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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7201 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE IZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2101/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Palombi Nicola per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maschio Luigi Antonio per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4663/2025 pubblicata in data 26.3.2025.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La sentenza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di (da ora in CP_1 Parte_1 poi: , ha condannato a pagare a la complessiva somma di € Pt_1 Pt_1 CP_1
95.679,58, oltre agli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 dalla comunicazione di messa in mora del 29 gennaio 2020 al saldo e al tasso di cui all'art. 1284 c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo, in restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo aprile 2010 - dicembre 2011. Ha disposto la compensazione totale delle spese di lite per “la presenza di contrasti giurisprudenziali in materia oltre all'accoglimento parziale della domanda”. La decisione è motivata dal Tribunale in ragione del collegamento esistente tra il rapporto tributario tra e l'Erario e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti, Pt_1 Pt_1 nonché del contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, osservando che “…la direttiva europea, pur non applicabile direttamente nel rapporto orizzontale fornitore-consumatore finale, vi incide indirettamente riflettendosi anche sul rapporto di rivalsa tra (fornitore) e (utente finale) che - per Parte_1 CP_1 quanto autonomo, ed avente diversa natura (civilistica) rispetto al rapporto tributario tra il Servizio Elettrico Nazionale (soggetto passivo dell'imposta) e l'erario (creditore dell'imposta) – invero ha origine proprio dal debito d'imposta che detto fornitore di energia ha con l'erario; ciò comporta che – in maniera meramente incidentale – questo giudice è legittimato, ed anzi chiamato, a verificare la sussistenza dell'originario rapporto tributario tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto passivo d'imposta, tenendo conto della non applicabilità di una norma, che prevedeva l'imposta, e che è risultata inopinatamente contraria al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia europea. Ne consegue da ciò il venir meno di una disposizione che giustifichi l'applicazione dell'imposta al fornitore e, quindi, a sua volta il conseguente venir meno del diritto di quest'ultimo di richiedere al consumatore un importo corrispondente all'accisa a titolo di rivalsa, dovendosi prescindere dal fatto che il contratto di somministrazione tra le parti era valido ed efficace - come invece sostenuto dalla convenuta - derivando dal fatto che l'imposta stessa era stata, a monte, indebitamente pagata dal fornitore allo Stato”. Di conseguenza, ha dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione degli importi indebitamente versati dalla società attrice a titolo di rivalsa.
§ 2. - L'atto di appello di è articolato in tre motivi. Resiste all'appello Pt_1 CP_1
[...]
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi dedotti, preliminarmente inaudita altera parte, o in subordine previa disposizione degli adempimenti di rito e fissazione di apposita udienza, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza n.4663/2025 pubbl. il 26.03.2025 Repert. n. 3574/2025 del 28.03.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma a definizione del giudizio rubricato con RG n. 43715/2022 e non notificata nella parte in cui ha condannato
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione, ai Parte_1 sensi dell'art. 2033 c.c., in favore della del complessivo importo di euro CP_1
€ 95.679,58 oltre gli interessi, compensando integralmente le spese di liti, e, in ogni caso, riformarla nel merito, condannando l'appellata al rimborso delle somme che dovesse eventualmente nel frattempo avere incassato in esecuzione della sentenza impugnata, oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“- in via preliminare rigettarsi in quanto infondata l'istanza avanzata da controparte ex art. 283 c.p.c., volta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza n. 4663/2025 pubblicata in data 26.03.2025 repert. n. 3574/2025 del 28.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma a definizione del giudizio rubricato con R.G. N. 43715/2022;
-nel merito: si chiede che questa Ecc.ma Corte d'Appello voglia confermare la sentenza qui appellata n. 4663/2025 pubblicata in data 26.03.2025 repert. n. 3574/2025 del 28.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma a definizione del giudizio rubricato con R.G. N. 43715/2022 e per l'effetto confermi la condanna a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, ai sensi
[...] dell'art. 2033 c.c., in favore della del complessivo importo di € 95.679,58 CP_1 oltre agli interessi dalla domanda di primo grado al saldo effettivo.
-Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 3. - L'appello è articolato in tre motivi. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Omessa pronuncia”. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE. Carenza di motivazione”. Terzo motivo: “Sulla assoluta inconferenza e non deducibilità nel presente giudizio
– alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE alla stregua della recentissima sentenza n. 316/22 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11.04.2024.” § 3.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto ordinario - qual è quella cui appartiene - fino al 31.12.2011, per cui i CP_1 venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.). La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra d Pt_1
dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex art.342 c.p.c. CP_2 Pt_1 per difetto di specificità, in quanto la stessa è formulata in modo generico e apodittico e non si confronta con la ratio decidendi posta alla base dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata, infatti, si fonda sull'assunto secondo cui il rapporto tributario tra d e il rapporto privatistico tra il cliente, sia pur distinti, sono tra Pt_1 CP_2 Pt_1 loro collegati e interdipendenti. Afferma il primo giudice: “E' alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra riassunto che deve analizzarsi la domanda dell'attore di ripetizione dell'indebito regolata dall'art. 2033 c.c.. Tale azione trova applicazione, non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso di sopravvenuta inesistenza del titolo del pagamento originariamente esistente per qualsiasi causa (ex multis Cass. Civ. 18266/2018). Ebbene nel caso de quo, è pacifico che il versamento del corrispondente economico dell'addizionale sulle accise effettuata dalla società n favore della convenuta, CP_1 era generato dal diritto di rivalsa che il legislatore, a sua volta, ha riconosciuto al fornitore di energia elettrica in forza dell'obbligo - ricadente su di esso quale soggetto passivo di imposta - di versare all'erario l'imposta in parola. Ne consegue che, a parere di questo Tribunale, al fine di decidere sull'assenza o meno di una causa debendi di quanto pagato dal ricorrente in forza del predetto rapporto civilistico di rivalsa, non può prescindere dal risalire al rapporto 'tributario' da cui origina tale diritto di rivalsa e verificare, a monte, la debenza o meno da parte del fornitore - resistente dell'imposta in favore dell'erario”. L'appellante non sottopone a critica specifica i rilievi del primo giudice riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e diritto di rivalsa del soggetto passivo d'imposta su cui si basa l'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da Pt_1 sul cliente in conseguenza dell'insussistenza dell'obbligo tributario.
§ 4. - Sul rilievo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.12.2011, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost..
§ 5. - Nelle note conclusive, l'appellante ha contestato l'applicabilità alla fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n.43/2025, sostenendo che il rapporto per cui è causa sarebbe esaurito. tuttavia, si limita a enunciare, in linea generale e astratta, Pt_1 che gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge fanno salvi i rapporti esauriti, ossia “quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale” (Consiglio di Stato sentenza 28.12.2021 n.1984), per poi affermare che il rapporto in esame sarebbe “estinto” prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità della norma, con ciò facendo riferimento, evidentemente, al rapporto negoziale di fornitura di energia elettrica nel cui ambito è stato addebitato al cliente l'onere dell'addizionale provinciale sulle accise. Senonché il rapporto da prendere in considerazione è l'obbligazione ex art.2033 c.c. che scaturisce dal venir meno dell'obbligo tributario e quindi anche del diritto di rivalsa. Poiché il diritto alla ripetizione dell'indebito non è estinto per prescrizione, tale rapporto non può ritenersi esaurito. Né potrebbe ritenersi esaurito in dipendenza della decadenza di dal diritto di ottenere dall'Agenzia Pt_1
GA e OL la restituzione delle somme pagata in forza della norma dichiarata incostituzionale, dato che l'art.14 comma 2 TUA, nel testo introdotto dal D.Lgs.n.48/2010 applicabile ratione temporis, dopo avere genericamente stabilito che
“l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” e fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - assorbe e supera le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti il secondo e terzo motivo dell'appello, che presuppongono la vigenza della norma impositiva fino al 31.12.2011 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia Pt_1 elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
§6. - In punto di regolamento delle spese processuali nel giudizio di appello, occorre rilevare che l' orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n.4663/2025, pubblicata in data 26.3.2025, così decide:
- rigetta l'appello e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente est.
