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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 01/12/2025, n. 1905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1905 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Lucia Cammarota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2778 R.G. dell'anno 2024, ad oggetto opposizione a precetto,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
rilasciata per atto separato, dall'Avv. Sabrina Mautone (C.F. CodiceFiscale_2
U);
[...]
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata per atto notarile, dagli
Avv. Benedetto Gargani (C.F. ) e Guido Gargani (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
); C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18
giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58
comma 2 della predetta legge.
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole in data 03.07.2024 dalla per € Controparte_1
63.856,64 quale cessionaria del rapporto di mutuo fondiario stipulato nel 2006 con
Controparte_2
L'opponente ha premesso che il precetto si fonda su un credito residuo, determinato senza indicazione analitica delle rate insolute, degli interessi applicati e delle modalità di calcolo;
ha rilevato, altresì, che la società opposta non avrebbe prodotto né notificato la documentazione comprovante la titolarità del credito, né i contratti di cessione in blocco dai quali dovrebbe emergere l'inclusione specifica della posizione debitoria oggetto di intimazione.
L'opponente ha eccepito la maturata prescrizione dei ratei di mutuo, osservando che la mancata notificazione di precedenti atti interruttivi impedirebbe di derogare al termine ordinario decennale, applicabile sia al capitale sia agli interessi corrispettivi
2 e moratori, quando questi ultimi costituiscano parte della medesima obbligazione restitutoria rateizzata. La ricorrente ha rilevato, dunque, che, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né estratti conto idonei a costituire atti interruttivi, ogni pretesa anteriore ai dieci anni precedenti il precetto risulta oramai estinta.
In relazione al quantum debeatur, l'opponente ha eccepito l'indeterminatezza del credito in quanto l'atto di precetto difetterebbe dei requisiti posti dall'art. 480 c.p.c.,
poiché non consente di individuare con certezza l'entità del debito residuo né la composizione della somma precettata, essendo privi di qualsiasi allegazione gli elementi attinenti alle rate insolute, al tasso degli interessi e ai criteri di quantificazione. Tale lacunosità impedirebbe all'intimato ogni verifica sulla legittimità della pretesa ed integrerebbe una radicale violazione dell'onere probatorio gravante sul creditore procedente.
L'opponente ha, inoltre, eccepito la nullità del precetto e del successivo pignoramento immobiliare per mancata indicazione e notificazione del titolo esecutivo, rilevando come l'opposta abbia invocato l'esenzione prevista dall'art. 41
T.U.B. benché detta esenzione non opera laddove il mutuo non presenti i requisiti del finanziamento fondiario o risulti alterato nella sua causa tipica. Nel caso di specie, l'opponente ha sostenuto che il mutuo non ha prodotto la contestuale disponibilità delle somme in capo ai mutuatari, essendo gli importi trattenuti in un deposito cauzionale infruttifero, circostanza che inciderebbe sulla validità del titolo come fonte esecutiva.
3 L'opponente ha eccepito, altresì, l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, condizione necessaria perché il creditore possa pretendere l'immediato pagamento dell'intero residuo, la mancata notificazione dell'atto di cessione, richiesta dall'art. 1264 c.c. per l'opponibilità al debitore, nonché il difetto di prova sulla effettiva inclusione del credito nel perimetro della cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. A tale riguardo, l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale viene ritenuto insufficiente a comprovare la titolarità della posizione,
occorrendo invece la dimostrazione documentale dell'inserimento del credito tra quelli oggetto di trasferimento.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, la declaratoria di inefficacia dell'intimazione, con condanna dell'opposta alle spese.
Si è costituita la eccependo in via preliminare l'infondatezza delle Controparte_1
domande attoree, rilevando come il credito azionato sia pienamente esigibile e assistito da valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41 T.U.B., in quanto derivante da contratto di mutuo fondiario regolarmente stipulato e successivamente acquisito nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
L'opposta ha rilevato che la cessione del credito è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, circostanza idonea a renderla opponibile al debitore ceduto, e che la gestione del portafoglio è stata validamente delegata a NEXUS S.r.l., mandataria incaricata dalla società di servicing YARD Credit & Asset Management, in forza di procura regolarmente prodotta.
