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Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 13/02/2025, n. 243 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 243 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 1891/2023
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. TONNI FABRIZIO contro
Controparte_1
), con gli avv.ti CATTARIN AMLETO,
[...] P.IVA_1
SARDAS ALBERTINI ROBERTA e GARGIULO GIOVANNI oggetto: risarcimento danni da colpa medica;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: Parte_1
1 Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via principale nel rito: accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza emessa a seguito di procedimento ex art 702-bis cpc del Tribunale di Verona RG 5347/2022 per violazione dell'art. 112 cpc, rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, con riferimento alla omessa pronuncia sulla domanda attinente al merito della controversia e anche in relazione alle conseguenti istanze istruttorie disattese senza motivazione alcuna con ogni conseguente provvedimento di pronuncia sul merito o istruttorio a seguito della accertata nullità del giudizio di primo grado.
In via principale subordinata nel merito: in riforma della ordinanza di primo grado accogliere la domanda formulata dal ricorrente e per lo effetto condannare la con sede Controparte_1
legale in Piazzale Stefanini 1 C.F. P.I. convenuta CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro–tempore, appellata, a pagare un risarcimento danno a favore della appellante Parte_1
al pagamento della somma indicativa di €. 607.855,26 per i motivi dedotto in narrativa (di cui €. 553.801,26 per danno da invalidità permanente ed inabilità temporanea ed € 54.000,00 per il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione e alla salute) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso per
ATP al saldo oltre i compensi liquidati al CTU pari ad €. 4.000,00 spese di CTP pari a € 2.000,00 alle spese di lite relative alla fase di istruzione sommaria compenso liquidabile ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori ed alle spese legali relative al presente giudizio compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori;
2 ovvero al pagamento di quella o quelle somme maggiori o minori che si riterranno dovute a seguito di accertamento peritale o di legge in caso di mutamento dei parametri risarcitori o di giustizia ovvero di equità.
In via istruttoria si insiste per la ammissione di prova per testimoni sulle non ammesse in primo grado circostanze riguardanti la mancata prestazione del consenso informato:
1-vero che accompagnai personalmente lo stesso giorno dell'ingresso 9 marzo 2015 la IG.ra e che la stessa fu Parte_1
sottoposta ad intervento chirurgico poco dopo, la stessa mattina dell'ingresso in ospedale
2-vero che la ricorrente dopo l'ingresso in ospedale ebbe il contatto con un medico che le disse unicamente di prepararsi ovvero svestirsi per indossare il prescritto camice perché di lì a poco avrebbero eseguito l'intervento programmato
3-vero che il medico fece sottoscrivere alla sig.ra dieci minuti Pt_1
prima l'ingresso in sala operatoria dei fogli prestampati senza alcuna spiegazione orale circa la operazione chirurgica cui la ricorrente andava a sottoporsi
4-vero che i medici che andavano ad effettuare la operazione chirurgica affermarono solo che la operazione sarebbe durata al massimo due ore
5-vero che la ricorrente rimase in sala operatoria per oltre nove ore
6-vero che in data 11 marzo 2015 alla ricorrente fu imposto di alzarsi in piedi dal suo letto di degenza, con l'aiuto del personale infermieristico della Azienda Ospedaliera
7-vero che in tale occasione la ricorrente seppur sostenuta dalle infermiere cadde a terra, lamentando di non sentire più le gambe
Si indicano quali testimoni I IG.ri , residente in [...], Testimone_1
Dott. residente in [...]. Testimone_2
3 Sempre in via istruttoria: si insiste per il rinnovo della CTU redatta in sede ATP (RG 10021/2019) con nomina di un medico specialista in neurochirurgia o medicina legale e delle assicurazioni da scegliersi fra professionisti residenti e/o operanti fuori della regione Veneta il quale esaminata la CTU redatta in sede di ATP e la documentazione di cui al fascicolo ATP acquisito al presente procedimento accerti:
1-Le modalità operative avvenute presso il Controparte_2
in occasione dell'intervento di asportazione della cisti del 9
[...]
marzo 2015
2-la natura, la causa ed entità delle lesioni subite dalla ricorrente nel corso dell'intervento subito di cui sopra
3-lo stato clinico attuale della ricorrente, accertando la presenza di eventuali sindromi e patologie presenti
4-la ravvisabilità o meno profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'attività posta in essere dal personale medico – sanitario del predetto . Controparte_2 CP_1
5-il comportamento del professionista in alternativa all'esatto adempimento riguardo l'impossibilità della prestazione scaturente da causa assolutamente non imputabile e che l'inesatto adempimento è stato dovuto da un impedimento imprevedibile e inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente adottando il criterio del più probabile che non nella causazione dell'evento dannoso.
