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Sentenza 9 luglio 2025
Sentenza 9 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 09/07/2025, n. 2436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2436 |
| Data del deposito : | 9 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2498/2024
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
1. , nato in [...] il [...], CP_1 Parte_1
residente a [...](SP, Brasile), rua Dr. Renato Paes de Barros n° 322/181, C.F.
; C.F._1
2. , nato in [...] il [...], Parte_2
residente a [...]do PO (SP, Brasile), rua Maria Izabel Mendes Gomes n°
123, C.F. ; C.F._2
3. , nata in [...] il [...], residente a [...]
AN PA (SP, Brasile), rua Tomas Carvalhal n° 555, C.F. ; C.F._3
4. , nato in [...] il [...], Parte_3
residente a [...](SP, Brasile), rua Conde de Irajà n° 195, C.F.
; C.F._4
5. , nato in [...] il [...], residente a [...]
PA (SP, Brasile), rua do Rocio n° 450, C.F. ; C.F._5
pagina 1 di 10 6. , nato in [...] il [...], residente a [...]
SA SÉ do PO (SP, Brasile), avenida Cassiano Ricardo n° 101, C.F.
; C.F._6
7. , nato in [...] il [...], Parte_4
residente a [...], rua Eça de Queiroz n° 131, C.F. C.F._7
8. nata in [...] il [...], Parte_5
residente a [...](SP, Brasile), rua Dona Inacia Uchoa n° 328, C.F.
C.F._8
9. nata in [...] il [...], Controparte_5
residente a [...](SP, Brasile), rua Dona Inacia Uchoa n° 328, C.F.
; C.F._9
10. , nata in [...] il [...], residente a [...]
PA (SP, Brasile), rua Conde de Irajà n° 195, C.F. ; C.F._10
11. , nato in [...] il [...], Controparte_7
residente a [...](SP, Brasile), rua Conde de Irajà n° 195, C.F.
; C.F._11
12. , nata in [...] il [...], residente a [...]
AN PA (SP, Brasile), rua Tomas Carvalhal n° 555, C.F. ; C.F._12
per i minori:
1. , nato in [...] il [...], ivi Persona_2
residente, e per esso i genitori e Controparte_4 Persona_3
[...]
2. , nato in [...] il [...], ivi Controparte_8
residente, e per esso i genitori e Controparte_4 Persona_3
[...]
3. , nato in [...] il [...], ivi Persona_4
residente, e per esso i genitori e Controparte_4 Persona_3
[...]
pagina 2 di 10 rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_9 Controparte_10
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 8.7.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso:
“dichiarare la cittadinanza italiana sin dalla nascita ai SI.ri:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_11
2. , nato in [...] il [...]; Parte_2
3. , nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; Parte_3
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
6. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
7. , nato in [...] il [...]; Parte_4
8. nata in [...] il [...]; Parte_5
9. nata in [...] il [...]; Controparte_5
pagina 3 di 10 10. , nata in [...] il [...]; Controparte_6
11. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
12. , nata in [...] il [...]; Persona_1
ai minori:
1. , nato in [...] il [...]; Persona_2
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_8
3. , nato in [...] il [...]; Persona_4
conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato in [...]_5
nel Comune di Vagli Sotto (LU) il 20.08.1852, figlio di e di Persona_6
(all. 1). Persona_7
Nel ricorso si legge che “II) in data 05.02.1886 il SI. contraeva matrimonio con la Persona_5
SI.ra (all. 2); Parte_6
III) il SI. emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia Persona_5
acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 3);
IV) in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 15.07.1899 la SI.ra (all. Persona_8
4);
V) in data 04.09.1915 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_8 [...]
(all. 5); Persona_9
VI) in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 20.06.1921 la SI.ra Parte_7
(all. 6);
[...]
VII) in data 14.02.1941 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_7
(all. 7); Parte_3
VIII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 04.09.1943 (all. 8); Persona_10
• il 26.01.1945 (all. 9); Persona_11
pagina 4 di 10 • il 23.09.1947 (all. 10); Controparte_11
• il 13.10.1953 (all. 11); Parte_2
IX) in data 11.09.1971 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_10 Pt_8
(all. 12);
[...]
X) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 12.08.1972 (all. 13); Parte_3
• il 27.07.1977 (all. 14); Controparte_4
XI) in data 17.10.1998 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Parte_3
(all. 15); Parte_9
XII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 12.06.2000 (all. 16); Controparte_6
• il 01.05.2002 (all. 17); Controparte_7
XIII) in data 06.06.2006 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Controparte_4
(all. 18); Persona_12
XIV) in costanza del predetto matrimonio nascevano i minori:
• il 17.10.2008 (all. 19); Persona_2
• il 16.10.2010 (all. 20); Controparte_8
• il 12.07.2014 (all. 21); Persona_4
XV) in data 23.09.1967 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_11 [...]
(all. 22); Parte_10
XVI) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 14.10.1968 (all. 23); Persona_13
• il 08.01.1971 (all. 24); Controparte_2
XVII) in data 09.10.1993 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_13
(all. 25); Persona_14
XVIII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 17.01.1995 (all. 26); Parte_5
• il 20.07.1998 (all. 27); Controparte_5
pagina 5 di 10 XIX) in data 26.05.2012 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Controparte_2
(all. 28); Persona_15
XX) prima del predetto matrimonio nasceva in data 19.01.2004 (all. Persona_1
29);
XXI) in data 25.10.1975 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Controparte_11
(all. 30); Persona_16
XXII) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 26.04.1976 il SI. Controparte_3
(all. 31);
XXIII) in data 22.09.1985 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Parte_2
(all. 32); Parte_11
XXIV) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 18.01.1990 il SI. Parte_4 Parte_4
(all. 33). “.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_9
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
8.7.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della pagina 6 di 10 domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_9
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di (avo italiano), che ha trasmesso la cittadinanza italiana alla Persona_5
pagina 7 di 10 figlia la quale la ha trasmessa a sua figlia Persona_8 Parte_7
nata in [...] antecedente al 01.01.1948. Sul punto si richiama altresì la pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l.
n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali pagina 8 di 10 riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza agli odierni ricorrenti , non rilevandosi Persona_5
tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da con definitivo accoglimento della loro domanda di Persona_5
accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Pt_12
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla pagina 9 di 10 prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020). .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 9.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
pagina 10 di 10
SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Caterina Condò ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado promossa da:
1. , nato in [...] il [...], CP_1 Parte_1
residente a [...](SP, Brasile), rua Dr. Renato Paes de Barros n° 322/181, C.F.
; C.F._1
2. , nato in [...] il [...], Parte_2
residente a [...]do PO (SP, Brasile), rua Maria Izabel Mendes Gomes n°
123, C.F. ; C.F._2
3. , nata in [...] il [...], residente a [...]
AN PA (SP, Brasile), rua Tomas Carvalhal n° 555, C.F. ; C.F._3
4. , nato in [...] il [...], Parte_3
residente a [...](SP, Brasile), rua Conde de Irajà n° 195, C.F.
; C.F._4
5. , nato in [...] il [...], residente a [...]
PA (SP, Brasile), rua do Rocio n° 450, C.F. ; C.F._5
pagina 1 di 10 6. , nato in [...] il [...], residente a [...]
SA SÉ do PO (SP, Brasile), avenida Cassiano Ricardo n° 101, C.F.
; C.F._6
7. , nato in [...] il [...], Parte_4
residente a [...], rua Eça de Queiroz n° 131, C.F. C.F._7
8. nata in [...] il [...], Parte_5
residente a [...](SP, Brasile), rua Dona Inacia Uchoa n° 328, C.F.
C.F._8
9. nata in [...] il [...], Controparte_5
residente a [...](SP, Brasile), rua Dona Inacia Uchoa n° 328, C.F.
; C.F._9
10. , nata in [...] il [...], residente a [...]
PA (SP, Brasile), rua Conde de Irajà n° 195, C.F. ; C.F._10
11. , nato in [...] il [...], Controparte_7
residente a [...](SP, Brasile), rua Conde de Irajà n° 195, C.F.
; C.F._11
12. , nata in [...] il [...], residente a [...]
AN PA (SP, Brasile), rua Tomas Carvalhal n° 555, C.F. ; C.F._12
per i minori:
1. , nato in [...] il [...], ivi Persona_2
residente, e per esso i genitori e Controparte_4 Persona_3
[...]
