Decreto cautelare 27 marzo 2018
Ordinanza cautelare 2 maggio 2018
Sentenza 15 gennaio 2019
Ordinanza cautelare 20 giugno 2019
Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2019
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 15/01/2019, n. 546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 546 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2019 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 15/01/2019
N. 00546/2019 REG.PROV.COLL.
N. 03379/2018 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3379 del 2018, proposto da
PE RI, PE AN, NC TT, NS MU, CI MU, NT PA, MA PA, RA ZA, TT ZA, RE OS, RT OS, LI RA AP, NG NS OB, DO IC EL, SA AR, RO PA, SAlba IO PA, AB AT RO, LO AL, SS EN CI, AR PI, rappresentati e difesi dagli avvocati VI Alfredo LU Negretti, NT RO, AU Di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio VI Alfredo LU Negretti in Roma, via di San Basilio 61;
DA TA, RE LI, NT UF, DO PE IC, IO NA, ON IA, CE D'AT, PE NI, UE RI, LA AC, DI HI, DI ND, MA AR IR, AN NA SS, AU AS, MO IO TO, PE CI, RO ND, RL Di LV, UI Lo O', MA GA, NA RI EO, GE RI, US NI EO, ZI IA, PE EN, IN RA, IA LA, FA ZI IA, US RO ER, US MA, AS FA MA, CO IE LI, ASya IJ UT, AN PE Di TO, OM LA, ID SI, PE PA, OL CO, NE PA AT AS, CE LO, LU SC, SAria RA, NZ MA, LO LO, RE D'AS, CA LA NT, IO LA NT, EL GI, ES MA IA TI, RE UD, RE GR, AM LA, ED AS, LL ON, FF AN, RA IO IN RI, CO ZO RI, OL EL, AR NA LA, MO IO RO, PE LL, RI PA, ND AN, OI RI, RE OS, PE IA, LU MA AR, VI NE, MO CA, RN AR, SA ET, OR Di RD, AE AS AR, NT EL RO, MA CO MA, EL CA CE RI, CE MA LU, RO BU, IA ER, NT MB, RO AN, RA AM, NE DI, NI AS, IO AT EC, PP SG, OV Di AU, NI SG, AN NI Di LL, GE MB, CO NI, TE IC, MO RI, MA NI RO, NC LC, OV CA MA CO, RAna AS, CA RO, ND EC, CA OB, RE NO, GA CA, ON AR, PE Di LE, IA ET TR, rappresentati e difesi dagli avvocati AU Di Pace, VI Alfredo LU Negretti, NT RO, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio VI Alfredo LU Negretti in Roma, via di San Basilio 61;
contro
Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
- del Decreto dell'1.2.2018 (doc. 1- provvedimento impugnato), pubblicato in pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami n. 14 del 16.2.2018, con il quale il Direttore Generale per il personale scolastico del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ha bandito il “concorso per il reclutamento a tempo indeterminato di personale docente nella scuola secondaria di primo e secondo grado”, nella parte in cui, segnatamente all'art. 3, ha escluso gli Insegnanti Tecnico Pratici (c.d. ITP), privi dell'abilitazione all'insegnamento, ma titolari del titolo di studio previsto dal D.P.R. 14 febbraio 2016, n. 19, nelle rispettive classi di concorso;
- del medesimo D.D.G. 1.2.2018, anche nella parte in cui, all'art. 4, prescrive che i candidati debbano presentare la domanda di partecipazione al concorso esclusivamente mediante il sistema telematico POLIS e nella parte in cui afferma che le domande presentate in modalità cartacea non saranno prese in considerazione, perché tale modalità esclude aprioristicamente i candidati ritenuti privi dei requisiti di partecipazione, non consentendo neanche la proposizione della domanda, ancorché in formato cartaceo;
- nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, consequenziale e/o connesso, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 il dott. Emiliano Raganella e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in trattazione, i ricorrenti, premesso di essere docenti ITP, impugnano gli atti regolatori del concorso di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017 nella parte in cui impedisce loro di partecipare alle procedure concorsuali, imponendo, solo per gli insegnanti tecnico-pratici, il requisito dell’iscrizione nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia delle graduatorie di istituto alla data del 31 maggio 2017.
Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università, della Ricerca e dell’Istruzione chiedendo il rigetto del gravame.
Alla camera di consiglio del 24 aprile 2018 è stata accolta l’istanza cautelare.
All’udienza pubblica del 4 dicembre 2018 la causa è stata trattenuta in decisione.
Il Collegio deve rimeditare l’indirizzo espresso nella propria decisione cautelare all’esito del mutato orientamento della Sezione sul tema della partecipazione degli ITP al concorso in oggetto.
Sostengono i ricorrenti: che non hanno potuto prendere l’abilitazione in quanto non è stato previsto alcun percorso ordinario di abilitazione per la classe di appartenenza; che il titolo conseguito dagli Insegnati Tecnico Pratici abbia ex se valore abilitante; che la previsione per cui possono partecipare solo i docenti ITP inseriti nelle GAE e nella II fascia della Graduatorie di Istituto alla data del 31.05.2017 è illegittima, discriminatoria e arbitraria.
Sulla questione in esame questa Sezione con la sentenza 5934/2018, con argomenti del tutto condivisibili, ha ritenuto infondati tutti i motivi di ricorso.
In particolare, è stato rilevato che “ A seguito di approfondita riflessione e in rivisitazione dell’orientamento prima facie espresso in sede cautelare in qualche occasione, ritiene la Sezione che i ricostruiti profili di doglianza non si prestino a favorevole considerazione e vadano pertanto disattesi. Va al riguardo anzitutto rimarcato che non risponde al vero l’allegazione di parte ricorrente, secondo cui la Sezione con l’invocata Sentenza n. n. 2936 del 14.3.2018 avrebbe affermato che della citata norma di fonte primaria va fornita un’interpretazione costituzionalmente orientata nel senso che dovrebbe essere consentita interinalmente la partecipazione alla procedura di reclutamento di cui all’art. 17, co. 3, d.lgs. cit., pure a quanti siano sprovvisti di abilitazione ed iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, in combinato disposto con l’art. 402 del Testo unico delle leggi sull’istruzione di cui al d.lgs. n.297 del 1994, purché tali soggetti siano muniti del prescritto titolo di studio e fintanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguire il relativo titolo abilitante e la conseguente iscrizione nelle graduatorie in questione.
Per contro, va evidenziato che la richiamata decisione si pone assolutamente nel solco già tracciato dalla sentenza 7.8.2017 n. 9234 – che, sia detto per incidens, la Sezione ritiene di confermare – la quale si limita ad annullare il D.M. 1.6.2017 n. 374 limitatamente al mancato inserimento in graduatorie di istituto di seconda fascia dei diplomati ITP privi di specifica abilitazione all’insegnamento, sul rilievo dell’espressa efficacia e natura abilitante dei relativi diplomi, sancita dall’art. 2 del D.M. n. 39/1998 e 3, d.P.R. n. 19/2016. Le due decisioni e le altre che ne hanno seguito la scia, non affrontano invece minimamente la quaestio iuris all’odierno esame del Collegio, ovverosia la legittimità o meno della limitazione dell’accesso alla procedura di reclutamento in questione, ai solo diplomati ITP già iscritti nelle graduatorie di istituto di seconda fascia nonché agli altri docenti purché in possesso di abilitazione all’insegnamento conseguita entro il 31.5.2017.
Ebbene, in proposito la Sezione osserva anzitutto – e il rilievo valga per i casi, pure all’odierno vaglio cautelare, di pretesa di partecipazione avanzata dai docenti che non abbiano conseguito l’abilitazione all’insegnamento entro la suindicata data – che il DDG n 85/2018 impugnato rinviene la sua fonte di legittimazione – e di legittimità – nella previsione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59 del 2017, il quale, per quanto inerisce al requisito dell’abilitazione, stabilisce che “La procedura di cui al comma 2, lettera b), bandita in ciascuna regione e per ciascuna classe di concorso e tipologia di posto entro febbraio 2018, e' riservata ai docenti in possesso, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di titolo abilitante all'insegnamento nella scuola secondaria o di specializzazione di sostegno per i medesimi gradi di istruzione, in deroga al requisito di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b) e articolo 5, comma 2, lettera b).(…)”.