6-la durata della malattia che ne è derivata, ivi compresa quella prevedibile conseguenza di futuri necessari interventi e terapie, la durata dell'incapacità temporanea totale e parziale ad attenere alle originarie ed ordinarie occupazioni
4 7-l'incidenza delle lesioni subite nello svolgimento dell'attività lavorativa sia dal punto di vista relazionale considerato il tipo di professione svolta dalla ricorrente, quantificando sia la personalizzazione del danno biologico sia del danno patrimoniale;
8-se dalle lesioni descritte sono residuati postumi permanenti , in quale misura gli stessi incidano sull'integrità psico-fisica della ricorrente – danno biologico – considerando e differenziando sia l'aspetto statico sia l'aspetto dinamico – relazionale ,così valutando l'eventuale quota di maggiorazione personalizzata del danno biologico, precisando in tal senso in che modo ed in che misura i postumi permanenti influiscano - sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane;
- sul livello di sofferenza che ne è conseguito, secondo le conoscenze attuali della scienza medica e su quello che potrà conseguire in futuro, se la ricorrente dovrà sottoporsi ad interventi di carattere sanitario, con particolare riferimento ad interventi chirurgici;
accertando altresì in particolare l'esistenza di un credito vantato dall'odierna ricorrente nei confronti dell
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a seguito dell'accertamento peritale, per tutte le lesioni subite anche alla luce del risultato dell'accertamento della commissione medica INPS di Ancona che riscontrato per la ricorrente un'invalidità lavorativa del 100% con impossibilità a deambulare.
Conferendo al nominando CTU la facoltà di poter richiedere alle strutture sanitarie tutta la documentazione medica necessaria per l'espletamento dell'incarico, ivi comprese lastre, esiti di esami diagnostici ecc., eseguiti durante la presa in carico della ricorrente sia nel corso dei ricoveri che delle visite antecedenti e/o successive agli
5 stessi. Con riserva di nominare entro i termini di legge il Consulente di
Parte; per la parte appellata: Controparte_1
[...]
a) respingere la domanda principale di nullità dell'ordinanza di primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, limitare la declaratoria di nullità alla sola domanda di lesione del diritto di autodeterminazione;
c) respingere, in ogni caso, la domanda di merito presentata in via subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
d) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri riflessi.
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte e al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi esposti in narrativa.
Per quanto concerne la richiesta di prova orale si rileva altresì che:
− il capitolo n. 1 è documentale;
i capitoli nn. 2 e 3, oltre ad essere di natura documentale e formulati in maniera non circostanziata, sono diretti a provare una circostanza improbabile, risulta infatti assolutamente inverosimile che una paziente si presenti in un ospedale, non in situazione di urgenza, per sottoporsi ad un'operazione chirurgica, senza essere stata edotta nei giorni precedenti dei rischi dell'intervento sanitario;
− i capitoli nn. 4 e 5, sono diretti a provare circostanze pacifiche, che emergono chiaramente dal verbale dell'operazione;
− i capitoli nn. 6 e 7 sono di natura documentale e in ogni caso del tutto inconferenti con quanto si vuole dimostrare, posto che lo stato di salute
6 della paziente a seguito dell'intervento risulta dalla cartella clinica e la difficoltà nell'alzarsi autonomamente non influisce sulla corretta informativa alla sottoposizione all'intervento.
In ossequio al principio della compensatio lucri cum damno, si fa istanza ai sensi dell'art. 210 cpc, al fine di conseguire ordinanza di esibizione della documentazione attestante le indennità percepite/versate per effetto del deficit motorio conseguente al trattamento chirurgico oggetto di giudizio, rivolta alla ricorrente e/o all'INPS, nonché agli altri assicuratori pubblici e privati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza del 15.9.2023, nella causa civile iscritta al n.
5347/2022 RG, il tribunale di Verona ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento danni, avanzata da nei Parte_1
confronti dell' , Controparte_1
ponendo in capo alla stessa le spese del procedimento, liquidate in €
14.000,00.
2. Il tribunale ha osservato che: la consulenza disposta nel procedimento per ATP n. 10021/19 RG ha accertato che i sanitari intervenuti hanno seguito i principi della buona pratica clinica nell'eseguire l'intervento per l'asportazione dell'ependinoma. Il peggioramento neurologico è stato riconosciuto dai consulenti prof.
e prof. , quale complicanza Persona_1 Persona_2
riconosciuta di tale operazione chirurgica, pertanto, la domanda di paziente della struttura sanitaria convenuta in Parte_1
giudizio, non può essere accolta.
7 3. Con atto del 24.10.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo due motivi.
4. La parte appellata Controparte_1
si è costituita con comparsa del 20.12.2023, resistendo al
[...]
gravame.