4 L'opposta ha contestato la dedotta nullità del titolo esecutivo, sostenendo che il contratto di mutuo presenta i requisiti di tipicità propri del finanziamento fondiario e che non sussiste alcuna alterazione della causa concreta del negozio, essendo state le somme erogate secondo modalità conformi alla disciplina bancaria, senza che la presenza di vincoli, trattenute tecniche o conti transitori possa ritenersi idonea a inficiarne la validità.
L'opposta ha, altresì, escluso l'asserita prescrizione, osservando che il termine decennale risulta più volte interrotto attraverso diffide, solleciti e comunicazioni di messa in mora trasmesse dalla banca originaria e successivamente dal cessionario e dal servicer. In tal senso ha evidenziato la produzione documentale allegata,
precisando che, anche qualora il debitore ne contestasse la ricezione, la prova dell'interruzione può essere fornita attraverso presunzioni semplici.
L'opposta ha, inoltre, rilevato che il precetto contiene una dettagliata ricostruzione delle somme dovute, comprensive delle rate scadute, del capitale residuo e degli accessori, e che ogni contestazione dell'opponente è meramente generica e priva di riscontri oggettivi.
Quanto alla censura relativa all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, l'opposta ha ribadito che tale dichiarazione è stata ritualmente notificata e, in ogni caso, che il mutuo prevedeva la risoluzione di diritto al ricorrere dell'inadempimento grave e reiterato, come nel caso di specie;
ha, inoltre, sostenuto che l'opponente non può limitarsi a contestare l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cartolarizzazione senza indicare elementi concreti idonei a inficiare la documentazione prodotta dalla , essendo sufficiente, ai fini della Cont
5 prova, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estratti dei portafogli e delle procure conferite al servicer.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e della sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza emessa in data 08.05.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata dall'opponente e, istruita la causa e precisate le conclusioni, la causa, rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
viene assegnata in decisione con lettura virtuale della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è
consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111
Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla
6 collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U.
24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla mancata dimostrazione della titolarità del credito e della validità del titolo esecutivo, queste non meritano accoglimento.
La società opposta, infatti, ha prodotto in atti l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 25.11.2021 relativo alla cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., nonché la documentazione attestante i poteri conferiti alla società di servicing e alla mandataria incaricata.
Secondo consolidato orientamento, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'estratto dell'atto di cessione costituisce condizione sufficiente per l'opponibilità
al debitore, non essendo richieste notifiche individuali né la produzione integrale dei portafogli ceduti, salvo specifiche contestazioni supportate da elementi concreti,
che nella specie non risultano formulate (Cass. sent. n. 31188/2017).
L'opponente non ha indicato alcun dato oggettivo atto a porre in dubbio l'inclusione della propria posizione nella massa ceduta;
né può ritenersi sufficiente la mera
7 negazione della titolarità del credito, in assenza di specifiche allegazioni che contrastino le risultanze documentali dell'opposta.
Quanto alla natura fondiaria del mutuo e alla validità del titolo esecutivo, deve rilevarsi che il contratto prodotto in atti, stipulato in data 24.10.2006 innanzi al
Notaio Dott. dimostra la stipula di un finanziamento fondiario Persona_1
assistito da ipoteca e conforme agli artt. 38 ss. T.U.B. e le modalità di erogazione delle somme, anche ove articolate attraverso conti tecnici o forme di deposito vincolato, non incidono sulla causa concreta del contratto, né sono idonee a determinare la nullità del titolo o l'inapplicabilità dell'art. 41 T.U.B.
L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.
Neppure può trovare accoglimento la censura di intervenuta prescrizione dei ratei di mutuo, in quanto la prescrizione nel contratto di mutuo decorre dalla scadenza dell'ultima rata ovvero qualora sia sopravvenuta la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine (Cass. sent. nn. 2004/2301; 2010/19291;
2011/17798).
Nel caso di specie, risulta per tabulas provata la comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo notificata a mani a in data 16.04.2024. Controparte_3
Quanto alla dedotta indeterminatezza del credito e alla regolarità del precetto, si rileva che l'atto di precetto notificato in data 03.07.2024 contiene la chiara indicazione degli elementi costitutivi del credito (quali rate insolute, capitale residuo, interessi ed accessori) con rinvio alla documentazione contabile prodotta e coerente con il titolo.