2. , nato in [...] il [...], ivi Controparte_8
residente, e per esso i genitori e Controparte_4 Persona_3
[...]
3. , nato in [...] il [...], ivi Persona_4
residente, e per esso i genitori e Controparte_4 Persona_3
[...]
pagina 2 di 10 rappresentati e difesi dall'Avv. Alfiero Costantini
RICORRENTI
CONTRO
, in persona del Controparte_9 Controparte_10
CONVENUTO - CONTUMACE
E NEI CONFRONTI
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Firenze;
INTERVENUTO
Il giudice dott.ssa Caterina Condò, all'esito della trattazione cartolare del giorno 8.7.2025, ha pronunciato la seguente,
SENTENZA ex artt. 281terdecies e 281sexies cpc
Conclusioni delle parti
Per parte ricorrente, precisate come da ricorso:
“dichiarare la cittadinanza italiana sin dalla nascita ai SI.ri:
1. , nato in [...] il [...]; Controparte_11
2. , nato in [...] il [...]; Parte_2
3. , nata in [...] il [...]; Controparte_2
4. , nato in [...] il [...]; Parte_3
5. , nato in [...] il [...]; Controparte_3
6. , nato in [...] il [...]; Controparte_4
7. , nato in [...] il [...]; Parte_4
8. nata in [...] il [...]; Parte_5
9. nata in [...] il [...]; Controparte_5
pagina 3 di 10 10. , nata in [...] il [...]; Controparte_6
11. , nato in [...] il [...]; Controparte_7
12. , nata in [...] il [...]; Persona_1
ai minori:
1. , nato in [...] il [...]; Persona_2
2. , nato in [...] il [...]; Controparte_8
3. , nato in [...] il [...]; Persona_4
conseguentemente ordinare al e, per esso, all'Ufficiale di Stato civile competente di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni di legge, nei registri di stato civile, della cittadinanza, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari.”.
Fatto e diritto
I ricorrenti hanno dedotto di essere discendenti diretti di nato in [...]_5
nel Comune di Vagli Sotto (LU) il 20.08.1852, figlio di e di Persona_6
(all. 1). Persona_7
Nel ricorso si legge che “II) in data 05.02.1886 il SI. contraeva matrimonio con la Persona_5
SI.ra (all. 2); Parte_6
III) il SI. emigrava quindi in Brasile, stabilendovisi definitivamente senza tuttavia Persona_5
acquisire la cittadinanza brasiliana per naturalizzazione (all. 3);
IV) in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 15.07.1899 la SI.ra (all. Persona_8
4);
V) in data 04.09.1915 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_8 [...]
(all. 5); Persona_9
VI) in costanza del predetto matrimonio, nasceva in data 20.06.1921 la SI.ra Parte_7
(all. 6);
[...]
VII) in data 14.02.1941 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Parte_7
(all. 7); Parte_3
VIII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 04.09.1943 (all. 8); Persona_10
• il 26.01.1945 (all. 9); Persona_11
pagina 4 di 10 • il 23.09.1947 (all. 10); Controparte_11
• il 13.10.1953 (all. 11); Parte_2
IX) in data 11.09.1971 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Persona_10 Pt_8
(all. 12);
[...]
X) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 12.08.1972 (all. 13); Parte_3
• il 27.07.1977 (all. 14); Controparte_4
XI) in data 17.10.1998 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Parte_3
(all. 15); Parte_9
XII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 12.06.2000 (all. 16); Controparte_6
• il 01.05.2002 (all. 17); Controparte_7
XIII) in data 06.06.2006 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Controparte_4
(all. 18); Persona_12
XIV) in costanza del predetto matrimonio nascevano i minori:
• il 17.10.2008 (all. 19); Persona_2
• il 16.10.2010 (all. 20); Controparte_8
• il 12.07.2014 (all. 21); Persona_4
XV) in data 23.09.1967 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_11 [...]