5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le note scritte di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. Con il primo motivo (pagg. 12s), l'appellante deduce: «nullità della sentenza in violazione dell'art. 112 cpc (assenza di corrispondenza fra chiesto e pronunciato)». Lamenta che il
Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di accertare la lesione del diritto all'autodeterminazione, nel senso che l
[...]
non avrebbe acquisito il consenso Controparte_1
informato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 219/2017.
7. Il motivo non appare fondato. Innanzitutto, è ben vero che nell'individuare i confini della domanda «il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni» (Cass.
4302/2023), e tuttavia si deve rilevare che l'appellante nel ricorso ex art. 702-bis cpc ha concluso senza distinguere la domanda derivante dalla lesione del diritto alla salute e l'altra derivante dal mancato consenso informato al trattamento terapeutico. Pertanto, il Tribunale, nel rigettare la pretesa per come è stata formulata alla pag. 17 dell'atto introduttivo del giudizio (testualmente «in accoglimento della domanda proposta»), nulla dicendo sull'assolvimento o meno dell'obbligo in materia di consenso informato, ha implicitamente rigettato anche la
8 parte di domanda relativa al consenso informato, sicché non è stato violato l'art. 112 cpc.
8. In ogni caso, secondo la giurisprudenza la violazione dell'obbligo del consenso informato è fonte autonoma di responsabilità
«indipendentemente e a prescindere» dall'esecuzione corretta o meno della prestazione sanitaria. Nel caso in esame, però, la ricorrente, odierna appellante, affermava che «la complicanza dell'intervento, ampiamente prevedibile ossia il possibile peggioramento dello stato neurologico avrebbe dovuto comportare un consenso informato di particolare consistenza…il consenso informato non è presente nella copia della cartella clinica in possesso della ricorrente» (ricorso p. 3).
9. In realtà, il consenso è stato manifestato dalla paziente, come si evince dalla dichiarazione 9.3.2015 sottoscritta e allegata dalla stessa appellante (doc. 1, p. 11 della cartella clinica): dall'esame del documento risulta che è stata individuata la prestazione chirurgica quale
«asportazione di lesione intramidollare», e quel che più conta ai fini di causa, è stato elencato un dettaglio di specifiche complicanze, tra cui
«l'insorgenza di deficit motori o sensitivi agli arti inferiori», ovvero quello che purtroppo si è concretamente verificato.
10. Va poi aggiunto che non vi sono ostacoli a che il consenso sia prestato dal paziente con la sottoscrizione di un modulo predisposto dall'azienda sanitaria, e questo anche nei casi diversi da semplici interventi di routine, allorquando come nella specie vi siano incluse indicazioni che tengano conto delle peculiarità della patologia dell'assistito e della connessa terapia.
11. Secondo l'avviso della Corte, dunque, preso atto che la paziente ha manifestato la propria volontà, e che il modulo è sufficientemente dettagliato sul profilo che qui rileva, non vi sono ragioni per riconoscere
9 una lesione del valore costituzionalmente protetto all'autodeterminazione, a prescindere dalla presenza o meno di conseguenze negative sul piano della salute, con il conseguente danno non patrimoniale risarcibile in via autonoma.
12. Col secondo motivo (pagg. 16s), deduce: Parte_1
«omesso accoglimento della domanda in particolare sulle richieste istruttorie immotivatamente disattese dal giudice di I grado». Sostiene che il Tribunale ha trascurato gli esiti cui sono giunti i suoi CTP, dott.
e prof. in relazione all'insorgere nella Persona_3 Per_4
paziente di una condizione di paraparesi, in seguito all'asportazione dell'ependinoma. In particolare, ritiene che il tribunale, in ragione delle contraddizioni esistenti nella relazione di ATP n. 10021/2019 RG trib.
avrebbe dovuto disporne la rinnovazione (pag. 22 appello). Il CP_1
motivo non è fondato, poiché l'art. 196 cpc riserva al giudice la possibilità di rinnovare la CTU, con l'obbligo di motivare se rigetta l'istanza.
13. Nel caso in esame, le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto superflua una nuova perizia si possono individuare nell'affermazione circa «l'esaustività e la completezza della svolta CTU» (pag. 1, ordinanza impugnata), considerato che comunque gli ausiliari hanno sottoposto a verifica critica sia la causa alternativa del danno quale proposta dal consulente della parte, sia quella da essi ritenuta più probabile che non.
14. Infatti, alle osservazioni del consulente dott. Persona_3
(vd. pag. 28s. CTU, doc. 14 all. appello), la risposta offerta esclude quanto sostenuto dall'appellante sulla malpractice che si sarebbe realizzata con l'inserimento di un punto direttamente a livello del midollo spinale in fase di sutura durale.