Per quanto attiene invece ai diplomati in ITP, la norma prosegue disponendo che “Gli insegnanti tecnico-pratici possono partecipare al concorso purché siano iscritti nelle graduatorie ad esaurimento oppure nella seconda fascia di quelle di istituto, alla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Stanti i delineati dirimenti requisiti sanciti dalla norma, appare evidente che il legislatore ha conferito alla procedura concorsuale in questione la natura di concorso riservato, al quale sono ammessi a prender parte solo i soggetti muniti degli indicati requisiti (abilitazione all’insegnamento o inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia) conseguiti entro la “dead line” del 31.5.2017, data di entrata in vigore del d.lgs. n. 59/2017.
Quanto all’interpretazione storico – evolutiva della norma in analisi, canone ermeneutico di fondamentale importanza nell’esegesi delle fonti del diritto onde appurare l’intentio legis sottesa a ciascuna previsione normativa, specie ove di essa venga posta in dubbio la tenuta costituzionale, rammenta la Sezione che la disposizione ha inteso soddisfare le istanze che contrassegnarono la primavera del 2017, allorché la platea di insegnanti precari, che prestavano in comprensibili condizioni di disagio materiale e psicologico da anni la loro opera a beneficio dell’istruzione pubblica, esprimeva ai vari livelli istituzionali l’esigenza di stabilizzazione che ponesse fine, mediante i consentiti rimedi ordinamentali, ad una situazione non più tollerabile e confliggente anche con i principi comunitari.
Ragion per cui il legislatore ha istituito per coloro che già si trovavano nel possesso dei requisiti disegnati dalla norma, ovverosia dell’iscrizione in graduatorie di istituto di seconda fascia e nel possesso dell’abilitazione all’insegnamento, la possibilità di partecipare ad un concorso riservato, contrassegnato tra l’altro da marcati connotati di specialità.
Questi ultimi infatti risiedono nella agevolata e speciale procedura di reclutamento, contraddistinta da un’unica prova orale, costituita dalla simulazione di una lezione, le cui “tracce” vengono rese note tre giorni prima dell’espletamento, comprese in una terna dalla quale il candidato presceglie la preferita 24 ore prima della prova.
All’esito della stessa il candidato viene ammesso ad un tirocinio di un solo anno (denominato FIT) all’esito del quale viene immesso in ruolo.
Orbene, la soluzione del quesito posto all’attenzione della Sezione va ricercata nell’ordinaria ermeneusi del dettato normativo in relazione al rapporto tra fonti.
Mentre infatti deve ribadirsi che a norma dell’art. 2 del D.M. n. 39/1998 e dell’art. 3 del d.P.R. n. 19/2016 va riconosciuta natura abilitante ai diplomi ITP compresi nelle declaratorie delle classi concorsuali contenute nella Tabella C allegata al primo decreto, conseguendone che il possesso di tali diplomi è titolo per la partecipazione ai concorsi per l’insegnamento in classi di concorso confluite nella tabella B di cui al d.P.R. n. 19/2016 ferma la riserva alla P.A. della valutazione di corrispondenza delle classi del D.M. n. 39/1998 con le nuove classi di cui alla tabella C del D.P.R. del 2016 (TAR Lazio, Sez. III Bis, n. 9234/2017), tale equiparazione vige unicamente per i concorsi ordinari.
Ed è solo in relazione a questi ultimi che si applica il principio enunciato dal Consiglio di Stato con l’Ordinanza della Sesta Sezione n. 1836 del 2016, secondo la quale anche allorché sia richiesta l’abilitazione per la partecipazione al concorso, l’art. 402 del d.lgs. n. 297/1994 va interpretato costituzionalmente, consentendo la partecipazione interinalmente anche a chi ne è privo, almeno fin tanto che non sia stato almeno astrattamente possibile conseguirla nei modi ordinari senza imporre la necessità di un periodo di precariato.
