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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 04/04/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI LAMEZIA TERME in persona del Giudice dott. Salvatore Regasto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 54 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2017 trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (sostituita con il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 e 127-ter c.p.c.), con la concessione dei termini di cui all'art. 190
c.p.c., vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Catanzaro, Parte_1 C.F._1 via E. de Riso n. 77, presso lo studio dell'avv. Gerolamo Angotti, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
ATTRICE
CONTRO
(C.F./P.I. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Lamezia Terme (CZ), via Calatafimi n. 26, presso lo studio dell'avv. Sante Luca Roperto, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti in atti;
CONVENUTA
OGGETTO: vendita di cose mobili.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza ex artt. 127 e 127-ter c.p.c. in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio dinanzi Parte_1 all'intestato Tribunale la per ivi sentire accogliere le seguenti Controparte_1 conclusioni: “Voglia l'On. Tribunale Civile di Lamezia Terme, contrariis reiectis: - accertare e dichiarare la responsabilità, contrattuale e/o extracontrattuale, della società Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lamezia Terme (CZ),
[...] alla via della Vittoria, 13, in ordine ai fatti descritti in narrativa ed in particolare per aver fornito e/o consegnato alla sig.ra un mezzo agricolo privo di copertura assicurativa e diverso Parte_1 da quello indicato nel contratto di finanziamento, giusto ordine di acquisto del 10.1.2013; - dichiarare, sempre per tutti i motivi di cui in narrativa, la risoluzione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti e concluso in data 10.1.2013, per inadempimento imputabile alla società
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Controparte_1
Lamezia Terme (CZ), alla via della Vittoria, 13; - per l'effetto, condannare la società
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Lamezia Controparte_1
Terme (CZ), alla via della Vittoria, 13, al pagamento, in favore della sig.ra - a Parte_1 titolo di restituzione del prezzo pagato dall'attore, nonché di risarcimento di tutti i danni subiti e subendi da quest'ultimo per effetto della vicenda descritta in narrativa, ivi compresi i danni patrimoniale, non patrimoniale, morale, esistenziale, alla vita di relazione-, della somma di euro
51.000,00 o di quella maggiore ovvero minore che risulterà accertata nel corso del giudizio e/o
1 ritenuta di giustizia, il tutto oltre alla condanna della società convenuta al pagamento degli interessi e rivalutazione monetaria dalla data del dovuto sino al soddisfo e/o del danno da ritardato adempimento;
- in ogni caso, condannare la società in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, con sede in Lamezia Terme (CZ), alla via della Vittoria, 13, al pagamento, delle spese, competenze ed onorari di giudizio, di sentenza e successive occorrende. -
Emettere ogni altra statuizione, provvedimento e/o declaratoria del caso”. A sostegno della domanda la difesa dell'attrice deduceva: che, nel mese di gennaio dell'anno 2013, l'attrice si era rivolta alla concessionaria di zona della al fine di procedere CP_2 all'acquisto di diversi mezzi agricoli indispensabili per la propria azienda agricola;
che, nello specifico, la aveva acquistato una trattrice agricola, marca , modello T4050DI; Pt_1 CP_2 che, a tale scopo, era stato stipulato un contratto, anche di finanziamento ed erano state emesse le cambiali agrarie, l'ultima con scadenza giugno 2016 che erano state tutte integralmente onorate;
che, sin da subito, le parti avevano modificato il contratto originario, poiché il mezzo tipo T4050DI non era funzionale alla specifica attività aziendale dell'attrice e, quindi, veniva acquistato e consegnato, alle medesime condizioni, altro mezzo sempre della ditta New Holland ma diverso modello ed esattamente il TD4040F; che, unitamente al contratto di acquisto, la aveva Pt_1 sottoscritto, ovviamente sempre nei locali della convenuta e con il medesimo venditore soggetto fisico, anche un contratto di finanziamento agrario con la NH AL (partner finanziario della identificato con il numero V0003904 del 2006.2013 e, nel contempo, era stata CP_2 sottoscritta con la compagnia pure una opzione assicurativa Controparte_3 denominata “All Risks cod. 231” relativa al rischio per furto totale e parziale fino alla concorrenza di euro 30.000,00; che, sempre nella medesima occasione, la aveva chiesto di installare sul Pt_1 trattore acquistato un antifurto tipo satellitare denominato “GT Sat personale” fabbricato dalla società ET s.r.l. (marchio commerciale GT Alarm) e commercializzato ed installato dalla concessionaria;
