 (cfr., nel senso dell'esclusiva competenza del Tribunale in composizione collegiale, SS.UU. 4485/2018).
3 Nel caso che ci occupa, il procedimento era instaurato con atto di citazione anziché con ricorso, tuttavia tempestivamente notificato in data 31.10.2022 e dunque entro il termine di 40 giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo del 23.9.2022, con conseguente mutamento del rito (cfr. Cass, sent.
9.8.2022 n. 24481 e Cass. 26.9.2022 n. 24069).
In via ancora preliminare, va ribadito il rigetto della richiesta di riunione al presente procedimento del procedimento r.g. n. 4458/2022 poiché avente ad oggetto la domanda per i compensi relativi all'attività stragiudiziale pur svolta tra le stesse parti.
Quanto poi, all'ulteriore richiesta formulata dalla parte ricorrente di mutamento del rito e di ammissione dei mezzi istruttori, occorre ribadire quanto sopra detto della soggezione della controversia in questione al rito di cui all'art. 702 bis c.p.c., rispetto al quale lo svolgimento dell'istruttoria è residuale, e comunque da inquadrare nel procedimento di cui agli artt. 702 bis ss c.p.c.
Nel merito, la domanda va accolta nei termini di seguito delineati.
Tra le parti dell'odierno giudizio era stipulata una prima convenzione nel febbraio 2018, poi modificata nel marzo 2019.
Tale regolamentazione convenzionale prevedeva che l'“1) attività di consulenza ed assistenza professionale per l'attività commerciale, contrattuale e societaria (..consistente) in pareri orali sommari, pianificazione strategie organizzative, commerciali, e di internazionalizzazione, ivi compresa la supervisione dei professionisti esterni coi quali interfacciarsi per le pratiche di incentivazione all'internazionalizzazione e credito agevolato, predisposizione e formalizzazione contrattuale, aggiornamenti sulle pratiche in gestione, redazione diffide, opposizione e contestazioni stragiudiziali, anche a seguito di interrelazioni e collaborazione con le differenti funzioni aziendali ed altri professionisti esterni”, per cui era pattuito il compenso mensile di euro 800,00 oltre accessori;
“2) consulenza ed assistenza stragiudiziale consistente in recupero crediti, opposizione ad avverse richieste di pagamento e vertenze di lavoro nonché in assistenza contrattuale;
3) consulenza ad assistenza giudiziale: rimborso spese forfettario per contributi, valori bollati, notifiche, spese di viaggio, da concordare e corrispondere preliminarmente per ogni pratica, in misura non inferiore al valore del C.U. aumentato della metà; ad avvenuta definizione della controversia, in caso di vittoria l'equivalente delle competenze e spese liquidate giudizialmente, oltre l'eventuale riconoscimento ulteriore de premi connessi al risultato raggiunto secondo i parametri sub 2) ovvero, sempre in caso di esito favorevole del giudizio ma nell'ipotesi di compensazione giudiziale di spese e competenze legali, saranno corrisposti al professionista i compensi secondo i valori medi del d.m. 55/2014. In caso di
4 soccombenza spetteranno al professionista i compensi determinati secondo i valori minimi di cui al
d.m. n. 55/2014. In caso di definizione transattiva, il compenso ai minimi del d.m. n. 55/2014 oltre quanto stabilito sub 2)”.
Vi è, dunque, che con il contratto concluso, le parti disciplinavano in maniera distinta l'attività di assistenza commerciale da quella stragiudiziale e giudiziale, anche diversamente regolamentando la modalità di determinazione del compenso per ciascuna di esse.
Quanto all'attività giudiziale, poi, le parti regolamentavano diversamente il compenso in relazione all'esito della lite, anche prevedendo il compenso da corrispondere in caso di soccombenza.
Ciò premesso, non può essere accolto il motivo di opposizione relativo alla dedotta nullità dell'ingiunzione di pagamento per non essere indicati in maniera analitica, nel ricorso, i procedimenti per cui vi è ingiunzione di pagamento, atteso che in allegato al ricorso vi era l'elenco dei procedimenti per cui è richiesta di pagamento con indicazione della richiesta di compenso in riferimento alle diverse fasi dell'attività giudiziale svolta.