8 L'art. 480 c.p.c. richiede la sufficiente intelligibilità della pretesa, non già la riproduzione analitica delle singole movimentazioni contabili, che possono essere dettagliate nel corso dell'eventuale fase esecutiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Cammarota,
definitivamente pronunciando sulla causa recante R.G. n. 2778/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.616,00 per compensi professionali, CP_1
oltre rimborso delle spese generali al 15%, cassa e IVA come per legge, con attribuzione.
Avellino, 1° dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Cammarota
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica in persona del giudice dott.ssa Lucia Cammarota ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2778 R.G. dell'anno 2024, ad oggetto opposizione a precetto,
TRA
(C.F. ), rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 CodiceFiscale_1
rilasciata per atto separato, dall'Avv. Sabrina Mautone (C.F. CodiceFiscale_2
U);
[...]
OPPONENTE
E
(P.IVA ), in persona dell'amministratore unico pro Controparte_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa, giusta procura rilasciata per atto notarile, dagli
Avv. Benedetto Gargani (C.F. ) e Guido Gargani (C.F. CodiceFiscale_3 [...]
); C.F._4
OPPOSTA
CONCLUSIONI
1 Come da note a trattazione scritta.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n.4) c.p.c. e 118 disp.att.
c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n. 69 del 18
giugno 2009, trattandosi di disposizioni applicabili anche ai procedimenti pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore del 04.07.2009, ai sensi dell'art. 58
comma 2 della predetta legge.
Con atto introduttivo del presente giudizio, ha proposto opposizione Parte_1
avverso l'atto di precetto notificatole in data 03.07.2024 dalla per € Controparte_1
63.856,64 quale cessionaria del rapporto di mutuo fondiario stipulato nel 2006 con
Controparte_2
L'opponente ha premesso che il precetto si fonda su un credito residuo, determinato senza indicazione analitica delle rate insolute, degli interessi applicati e delle modalità di calcolo;
ha rilevato, altresì, che la società opposta non avrebbe prodotto né notificato la documentazione comprovante la titolarità del credito, né i contratti di cessione in blocco dai quali dovrebbe emergere l'inclusione specifica della posizione debitoria oggetto di intimazione.
L'opponente ha eccepito la maturata prescrizione dei ratei di mutuo, osservando che la mancata notificazione di precedenti atti interruttivi impedirebbe di derogare al termine ordinario decennale, applicabile sia al capitale sia agli interessi corrispettivi
2 e moratori, quando questi ultimi costituiscano parte della medesima obbligazione restitutoria rateizzata. La ricorrente ha rilevato, dunque, che, non avendo mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento né estratti conto idonei a costituire atti interruttivi, ogni pretesa anteriore ai dieci anni precedenti il precetto risulta oramai estinta.
In relazione al quantum debeatur, l'opponente ha eccepito l'indeterminatezza del credito in quanto l'atto di precetto difetterebbe dei requisiti posti dall'art. 480 c.p.c.,
poiché non consente di individuare con certezza l'entità del debito residuo né la composizione della somma precettata, essendo privi di qualsiasi allegazione gli elementi attinenti alle rate insolute, al tasso degli interessi e ai criteri di quantificazione. Tale lacunosità impedirebbe all'intimato ogni verifica sulla legittimità della pretesa ed integrerebbe una radicale violazione dell'onere probatorio gravante sul creditore procedente.
L'opponente ha, inoltre, eccepito la nullità del precetto e del successivo pignoramento immobiliare per mancata indicazione e notificazione del titolo esecutivo, rilevando come l'opposta abbia invocato l'esenzione prevista dall'art. 41
T.U.B. benché detta esenzione non opera laddove il mutuo non presenti i requisiti del finanziamento fondiario o risulti alterato nella sua causa tipica. Nel caso di specie, l'opponente ha sostenuto che il mutuo non ha prodotto la contestuale disponibilità delle somme in capo ai mutuatari, essendo gli importi trattenuti in un deposito cauzionale infruttifero, circostanza che inciderebbe sulla validità del titolo come fonte esecutiva.