NE IZ
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA QUARTA SEZIONE CIVILE
dott. ssa NE IZ , presidente rel dott. Giuseppe Staglianò, consigliere dott. Marco Emilio Lugi Cirillo, consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 2101/2025 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi, vertente tra
(C.F. ) Parte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'avv. Palombi Nicola per procura in calce all'atto di citazione in appello appellante e
(C.F. ) CP_1 P.IVA_2 rappresentata e difesa dall'avv. Maschio Luigi Antonio per procura in calce alla comparsa di risposta appellata
oggetto: appello avverso sentenza del Tribunale di Roma n.4663/2025 pubblicata in data 26.3.2025.
FATTO E DIRITTO
§ 1. - La sentenza impugnata, accogliendo la domanda di condanna alla ripetizione dell'indebito proposta da nei confronti di (da ora in CP_1 Parte_1 poi: , ha condannato a pagare a la complessiva somma di € Pt_1 Pt_1 CP_1
95.679,58, oltre agli interessi al tasso legale ex art. 1284 comma 1 dalla comunicazione di messa in mora del 29 gennaio 2020 al saldo e al tasso di cui all'art. 1284 c.c. comma 4 dalla domanda giudiziale al saldo, in restituzione di quanto pagato dalla società attrice all'ente rivenditore di energia elettrica a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica per il periodo aprile 2010 - dicembre 2011. Ha disposto la compensazione totale delle spese di lite per “la presenza di contrasti giurisprudenziali in materia oltre all'accoglimento parziale della domanda”. La decisione è motivata dal Tribunale in ragione del collegamento esistente tra il rapporto tributario tra e l'Erario e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti, Pt_1 Pt_1 nonché del contrasto della norma istitutiva della suddetta imposta, ossia l'art.6, comma 1 lett.c) D.L. n. 511/1988, con quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE del Consiglio del 16/12/2008, sul regime generale delle accise, secondo l'interpretazione della norma europea resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) e recepita dalla Corte di Cassazione in numerose pronunce. Il Tribunale ha ritenuto di disapplicare l'art. 6 del D.L. n. 511/1988, convertito con modificazioni dalla L.27.1.1989 n. 20, per contrarietà alla direttiva n. 2008/118/CE, osservando che “…la direttiva europea, pur non applicabile direttamente nel rapporto orizzontale fornitore-consumatore finale, vi incide indirettamente riflettendosi anche sul rapporto di rivalsa tra (fornitore) e (utente finale) che - per Parte_1 CP_1 quanto autonomo, ed avente diversa natura (civilistica) rispetto al rapporto tributario tra il Servizio Elettrico Nazionale (soggetto passivo dell'imposta) e l'erario (creditore dell'imposta) – invero ha origine proprio dal debito d'imposta che detto fornitore di energia ha con l'erario; ciò comporta che – in maniera meramente incidentale – questo giudice è legittimato, ed anzi chiamato, a verificare la sussistenza dell'originario rapporto tributario tra l'amministrazione finanziaria e il soggetto passivo d'imposta, tenendo conto della non applicabilità di una norma, che prevedeva l'imposta, e che è risultata inopinatamente contraria al diritto dell'Unione come interpretato dalla Corte di Giustizia europea. Ne consegue da ciò il venir meno di una disposizione che giustifichi l'applicazione dell'imposta al fornitore e, quindi, a sua volta il conseguente venir meno del diritto di quest'ultimo di richiedere al consumatore un importo corrispondente all'accisa a titolo di rivalsa, dovendosi prescindere dal fatto che il contratto di somministrazione tra le parti era valido ed efficace - come invece sostenuto dalla convenuta - derivando dal fatto che l'imposta stessa era stata, a monte, indebitamente pagata dal fornitore allo Stato”. Di conseguenza, ha dichiarato illegittimo l'addebito in rivalsa del costo dell'addizionale provinciale sulla fornitura di energia elettrica e condannato ai Pt_1 sensi dell'art. 2033 c.c., alla restituzione degli importi indebitamente versati dalla società attrice a titolo di rivalsa.
