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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/05/2025, n. 3976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3976 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.05.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164; nella causa iscritta al n. 25207/2024 R.G
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Adele Parte_1 C.F._1
Ulisse, con elezione di domicilio in Giugliano in Campania (NA) alla Via Appia n. 12, presso lo studio della stessa, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l Controparte_3
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, attualmente assunta a tempo determinato con contratto di lavoro avente decorrenza dal 13.09.2024 e cessazione al
30.06.2025, presso l'Istituto Superiore V. Veneto di Napoli, ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di Controparte_1 aver prestato servizio come docente a tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche: dal 24/10/2018 al 30/06/2019, presso l'Istituto G. Garibaldi annesso di Controparte_4
Roma, per l'anno scolastico 2018/2019; dal 08/10/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Tecnico
Agrario G. Garibaldi annesso di Roma, per l'anno scolastico 2019/2020; Controparte_4 dal 23/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico 2020/2021; dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico 2021/2022; dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto
Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico 2022/2023; dal 11/09/2023 al
30/06/2024 presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico
2023/2024.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse “A. Previa disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'utilizzabilità della “Carta del docente” da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e per quello relativo all'anno scolastico corrente (2024/2025), per la somma totale di € 3.500,00; B. Per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, ad accreditare sul costituendo borsellino
[...] CP_2 elettronico della parte ricorrente buoni dell'importo nominale di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in ricorso (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e per quello relativo all'anno scolastico corrente 2024/2025) e, dunque, per un totale complessivo di € 3.500,00 da erogarsi nelle forme di legge e con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
C. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per quello relativo all'anno scolastico corrente
(2024/2025), condannarsi il al pagamento della somma di € 3.500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il si costituiva in giudizio e resisteva alle opposte pretese Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del beneficio invocato relativamente alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; deducendo altresì la chiarezza del dettato normativo e la assenza di violazione di disposizioni di rango superiore.
La causa, all'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
***
In via preliminare, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il petitum sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
[...]
derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, Controparte_1 alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò posto e venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto salvi i limiti della parziale prescrizione del diritto azionato secondo quanto di seguito illustrato.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023. A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratto di docenza in atti). Ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro e cedolini paga depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come
“annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema
Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
2, come nel caso della ricorrente con riferimento a tutte le annualità scolastiche per le quale si chiede il riconoscimento.
Parte resistente ha eccepito, in memoria, l'estinzione del diritto della ricorrente per decorso del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
Nella fattispecie, risulta, dalla documentazione prodotta, che la ricorrente ha inoltrato all'Amministrazione convenuta pec in data 1.10.2024 contenete diffida ad adempiere a quanto poi oggetto di giudizio (cfr. in atti).
Orbene, la Corte di Cassazione, nella decisione già richiamata, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto
a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”.
Ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Sulla scorta dei principi autorevolmente affermati, la domanda della ricorrente non può essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione del diritto, in mancanza di atti interruttivi anteriori alla pec del 1° ottobre 2024, epoca in cui, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico di supplenza per l'indicata annualità (24.10.2018), il quinquennio era già decorso.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_1
espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
L'accoglimento parziale del ricorso, il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del Parte_1
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione Controparte_1 in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della
[...] CP_6
residua metà, che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO nella persona del giudice designato dott.ssa Laura Liguori ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE resa all'esito dello svolgimento della udienza del 20.05.2025, sostituita mediante il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. come modificato dal Decreto Legislativo 31 ottobre 2024, n. 164; nella causa iscritta al n. 25207/2024 R.G
TRA
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Adele Parte_1 C.F._1
Ulisse, con elezione di domicilio in Giugliano in Campania (NA) alla Via Appia n. 12, presso lo studio della stessa, giusta procura allegata in atti;
Ricorrente
E
(C.F. ), in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 pro tempore, rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417 bis, comma 1, c.p.c., dal Dirigente dott. Vincenzo Romano, elettivamente domiciliato presso l Controparte_3
sito in Napoli, alla Via Ponte della Maddalena, n. 55
[...]
