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Sentenza 4 febbraio 2026
Sentenza 4 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Lecce, sez. V, sentenza 04/02/2026, n. 234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Lecce |
| Numero : | 234 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 234/2026
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3092/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Viale S. Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAG. n. 2193471 CONTRIBUTI CONS 2022 - AVV. PAG. n. 2256333 CONTRIBUTI CONS
- SOLLECITO. PAG. n. 05920249011280340000 CONTRIBUTI CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1828/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 13.10.2024 impugnava il sollecito di pagamento del 29.8.2024 avente ad oggetto contributi di bonifica anno 2023 e precedenti avvisi di pagamento del 10.5.2023 aventi ad oggetti contributi di bonifica per gli anni 2022 e 2023. Censurava gli atti impugnati per 1) omessa indicazione dell'autorità cui ricorrere;
2) difetto di motivazione;
3) mancata realizzazione delle opere di bonifica;
inesistenza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili assoggettati a contribuenza;
4) illegittimità dell'utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte di agenzia delle entrate riscossione. Chiede l'annullamento degli atti impugnati. Con comparse, rispettivamente del 28.12.2024 e del 21.3.2025, si costituivano agenzia delle entrate riscossione e consorzio di bonifica Centro Sud Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed infatti l'atto impugnato è il sollecito di pagamento n. 05920249011280340000 del 29.8.2024, non potendosi considerare ammissibile l'impugnazione di avvisi di pagamento del 10.5.2023 essendo abbondantemente decorso il termine di impugnazione di tali atti. E tuttavia anche il ricorso avverso detto sollecito di pagamento è inammissibile atteso che la cartella di pagamento n. 05920240034531861000 presupposta a detto sollecito è stata notificata al ricorrente il 26.4.2024, come da prova in atti agenzia delle entrate riscossione con la produzione della relata di notifica, e non è stata impugnata dal ricorrente nel termine di decadenza con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico
Depositata il 04/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LECCE Sezione 5, riunita in udienza il 28/10/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
MEMMO ANDREA, Giudice monocratico in data 28/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3092/2024 depositato il 29/11/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Lecce - Viale S. Nicola 73100 Lecce LE
elettivamente domiciliato presso Email_2
Consorzio Di Bonifica Centro Sud Puglia - 93544360725
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVV. PAG. n. 2193471 CONTRIBUTI CONS 2022 - AVV. PAG. n. 2256333 CONTRIBUTI CONS
- SOLLECITO. PAG. n. 05920249011280340000 CONTRIBUTI CONS 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1828/2025 depositato il 29/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente) Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1Con ricorso del 13.10.2024 impugnava il sollecito di pagamento del 29.8.2024 avente ad oggetto contributi di bonifica anno 2023 e precedenti avvisi di pagamento del 10.5.2023 aventi ad oggetti contributi di bonifica per gli anni 2022 e 2023. Censurava gli atti impugnati per 1) omessa indicazione dell'autorità cui ricorrere;
2) difetto di motivazione;
3) mancata realizzazione delle opere di bonifica;
inesistenza di un beneficio diretto e specifico per gli immobili assoggettati a contribuenza;
4) illegittimità dell'utilizzo dell'ingiunzione fiscale da parte di agenzia delle entrate riscossione. Chiede l'annullamento degli atti impugnati. Con comparse, rispettivamente del 28.12.2024 e del 21.3.2025, si costituivano agenzia delle entrate riscossione e consorzio di bonifica Centro Sud Puglia.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile. Ed infatti l'atto impugnato è il sollecito di pagamento n. 05920249011280340000 del 29.8.2024, non potendosi considerare ammissibile l'impugnazione di avvisi di pagamento del 10.5.2023 essendo abbondantemente decorso il termine di impugnazione di tali atti. E tuttavia anche il ricorso avverso detto sollecito di pagamento è inammissibile atteso che la cartella di pagamento n. 05920240034531861000 presupposta a detto sollecito è stata notificata al ricorrente il 26.4.2024, come da prova in atti agenzia delle entrate riscossione con la produzione della relata di notifica, e non è stata impugnata dal ricorrente nel termine di decadenza con conseguente cristallizzazione della pretesa impositiva. Ne consegue la declaratoria di inammissibilità del ricorso;
sussistono giusti motivi per compensare le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Lecce/Sezione 5^, in composizione monocratica, dichiara il ricorso inammissibile. Spese compensate. Lecce, 28 ottobre 2025 Il Giudice monocratico