che, tuttavia, all'atto della consegna le parti si erano rese conto della incomprensione scaturita all'atto della ricezione dell'ordine di acquisto, in quanto il mezzo tipo
T4050 Deluxe Telaio n. ZBJA17704 non assolveva funzioni utili per gli scopi aziendali, così avevano concordato la modifica del contratto con l'acquisto da parte della di un altro trattore Pt_1 tipo TGD4040F Tg. BK464K con telaio n. ZDAA02233; che tale mezzo agricolo era stato immatricolato in favore della azienda attrice, unitamente all'antifurto satellitare, mentre l'altro mezzo originariamente acquistato era rimasto nella disponibilità della concessionaria;
che il trattore era stato utilizzato dalla azienda e regolarmente sottoposto ai controlli periodici e manutentivi fino alla notte tra il 9 ed il 10 febbraio 2016 allorquando era stato rubato da alcuni ignoti che si erano introdotti all'interno della azienda agricola della che il fatto delittuoso era stato prontamente Pt_1 denunziato alle autorità competenti senza alcun esito delle indagini;
che, a seguito della denuncia del furto alla l'attrice era venuta a conoscenza che nessuna polizza Controparte_3 assicurativa era attiva in favore della che, immediatamente, erano state attivate tutte le Pt_1 ricerche del caso e si scopriva che la concessionaria non aveva provveduto ad attivare la polizza assicurativa sul trattore acquistato dall'attrice avendo mantenuto il finanziamento e la copertura assicurativa per quello sostituito;
che soltanto l'impianto satellitare risultava essere stato montato sul nuovo mezzo ed anche tale acquisto si era rilevato, all'esito del furto, inutile;
che, quindi, la aveva corrisposto il prezzo per il veicolo che gli era stato effettivamente consegnato, mentre Pt_1 sia il contratto di finanziamento che il contratto assicurativo erano rimasti legati al vecchio trattore mai consegnato, con ciò esponendo l'azienda a gravissimi ed evidenti rischi;
che sulla base dei fatti
2 accaduti, l'attrice aveva immediatamente richiesto alla società convenuta la risoluzione delle problematiche occorse, senza tuttavia ottenere opportuno ed adeguato riscontro;
che la parte convenuta, infatti, pur avendo il preciso obbligo di provvedere alla fornitura del bene venduto in assoluta e perfetta conformità rispetto a quanto promesso, concordato e stabilito con l'acquirente e formalizzato nel contratto concluso tra le parti, aveva posto in essere un comportamento illecito e/o illegittimo, fornendo una prestazione negoziale del tutto inidonea ed imperfetta, così violando i principi di correttezza, diligenza e buona fede previsti dal Codice Civile agli artt. 1175, 1176, 1375, nonché, oltre all'obbligo a carico della parte contraente di eseguire in maniera esatta la propria prestazione negoziale anche gli obblighi imposti dal D.lgs. 206/2005 in ordine alla conformità dei beni venduti.
Sulla scorta di tali deduzioni l'attrice concludeva come sopra riportato e trascritto.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva tardivamente, con comparsa di risposta del 25.11.2020 la la quale, in via preliminare, chiedeva la sospensione del giudizio Controparte_1 per consentire lo svolgimento della negoziazione assistita;
nel merito, contestava tutti gli assunti della controparte insistendo per il rigetto della domanda attorea, il tutto con il successo delle spese di lite.
La controversia veniva istruita mediante l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e l'escussione di alcuni testi di parte attrice.
La causa, dopo alcuni rinvii interlocutori dovuti al carico del ruolo (aggravato anche dall'emergenza epidemiologica da diffusione del Covid-19) ed alla necessità di trattenere in decisione cause di maggiore urgenza e risalenza di iscrizione secondo le prescrizioni dei decreti presidenziali organizzativi sullo smaltimento dell'arretrato del settore civile, sulle conclusioni in epigrafe indicate, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 8.1.2025 (svoltasi secondo il modulo procedimentale della trattazione scritta), con la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190
c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e di memorie di replica..