Resistente
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 20.11.2024, la ricorrente in epigrafe indicata, attualmente assunta a tempo determinato con contratto di lavoro avente decorrenza dal 13.09.2024 e cessazione al
30.06.2025, presso l'Istituto Superiore V. Veneto di Napoli, ha convenuto dinanzi al Giudice del Lavoro del Tribunale di Napoli il , premettendo di Controparte_1 aver prestato servizio come docente a tempo determinato per le seguenti annualità scolastiche: dal 24/10/2018 al 30/06/2019, presso l'Istituto G. Garibaldi annesso di Controparte_4
Roma, per l'anno scolastico 2018/2019; dal 08/10/2019 al 30/06/2020 presso l'Istituto Tecnico
Agrario G. Garibaldi annesso di Roma, per l'anno scolastico 2019/2020; Controparte_4 dal 23/09/2020 al 30/06/2021 presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico 2020/2021; dal 07/09/2021 al 30/06/2022 presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico 2021/2022; dal 12/09/2022 al 30/06/2023 presso l'Istituto
Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico 2022/2023; dal 11/09/2023 al
30/06/2024 presso l'Istituto Superiore Vittorio Veneto di Napoli, per l'anno scolastico
2023/2024.
Ha esposto di non aver ricevuto, perché precaria, la carta docente, dell'importo nominale di €
500,00 (cinquecento/00) prevista dalla Legge 107 del 13 luglio 2015, art. 1 comma 121, per l'aggiornamento e la formazione dei docenti di ruolo delle istituzioni scolastiche;
che la stessa era regolamentata, quale normazione secondaria, da D.P.C.M. n. 32313 del 23.09.2015, recante i criteri e le modalità di assegnazione e utilizzo della Carta elettronica, sostituito, a decorrere dal 02.12.2016, dal D.P.C.M. del 28.11.2016; di avere espletato mansioni equivalenti a quelle del personale a tempo indeterminato con identico profilo professionale quali previste dalla contrattazione collettiva vigente;
che il sistema che prevedeva solo per i docenti di ruolo la formazione obbligatoria, permanente e strutturale, e sostenuta sotto il profilo economico con l'erogazione della Carta, escludendo i docenti non di ruolo, collideva con gli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione;
che anche gli artt. 63 e 64 del CCNL del 29/11/2007 nel disciplinare gli obblighi di formazione non distinguevano tra personale a tempo determinato e personale a tempo indeterminato;
che era violata la clausola 4 dell'Accordo quadro allegato alla direttiva
1999/70/Ce non sussistendo ragioni oggettive atte a giustificare un trattamento diverso tra docenti di ruolo e precari.
Tanto premesso, e richiamata la sentenza n. 1842/2022 del 16.03.2022 del Consiglio di Stato,
l'Ordinanza del 18.5.22 della VI sezione della Corte di Giustizia Europea e la sentenza n. 29961 del 27.10.2023 della Corte di Cassazione, chiedeva che questo Giudice volesse “A. Previa disapplicazione dell'art. 1 della L. n. 107/2015 nella parte in cui non riconosce l'utilizzabilità della “Carta del docente” da parte dei docenti assunti con contratto a tempo determinato, accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di €
500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022,
2022/2023, 2023/2024 e per quello relativo all'anno scolastico corrente (2024/2025), per la somma totale di € 3.500,00; B. Per l'effetto, condannare il Controparte_1
, in persona del pro-tempore, ad accreditare sul costituendo borsellino
[...] CP_2 elettronico della parte ricorrente buoni dell'importo nominale di € 500,00 annui, per gli anni scolastici indicati in ricorso (2018/2019, 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023,
2023/2024 e per quello relativo all'anno scolastico corrente 2024/2025) e, dunque, per un totale complessivo di € 3.500,00 da erogarsi nelle forme di legge e con le stesse regole previste per il personale di ruolo;
C. In via subordinata, previo accertamento e declaratoria del diritto della parte ricorrente alla fruizione del beneficio economico di € 500,00 annui, tramite la
“Carta elettronica” per l'aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all'art.