E però, esclusa la nullità dell'atto di citazione, vi è tuttavia da osservare la non facile consultazione della domanda, degli atti allegati e della documentazione a supporto della domanda.
Infatti, vi è in primo luogo che la domanda non reca puntuale indicazione dei procedimenti per cui è istanza di condanna, rinviando a tal fine all'elenco all'allegato 8B, in cui vi è specificazione per ogni singolo procedimento dell'importo richiesto in relazione all'attività svolta nelle singole fasi, per cui è documentazione consistente nell'estratto del software netlexweb recante, solo per alcuni procedimenti, indicazione del difensore che procedeva all'invio degli atti del procedimento dal quale, invece, non era possibile desumere indicazioni relative al valore della controversia, alla tipologia di atto ovvero all'esito della lite (circostanze tutte determinanti per il calcolo del compenso).
Ulteriore documentazione era depositata dinanzi al Collegio a seguito dell'assegnazione dei termini per mezzi istruttori recante per i singoli procedimenti copia dei provvedimenti redatti nell'ambito dei singoli procedimenti.
Occorre poi osservare che per alcuni procedimenti la parte odierna ricorrente formulava specifiche contestazioni in merito all'attività asseritamente svolta dall'avv. deducendo che CP_1
la stessa era invece stata svolta da altro difensore, sicchè, ai fini del riconoscimento del compenso per l'attività svolta occorre esaminare congiuntamente la documentazione netlexweb, quella depositata dinanzi al Collegio all'esito dell'autorizzazione al deposito di memorie istruttorie, e le osservazioni dell'opponente.
5 La non agevole lettura della documentazione allegata cui si è fatto sopra cenno è, poi, ulteriormente complicata dal fatto che sono allegati estratti netlexweb relativi a procedimenti non inclusi nell'elenco per cui è ingiunzione di pagamento.
Pertanto, all'esito dell'esame della documentazione depositata dall'avv. in CP_1
relazione ai singoli procedimenti, occorre osservare quanto segue:
- in relazione al proc. R.G. n. 40432/2020 Gdp Milano dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata, non è dato evincere alcuna attività dell'avv. sicchè alcun CP_1
compenso può essere riconosciuto;
- in relazione al proc. n. 13875/2018 dinanzi al Trib. di Genova, cui è stato riunito il proc. r.g.
n. 6758/2019 – che pertanto, devono essere oggetto di liquidazione unitaria dal momento della riunione – dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata, è dato evincere che l'avv. depositava per la prima atto di opposizione a decreto ingiuntivo, memorie ex CP_1
art. 183 c.p.c. e note di trattazione, per la seconda atto di opposizione a decreto ingiuntivo.
Per tale procedimento, in relazione al valore di euro 98.356,63, può essere accolta la richiesta di pagamento dell'importo di euro 1.215.00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per la fase di trattazione – in relazione all'attività svolta - per l'importo complessivo di euro 4.490,00 oltre accessori;
per il secondo, in relazione al valore di euro 19.547,58 può essere riconosciuta la somma di euro 438,00 per la fase di studio ed euro 370,00 per la fase introduttiva per il valore di euro 808,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. 15545/2018, l'avv. chiedeva liquidare la fase di studio della CP_1 controversia, introduttiva e di trattazione;
dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata è dato evincere che l'avv. provvedeva al deposito della domanda CP_1
riconvenzionale e delle memorie ex art. 183 c.p.c., sicchè non può essere accolta la contestazione di parte opponente secondo cui la fase di trattazione è svolta da altro difensore. Per tale procedimento può essere accolta la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438.00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva ed euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. 6247/2019 dinanzi al Tribunale di Trani del valore di euro 67.043,24,
l'avv. chiedeva liquidare la fase di studio della controversia, introduttiva e di CP_1 trattazione;
dall'estratto netlex e dalla documentazione depositata è dato evincere che l'avv. provvedeva al deposito dell'atto introduttivo e delle memorie ex art. 183 c.p.c. fino CP_1 alla rinuncia agli atti del giudizio, sicchè all'avv. può essere liquidata la somma di CP_1
euro 1.215,00 per la fase di studio, euro 775,00 per la fase introduttiva ed euro 2.500,00 per