Viceversa, rimarca la Sezione, rispetto al combinato disposto degli artt. 2, D.M. n. 39/1998 e 3, d.P.R. n. 19/2016, la disposizione di cui all’art. 17, co. 3 del d.lgs. n. 59/2017 nella parte in cui fissa quale imprescindibile requisito aggiuntivo di partecipazione al relativo concorso, l’abilitazione all’insegnamento conseguita entro il 31.5.2017 ovvero, per gli insegnanti ITP l’inserimento nelle graduatorie di istituto di seconda fascia, va ritenuta prevalente in ossequio al criterio della gerarchia formale delle fonti del diritto in forza del quale una norma contenuta in un decreto legislativo prevale su una norma recata da un decreto ministeriale o presidenziale.
Oltretutto, conviene porre in luce, il principio di interinale attribuzione della facoltà di partecipazione ai concorsi ex art. 402 del testo unico sull’istruzione, riconosciuto dal Consiglio di Stato a chi è privo dell’abilitazione fino a che non sia almeno astrattamente possibile conseguirla, è a predicarsi per i concorsi ordinari ma non certo per quello riservato di cui è controversia.
L’argomento secondo il quale l’art 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017 andrebbe interpretato costituzionalmente in relazione ai soggetti che non abbiano potuto conseguire l’abilitazione perché dopo il secondo ciclo di PSA 2014 – 2015 tali percorsi abilitativi non sono stati mai più attivati e i P.S.A. regolamentati dal D.M. 25.3.2013 n. 81 non erano accessibili poiché richiedevano il requisito del pregresso servizio per 540 giorni in tre anni con il minimo di 180 all’anno, a ben vedere non può essere condiviso.
Invero, va al riguardo considerato che l’art. 4 del D.M. n. 81/2013 modificò l’art. 15 del D.M. n. 249/2010 inserendo la prescrizione in ordine al necessario possesso dell’indicato periodo di servizio pregresso. Il comma 1 – ter dell’art. 4 del D.M. n. 81/2013 stabilì infatti che ai percorsi abilitanti erano ammessi coloro che “abbiano maturato, a decorrere dall'anno scolastico 1999/2000 fino all'anno scolastico 2011/2012 incluso, almeno tre anni di servizio in scuole statali, paritarie ovvero nei centri di formazione professionale. Il servizio prestato nei centri di formazione professionale riconducibile a insegnamenti compresi in classi di concorso e' valutato solo se prestato per garantire l'assolvimento dell'obbligo di istruzione a decorrere dall'anno scolastico 2008/2009. Ai fini del presente comma e' valido anche il servizio prestato nel sostegno. Gli aspiranti che abbiano prestato servizio in piu' anni e in piu' di una classe di concorso optano per una sola di esse, fermo restando il diritto a conseguire ulteriori abilitazioni nei percorsi ordinari di cui al comma 1. Ai fini del raggiungimento dei requisiti previsti dal presente comma e' valutabile il servizio effettuato nella stessa classe di concorso o tipologia di posto, prestato per ciascun anno scolastico per un periodo di almeno 180 giorni”.
Senonché va rammentato che il D.M. n. 81/2013 è stato oggetto di annullamento da parte del Consiglio di Stato con sentenza della VI Sezione n. 4751 del 14 ottobre 2015 proprio nella parte in cui imponeva il predetto requisito di servizio.
Nella motivazione della Decisione citata si legge infatti che “Le ragioni della intervenuta modifica dei requisiti di servizio legittimanti la partecipazione ai percorsi abilitanti, oltre a non desumersi ex se da elementi di obiettiva ragionevolezza, non si rinviene neppure nelle disposizioni del decreto ministeriale 10 settembre 2010, n. 249, come modificato e integrato dal decreto ministeriale 25 marzo 2013, n. 81, citato in particolare nelle premesse del d.m. qui impugnato, in quanto istitutivo dei percorsi abilitanti speciali (agli art. 15, commi 1-bis e seguenti) ed emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008), per il quale <<...con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ...è definita la disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale...del personale docente...>>.
