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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 31/10/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2013/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2013 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 8.10.25 e vertente
TRA nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1
domiciliata in San Lupo, via Nazionale n. 98 (BN), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Staniscia in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
Appellante
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Castel Madama (RM) via Pietro del Ghiaccio 4 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 316 e 281 decies c.p.c. dagli Avv. Francesco Burigana e Pasquale
LL ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Frazione Santo Stefano 105 Vitulano (BN)
Appellata
pagina 1 di 5 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza dell'8.10.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza n. 138/24 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (BN) in data 23.05.2024, con la quale veniva accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata.
Invero, con ricorso ex art. 316/281 decies c.p.c. CP_1
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
23/2023, con il quale le veniva ingiunto il versamento dell'importo di € 1.800,00 per il mancato pagamento dell'assegno bancario n. 0077313407-02, emesso in favore di
. Parte_1
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 645 e 647 c.c., reiterando l'eccezione di tardività dell'opposizione, non valutata dal Giudice di Pace, nonché la violazione degli art. 112, 115 e
116 c.p.c. e 2697 c.c.
Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa e in via subordinata il rigetto della stessa per carenza di prova.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava i motivi di gravame.
All'udienza dell'8.10.2025 il Giudice riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto. pagina 2 di 5 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava il mancato esame, da parte del Giudice di Pace, dell'eccezione di tardività dell'opposizione proposta in primo grado.
In proposito, è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 23/2023 veniva emesso in data 21/02/2023 e notificato all'odierna appellata il 12/04/2023; l'opposizione doveva essere proposta entro 40 giorni da tale data, ovvero entro il 22/05/2023.
Deve premettersi che il termine perentorio di quaranta giorni entro cui il debitore può proporre opposizione inizia a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso (in caso contrario il decreto ingiuntivo perde la sua efficacia).
Tanto non si verificava nel caso in esame, in quanto la notificava il ricorso in opposizione soltanto in CP_1
data 1/06/2023 e dunque ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
Inoltre, deve evidenziarsi che il caso in esame non è regolato dalle norme sulla riforma Cartabia, risultando dagli atti che il ricorso monitorio è stato depositato in data 21.02.2023, prima della entrata in vigore della riforma, disciplinante i procedimenti, incluso il ricorso per decreto ingiuntivo, instaurati successivamente al 28/02/2023 (stante l'unicità della procedura e la retrodatazione degli effetti al momento della domanda).
L'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 17 maggio 2023, notificato all' opposta, unitamente al decreto di fissazione udienza, il 1giugno2023.
pagina 3 di 5 Non vi è dubbio, che essendo il giudizio disciplinato dal rito ante riforma, l'opposizione andava proposta con atto di citazione, e non con ricorso.
E' pacifico che, in siffatte ipotesi, è possibile, per il principio della conservazione degli atti, la conversione del ricorso in citazione;
nondimeno, è necessario che lo stesso sia notificato nel rispetto dei termini di gg. 40 di cui all'articolo 641 c.p.c.
(Cass. n. 23813/2007).
Nella fattispecie in esame il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 12 aprile 2023 ed il ricorso è stato notificato in data 01 giugno 2023, oltre il termine previsto ex art. 641 c.p.c.
Pertanto, l'opposizione è tardiva e per tale motivo l'appello va accolto;
in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2023, che va essere confermato.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di
Pace di Guardia Sanframondi deve essere riformata, con conseguente accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
Ogni altra questione formulata risulta essere assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 138/2024 emessa dal Giudice di Pace di Guardia
Sanframondi, proposto da , con atto di citazione Parte_1
in appello ritualmente notificato, nei confronti di CP_1
pagina 4 di 5 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 23/93, che va confermato e dichiarato esecutivo;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 800,00 per il primo grado ed €
1200,00 per il secondo grado, oltre € 147,00 per spese CU, nonché rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e
C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to N.
Staniscia ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BENEVENTO
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale di Benevento, in persona del G.U. Dott. A.
Genovese, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2013 R.G.A.C., anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 8.10.25 e vertente
TRA nata a [...] il [...] ed elettivamente Parte_1
domiciliata in San Lupo, via Nazionale n. 98 (BN), rappresentata e difesa dall'avv. Nicola Staniscia in virtù di procura a margine del ricorso per decreto ingiuntivo
Appellante
E
, nata a [...] il [...] e residente in Controparte_1
Castel Madama (RM) via Pietro del Ghiaccio 4 rappresentata e difesa in virtù di procura in calce al ricorso ex art. 316 e 281 decies c.p.c. dagli Avv. Francesco Burigana e Pasquale
LL ed ivi elettivamente domiciliata presso lo studio del secondo in Frazione Santo Stefano 105 Vitulano (BN)
Appellata
pagina 1 di 5 Conclusioni: le parti concludono come da verbale di udienza dell'8.10.2025, da intendersi qui interamente trascritto.