1 della Legge n. 107/2015, per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021,
2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e per quello relativo all'anno scolastico corrente
(2024/2025), condannarsi il al pagamento della somma di € 3.500,00 Controparte_1
o di quella minore o maggiore ritenuta di giustizia anche in applicazione del combinato disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c., liquidando la somma dovuta alla ricorrente, se del caso, con valutazione equitativa”; con condanna al pagamento dei compensi professionali, con attribuzione.
Il si costituiva in giudizio e resisteva alle opposte pretese Controparte_1 eccependo il difetto di giurisdizione e la prescrizione del beneficio invocato relativamente alle annualità 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019; deducendo altresì la chiarezza del dettato normativo e la assenza di violazione di disposizioni di rango superiore.
La causa, all'udienza del 20.05.2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127 ter c.p.c., è stata decisa.
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In via preliminare, deve affermarsi la giurisdizione del giudice ordinario adito.
Invero, è costante in giurisprudenza il principio secondo cui “In tema di pubblico impiego privatizzato, la controversia relativa ad una pretesa attinente ad un rapporto di lavoro, che riguardi quindi un diritto soggettivo, rispetto alla quale un atto amministrativo di organizzazione, di cui si contesti la legittimità, costituisca un mero atto presupposto, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, rilevando a tali fini il petitum sostanziale che va individuato sulla base delle caratteristiche del rapporto dedotto in giudizio.(cfr. tra le altre Cass. civ., Sez. Un., 17 dicembre 2018 n. 32625).
Nel caso in esame, l'oggetto principale della domanda è l'accertamento del diritto della ricorrente ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui in modo analogo ai docenti a tempo indeterminato, sulla base della disciplina contrattuale e dei principi fondamentali dell'ordinamento giuridico, anche di origine comunitaria, che sanciscono la piena equiparazione del docente precario al docente di ruolo. Tale oggetto si traduce nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica nei confronti del
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derivante dallo svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi che, Controparte_1 alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n. 16765/2014 e Cass. SS.UU. n.
3032/2011), rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
Ciò posto e venendo al merito, il ricorso è fondato e deve essere accolto salvi i limiti della parziale prescrizione del diritto azionato secondo quanto di seguito illustrato.
L'art. 1, comma 121, L. n. 107 del 13/7/2015 prevede che: “Al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, è istituita, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 123, la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. La Carta, dell'importo nominale di euro 500 annui per ciascun anno scolastico, può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, svolti da enti accreditati presso il , a corsi di laurea, Controparte_5 di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali
e spettacoli dal vivo, nonché per iniziative coerenti con le attività individuate nell'ambito del piano triennale dell'offerta formativa delle scuole e del Piano nazionale di formazione di cui al comma 124. La somma di cui alla Carta non costituisce retribuzione accessoria né reddito imponibile”.
In attuazione di tale legge, il D.P.C.M. 28.11.2016 - che sostituisce il precedente D.P.C.M. del
23.09.2015 - ha ribadito, all'art. 3, che i soli destinatari della disciplina della Carta del docente sono i docenti di ruolo a tempo indeterminato.
Con ordinanza della Corte di Giustizia Europea, VI Sezione, del 18 maggio 2022, resa nella causa c 450/2, la stessa ha statuito che il comma 121 della legge 107 del 2015, nella parte in cui non attribuisce il bonus di € 500,00 al personale a termine, contrasta con la clausola 4 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato (recepito con
Direttiva 1999/70/CE): «La clausola 4, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, concluso il 18 marzo 1999, che figura nell'allegato della direttiva 1999/70/CE del
Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, deve essere interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale che riserva al solo personale docente a tempo indeterminato del , e Controparte_1 non al personale docente a tempo determinato di tale , il beneficio di un vantaggio CP_1 finanziario dell'importo di EUR 500 all'anno, concesso al fine di sostenere la formazione continua dei docenti e di valorizzarne le competenze professionali, mediante una carta elettronica che può essere utilizzata per l'acquisto di libri e di testi, anche in formato digitale, di pubblicazioni e di riviste comunque utili all'aggiornamento professionale, per l'acquisto di hardware e software, per l'iscrizione a corsi per attività di aggiornamento e di qualificazione delle competenze professionali, a corsi di laurea, di laurea magistrale, specialistica o a ciclo unico, inerenti al profilo professionale, ovvero a corsi post lauream o a master universitari inerenti al profilo professionale, per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, per
l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali e spettacoli dal vivo, ad altre attività di formazione e per l'acquisto di servizi di connettività al fine di assolvere l'obbligo di effettuare attività professionali a distanza».