10 15. Secondo la CTU «…risulta difficile capire come un punto durale possa essere posizionato al livello del midollo in fase di sutura durale, perché tale procedura avviene in posizione prona e al termine dell'asportazione del tumore, con quindi un midollo assottigliato a tale livello. La sutura durale è dorsale (posteriore), mentre il midollo sarà posizionato ventralmente (anteriormente) in conseguenza dello svuotamento del tumore e della gravità (vedere figura allegata per una spiegazione nel dettaglio). Appare quindi estremamente improbabile
(perché nulla può definirsi impossibile in linea teorica) che un punto di sutura possa arrivare a suturare anche il midollo spinale, anche considerando che ogni neurochirurgo impara subito a controllare il posizionamento del punto durale (la manovra, si dice, non viene effettuata alla cieca). Appare invece molto più probabile come spiegazione che il midollo, assottigliato e quindi più mobile a livello della zona prima coinvolta dal tumore, sia stato attratto alla sutura durale sia per motivi di gravità che per un seppur lieve gemizio liquorale (ossia la fuoriuscita, attraverso la sutura, del liquido che circonda il midollo spinale), una volta che la paziente è tornata in posizione supina (ossia subito dopo l'intervento e quindi anche due Par giorni dopo, quando è stata effettuata la )».
16. La spiegazione tecnica risulta adeguata a escludere un contegno negligente da parte dei sanitari, i quali, attenendosi alle buone pratiche hanno eseguito l'intervento, senza tuttavia poter annullare totalmente i rischi connessi allo stesso come, d'altra parte, comprovato dall'elenco riportato nel modulo del consenso informato, il quale prevede come si
è detto anche l' «insorgenza di deficit motori e/o sensitivo agli arti inferiori»; e in definitiva l'adesione al parere del consulente tecnico d'ufficio finisce per essere giustificata, considerato che alle risultanze
11 della CTU è stata svolta una critica specifica e circostanziata, sia dal consulente di parte, sia dal difensore, ma la spiegazione data dai consulenti dell'ufficio è puntuale, dettagliata e coerente sul terreno della pratica medica.
17. Per quanto concerne poi l'assenza di un «piano di clivaggio ben chiaro» (vd. pag. 17, atto di appello), che secondo la tesi d'appello sarebbe un ulteriore elemento da considerare a riprova dell'imperizia e imprudenza negli operatori – testualmente: «il tumore operato non aveva affatto un piano di clivaggio ben chiaro, quindi la sua asportazione per così dire al buio ha comportato dei rischi che si sono puntualmente confermati», risulta al contrario che la CTU ha dato per certa l'esistenza oggettiva di un piano di clivaggio poco definito in alcuni punti, ma lo ha fatto solo per dimostrare non la scorrettezza o imprudenza dell'intervento, quanto piuttosto per sottolinearne la difficoltà superabile soltanto in sede operatoria: «…dal referto operatorio si evince che il tumore presentasse caratteristiche sfavorevoli, in particolare un piano di clivaggio non ben definito, soprattutto a dx. L'assenza di un chiaro piano di clivaggio è, effettivamente, riportata da diversi quale fattore che negativamente influenza la possibilità di asportazione completa e l'outcome neurologico negli ependimomi spinali…» (relazione in atti, p. 25).
18. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la
[...]
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
12 19. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2. condanna a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese liquidate in € Controparte_1
9.256,00 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) per compenso, oltre accessori come per legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.2.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile
R.G. 1891/2023
La Corte d'appello di Venezia quarta sezione civile composta dai seguenti magistrati:
Clotilde Parise ‒ presidente
Marco Campagnolo ‒ consigliere
Gianluca Bordon ‒ consigliere ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa promossa da
( ), con Parte_1 C.F._1
l'avv. TONNI FABRIZIO contro
Controparte_1
), con gli avv.ti CATTARIN AMLETO,
[...] P.IVA_1
SARDAS ALBERTINI ROBERTA e GARGIULO GIOVANNI oggetto: risarcimento danni da colpa medica;
causa trattenuta in decisione sulle conclusioni: per la parte appellante: Parte_1
1 Piaccia alla Ecc.ma Corte di Appello di Venezia ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa, in via principale nel rito: accertare e dichiarare la nullità dell'ordinanza emessa a seguito di procedimento ex art 702-bis cpc del Tribunale di Verona RG 5347/2022 per violazione dell'art. 112 cpc, rilevante ai fini di cui all'art. 360, comma 1, n. 4, dello stesso codice, con riferimento alla omessa pronuncia sulla domanda attinente al merito della controversia e anche in relazione alle conseguenti istanze istruttorie disattese senza motivazione alcuna con ogni conseguente provvedimento di pronuncia sul merito o istruttorio a seguito della accertata nullità del giudizio di primo grado.