Infatti, tale ultima disposizione non reca alcuna significativa innovazione rispetto all'indirizzo della normativa primaria precedente, non potendosi correlare tale implementazione innovativa sui requisiti di servizio al regolamento ministeriale autorizzato con la norma stessa; deve essere di conseguenza accolto l'appello anche a motivo della dedotta, ingiustificata disparità di trattamento che la nuova normativa viene a determinare in danno dei ricorrenti ( rispetto a tutti i candidati ammessi ai PAS negli anni precedenti) derivante dalla irragionevole previsione, nel decreto qui impugnato, di requisiti di ammissione ai corsi speciali diversi da quelli prima richiesti per identiche o del tutto analoghe fattispecie, con l'effetto di non ugualmente valorizzare il servizio svolto dai ricorrenti stessi.” (Cons. St., VI, n. 4751/2015, p. 3.2).
Ora, in virtù dell’efficacia erga omnes della sentenza di annullamento di un atto regolamentare (non di un atto plurimo con destinatari preindividuabili ed effetti scindibili) e della concomitante efficacia ex tunc della pronuncia cassatoria del giudice amministrativo, è sopravvissuto l’originario e primigenio testo dell’art. 15 del D.M. n. 249/2010 che nell’istituire i percorsi speciali abilitanti (PSA), non richiedeva alcun periodo minimo di servizio pregresso per accedere ai test di ammissione alla frequenza dei PSA.
Ragion per cui i docenti in possesso di idoneo titolo di studio ben potevano accedere ad un PSA e così conseguire l’abilitazione entro il 31.5.2017; lo stesso dicasi per i diplomati ITP che avrebbero dunque potuto conseguire l’abilitazione necessaria all’inserimento nelle graduatorie (prima della sentenza n. 9234/2017 della Sezione che siffatta possibilità ha riconosciuto a prescindere dalla frequenza di un PSA).
Per il vero fu varata una disposizione di fonte primaria che prescriveva il possesso del requisito di servizio di 360 giorni per accedere a corsi abilitanti, ma tale norma era ad efficacia temporalmente limitata, applicandosi solo ai corsi istituiti nell’A.S. 2004 – 2005.
Trattasi dell’art. 2 del D.L. 7.4.2004 n. 97, convertito con L. 4.6.2004 n. 143, il quale stabilì che “Nell'anno accademico 2004-2005, e comunque non oltre la data di entrata in vigore del decreto legislativo attuativo dell'articolo 5 della legge 28 marzo 2003, n. 53, le università e le istituzioni di alta formazione artistica e musicale (AFAM) istituiscono, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, riservati” agli insegnanti che avessero maturato il predetto requisito di servizio minimo.
LV la riportata norma, ad applicazione temporalmente limitata, dunque, il D.M. n. 249/2010 non recava alcuna precondizione del periodo minimo di servizio per poter accedere ai PSA.
Invero l’art. 15 di tale decreto e salvo il caso dell’art. 1-ter, dedicato all’ammissione ai percorsi formativi di cui all’art. 1-bis, indetti dagli istituti AFAM per i quali era necessario il possesso del periodo minimo di servizio di tre anni maturato dal 1999 al 2012, non contemplava l’assolvimento di un periodo minimo di servizio per accedere ai percorsi abilitanti.
Il servizio prestato era infatti previsto dal comma 13 solo facoltativamente, ossia ai fini del punteggio.
Non si impone pertanto alcuna interpretazione costituzionalmente orientata della contestata disposizione.