(all. 22); Parte_10
XVI) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 14.10.1968 (all. 23); Persona_13
• il 08.01.1971 (all. 24); Controparte_2
XVII) in data 09.10.1993 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Persona_13
(all. 25); Persona_14
XVIII) in costanza del predetto matrimonio nascevano:
• il 17.01.1995 (all. 26); Parte_5
• il 20.07.1998 (all. 27); Controparte_5
pagina 5 di 10 XIX) in data 26.05.2012 la SI.ra contraeva matrimonio con il SI. Controparte_2
(all. 28); Persona_15
XX) prima del predetto matrimonio nasceva in data 19.01.2004 (all. Persona_1
29);
XXI) in data 25.10.1975 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Controparte_11
(all. 30); Persona_16
XXII) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 26.04.1976 il SI. Controparte_3
(all. 31);
XXIII) in data 22.09.1985 il SI. contraeva matrimonio con la SI.ra Parte_2
(all. 32); Parte_11
XXIV) in costanza del predetto matrimonio nasceva in data 18.01.1990 il SI. Parte_4 Parte_4
(all. 33). “.
[...]
Fissata la trattazione ex art. 127ter cpc della causa, gli atti sono stati notificati alla controparte e comunicati al P.M. in persona del Procuratore della Repubblica del Tribunale di Firenze, che non ha precisato le conclusioni. Verificata la ritualità della notifica effettuata nei confronti del convenuto , in persona del ministro l.r.p.t., deve Controparte_9
dichiararsi la sua contumacia.
La causa è passata in decisione all'esito della trattazione per la precisazione delle conclusioni e per la discussione ex 281sexies cpc, con le modalità di cui all'art. 127-ter c.p.c. del
8.7.2025.
La parte ricorrente, infatti, nelle note scritte depositate ha insistito per l'accoglimento della domanda.
La controversia viene decisa sulla base della normativa applicabile al 27 marzo 2025 (art. 1 lett. b) D.L. n. 36 del 28 marzo 2025 convertito, con modificazioni, dalla Legge 23 maggio
2025 n. 74).
In via preliminare, deve riconoscersi sussistente il diritto di agire per via giudiziaria dei ricorrenti. La giurisprudenza ha infatti escluso che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della pagina 6 di 10 domanda giudiziale, vertendosi, per l'accertamento del diritto soggettivo alla cittadinanza, in un sistema di doppio binario (cfr. Cass SSUU, Sentenza n. 28873 del 2008).
Inoltre, nel caso di specie, sussiste l'interesse ad agire atteso che i ricorrenti deducono la trasmissione della cittadinanza per linea materna prima del 1948, mentre secondo l'orientamento consolidato dell'Amministrazione, ribadito nella circolare del
[...]
n. K28.1/1991 ”i discendenti di nostra emigrante sono da reputarsi cittadini italiani iure CP_9
sanguininis in derivazione materna purché nati dopo il I° gennaio 1948, data di entrata in vigore della
Costituzione repubblicana”, principio che si pone in difformità con l'orientamento più recente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. la Circolare è pubblicata sul sito https://www.esteri.it/mae/normative/normativa_consolare/serviziconsolari/cittadinanza
/circk28_1991.pdf ).
Quanto al merito, la linea di discendenza riportata nel ricorso trova puntuale riscontro nella documentazione, tradotta e apostillata, depositata in atti.
L'attuale normativa in materia di cittadinanza, Legge n. 91 del 5 febbraio 1992, contempla all'art. 1, comma 1 lett. a), la possibilità della trasmissione della cittadinanza iure sanguinis, vista la declaratoria dell'illegittimità costituzionale della Legge n. 555 del 1912, per effetto della pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983. Tutto ciò, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite, n. 4466 del 2009, in cui il diritto alla cittadinanza è stato riconosciuto come imprescrittibile e sempre azionabile in via giudiziaria.
L'articolo 1 della legge 555/12 è stato dichiarato in contrasto con la Carta
Costituzionale del 1948 per effetto della sentenza n. 30 del 09.02.1983 della
Corte Costituzionale. Le norme successive, la legge n. 123 del 21 aprile 1983 e la legge n. 91 del 05 febbraio 1992, hanno definitivamente eliminato i profili di discriminazione evidenziati nel corso degli anni.