SVOLGMENTO DEL PROCESSO
proponeva appello avverso la sentenza n. 138/24 Parte_1
emessa dal Giudice di Pace di Guardia Sanframondi (BN) in data 23.05.2024, con la quale veniva accolta l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dall'odierna appellata.
Invero, con ricorso ex art. 316/281 decies c.p.c. CP_1
spiegava opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
23/2023, con il quale le veniva ingiunto il versamento dell'importo di € 1.800,00 per il mancato pagamento dell'assegno bancario n. 0077313407-02, emesso in favore di
. Parte_1
A sostegno dell'impugnazione, l'appellante deduceva la violazione e falsa applicazione degli artt. 324, 645 e 647 c.c., reiterando l'eccezione di tardività dell'opposizione, non valutata dal Giudice di Pace, nonché la violazione degli art. 112, 115 e
116 c.p.c. e 2697 c.c.
Chiedeva pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per tardività della stessa e in via subordinata il rigetto della stessa per carenza di prova.
Si costituiva in giudizio la quale Controparte_1
contestava i motivi di gravame.
All'udienza dell'8.10.2025 il Giudice riservava la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è fondato e va accolto. pagina 2 di 5 Con il primo motivo di appello, l'appellante lamentava il mancato esame, da parte del Giudice di Pace, dell'eccezione di tardività dell'opposizione proposta in primo grado.
In proposito, è pacifico che il decreto ingiuntivo n. 23/2023 veniva emesso in data 21/02/2023 e notificato all'odierna appellata il 12/04/2023; l'opposizione doveva essere proposta entro 40 giorni da tale data, ovvero entro il 22/05/2023.
Deve premettersi che il termine perentorio di quaranta giorni entro cui il debitore può proporre opposizione inizia a decorrere dalla notifica del decreto ingiuntivo e del ricorso (in caso contrario il decreto ingiuntivo perde la sua efficacia).
Tanto non si verificava nel caso in esame, in quanto la notificava il ricorso in opposizione soltanto in CP_1
data 1/06/2023 e dunque ben oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c.
Inoltre, deve evidenziarsi che il caso in esame non è regolato dalle norme sulla riforma Cartabia, risultando dagli atti che il ricorso monitorio è stato depositato in data 21.02.2023, prima della entrata in vigore della riforma, disciplinante i procedimenti, incluso il ricorso per decreto ingiuntivo, instaurati successivamente al 28/02/2023 (stante l'unicità della procedura e la retrodatazione degli effetti al momento della domanda).
L'opposizione è stata proposta con ricorso depositato in data 17 maggio 2023, notificato all' opposta, unitamente al decreto di fissazione udienza, il 1giugno2023.
pagina 3 di 5 Non vi è dubbio, che essendo il giudizio disciplinato dal rito ante riforma, l'opposizione andava proposta con atto di citazione, e non con ricorso.
E' pacifico che, in siffatte ipotesi, è possibile, per il principio della conservazione degli atti, la conversione del ricorso in citazione;
nondimeno, è necessario che lo stesso sia notificato nel rispetto dei termini di gg. 40 di cui all'articolo 641 c.p.c.
(Cass. n. 23813/2007).
Nella fattispecie in esame il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 12 aprile 2023 ed il ricorso è stato notificato in data 01 giugno 2023, oltre il termine previsto ex art. 641 c.p.c.
Pertanto, l'opposizione è tardiva e per tale motivo l'appello va accolto;
in riforma dell'impugnata sentenza va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2023, che va essere confermato.
Alla stregua di tali considerazioni la sentenza del Giudice di
Pace di Guardia Sanframondi deve essere riformata, con conseguente accoglimento dell'appello proposto da Pt_1
Ogni altra questione formulata risulta essere assorbita dall'accoglimento dell'eccezione di tardività dell'opposizione.
Le spese di lite del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 138/2024 emessa dal Giudice di Pace di Guardia
Sanframondi, proposto da , con atto di citazione Parte_1
in appello ritualmente notificato, nei confronti di CP_1
pagina 4 di 5 ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così CP_1
provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, va dichiarata inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 23/93, che va confermato e dichiarato esecutivo;
2) Condanna l'appellata al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 800,00 per il primo grado ed €
1200,00 per il secondo grado, oltre € 147,00 per spese CU, nonché rimborso forfettario spese generali del 15%, I.V.A e
C.P.A secondo legge, con distrazione in favore dell'Avv.to N.
Staniscia ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
Benevento, 31/10/2025
Il Giudice
Dott. A. Genovese
La presente sentenza è stata redatta con la collaborazione della
Dott.ssa Fylena Piscitelli, funzionario addetto all'Ufficio per il
Processo.
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