Articolo 59 della Legge 16 maggio 1978, n. 196
Articolo 58Articolo 60
Versione
7 giugno 1978
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Versione
3 aprile 2004
Art. 59. (( 1. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo' avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonche' di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.
2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito. ))
Entrata in vigore il 3 aprile 2004
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