Per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevede che sia cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina, si deve ritenere quindi che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di (avo italiano), che ha trasmesso la cittadinanza italiana alla Persona_5
pagina 7 di 10 figlia la quale la ha trasmessa a sua figlia Persona_8 Parte_7
nata in [...] antecedente al 01.01.1948. Sul punto si richiama altresì la pronuncia della
Corte di Cassazione a Sezioni Unite, sentenza del 25 febbraio 2009 n. 4466, per cui “La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla dichiarazione resa dall'interessata ai sensi dell'art. 219 l. n. 151 del 1975, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza è effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (art. 3 e 29 cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dall'1 gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della l.
n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria;
da quest' ultimo quindi lo stato, per il rapporto di paternità, deve trasmettersi alla figlia, ricorrente in questa sede e alla quale deve riconoscersi.”. Secondo la stessa pronuncia, “La situazione a base delle domande oggetto di questo giudizio, cioè il diritto allo stato di cittadina della ricorrente, perché illegittimamente mai acquisito dal padre figlio di donna che lo ha perduto ingiustamente, è conseguenza “automatica” della applicazione di una legge incostituzionale a decorrere dal 1^ gennaio 1948. Sul piano logico prima che su quello giuridico, ai sensi dell'articolo 136 della Cost. e dell'articolo 30 della L. 11 marzo 1953 n. 87, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti della ricorrente e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come figlia, di padre cittadino per la filiazione da donna che, dal 1 ^ gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre, dal 1^ gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno acquistata a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Le norme precostituzionali pagina 8 di 10 riconosciute illegittime per effetto di sentenze del giudice della legge, sono inapplicabili e non hanno più effetto dal 1^ gennaio 1948 sui rapporti su cui ancora incidono, se permanga, la discriminazione delle persone per il loro sesso o la preminenza del marito nei rapporti familiari, sempre che vi sia una persona sulla quale determinano ancora conseguenze ingiuste, ma giustiziabili, cioè tutelabili in sede giurisdizionale.”.
Nel merito, dalla documentazione in atti, tradotta e apostillata, risulta provato che l'avo italiano ha trasmesso la cittadinanza agli odierni ricorrenti , non rilevandosi Persona_5
tra essi una rinuncia espressa alla cittadinanza italiana, o comunque comportamenti interpretabili in tal senso (così come precisato dalla Cassazione civile sez. un., 24/08/2022,
n.25317, secondo cui “L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla l. n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di cd. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva, l'art. 11, n. 2, c.c. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia "ottenuto la cittadinanza in paese estero", sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione "iure sanguinis" ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera - per esempio integrato da una domanda di iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, unitamente alla mancata reazione ad un provvedimento generalizzato di naturalizzazione, possa considerarsi bastevole a integrare la fattispecie estintiva dello "status" per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento.”.
Alla luce di quanto sopra, si ritiene, pertanto, provata la discendenza diretta degli odierni ricorrenti da con definitivo accoglimento della loro domanda di Persona_5
accertamento della cittadinanza italiana.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'incremento del numero di richieste amministrative di riconoscimento della cittadinanza italiana, con oggettiva difficoltà per i di gestire le relative procedure, come emerge dalla giurisprudenza di questo Pt_12
Tribunale, che vede l'iscrizione a ruolo di un numero sempre crescente di cause di accertamento della cittadinanza, e, per lo specifico caso in esame, in conformità alla pagina 9 di 10 prevalente giurisprudenza di merito sulla domanda di riconoscimento della cittadinanza per linea materna, in virtù della mancata opposizione della parte convenuta e dell'origine giurisprudenziale del riconoscimento dello status civitatis per linea femminile (cfr. Tribunale di Bari sez. I, 16/07/2024, (ud. 15/07/2024, dep. 16/07/2024), n.3367, Roma,
09/10/2020, (ud. 09/10/2020, dep. 09/10/2020). .
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando nella causa promossa tra le parti in epigrafe indicate, ogni diversa e contraria istanza, deduzione ed eccezione respinta:
- accerta che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al e, per esso, all'Ufficiale di Stato Civile competente, di Controparte_9
procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri di stato civile provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari;
- compensa le spese di lite.
Si comunichi.
Firenze, 9.7.2025.
Il Giudice
Dott.ssa Caterina Condò
Il Giudice dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
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