3 L'opponente ha eccepito, altresì, l'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, condizione necessaria perché il creditore possa pretendere l'immediato pagamento dell'intero residuo, la mancata notificazione dell'atto di cessione, richiesta dall'art. 1264 c.c. per l'opponibilità al debitore, nonché il difetto di prova sulla effettiva inclusione del credito nel perimetro della cessione in blocco ai sensi dell'art. 58 T.U.B. A tale riguardo, l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale viene ritenuto insufficiente a comprovare la titolarità della posizione,
occorrendo invece la dimostrazione documentale dell'inserimento del credito tra quelli oggetto di trasferimento.
L'opponente ha, dunque, concluso chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto e, nel merito, la declaratoria di inefficacia dell'intimazione, con condanna dell'opposta alle spese.
Si è costituita la eccependo in via preliminare l'infondatezza delle Controparte_1
domande attoree, rilevando come il credito azionato sia pienamente esigibile e assistito da valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 41 T.U.B., in quanto derivante da contratto di mutuo fondiario regolarmente stipulato e successivamente acquisito nell'ambito di operazione di cartolarizzazione ai sensi dell'art. 58 T.U.B.
L'opposta ha rilevato che la cessione del credito è stata pubblicata in Gazzetta
Ufficiale, circostanza idonea a renderla opponibile al debitore ceduto, e che la gestione del portafoglio è stata validamente delegata a NEXUS S.r.l., mandataria incaricata dalla società di servicing YARD Credit & Asset Management, in forza di procura regolarmente prodotta.
4 L'opposta ha contestato la dedotta nullità del titolo esecutivo, sostenendo che il contratto di mutuo presenta i requisiti di tipicità propri del finanziamento fondiario e che non sussiste alcuna alterazione della causa concreta del negozio, essendo state le somme erogate secondo modalità conformi alla disciplina bancaria, senza che la presenza di vincoli, trattenute tecniche o conti transitori possa ritenersi idonea a inficiarne la validità.
L'opposta ha, altresì, escluso l'asserita prescrizione, osservando che il termine decennale risulta più volte interrotto attraverso diffide, solleciti e comunicazioni di messa in mora trasmesse dalla banca originaria e successivamente dal cessionario e dal servicer. In tal senso ha evidenziato la produzione documentale allegata,
precisando che, anche qualora il debitore ne contestasse la ricezione, la prova dell'interruzione può essere fornita attraverso presunzioni semplici.
L'opposta ha, inoltre, rilevato che il precetto contiene una dettagliata ricostruzione delle somme dovute, comprensive delle rate scadute, del capitale residuo e degli accessori, e che ogni contestazione dell'opponente è meramente generica e priva di riscontri oggettivi.
Quanto alla censura relativa all'omessa comunicazione della decadenza dal beneficio del termine, l'opposta ha ribadito che tale dichiarazione è stata ritualmente notificata e, in ogni caso, che il mutuo prevedeva la risoluzione di diritto al ricorrere dell'inadempimento grave e reiterato, come nel caso di specie;
ha, inoltre, sostenuto che l'opponente non può limitarsi a contestare l'inclusione del proprio credito nell'operazione di cartolarizzazione senza indicare elementi concreti idonei a inficiare la documentazione prodotta dalla , essendo sufficiente, ai fini della Cont
5 prova, la pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale, unitamente agli estratti dei portafogli e delle procure conferite al servicer.
L'opposta ha, dunque, concluso chiedendo il rigetto integrale dell'opposizione e della sospensione dell'efficacia esecutiva del precetto, nonché la condanna dell'opponente al pagamento delle spese di lite.