§ 2. - L'atto di appello di è articolato in tre motivi. Resiste all'appello Pt_1 CP_1
[...]
La causa è stata discussa oralmente all'udienza del 28.11.2025 e trattenuta in decisione ai sensi del terzo comma dell'art.281 sexies c.p.c. (comma aggiunto dall'art.3 d.lgs.n.149/2022 e reso applicabile ai processi già pendenti alla data del 28.2.2023 dall'art.7 comma 3 d.lgs.n.164/2024) sulle conclusioni precisate dalle parti come segue. Per Pt_1 “Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi dedotti, preliminarmente inaudita altera parte, o in subordine previa disposizione degli adempimenti di rito e fissazione di apposita udienza, sospendere ex art. 283 c.p.c. l'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza n.4663/2025 pubbl. il 26.03.2025 Repert. n. 3574/2025 del 28.03.2025, emessa dal Tribunale Ordinario di Roma a definizione del giudizio rubricato con RG n. 43715/2022 e non notificata nella parte in cui ha condannato
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore alla restituzione, ai Parte_1 sensi dell'art. 2033 c.c., in favore della del complessivo importo di euro CP_1
€ 95.679,58 oltre gli interessi, compensando integralmente le spese di liti, e, in ogni caso, riformarla nel merito, condannando l'appellata al rimborso delle somme che dovesse eventualmente nel frattempo avere incassato in esecuzione della sentenza impugnata, oltre rivalutazione ed interessi. Con vittoria di compensi e spese oltre accessori di legge di entrambi i gradi di giudizio”.
Per CP_1
“- in via preliminare rigettarsi in quanto infondata l'istanza avanzata da controparte ex art. 283 c.p.c., volta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva o l'esecuzione della sentenza n. 4663/2025 pubblicata in data 26.03.2025 repert. n. 3574/2025 del 28.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma a definizione del giudizio rubricato con R.G. N. 43715/2022;
-nel merito: si chiede che questa Ecc.ma Corte d'Appello voglia confermare la sentenza qui appellata n. 4663/2025 pubblicata in data 26.03.2025 repert. n. 3574/2025 del 28.03.2025 emessa dal Tribunale Ordinario di Roma a definizione del giudizio rubricato con R.G. N. 43715/2022 e per l'effetto confermi la condanna a Parte_1
in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla restituzione, ai sensi
[...] dell'art. 2033 c.c., in favore della del complessivo importo di € 95.679,58 CP_1 oltre agli interessi dalla domanda di primo grado al saldo effettivo.
-Con vittoria di compensi e spese, oltre accessori di legge, per entrambi i gradi di giudizio”.
§ 3. - L'appello è articolato in tre motivi. Primo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 2033 c.c.. Illogicità e contraddittorietà della motivazione;
violazione del principio dell'onere probatorio. Il pagamento delle somme era dovuto in base al contratto valido ed efficace tra utente e fornitore. Omessa pronuncia”. Secondo motivo: “Violazione e falsa applicazione dell'art. 6, c. 1, D.L. n. 511/1988 e della Direttiva n. 2008/118/CE. Carenza di motivazione”. Terzo motivo: “Sulla assoluta inconferenza e non deducibilità nel presente giudizio
– alla luce del fermo principio della inefficacia c.d. orizzontale delle direttive UE – della presunta incompatibilità tra la normativa tributaria nazionale e la Direttiva n. 2008/118/CE alla stregua della recentissima sentenza n. 316/22 resa dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea in data 11.04.2024.” § 3.1. - Con il primo motivo l'appellante critica la decisione perché, nell'accertare l'indebito, avrebbe trascurato la distinzione tra il rapporto tributario tra e l'Erario Pt_1