In via principale subordinata nel merito: in riforma della ordinanza di primo grado accogliere la domanda formulata dal ricorrente e per lo effetto condannare la con sede Controparte_1
legale in Piazzale Stefanini 1 C.F. P.I. convenuta CP_1 P.IVA_1
in persona del legale rappresentante pro–tempore, appellata, a pagare un risarcimento danno a favore della appellante Parte_1
al pagamento della somma indicativa di €. 607.855,26 per i motivi dedotto in narrativa (di cui €. 553.801,26 per danno da invalidità permanente ed inabilità temporanea ed € 54.000,00 per il risarcimento del danno da lesione del diritto di autodeterminazione e alla salute) oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di deposito del ricorso per
ATP al saldo oltre i compensi liquidati al CTU pari ad €. 4.000,00 spese di CTP pari a € 2.000,00 alle spese di lite relative alla fase di istruzione sommaria compenso liquidabile ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori ed alle spese legali relative al presente giudizio compenso ai sensi del d.m. n. 55 del 2014, oltre spese e oneri accessori;
2 ovvero al pagamento di quella o quelle somme maggiori o minori che si riterranno dovute a seguito di accertamento peritale o di legge in caso di mutamento dei parametri risarcitori o di giustizia ovvero di equità.
In via istruttoria si insiste per la ammissione di prova per testimoni sulle non ammesse in primo grado circostanze riguardanti la mancata prestazione del consenso informato:
1-vero che accompagnai personalmente lo stesso giorno dell'ingresso 9 marzo 2015 la IG.ra e che la stessa fu Parte_1
sottoposta ad intervento chirurgico poco dopo, la stessa mattina dell'ingresso in ospedale
2-vero che la ricorrente dopo l'ingresso in ospedale ebbe il contatto con un medico che le disse unicamente di prepararsi ovvero svestirsi per indossare il prescritto camice perché di lì a poco avrebbero eseguito l'intervento programmato
3-vero che il medico fece sottoscrivere alla sig.ra dieci minuti Pt_1
prima l'ingresso in sala operatoria dei fogli prestampati senza alcuna spiegazione orale circa la operazione chirurgica cui la ricorrente andava a sottoporsi
4-vero che i medici che andavano ad effettuare la operazione chirurgica affermarono solo che la operazione sarebbe durata al massimo due ore
5-vero che la ricorrente rimase in sala operatoria per oltre nove ore
6-vero che in data 11 marzo 2015 alla ricorrente fu imposto di alzarsi in piedi dal suo letto di degenza, con l'aiuto del personale infermieristico della Azienda Ospedaliera
7-vero che in tale occasione la ricorrente seppur sostenuta dalle infermiere cadde a terra, lamentando di non sentire più le gambe
Si indicano quali testimoni I IG.ri , residente in [...], Testimone_1
Dott. residente in [...]. Testimone_2
3 Sempre in via istruttoria: si insiste per il rinnovo della CTU redatta in sede ATP (RG 10021/2019) con nomina di un medico specialista in neurochirurgia o medicina legale e delle assicurazioni da scegliersi fra professionisti residenti e/o operanti fuori della regione Veneta il quale esaminata la CTU redatta in sede di ATP e la documentazione di cui al fascicolo ATP acquisito al presente procedimento accerti:
1-Le modalità operative avvenute presso il Controparte_2
in occasione dell'intervento di asportazione della cisti del 9
[...]
marzo 2015
2-la natura, la causa ed entità delle lesioni subite dalla ricorrente nel corso dell'intervento subito di cui sopra
3-lo stato clinico attuale della ricorrente, accertando la presenza di eventuali sindromi e patologie presenti
4-la ravvisabilità o meno profili di negligenza, imprudenza e/o imperizia nell'attività posta in essere dal personale medico – sanitario del predetto . Controparte_2 CP_1
5-il comportamento del professionista in alternativa all'esatto adempimento riguardo l'impossibilità della prestazione scaturente da causa assolutamente non imputabile e che l'inesatto adempimento è stato dovuto da un impedimento imprevedibile e inevitabile, da intendersi nel senso oggettivo della sua inimputabilità all'agente adottando il criterio del più probabile che non nella causazione dell'evento dannoso.