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda attorea è infondata e, pertanto, deve essere rigettata per tutte le ragioni qui di seguito esposte.
Al fine di esaminare la domanda proposta dalla parte attrice occorre procedere alla esatta qualificazione del rapporto contrattuale intercorso tra le parti.
Orbene, dalle deduzioni della parte attrice e dalla documentazione in atti emerge: 1) che, nel mese di gennaio 2013, la nell'interesse della propria azienda agricola, aveva acquistato dalla Pt_1 Cont società convenuta alcuni mezzi agricoli, tra i quali una trattrice agricola, marca Holland, modello T4050DI; 2) che, insieme a tale acquisto, la aveva sottoscritto un contratto di Pt_1 finanziamento agrario con la NH AL del 20.6.2013; 3) che, nel contempo, era stata sottoscritta una opzione assicurativa con la con la quale il mezzo acquistato (cioè Controparte_3 la trattrice marca modello T4050DI) era stato assicurato per il furto fino alla CP_2 concorrenza di euro 30.000,00; 4) che sul trattore acquistato era stato montato anche un antifurto satellitare da parte della concessionaria;
5) che, dopo la consegna della macchina acquistata, le parti avevano concordato la sua sostituzione con il trattore tipo TGD4040F che, a differenza dell'altro ordinato, assolveva funzioni utili per gli scopi aziendali;
6) che il nuovo mezzo acquistato era stato immatricolato in favore dell'attrice, mentre quello originariamente acquistato era rimasto nella disponibilità della concessionaria.
Da tale sintetica ricostruzione delle vicende negoziali tra le parti emerge chiaramente che tra
3 l'attrice e la concessionaria convenuta era stato stipulato un contratto per l'acquisto di un trattore
, modello T4050DI, che successivamente, di comune accordo, è stato sostituito con un CP_2 altro trattore ritenuto maggiormente idoneo ad assicurare le esigenze aziendali della vale a Pt_1 dire il modello TGD4040F della . CP_2
Tra le parti, quindi, non si è perfezionato un secondo acquisto del tutto autonomo rispetto al primo, ma è avvenuta la sola sostituzione di modelli di pari prezzo, in conseguenza della quale il trattore modello T4050DI (quello sostituito) era rientrato nella disponibilità della concessionaria, mentre quello sostituito modello TGD4040F era stato immatricolato a nome della Pt_1
Tanto detto vanno esaminate le domande di risoluzione e di risarcimento dei danni proposte dall'attrice nei confronti della società convenuta.
In particolare, la ha sostenuto la responsabilità contrattuale della Pt_1 Controparte_1 la quale avrebbe venduto alla ricorrente un veicolo non conforme e comunque privo delle
[...] qualità promesse al compratore, non avendo sostituito o corretto il contratto di finanziamento e non avendo attivato la polizza di assicurazione sul nuovo mezzo nonostante il ricevimento integrale del prezzo e il pagamento da parte dell'attrice dei costi delle garanzie accessorie (finanziamento e assicurazione).
Anzitutto, va sottolineata l'assoluta inconferenza del richiamo operato dall'attrice alle norme dettate dal Codice del Consumo in materia di vendita di beni non conformi considerato che le tutele previste dal D. lgs. n. 206/2005 si applicano esclusivamente a protezione dei consumatori, sempreché la controparte contrattuale sia un professionista, cioè una persona fisica o giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale, ovvero un suo intermediario. Dunque, poiché le norme del codice del consumo si applicano ai contratti conclusi tra un professionista e un consumatore, le stesse non trovano applicazione nel caso di contratti tra consumatori o di contratti tra professionisti o tra aziende. Risultano perciò escluse sia le vendite di seconda mano da privato a privato, sia le forniture di beni di consumo tra aziende.
Nella specie, è pacifico che l'acquisto del trattore oggetto di causa è avvenuto tra aziende (quella della è una azienda agricola) e al fine di garantire l'attività aziendale e professionale della Pt_1 ricorrente, di talchè la disciplina consumeristica non può certamente trovare applicazione.