Per quanto specificamente inerisce alla posizione del ricorrente, che ha ottenuto per compulsum l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia in ottemperanza alla Sentenza della Sezione n. 12085 del 6.12.2017, va notato che in ragione del cennato effetto demolitorio della predetta pronuncia, il D.M. n. 374/2017 è stato annullato con efficacia ex tunc, ovverosia a far data dalla sua adozione, avvenuta il 1.6.2017, conseguendone che al 31.5.2017, spartiacque temporale individuato dall’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, il deducente non possedeva comunque il requisito aggiuntivo dell’iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, ragion per cui non ha titolo a partecipare al concorso in controversia.
Alla Sezione non resta che interrogarsi sulla valenza della disposizione transitoria di cui all’art. 22 del d.lgs. 13.4.2017 n. 59, in ossequio alla quale “I requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, sono richiesti per la partecipazione ai concorsi banditi successivamente all'anno scolastico 2024/2025. Sino ad allora, per i posti di insegnante tecnico pratico, rimangono fermi i requisiti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19.”.
Il quesito è se in forza della riportata norma, ai concorsi banditi entro il 2024-2025 e quindi anche a quello qui in contestazione, si applichi o meno il disposto di cui all’art. 17, co. 3 in ordine alla prescrizione del requisito dell’abilitazione ovvero dell’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia conseguito entro il 31.5.2017 o se debba prescindersi da siffatti requisiti.
A parere della Sezione il quesito non può che ricevere risposta affermativa.
Invero, va rilevato che ciò che viene procrastinato dall’art. 22, co. 2, d.lgs. n. 59/2017 è unicamente il possesso dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, il quale contempla unicamente e per i soli concorsi per l’insegnamento delle materie tecnico pratiche, i requisiti afferenti ai titoli di studio, stabilendo infatti che “2. Costituisce titolo di accesso al concorso relativamente ai posti di insegnante tecnico-pratico, il possesso congiunto di:
a) laurea, oppure diploma dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica di primo livello, oppure titolo equipollente o equiparato, coerente con le classi di concorso vigenti alla data di indizione del concorso;
b) 24 CFU/CFA acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra-curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, garantendo comunque il possesso di almeno sei crediti in ciascuno di almeno tre dei seguenti quattro ambiti disciplinari: pedagogia, pedagogia speciale e didattica dell'inclusione; psicologia; antropologia; metodologie e tecnologie didattiche.”.
Ai concorsi ante 2024 quindi possono partecipare gli insegnanti ITP senza aver conseguito la laurea o il diploma AFAM di primo livello e i 24 crediti formativi nelle discipline antropo-psicopedagogiche e nelle metodologie e tecniche didattiche.
La franchigia sancita dall’art. 22 non può dunque estendersi anche ai differenti requisiti dell’abilitazione e dell’iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, aggiuntivi rispetto al requisito relativo al titolo di studio.
La questione di costituzionalità dell’art. 17 co. 3, d.lgs. n. 59 del 2017 nella parte in cui prescrive quale requisito aggiuntivo per l’ammissione alla speciale e semplificata procedura concorsuale in argomento, l’aver conseguito entro il 31.5.2017 l’abilitazione all’insegnamento ovvero per i diplomati ITP, l’iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia, appare alla Sezione manifestamente infondata per le ragioni che si vengono sinteticamente ad esporre.
Anzitutto va denotato che alcun vulnus al diritto costituzionalmente garantito di accedere ai posti di pubblico impiego mediante concorso è inferto ai docenti privi dei predetti requisiti, atteso che gli stessi possono ben partecipare ai concorsi ordinari che verranno banditi ai sensi delle lettere c) e d) del comma 2 dell’art. 17 in analisi.
Inoltre, va osservato che il concorso riservato ed agevolato de quo agitur, non può essere inibito ai docenti già titolari di rapporto di servizio a tempo indeterminato, come originariamente stabiliva la norma prima dell’intervento dichiarativo dell’illegittimità costituzionale ad opera di Corte Cost. n. 251/2017 resa su ordinanza di rimessione pronunciata da questa Sezione.
Il concorso speciale e riservato in discorso, dunque, intanto è costituzionalmente legittimo in quanto consente la partecipazione ad esso anche a coloro che sono già docenti a tempo indeterminato e che in ipotesi intendano cambiare settore di insegnamento.