6-la durata della malattia che ne è derivata, ivi compresa quella prevedibile conseguenza di futuri necessari interventi e terapie, la durata dell'incapacità temporanea totale e parziale ad attenere alle originarie ed ordinarie occupazioni
4 7-l'incidenza delle lesioni subite nello svolgimento dell'attività lavorativa sia dal punto di vista relazionale considerato il tipo di professione svolta dalla ricorrente, quantificando sia la personalizzazione del danno biologico sia del danno patrimoniale;
8-se dalle lesioni descritte sono residuati postumi permanenti , in quale misura gli stessi incidano sull'integrità psico-fisica della ricorrente – danno biologico – considerando e differenziando sia l'aspetto statico sia l'aspetto dinamico – relazionale ,così valutando l'eventuale quota di maggiorazione personalizzata del danno biologico, precisando in tal senso in che modo ed in che misura i postumi permanenti influiscano - sulla sfera individuale, relazionale e sull'espletamento delle normali attività quotidiane;
- sul livello di sofferenza che ne è conseguito, secondo le conoscenze attuali della scienza medica e su quello che potrà conseguire in futuro, se la ricorrente dovrà sottoporsi ad interventi di carattere sanitario, con particolare riferimento ad interventi chirurgici;
accertando altresì in particolare l'esistenza di un credito vantato dall'odierna ricorrente nei confronti dell
[...]
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore a seguito dell'accertamento peritale, per tutte le lesioni subite anche alla luce del risultato dell'accertamento della commissione medica INPS di Ancona che riscontrato per la ricorrente un'invalidità lavorativa del 100% con impossibilità a deambulare.
Conferendo al nominando CTU la facoltà di poter richiedere alle strutture sanitarie tutta la documentazione medica necessaria per l'espletamento dell'incarico, ivi comprese lastre, esiti di esami diagnostici ecc., eseguiti durante la presa in carico della ricorrente sia nel corso dei ricoveri che delle visite antecedenti e/o successive agli
5 stessi. Con riserva di nominare entro i termini di legge il Consulente di
Parte; per la parte appellata: Controparte_1
[...]
a) respingere la domanda principale di nullità dell'ordinanza di primo grado, in quanto infondata in fatto e in diritto;
b) in denegata ipotesi di accoglimento della domanda principale, limitare la declaratoria di nullità alla sola domanda di lesione del diritto di autodeterminazione;
c) respingere, in ogni caso, la domanda di merito presentata in via subordinata, in quanto infondata in fatto e in diritto;
d) con vittoria di spese e competenze di lite, oltre oneri riflessi.
In via istruttoria
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte e al rinnovo della consulenza tecnica d'ufficio per i motivi esposti in narrativa.
Per quanto concerne la richiesta di prova orale si rileva altresì che:
− il capitolo n. 1 è documentale;
i capitoli nn. 2 e 3, oltre ad essere di natura documentale e formulati in maniera non circostanziata, sono diretti a provare una circostanza improbabile, risulta infatti assolutamente inverosimile che una paziente si presenti in un ospedale, non in situazione di urgenza, per sottoporsi ad un'operazione chirurgica, senza essere stata edotta nei giorni precedenti dei rischi dell'intervento sanitario;
− i capitoli nn. 4 e 5, sono diretti a provare circostanze pacifiche, che emergono chiaramente dal verbale dell'operazione;
− i capitoli nn. 6 e 7 sono di natura documentale e in ogni caso del tutto inconferenti con quanto si vuole dimostrare, posto che lo stato di salute
6 della paziente a seguito dell'intervento risulta dalla cartella clinica e la difficoltà nell'alzarsi autonomamente non influisce sulla corretta informativa alla sottoposizione all'intervento.
In ossequio al principio della compensatio lucri cum damno, si fa istanza ai sensi dell'art. 210 cpc, al fine di conseguire ordinanza di esibizione della documentazione attestante le indennità percepite/versate per effetto del deficit motorio conseguente al trattamento chirurgico oggetto di giudizio, rivolta alla ricorrente e/o all'INPS, nonché agli altri assicuratori pubblici e privati.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE art. 118 disp. attuaz. cpc
1. Con ordinanza del 15.9.2023, nella causa civile iscritta al n.
5347/2022 RG, il tribunale di Verona ha rigettato la domanda di condanna al risarcimento danni, avanzata da nei Parte_1
confronti dell' , Controparte_1
ponendo in capo alla stessa le spese del procedimento, liquidate in €
14.000,00.
2. Il tribunale ha osservato che: la consulenza disposta nel procedimento per ATP n. 10021/19 RG ha accertato che i sanitari intervenuti hanno seguito i principi della buona pratica clinica nell'eseguire l'intervento per l'asportazione dell'ependinoma. Il peggioramento neurologico è stato riconosciuto dai consulenti prof.
e prof. , quale complicanza Persona_1 Persona_2
riconosciuta di tale operazione chirurgica, pertanto, la domanda di paziente della struttura sanitaria convenuta in Parte_1
giudizio, non può essere accolta.
7 3. Con atto del 24.10.2023 ha proposto Parte_1
appello deducendo due motivi.
4. La parte appellata Controparte_1
si è costituita con comparsa del 20.12.2023, resistendo al
[...]
gravame.