e il rapporto contrattuale tra e i suoi clienti. Nell'ambito di quest'ultimo rapporto Pt_1 la somma pagata dal cliente a in corrispondenza di quanto pagato da Pt_1 Pt_1 all'Erario a titolo di addizionale provinciale sulle accise non sarebbe altro che una componente del prezzo pagato per l'acquisto dell'energia elettrica, quindi dovuta in forza del contratto di fornitura. Inoltre, osserva l'appellante, la norma impositiva è rimasta in vigore per le Regioni a statuto ordinario - qual è quella cui appartiene - fino al 31.12.2011, per cui i CP_1 venditori che non avessero versato l'addizionale sarebbero stati sottoposti alle sanzioni di cui all'art. 59, T.U.A. e avevano comunque “diritto di rivalsa sui consumatori finali” (art. 56, c. 1, ult. periodo, T.U.A.), da esercitare indicando nella bolletta di pagamento/fattura “la liquidazione dell'accisa e relative addizionali, con le singole aliquote applicate” (art. 56, c. 3, T.U.A.). La censura riguardante la pretesa omessa distinzione del rapporto tributario tra d Pt_1
dal rapporto contrattuale tra e il cliente è inammissibile ex art.342 c.p.c. CP_2 Pt_1 per difetto di specificità, in quanto la stessa è formulata in modo generico e apodittico e non si confronta con la ratio decidendi posta alla base dell'ordinanza impugnata. L'ordinanza impugnata, infatti, si fonda sull'assunto secondo cui il rapporto tributario tra d e il rapporto privatistico tra il cliente, sia pur distinti, sono tra Pt_1 CP_2 Pt_1 loro collegati e interdipendenti. Afferma il primo giudice: “E' alla luce del quadro normativo e giurisprudenziale sopra riassunto che deve analizzarsi la domanda dell'attore di ripetizione dell'indebito regolata dall'art. 2033 c.c.. Tale azione trova applicazione, non solo nel caso in cui l'erogazione abbia avuto luogo in assenza dei presupposti o di un valido provvedimento giustificativo, ma anche nel caso di sopravvenuta inesistenza del titolo del pagamento originariamente esistente per qualsiasi causa (ex multis Cass. Civ. 18266/2018). Ebbene nel caso de quo, è pacifico che il versamento del corrispondente economico dell'addizionale sulle accise effettuata dalla società n favore della convenuta, CP_1 era generato dal diritto di rivalsa che il legislatore, a sua volta, ha riconosciuto al fornitore di energia elettrica in forza dell'obbligo - ricadente su di esso quale soggetto passivo di imposta - di versare all'erario l'imposta in parola. Ne consegue che, a parere di questo Tribunale, al fine di decidere sull'assenza o meno di una causa debendi di quanto pagato dal ricorrente in forza del predetto rapporto civilistico di rivalsa, non può prescindere dal risalire al rapporto 'tributario' da cui origina tale diritto di rivalsa e verificare, a monte, la debenza o meno da parte del fornitore - resistente dell'imposta in favore dell'erario”. L'appellante non sottopone a critica specifica i rilievi del primo giudice riguardanti il collegamento tra rapporto tributario e diritto di rivalsa del soggetto passivo d'imposta su cui si basa l'accertamento dell'indebito pagamento delle somme ribaltate da Pt_1 sul cliente in conseguenza dell'insussistenza dell'obbligo tributario.
