Versione
7 giugno 1978
7 giugno 1978
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Versione
3 aprile 2004
3 aprile 2004
Art. 59. (( 1. La regione Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste puo' avvalersi del patrocinio legale e della consulenza dell'Avvocatura dello Stato o di liberi professionisti, nonche' di propri dipendenti che abbiano i requisiti di legge.
2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito. ))
2. Gli atti giudiziari e giudiziali nei confronti della Regione sono notificati secondo il codice di rito. ))
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. civ., sez. I, ordinanza 12/08/2022, n. 24747Provvedimento: […] secondo comma cod. proc. civ., dell'art. 1182, terzo comma, cod. proc. civ. e dell'art. 59 della legge n. 196 del 1978, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto applicabile il testo previgente di quest'ultima disposizione, anziché quello in- trodotto dall'art. 4 del d.lgs. n. 71 del 2004, in contrasto con l'immediata operatività della nuova formulazione, […]Leggi di più...
- fondamento·
- testo originario dell’art. 59 l. 196 del 1978·
- operatività·
- esclusione·
- richiamo all’art. 25 c.p.c·
- regione valle d’aosta convenuta in giudizio·
- competenza per territorio·
- foro della p.a. (erariale)·
- competenza civile