In particolare, la CGUE ha valorizzato il fatto che dalle norme interne (in particolare l'art. 282
D.lgs. n. 297/1994, le previsioni della contrattazione collettiva del comparto scuola, e da ultimo l'art. 63 e l'art. 1 L. n. 107/2015) emerge il principio secondo cui la formazione dei docenti è obbligatoria, permanente e strutturale.
Occorre, quindi, in applicazione dei principi suesposti, considerata la natura delle mansioni del tutto equiparabili, anche sotto il profilo delle competenze professionali richieste, a quelle svolte dal personale docente di ruolo, ritenere l'arbitrarietà dell'esclusione dal beneficio de quo sulla base della mera temporaneità del rapporto contrattuale.
In tal senso si è del resto pronunciato anche il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 1842 del
16/3/2022, ha motivatamente annullato gli atti amministrativi esecutivi del contributo al finanziamento della formazione in servizio dei docenti, contenuto nel comma 121 della Legge
107 del 2015, nella parte in cui non contemplano i docenti non di ruolo tra i destinatari della
Carta del docente;
ciò ritenendo irragionevole e contraria ai principi di non discriminazione e buon andamento della P.A. la scelta del di escludere dal beneficio i docenti a termine. CP_1
Il ricorso risulta pertanto fondato e va accolto per quanto di seguito specificato, anche alla luce dei principi affermati nella recente sentenza della Corte della Corte di Cassazione sez. L. n.
29961/2023, intervenuta in data 27.10.2023. A tal uopo, deve in primo luogo evidenziarsi che la ricorrente ha dimostrato di essere interna al sistema delle docenze scolastiche, avendo ottenuto nuovo incarico di docenza a tempo determinato anche per l'anno scolastico 2024/2025 (cfr. contratto di docenza in atti). Ha altresì dimostrato (cfr. contratti di lavoro e cedolini paga depositati), rispetto agli anni dedotti, di essere stata destinataria di incarichi di supplenza annuale (fino al 30.06), inteso tale requisito come
“annualità didattica” ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della L. n. 124 del 1999; sicché “il nesso tra la formazione del docente che viene supportata, la durata e la funzionalità rispetto ai discenti”, valorizzato sulla base di articolate argomentazioni nella decisione della Suprema
Corte, nel caso di specie risulta sussistente. Come già osservato, la Cassazione ha statuito la sussistenza del diritto a favore dei docenti non di ruolo con incarico per docenza fino al termine delle attività di didattiche, ovverosia fino al 30.6, ai sensi della L. n. 124 del 1999, art. 4, comma
2, come nel caso della ricorrente con riferimento a tutte le annualità scolastiche per le quale si chiede il riconoscimento.
Parte resistente ha eccepito, in memoria, l'estinzione del diritto della ricorrente per decorso del termine prescrizionale con riferimento ai crediti maturati nel periodo anteriore al quinquennio calcolato a ritroso dalla data di deposito del ricorso, in assenza di atti interruttivi antecedenti.
Nella fattispecie, risulta, dalla documentazione prodotta, che la ricorrente ha inoltrato all'Amministrazione convenuta pec in data 1.10.2024 contenete diffida ad adempiere a quanto poi oggetto di giudizio (cfr. in atti).
Orbene, la Corte di Cassazione, nella decisione già richiamata, riguardo alla prescrizione del diritto all'attribuzione della Carta docente, ha operato una distinzione basantesi sulla natura dell'obbligazione affermando che “la domanda di adempimento contrattuale proposta dall'assunto a tempo determinato e fondata sulla clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE soggiace alle medesime regole che valgono per la domanda che l'assunto
a tempo indeterminato potrebbe, in ipotesi, azionare qualora quella stessa obbligazione non fosse correttamente adempiuta, il che comporta l'applicazione del termine quinquennale, non decennale, di prescrizione”, mentre “La prescrizione della domanda risarcitoria, quando ad essa si possa ricorrere, non può che essere di durata decennale, come da principi generali in tema di responsabilità contrattuale”.