§ 4. - Sul rilievo dell'appellante che la norma impositiva è rimasta in vigore fino al 31.12.2011, si deve dare atto che, con la recente sentenza n.43 del 15.4.2025 (G.U. n.16 del 16.4.2025), la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, per violazione degli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE. La Corte costituzionale, nel ritenere la rilevanza della questione sollevata dal tribunale di Udine, ha premesso che, solo in caso di accoglimento della questione, il giudice a quo avrebbe potuto condannare il fornitore (che potrà, a sua volta, rivalersi nei confronti dello Stato) alla ripetizione dell'indebito, dato l'effetto ex tunc, salvo per i rapporti esauriti, della sentenza che dichiari costituzionalmente illegittima l'addizionale in questione. Occorre sottolineare che nella motivazione della sentenza si legge che: “La Corte di giustizia, settima sezione, ordinanza 9 novembre 2021, in causa C-255/20, Agenzia delle dogane e dei monopoli - Ufficio delle dogane di Gaeta, ha, infatti, precisato che «dalla formulazione dell'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 e dell'articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 92/12 risulta che il tenore di tali disposizioni non è sostanzialmente diverso. Se ne deve dedurre che la giurisprudenza della Corte relativa a quest'ultima disposizione resta applicabile per quanto attiene all'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118 (sentenza del 5 marzo 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, punto 34)». 10.- La verifica del rispetto da parte della disposizione nazionale della direttiva 92/12/CEE e, poi, della direttiva 2008/118/CE, richiede di precisare quali condizioni sono richieste ai legislatori degli Stati membri al fine di introdurre nei propri ordinamenti interni imposizioni fiscali aggiuntive all'accisa sull'energia elettrica”. Pertanto, al fine di individuare il limite temporale alla retroattività della pronuncia di incostituzionalità in relazione alla data di entrata in vigore delle norme europee prese a parametro, occorre fare riferimento anche alla direttiva 1992/12/CEE, il cui art.3 paragrafo 2 - come affermato dalla stessa Corte costituzionale nel motivare la pronuncia di accoglimento - ha un contenuto corrispondente a quello dell'art.1 paragrafo 2 della direttiva 2008/118/CE indicata dal giudice a quo, e che costituisce quindi anch'esso parametro del giudizio di illegittimità costituzionale per violazione degli artt.11 e 117 I comma Cost..
§ 5. - Nelle note conclusive, l'appellante ha contestato l'applicabilità alla fattispecie della sentenza della Corte costituzionale n.43/2025, sostenendo che il rapporto per cui è causa sarebbe esaurito. tuttavia, si limita a enunciare, in linea generale e astratta, Pt_1 che gli effetti della declaratoria di illegittimità costituzionale di una legge fanno salvi i rapporti esauriti, ossia “quei rapporti che, sorti precedentemente alla pronuncia della Corte costituzionale, abbiano dato luogo a situazioni giuridiche ormai consolidate e intangibili in virtù del passaggio in giudicato di decisioni giudiziali, della definitività di provvedimenti amministrativi non più impugnabili, del completo esaurimento degli effetti di atti negoziali, del decorso dei termini di prescrizione o decadenza, ovvero del compimento di altri atti o fatti rilevanti sul piano sostanziale o processuale” (Consiglio di Stato sentenza 28.12.2021 n.1984), per poi affermare che il rapporto in esame sarebbe “estinto” prima della pubblicazione della pronuncia di incostituzionalità della norma, con ciò facendo riferimento, evidentemente, al rapporto negoziale di fornitura di energia elettrica nel cui ambito è stato addebitato al cliente l'onere dell'addizionale provinciale sulle accise. Senonché il rapporto da prendere in considerazione è l'obbligazione ex art.2033 c.c. che scaturisce dal venir meno dell'obbligo tributario e quindi anche del diritto di rivalsa. Poiché il diritto alla ripetizione dell'indebito non è estinto per prescrizione, tale rapporto non può ritenersi esaurito. Né potrebbe ritenersi esaurito in dipendenza della decadenza di dal diritto di ottenere dall'Agenzia Pt_1
GA e OL la restituzione delle somme pagata in forza della norma dichiarata incostituzionale, dato che l'art.14 comma 2 TUA, nel testo introdotto dal D.Lgs.n.48/2010 applicabile ratione temporis, dopo avere genericamente stabilito che
“l'accisa è rimborsata quando risulta indebitamente pagata” e fissato un termine di decadenza di due anni per l'esercizio dell'azione restitutoria nei confronti dell'amministrazione finanziaria, prevede una deroga a tale termine di decadenza per il caso in cui, al termine di un procedimento giurisdizionale, il soggetto passivo d'imposta sia condannato a restituire a terzi l'importo indebitamente incassato per rivalsa dell'accisa, consentendogli di richiedere il rimborso entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza che impone la restituzione delle somme. Ne discende che, non essendo il rapporto per cui è causa esaurito, la declaratoria di illegittimità costituzionale della norma in esame, avente efficacia ex tunc - risalente fino alla data di entrata in vigore della direttiva 1992/12/CE - assorbe e supera le argomentazioni poste a base dell'appello. In particolare, sono assorbiti il secondo e terzo motivo dell'appello, che presuppongono la vigenza della norma impositiva fino al 31.12.2011 e criticano la disapplicazione operata dal Tribunale in ragione del contrasto con disposizioni della Direttiva n. 2008/118/CE. Ne consegue che tutti gli importi pagati negli anni 2010 e 2011 dalla società oggi appellata a a titolo di rivalsa dell'addizionale provinciale alle accise sull'energia Pt_1 elettrica ex art. 6, commi 1, lettera c), e 2, del d.l. n. 511 del 1988, come convertito e sostituito, devono essere considerati, in ragione della retroattività della declaratoria di illegittimità costituzionale della norma impositiva, come pagamenti non dovuti, dato che l'imposta è stata indebitamente pagata dal fornitore all'Erario.
