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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 21/05/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA
Seconda Sezione Civile
Proc. n. 482 /2025 RG
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, composto dai Magistrati: dott. Andrea Palma Presidente dott.ssa Giusi Ianni giudice rel. dott.ssa Ermanna Grossi giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 482 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentata e difesa, giusta Parte_1 C.F._1 procura in calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Carmelo Fiore ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore, sito in Rogliano (CS), alla Via Regina Elena, n.
132
- RICORRENTE -
E
(c.f. ) CP_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
NONCHÈ
P.M. presso la Procura della Repubblica in sede.
- TERZO INTERVENIENTE –
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore. Il PM, avuta comunicazione degli atti, nulla opponeva all'accoglimento della domanda della ricorrente.
PREMESSO IN FATTO
Il presente procedimento nasce dal ricorso proposto da la quale, Parte_1
premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 3.8.1991 con CP_1
e premessa, altresì, l'avvenuta definizione (con sentenza definitiva n. 2006/08) del procedimento di separazione personale, chiedeva dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, sul presupposto del decorso di un termine superiore a quello previsto dalla legge rispetto alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nel giudizio di separazione e della constatazione della definitiva impossibilità di ricostituzione di una comunione materiale e spirituale tra i coniugi, che mai avevano ripreso la convivenza dopo la separazione. Nulla chiedeva la ricorrente in punto di statuizioni accessorie, essendo l'unico figlio nato dall'unione coniugale da tempo maggiorenne ed economicamente autosufficiente e non avendo i coniugi rapporti di natura patrimoniale da regolare.
Non si costituiva in giudizio il resistente, malgrado la ritualità della notifica dell'atto introduttivo.
All'udienza del 14.5.2025 dinanzi al relatore, veniva sentita la ricorrente, la quale confermava la volontà di ottenere la cessazione degli effetti civili del matrimonio senza ulteriori statuizioni. Il difensore comprovava il passaggio in giudicato della sentenza di separazione tra le parti.
Il giudice relatore dichiarava, quindi, la contumacia del resistente e rimetteva la causa in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di diretta ad ottenere la cessazione degli effetti civili del Parte_1
matrimonio concordatario con va certamente accolta, in quanto le CP_1
dichiarazioni della ricorrente dimostrano in modo inequivocabile che dopo la comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del procedimento di separazione e la definizione di quest'ultimo con sentenza (n. 2006/2008) passata in giudicato (che recepiva l'accordo intervenuto tra le parti in punto di statuizioni accessorie) non vi è stata alcuna ripresa della convivenza ed è, anzi, definitivamente venuta meno ogni possibilità di ricostruzione della vita morale e materiale della famiglia. Non osta alla richiesta pronuncia 3
la contumacia del resistente, dovendosi il divorzio considerare un diritto potestativo di ciascuno dei coniugi in presenza dei presupposti di legge ed essendo onere del coniuge resistente eccepire, eventualmente, l'interruzione della separazione nelle more tra la separazione e l'instaurazione del giudizio di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (art. 3 legge 898/1970).
Poiché, pertanto, risultano ampiamente decorsi i termini di cui all'art. 3 l. 898/1970 rispetto alla comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale nell'ambito del giudizio di separazione (definito con sentenza depositata in data 23.7.2008), la domanda sullo status della ricorrente va certamente accolta.
2. Sulle statuizioni accessorie.
Non vi sono statuizioni accessorie da regolare con la presente sentenza, in mancanza di domande in tal senso della parte costituita e di situazioni regolabili d'ufficio dal Tribunale.
3. Sulle spese di lite.
La limitazione al solo status dell'oggetto del contendere e la mancata costituzione in giudizio del resistente impongono di dichiarare irripetibili le spese di lite sostenute dalla ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cosenza, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, sentito il giudice relatore, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattese, così provvede:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario tra Parte_1
e , celebrato in data 3.8.1991 e trascritto nel registro degli atti
[...] CP_1
di matrimonio del Comune Rogliano al n. 10, parte II, serie A, anno 1991, senza statuizioni accessorie;
2. ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69 del D.P.R.
3.11.2000 n. 396;
3. dichiara irripetibili le spese sostenute dalla ricorrente;
4. manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Cosenza nella camera di consiglio del 21.5.2025
Il giudice est. Il Presidente dott.ssa Giusi Ianni dott. Andrea Palma