Ha pertanto posto il seguente principio di diritto: “L'azione di adempimento in forma specifica per l'attribuzione della Carta Docente si prescrive nel termine quinquennale di cui all'art.
2948 n. 4 c.c., che decorre dalla data in cui è sorto il diritto all'accredito, ovverosia, per i casi di cui all'art. 4, comma 1 e 2, L. n. 124/1999, dalla data del conferimento dell'incarico di supplenza o, se posteriore, dalla data in cui il sistema telematico consentiva anno per anno la registrazione sulla corrispondente piattaforma informatica;
la prescrizione delle azioni risarcitorie per mancata attribuzione della Carta Docente, stante la natura contrattuale della responsabilità, è decennale ed il termine decorre, per i docenti già transitati in ruolo e cessati dal servizio o non più iscritti nelle graduatorie per le supplenze, dalla data della loro fuoriuscita dal sistema scolastico.”
Sulla scorta dei principi autorevolmente affermati, la domanda della ricorrente non può essere accolta con riferimento all'anno scolastico 2018/2019, per intervenuta prescrizione del diritto, in mancanza di atti interruttivi anteriori alla pec del 1° ottobre 2024, epoca in cui, avuto riguardo alla data di conferimento dell'incarico di supplenza per l'indicata annualità (24.10.2018), il quinquennio era già decorso.
Disapplicata la parte dell'art. 1 comma 121 l. n. 107/2015 che circoscrive ai soli docenti di ruolo l'erogazione della carta docenti, ne consegue che va accertato e dichiarato il diritto dell'istante ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025, vertendosi in tema di adempimento di un obbligo contrattuale da parte dell'amministrazione.
Correttamente, nel ricorso in esame, viene formulata una domanda di attribuzione in forma specifica della Carta Docente, in coerenza con la natura di “obbligazione di pagamento a scopo vincolato” del , rimarcata dal Giudice di legittimità e secondo l'orientamento già CP_1
espresso in molteplici pronunce della sezione di questo Tribunale tese finora ad evidenziare che la condanna a liquidare il controvalore in denaro della “rappresentazione di valore” contenuta nella carta del docente significherebbe assicurare ai docenti a termine un trattamento per nulla corrispondente a quello proprio dei colleghi di ruolo.
Una tale soluzione, invero, consentendo un potenziale impiego del denaro per l'acquisto di beni e servizi privi d'ogni attinenza con lo sviluppo della professionalità dell'interessato, finirebbe per accordare ai docenti a termine un trattamento privilegiato rispetto a quelli a tempo indeterminato, all'opposto vincolati all'acquisto di determinati beni e servizi.
La domanda, in conclusione, deve essere accolta nei termini sopra precisati.
L'accoglimento parziale del ricorso, il carattere seriale della controversia e l'attività processuale svolta giustificano la compensazione per metà delle spese di lite, che per la parte residua vengono poste a carico dell'Amministrazione soccombente e liquidate come in dispositivo.
PQM
1) accerta il diritto di ad usufruire nel rispetto dei vincoli di legge del Parte_1
beneficio economico di euro 500,00 annui tramite la Carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente per gli anni scolastici 2019/2020,
2020/2021, 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025;
2) per l'effetto ordina al di provvedere all'assegnazione Controparte_1 in favore della parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado”, relativamente all'anno scolastico di cui al punto 1), con conseguente emissione in favore della stessa di un buono elettronico di importo di euro 500,00 per ciascuna delle predette annualità;
3) rigetta nel resto il ricorso;
4) compensa le spese di lite nella misura della metà e condanna il Controparte_1
, in persona del tempore, alla rifusione, in favore della ricorrente, della
[...] CP_6
residua metà, che liquida in euro 566,00, oltre I.VA., C.P.A. e spese generali, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Napoli, 21.05.2025
Il Giudice
dott.ssa Laura Liguori