6 la fase di trattazione – in relazione all'attività svolta - per l'importo complessivo di euro
4.490,00 oltre accessori;
alcuna contestazione della parte opponente è in relazione alla procedura in questione;
- in relazione al proc. n. 12/2020 dinanzi al Tribunale di Treviso, del valore di euro 6.100,00 può essere accolta, in mancanza di contestazioni della parte opponente, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro
1.928,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. n. 7034/2019 dinanzi al Tribunale di Trani, del valore di euro 14.662,00 può essere accolta, in mancanza di contestazioni della parte opponente, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione ed euro 202,50 per la conciliazione per l'importo complessivo di euro 2.130,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. n. 589/2020 dinanzi al Tribunale di Trani, del valore di euro 17.111,55 può essere accolta, vista la documentazione depositata relativa alla comparsa di costituzione, alle memorie ex art. 183 c.p.c. ed alle note di udienza e, in mancanza di contestazioni della parte opponente, la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. n. 12254/2020 – erroneamente indicata in allegato al ricorso monitorio con il n. R.G. 12250/2020 - dinanzi al Tribunale di Trani, del valore di euro 14.551,48, in relazione alla documentazione allegata relativa all'atto di citazione, ed alla transazione conclusa, può essere accolta la richiesta di pagamento dell'importo di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva, euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 oltre accessori (non liquidata in ragione della contestazione di parte opponente e dell'estratto netlex la fase conclusiva ed il compenso per la conciliazione);
- in relazione al proc. r.g. n. 9284/2020 dinanzi al Tribunale di Trani, sez. lavoro, dell'importo di euro 1.500,00 può essere accolta la richiesta di compenso per la fase di studio per euro
423,00 ed introduttiva del giudizio per l'importo di euro 203,00 essendo documentato dall'estratto netlex e dalla documentazione allegata, il deposito dell'atto di citazione da parte dell'avv. per l'importo di euro 626,00 oltre accessori;
CP_1
7 - in relazione al proc. r.g. n. 40432/2020 dinanzi al Gdp di Milano per cui vi è richiesta di compenso per la fase di studio, introduttiva, trattazione e conclusionale, dall'estratto netlex non è dato ravvisare riscontro dello svolgimento del processo nei termini sopra indicati, essendovi indicazione del deposito del ricorso e della fissazione dell'udienza, rinviata per mancata comparizione delle parti e poi estinta;
non vi è riscontro, poi, di alcuna attività svolta dall'avv. sicchè alcun compenso può essere riconosciuto;
CP_1
- dello stesso tenore le istanze relative al proc. r.g. n. 493/2021 dinanzi al Giudice di Pace di
Trani, la documentazione allegata attiene al deposito dell'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo per il valore di euro 2.399,00, sicchè può essere liquidato il compenso per la fase di studio ed introduttiva per il valore di euro 233,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 2218/2021 dinanzi al Tribunale di Foggia, era documentata con estratto netlex e dalla documentazione allogata lo svolgimento dell'attività dell'avv. CP_1
nella fase di studio, introduttiva e di trattazione – avendo depositato latto di opposizione a decreto ingiuntivo e note di udienza, e memorie ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. - , ed essendo questo l'ultimo riscontro dell'attività svolta, sicchè, vista anche la contestazione della parte attrice, non può essere riconosciuto il compenso per la fase conclusiva e per la conciliazione e, dato il valore della controversia di euro 8.929,30, può essere riconosciuto il compenso di euro 438,00 per la fase di studio, euro 370,00 per la fase introduttiva ed euro 1.120,00 per la fase di trattazione per l'importo complessivo di euro 1.928,00 cui aggiungere gli accessori di legge;
- per il procedimento r.g. n. 4910/2021 iscritto dinanzi al Tribunale di Monza, stante la contestazione della parte opponente relativa alla mancata attività nella sola fase di trattazione e vista la documentazione depositata, può essere riconosciuto il compenso nella fase di studio per euro 438,00 e nella fase introduttiva per euro 370,00 per l'importo complessivo di euro 808,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 1995/2019 dinanzi al Tribunale di Trani, sez. Lavoro, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di CP_1