Con ordinanza emessa in data 08.05.2025 è stata rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva formulata dall'opponente e, istruita la causa e precisate le conclusioni, la causa, rinviata all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.,
viene assegnata in decisione con lettura virtuale della sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si precisa che, sotto il profilo metodologico, nella presente decisione si fa applicazione del criterio della "ragione più liquida", il quale suggerisce al Giudice un approccio interpretativo con verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, preferibile -per economia processuale ed ove consenta una più rapida ed agevole soluzione della controversia- rispetto a quello della coerenza logico-sistematica, con la conseguenza che nell'analisi delle questioni è
consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare di cui all'art. 276 c.p.c., tralasciando l'analisi delle questioni logicamente preordinate, ma non dirimenti. Come hanno precisato le Sezioni Unite della Corte
di Cassazione, il principio citato risponde ad "esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, ormai anche costituzionalizzate ai sensi dell'art. 111
Costituzione, e che ha come sfondo una visione è dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come un servizio reso alla
6 collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (Cass. S.U.
24883/2008; Cass. S.U. 26242/2014; Cass. S.U. 9936/2014 secondo cui in applicazione del principio processuale della ragione più liquida -desumibile dagli artt. 24 e 111 Costituzione - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale).
Passando ad esaminare il merito della controversia, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Quanto alle eccezioni sollevate dall'opponente in ordine alla mancata dimostrazione della titolarità del credito e della validità del titolo esecutivo, queste non meritano accoglimento.
La società opposta, infatti, ha prodotto in atti l'avviso di pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale n. 140 del 25.11.2021 relativo alla cessione in blocco ai sensi dell'art. 58
T.U.B., nonché la documentazione attestante i poteri conferiti alla società di servicing e alla mandataria incaricata.
Secondo consolidato orientamento, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
dell'estratto dell'atto di cessione costituisce condizione sufficiente per l'opponibilità
al debitore, non essendo richieste notifiche individuali né la produzione integrale dei portafogli ceduti, salvo specifiche contestazioni supportate da elementi concreti,
che nella specie non risultano formulate (Cass. sent. n. 31188/2017).
L'opponente non ha indicato alcun dato oggettivo atto a porre in dubbio l'inclusione della propria posizione nella massa ceduta;
né può ritenersi sufficiente la mera
7 negazione della titolarità del credito, in assenza di specifiche allegazioni che contrastino le risultanze documentali dell'opposta.
Quanto alla natura fondiaria del mutuo e alla validità del titolo esecutivo, deve rilevarsi che il contratto prodotto in atti, stipulato in data 24.10.2006 innanzi al
Notaio Dott. dimostra la stipula di un finanziamento fondiario Persona_1
assistito da ipoteca e conforme agli artt. 38 ss. T.U.B. e le modalità di erogazione delle somme, anche ove articolate attraverso conti tecnici o forme di deposito vincolato, non incidono sulla causa concreta del contratto, né sono idonee a determinare la nullità del titolo o l'inapplicabilità dell'art. 41 T.U.B.
L'eccezione deve, pertanto, essere respinta.
Neppure può trovare accoglimento la censura di intervenuta prescrizione dei ratei di mutuo, in quanto la prescrizione nel contratto di mutuo decorre dalla scadenza dell'ultima rata ovvero qualora sia sopravvenuta la risoluzione del contratto o la decadenza dal beneficio del termine (Cass. sent. nn. 2004/2301; 2010/19291;
2011/17798).
Nel caso di specie, risulta per tabulas provata la comunicazione di avvenuta decadenza dal beneficio del termine e risoluzione del contratto di mutuo notificata a mani a in data 16.04.2024. Controparte_3
Quanto alla dedotta indeterminatezza del credito e alla regolarità del precetto, si rileva che l'atto di precetto notificato in data 03.07.2024 contiene la chiara indicazione degli elementi costitutivi del credito (quali rate insolute, capitale residuo, interessi ed accessori) con rinvio alla documentazione contabile prodotta e coerente con il titolo.
8 L'art. 480 c.p.c. richiede la sufficiente intelligibilità della pretesa, non già la riproduzione analitica delle singole movimentazioni contabili, che possono essere dettagliate nel corso dell'eventuale fase esecutiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione è infondata e va rigettata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, nella persona del giudice dott.ssa Lucia Cammarota,
definitivamente pronunciando sulla causa recante R.G. n. 2778/2024, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'atto di precetto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta Parte_1 [...]
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.616,00 per compensi professionali, CP_1
oltre rimborso delle spese generali al 15%, cassa e IVA come per legge, con attribuzione.
Avellino, 1° dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Lucia Cammarota
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