Ulteriormente va anche precisato che la posizione degli insegnati che abbiano conseguito all’ estero l’abilitazione all’insegnamento ed abbiano presentato domanda di riconoscimento del relativo titolo in Italia prima del 31.5.2017 è analoga a quella dei docenti abilitati in Italia oltre tale data, atteso che l’atto statale di riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero ha efficacia non meramente dichiarativa di una qualità giuridica posseduta ma costitutiva (T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, n. 2650 del 3.5.2018, Ord.).
In conclusione giova soggiungere che non appare irragionevole ed illogico ovvero frutto di violazione del principio di uguaglianza di cui all’art. 3 della Costituzione il limitare, come consegue all’applicazione dell’art. 17, co. 3, d.lgs. n. 59/2017, la partecipazione allo speciale ed agevolato concorso de quo, ai soli insegnanti che si siano abilitati entro il 31.5.2017 o che abbiano conseguito l’iscrizione nelle graduatorie di istituto di seconda fascia entro la predetta data, atteso che siffatto concorso si connota per gli evidenti e marcati tratti di specialità delineati più sopra poiché consiste in una sola prova orale, oltretutto assai semplificata (consistendo in una lezione su uno degli argomenti già resi noti alcuni giorni prima ai candidati) e non si articola in una procedura selettiva per merito comparativo, come d’ordinario avviene nei concorsi pubblici, bensì in una valutazione non selettiva, che immette alla frequenza di un percorso abilitativo di un solo anno, al termine dei quale il candidato viene immesso nei ruoli dello Stato.
A voler accedere alla tesi del ricorrente in ordine all’illegittimità costituzionale della previsione della limitazione dell’accesso al concorso ai soli docenti ITP che abbiano ottenuto l’iscrizione nelle graduatorie di seconda fascia entro il 31.5.2017 ovvero ai docenti abilitati entro quella data, dovrebbe concludersi per la generale incostituzionalità di tutti i concorsi riservati.
Per contro la stessa Corte Costituzionale ha statuito che “la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del concorso pubblico è rigorosamente limitata, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse alle esigenze di buon andamento dell'amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (Corte Cost., 10 novembre 2011 n. 299).
Questa stessa Sezione ha più di recente sposato siffatta linea interpretativa, avendo precisato che “compete al legislatore, nel rispetto dei limiti di non arbitrarietà e ragionevolezza, individuare i casi eccezionali in cui il principio del concorso può essere derogato, come avvenuto nel caso di specie, in cui il legislatore ha disegnato un piano di reclutamento straordinario, riservato a una peculiare categoria di destinatari, parallelamente al canale di reclutamento ordinario. Naturalmente, la facoltà del legislatore di introdurre deroghe al principio del pubblico concorso, di cui all'art. 97 Cost., deve essere delimitata in modo rigoroso, potendo tali deroghe essere considerate legittime solo quando siano funzionali esse stesse al buon andamento dell'Amministrazione e ove ricorrano peculiari e straordinarie esigenze di interesse pubblico idonee a giustificarle” (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. III Bis, 4/4/2017, n. 4192).
Per altro verso giova precisare che siffatto pseudo concorso sarebbe stato, al contrario, incostituzionale ove ad esso avesse potuto accedere qualunque insegnante, non fatto oggetto aliunde di una previa selezione, come invece è avvenuto per coloro che abbiano già conseguito l’abilitazione su base concorsuale o l’inserimento in graduatorie di seconda fascia, che – al di là dei casi dei diplomati ITP – postulano comunque l’avvenuto conseguimento per via concorsuale di un’abilitazione ”.
In definitiva, alla luce delle considerazioni fin qui svolte, il ricorso si profila infondato e va conseguentemente respinto.
La novità e difficoltà delle questioni affrontate è ragione di compensazione delle spese di lite
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:
DO Savoia, Presidente
Alfonso RAno, Consigliere
Emiliano Raganella, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Emiliano Raganella | DO Savoia |
IL SEGRETARIO