opposizione a decreto ingiuntivo e dalla conciliazione che, in relazione al valore della controversia di euro 21.369,70, importa il compenso per la fase di studio di euro 868,00, fase introduttiva per euro 370,00, fase di trattazione per euro 781,00 per l'importo complessivo di euro 2.019,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 6514/2018 dinanzi al Tribunale di Aversa, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di opposizione a CP_1
8 decreto ingiuntivo che, in relazione al valore della controversia di euro 12.552,02, importa il compenso per la fase di studio di euro 438,00, fase introduttiva per euro 370,00 per l'importo complessivo di euro 808,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 2461/2021 dinanzi al Gdp di Reggio Emilia, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di CP_1 opposizione a decreto ingiuntivo e dalla partecipazione all'udienza di prima comparizione che, in relazione al valore della controversia di euro 4.955,03, importa il compenso per la fase di studio di euro 113,00, fase introduttiva per euro 120,00 per l'importo complessivo di euro 233,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 73/2020 dinanzi al Gdp di Gravina, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo e dalla partecipazione alle udienze e dalle memorie conclusionali sicchè, in relazione al valore della controversia di euro 2.461,00, il compenso è riconosciuto per la fase di studio di euro 113,00, fase introduttiva per euro 120,00, per la trattazione in euro
235,00 e per la fase decisionale in euro 203,00 per l'importo complessivo di euro 671,00 oltre accessori;
- in relazione al proc. r.g. n. 25803/2019 dinanzi al Gdp di Milano, dalla documentazione allegata, l'attività dell'avv. è consistita nella redazione dell'atto di opposizione a CP_1
decreto ingiuntivo e dalla partecipazione alle udienze e dalle memorie conclusionali sicchè, in relazione al valore della controversia di euro 4.760,00, il compenso è riconosciuto per la fase di studio di euro 113,00, fase introduttiva per euro 120,00, per la trattazione in euro
235,00 e per la fase decisionale in euro 203,00 per l'importo complessivo di euro 671,00 oltre accessori.
In conclusione, dunque, all'avv. deve essere riconosciuta la somma di euro 27.627,00 cui CP_1
aggiungere il rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge.
Su tali somme, trattandosi di debito di valuta, non spetta alcuna rivalutazione monetaria, mentre sono dovuti gli interessi legali dalla domanda giudiziale e sino al soddisfo, in applicazione del principio di cui all'art. 1282 cod. civ.
Nessuna prova, poi, è stata allegata dalla parte odierna attrice in merito a pagamenti parziali effettuati in favore dell'avv. CP_1
Le competenze di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo ex d.m. n. 55/2014 e succ. mod. in relazione al valore della controversia come determinato in
9 riferimento alla somma riconosciuta quale compenso e dunque in applicazione dello scaglione da euro 26.000,01 ad euro 52.000,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da in persona del l.r.p.t. e nel procedimento in Parte_1 Parte_2
epigrafe:
1- revoca il decreto ingiuntivo n. 1309/2022 pronunciato nel procedimento r.g. n.
3919/2022;
2- dichiara tenuto e condanna in persona del l.r.p.t. e in solido tra Parte_1 Parte_2
loro al pagamento in favore di avv. della somma di euro 27.627,00 oltre al CP_1 CP_2
rimborso forfettario del 15%, Iva e cassa come per legge nonché degli interessi legali dalla domanda al soddisfo;
3- dichiara tenuto e condanna in persona del l.r.p.t. e al Parte_1 Parte_2
pagamento delle competenze del presente giudizio in favore del creditore opposto che, in relazione al valore della controversia, liquida in euro 3.808,00 Parte_3
(fase di studio della controversia, fase introduttiva del giudizio, fase istruttoria, fase decisoria), già applicata la riduzione del 50% in adeguamento del valore della controversia al valore medio dello scaglione, cui aggiungere il rimborso forfettario del
15%, Iva e cassa come per legge.
Così deciso in Trani, nella camera di consiglio del 17.3.2025
Il Presidente relatore dott. Maria Teresa Moscatelli
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