5. Sulle conclusioni sopra riportate, la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc, con i termini di legge per depositare le note scritte di precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
6. Osserva la Corte. Con il primo motivo (pagg. 12s), l'appellante deduce: «nullità della sentenza in violazione dell'art. 112 cpc (assenza di corrispondenza fra chiesto e pronunciato)». Lamenta che il
Tribunale non si è pronunciato sulla domanda di accertare la lesione del diritto all'autodeterminazione, nel senso che l
[...]
non avrebbe acquisito il consenso Controparte_1
informato ai sensi dell'art. 1 della L. n. 219/2017.
7. Il motivo non appare fondato. Innanzitutto, è ben vero che nell'individuare i confini della domanda «il giudice di merito non deve fermarsi alla formula adottata dalla parte nelle conclusioni» (Cass.
4302/2023), e tuttavia si deve rilevare che l'appellante nel ricorso ex art. 702-bis cpc ha concluso senza distinguere la domanda derivante dalla lesione del diritto alla salute e l'altra derivante dal mancato consenso informato al trattamento terapeutico. Pertanto, il Tribunale, nel rigettare la pretesa per come è stata formulata alla pag. 17 dell'atto introduttivo del giudizio (testualmente «in accoglimento della domanda proposta»), nulla dicendo sull'assolvimento o meno dell'obbligo in materia di consenso informato, ha implicitamente rigettato anche la
8 parte di domanda relativa al consenso informato, sicché non è stato violato l'art. 112 cpc.
8. In ogni caso, secondo la giurisprudenza la violazione dell'obbligo del consenso informato è fonte autonoma di responsabilità
«indipendentemente e a prescindere» dall'esecuzione corretta o meno della prestazione sanitaria. Nel caso in esame, però, la ricorrente, odierna appellante, affermava che «la complicanza dell'intervento, ampiamente prevedibile ossia il possibile peggioramento dello stato neurologico avrebbe dovuto comportare un consenso informato di particolare consistenza…il consenso informato non è presente nella copia della cartella clinica in possesso della ricorrente» (ricorso p. 3).
9. In realtà, il consenso è stato manifestato dalla paziente, come si evince dalla dichiarazione 9.3.2015 sottoscritta e allegata dalla stessa appellante (doc. 1, p. 11 della cartella clinica): dall'esame del documento risulta che è stata individuata la prestazione chirurgica quale
«asportazione di lesione intramidollare», e quel che più conta ai fini di causa, è stato elencato un dettaglio di specifiche complicanze, tra cui
«l'insorgenza di deficit motori o sensitivi agli arti inferiori», ovvero quello che purtroppo si è concretamente verificato.
10. Va poi aggiunto che non vi sono ostacoli a che il consenso sia prestato dal paziente con la sottoscrizione di un modulo predisposto dall'azienda sanitaria, e questo anche nei casi diversi da semplici interventi di routine, allorquando come nella specie vi siano incluse indicazioni che tengano conto delle peculiarità della patologia dell'assistito e della connessa terapia.
11. Secondo l'avviso della Corte, dunque, preso atto che la paziente ha manifestato la propria volontà, e che il modulo è sufficientemente dettagliato sul profilo che qui rileva, non vi sono ragioni per riconoscere
9 una lesione del valore costituzionalmente protetto all'autodeterminazione, a prescindere dalla presenza o meno di conseguenze negative sul piano della salute, con il conseguente danno non patrimoniale risarcibile in via autonoma.
12. Col secondo motivo (pagg. 16s), deduce: Parte_1
«omesso accoglimento della domanda in particolare sulle richieste istruttorie immotivatamente disattese dal giudice di I grado». Sostiene che il Tribunale ha trascurato gli esiti cui sono giunti i suoi CTP, dott.
e prof. in relazione all'insorgere nella Persona_3 Per_4
paziente di una condizione di paraparesi, in seguito all'asportazione dell'ependinoma. In particolare, ritiene che il tribunale, in ragione delle contraddizioni esistenti nella relazione di ATP n. 10021/2019 RG trib.
avrebbe dovuto disporne la rinnovazione (pag. 22 appello). Il CP_1
motivo non è fondato, poiché l'art. 196 cpc riserva al giudice la possibilità di rinnovare la CTU, con l'obbligo di motivare se rigetta l'istanza.
13. Nel caso in esame, le ragioni per cui il Tribunale ha ritenuto superflua una nuova perizia si possono individuare nell'affermazione circa «l'esaustività e la completezza della svolta CTU» (pag. 1, ordinanza impugnata), considerato che comunque gli ausiliari hanno sottoposto a verifica critica sia la causa alternativa del danno quale proposta dal consulente della parte, sia quella da essi ritenuta più probabile che non.
