Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 14/05/2025, n. 725 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 725 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Il tribunale, nella persona della dott.ssa Maria Iandiorio
nel procedimento iscritto al n. 2723/2024 R.G., avente ad oggetto " altri istituti del diritto delle locazioni” e vertente
TRA
n. il 22/03/1964 in MONTORO Parte_1 C.F._1
SUPERIORE (AV) , rappresentato dall'Avv PICCOLO MARCO
RICORRENTE
E
n. il in Controparte_1 P.IVA_1
rappresentata dall'avv. RUSSO FRANCESCO
RESISTENTE
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Ai sensi del comma 9 octies dell'art. 16 bis del d.l. 179/2012, conv. in l. 221/2012, il presente decreto, depositato con modalità telematiche, viene redatto in maniera sintetica.
Con ricorso del 10.10.2024, ha proposto opposizione avverso il decreto Parte_1
ingiuntivo n. . 526/2024 con il quale era stato ingiunto il pagamento della somma di € € 62.875,62
oltre interessi e le spese della procedura monitoria.
Riferiva che il decreto ingiuntivo era stato pronunciato su ricorso dell'odierna opposta, la quale, dopo aver premesso che l'allora stituto di Case Popolari della Provincia di Avellino) CP_2
aveva concesso in locazione all'esponente ed al suo nucleo familiare l'alloggio di edilizia residenziale pubblica sito in Tufo alla via Macinanti, con contratto stipulato il 06/04/1993 e decorrente dalla data
per l'importo di € 62.875,62. Pagamento sollecitato in data 22/03/2019 ed in data 12/04/2024 senza alcun esito.
Con i motivi di opposizione eccepiva il difetto di legittimazione passiva di
[...]
la quale aveva affermato di essere subentrata ex lege in virtù Controparte_1
della Legge Regionale Campania n. 1 del 2016 e le sue successive modifiche, che ha adottato un piano di razionalizzazione per il settore abitativo, culminato nella creazione dell' un ente CP_1
pubblico non economico ed in virtù della Delibera Regionale Campania n. 328/2019, in seguito alla liquidazione degli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP) della Campania, per cui veniva stabilito il trasferimento delle risorse e dei beni all' tranne alcuni crediti specifici ed indicando, altresì CP_1
alla pag. 03 del proprio ricorso monitorio tra i documenti allegati i documenti 5,6,7,8,9,10 che attestavano la successione Per_1
Deduceva che negli atti allegati non vi era prova di questo subentro.
Eccepiva, inoltre, l'indeterminatezza del credito e la prescrizione dei canoni.
A fronte della richiesta di pagamento dei canoni di locazione presuntivamente insoluti dal mese di gennaio 2003 all'attualità, è applicabile la prescrizione quinquennale trattandosi di corrispettivo della locazione di beni immobili ad uso abitativo.
Si costituiva che si opponeva alla domanda e chiedeva il rigetto previa concessione della CP_1
provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Con ordinanza del 20.2.2025 veniva concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e all'udienza del 14 maggio 2025 la causa veniva assegnata in decisione.
L'opposizione va rigettata.
E' in atti la prova della legittimazione passiva di ossia la Legge Regionale Campania n CP_1
1/2016 come modificata ed integrata dalla Legge n 28/2018; la Delibera Giunta Regionale Campania
n 226/2016 ; Delibera Giunta Regionale Campania n. 328/2019. Il creditore ha altresì specificato a livello documentale quali sono le sue pretese con gli estratti conto nonché il contratto di locazione che sono ampiamente sufficienti a dimostrare la sussistenza della pretesa creditoria ( cfr. ex multis, Cassazione civile sez. I, 29/05/2024, n.14993, per cui “la
presentazione dell'estratto conto, sintesi delle transazioni del conto corrente, costituisce
una prova del saldo, supportata dalle risposte della controparte e altre prove legali”)
Sarebbe onere dell'opponente provare di aver pagato la pretesa documentando questa affermazione.
In assenza di tali adempimenti, il credito va ritenuto provato nella sua sussistenza.
Infondata è anche l'eccezione di prescrizione poiché sono in atti depositate le comunicazioni interruttive del 03 aprile 2018; 22 marzo 2019; 07 dicembre 2022; 24 aprile 2024.
Alla luce di tali argomentazioni l'opposizione va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo.
PQM
il tribunale definitivamente pronunciando:
1- rigetta l'opposizione per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo 526/2024 già
provvisoriamente esecutivo;
2- condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite che si liquidano in euro 8433,00
per compenso professionale oltre Iva e Cpa nonché spese accessorie al 15%
Così deciso in Avellino il 14/05/2025
Il Presidente
Dott.ssa Maria Iandiorio