§6. - In punto di regolamento delle spese processuali nel giudizio di appello, occorre rilevare che l' orientamento della giurisprudenza di legittimità consolidatosi prima del pronunciamento della Corte costituzionale ha riguardato il contrasto della norma impositiva con le citate disposizioni delle direttive 92/12/CEE e 2008/118/CE, non gli effetti di tale contrasto nel rapporto tra rivenditore e acquirente finale dell'energia ai fini dell'accertamento dell'indebito oggetto di questo giudizio. La materia è quindi certamente nuova nella giurisprudenza nazionale e il fatto che sia stata affrontata con esiti diversi dai vari giudici di merito lo conferma. Inoltre, pur ammettendo che i contrasti interni alla giurisprudenza su questione del tutto nuova non siano sufficienti ai fini della compensazione delle spese processuali, non può essere trascurato che sulla questione centrale e decisiva - dei limiti di efficacia nei rapporti tra privati delle disposizioni contenute in direttive, sia pure dotate di immediata esecutività in quanto chiara, precisa e incondizionata – è recentemente intervenuta la pronuncia della Corte di Giustizia UE 11 aprile 2024, causa C-316/22, che, per quanto qui interessa, ha così statuito:
‹”1) L'articolo 288, terzo comma, TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta a che un giudice nazionale disapplichi, in una controversia tra privati, una norma nazionale che istituisce un'imposta indiretta contraria ad una disposizione chiara, precisa e incondizionata di una direttiva non trasposta o non correttamente trasposta, salvo che il diritto interno disponga diversamente o che l'ente nei confronti del quale venga fatta valere la contrarietà di detta imposta sia soggetto all'autorità o al controllo dello Stato o disponga di poteri esorbitanti rispetto a quelli risultanti dalle norme applicabili ai rapporti tra privati….”. A seguito di tale pronuncia questa Corte ha accolto diversi appelli dei rivenditori di energia contro le pronunce che li avevano condannati a restituire ai clienti gli importi incassati a titolo di rivalsa dell'addizionale sulle accise, ripensando il proprio orientamento già fondato sulla disapplicazione incidentale della norma interna, istitutiva dell'imposizione contraria alla direttiva, nel rapporto orizzontale di rivalsa. Il rigetto di questo appello è stato determinato dalla recentissima pronuncia della Corte costituzionale, che ha determinato un mutamento della normativa di riferimento e così superato, per ciò che qui rileva, la pronuncia della Corte di Giustizia, sicché la conferma della sentenza di primo grado avviene sulla base di una motivazione del tutto nuova. Tanto basta a disporre la compensazione delle spese del secondo grado di giudizio, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma n.4663/2025, pubblicata in data 26.3.2025, così decide:
- rigetta l'appello e compensa interamente le spese;
- dichiara che vi sono i presupposti per il pagamento da parte dell'appellante dell'importo di cui all'art.13 comma 1 quater D.P.R.n.115/2002.
Così deciso in Roma il giorno 28/11/2025
Il presidente est.
NE IZ