14. Infatti, alle osservazioni del consulente dott. Persona_3
(vd. pag. 28s. CTU, doc. 14 all. appello), la risposta offerta esclude quanto sostenuto dall'appellante sulla malpractice che si sarebbe realizzata con l'inserimento di un punto direttamente a livello del midollo spinale in fase di sutura durale.
10 15. Secondo la CTU «…risulta difficile capire come un punto durale possa essere posizionato al livello del midollo in fase di sutura durale, perché tale procedura avviene in posizione prona e al termine dell'asportazione del tumore, con quindi un midollo assottigliato a tale livello. La sutura durale è dorsale (posteriore), mentre il midollo sarà posizionato ventralmente (anteriormente) in conseguenza dello svuotamento del tumore e della gravità (vedere figura allegata per una spiegazione nel dettaglio). Appare quindi estremamente improbabile
(perché nulla può definirsi impossibile in linea teorica) che un punto di sutura possa arrivare a suturare anche il midollo spinale, anche considerando che ogni neurochirurgo impara subito a controllare il posizionamento del punto durale (la manovra, si dice, non viene effettuata alla cieca). Appare invece molto più probabile come spiegazione che il midollo, assottigliato e quindi più mobile a livello della zona prima coinvolta dal tumore, sia stato attratto alla sutura durale sia per motivi di gravità che per un seppur lieve gemizio liquorale (ossia la fuoriuscita, attraverso la sutura, del liquido che circonda il midollo spinale), una volta che la paziente è tornata in posizione supina (ossia subito dopo l'intervento e quindi anche due Par giorni dopo, quando è stata effettuata la )».
16. La spiegazione tecnica risulta adeguata a escludere un contegno negligente da parte dei sanitari, i quali, attenendosi alle buone pratiche hanno eseguito l'intervento, senza tuttavia poter annullare totalmente i rischi connessi allo stesso come, d'altra parte, comprovato dall'elenco riportato nel modulo del consenso informato, il quale prevede come si
è detto anche l' «insorgenza di deficit motori e/o sensitivo agli arti inferiori»; e in definitiva l'adesione al parere del consulente tecnico d'ufficio finisce per essere giustificata, considerato che alle risultanze
11 della CTU è stata svolta una critica specifica e circostanziata, sia dal consulente di parte, sia dal difensore, ma la spiegazione data dai consulenti dell'ufficio è puntuale, dettagliata e coerente sul terreno della pratica medica.
17. Per quanto concerne poi l'assenza di un «piano di clivaggio ben chiaro» (vd. pag. 17, atto di appello), che secondo la tesi d'appello sarebbe un ulteriore elemento da considerare a riprova dell'imperizia e imprudenza negli operatori – testualmente: «il tumore operato non aveva affatto un piano di clivaggio ben chiaro, quindi la sua asportazione per così dire al buio ha comportato dei rischi che si sono puntualmente confermati», risulta al contrario che la CTU ha dato per certa l'esistenza oggettiva di un piano di clivaggio poco definito in alcuni punti, ma lo ha fatto solo per dimostrare non la scorrettezza o imprudenza dell'intervento, quanto piuttosto per sottolinearne la difficoltà superabile soltanto in sede operatoria: «…dal referto operatorio si evince che il tumore presentasse caratteristiche sfavorevoli, in particolare un piano di clivaggio non ben definito, soprattutto a dx. L'assenza di un chiaro piano di clivaggio è, effettivamente, riportata da diversi quale fattore che negativamente influenza la possibilità di asportazione completa e l'outcome neurologico negli ependimomi spinali…» (relazione in atti, p. 25).
18. Per le indicate ragioni, l'appello proposto da Parte_1
non può essere accolto. Le spese sono regolate secondo la
[...]
soccombenza e liquidate applicando i valori previsti dallo scaglione di riferimento, avuto riguardo a tipologia della causa, difficoltà e valore economico dell'affare, importanza dell'attività prestata (art. 4 DM
55/2014, con gli aggiornamenti riportati nel DM 147/2022).
12 19. Sussistono i presupposti per applicare il comma 1‒quater dell'art. 13 DPR 115/2002, introdotto dall'art. 1, 17° comma l.
228/2012, sicché la parte obbligata deve versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello originariamente dovuto.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte d'appello di Venezia, quarta sezione civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa e contraria istanza ed eccezione, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da , e conferma Parte_1
l'ordinanza impugnata;
2. condanna a rifondere all' Parte_1 [...]
le spese liquidate in € Controparte_1
9.256,00 (scaglione da € 520.001,00 a € 1.000.000,00) per compenso, oltre accessori come per legge;
3. deve essere versato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato e manda alla cancelleria per competenza;
4. dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nel medesimo a norma dell'art. 52 D. Lvo 196/2003.
Venezia, 6.2.2025. il consigliere estensore
Marco Campagnolo
la Presidente
Clotilde Parise
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