Ciò detto, nessun inadempimento contrattuale da parte della società convenuta e/o vizio e/o inidoneità del trattore acquistato dalla è rilevabile nel caso in disamina. Pt_1
Infatti, alcuna responsabilità contrattuale può essere riconosciuta in capo alla società convenuta per avere consegnato all'attrice un trattore diverso da quello indicato nel contratto di finanziamento e ordinato dalla ricorrente;
invero, dalle stesse difese della emerge che il trattore consegnato Pt_1 era quello originariamente acquistato che le parti hanno concordemente sostituito perché “non assolveva funzioni utili per gli scopi aziendali”.
Il trattore sostitutivo, peraltro, non presentava alcun difetto (da intendersi quali imperfezioni materiali della cosa, concernenti il processo della sua produzione, fabbricazione e formazione, ed incidenti sulla sua utilizzabilità, che la rendono inidonea all'uso cui è destinata ovvero ne diminuiscono il valore in modo apprezzabile - cfr., sul punto, Cass. n. 19199/2004; Cass.
n.5153/2002; Cass. n. 8537/1994; Cass. n. 1424/1994; Cass. n. 6988/1986), considerato che fino alla sua sottrazione illecita avvenuta nel mese di febbraio del 2016 ha perfettamente funzionato per come facilmente desumibile dalle deduzioni della parte attrice.
Nondimeno non è stata dimostrata alcuna mancanza delle qualità promesse.
4 L'ipotesi della mancanza di qualità promesse o essenziali, disciplinata dall'art. 1497 c.c., si verifica quando la cosa consegnata, pur essendo quella sulla quale è caduto il consenso traslativo, non possiede tutti gli attributi che in essa dovrebbero sussistere, secondo il contenuto del contratto e la volontà negoziale delle parti.
La fattispecie di cui alla norma da ultimo citata si riferisce, infatti, a quel difetto di qualità essenziali o promesse, implicante, a differenza del mero vizio, la carenza di quegli attributi che esprimono la funzionalità, l'utilità o il pregio del bene e che, senza mai pregiudicarne l'individualità, la consistenza o l'appartenenza al suo originario genere merceologico, influiscono sulla classificazione della cosa in una specie piuttosto che in un'altra (cfr. Cass. civ. 639/2000; nonchè Cass. civ.
224/1997).
In tema di azioni esperibili ai sensi dell'art. 1497 c.c., la Cassazione ha avuto modo di chiarire che l'unica azione conosciuta dall'ordinamento è quella risolutoria (Sez. 1, Sentenza n. 5845 del
08/03/2013, Rv. 625716 - 01), che, difatti, è stata esperita, nella specie, dalla ricorrente.
Nel caso di specie, deve osservarsi che il veicolo venduto alla (quello sostitutivo del trattore Pt_1 in origine acquistato) in alcun modo poteva considerarsi privo delle qualità promesse dal momento che il mezzo era idoneo ad un uso della cosa conforme alla sua destinazione.
Parimenti nessun inadempimento è ravvisabile in capo alla società concessionaria per non avere sostituito o corretto il contratto di finanziamento e la correlata polizza assicurativa a seguito del cambiamento del trattore acquistato dalla Infatti, il contratto di finanziamento in oggetto (v. Pt_1 contratto di finanziamento agrario del 25.6.2013 fascicolo di parte attrice) era stato stipulato dalla ricorrente (che ne era quindi parte negoziale) e aveva ad oggetto esclusivo l'acquisto della macchina trattrice modello T4050DI, sicchè non poteva costituire di certo un obbligo della concessionaria la sostituzione o correzione dello stesso ma doveva essere diligentemente la odierna attrice a interessarsi e curare ogni eventuale modifica delle garanzie accessorie stipulate.
Al riguardo, deve evidenziarsi che la parte attrice non ha dimostrato, neanche a mezzo delle testimonianze assunte in corso di causa, che la società convenuta aveva assunto su di sé espressamente l'obbligo di procedere alla modifica del contratto di finanziamento e della polizza assicurativa “trasmigrando” le garanzie accessorie da un trattore all'altro né che tale attività fosse stata sollecitata diligentemente dall'attrice al responsabile della concessionaria. D'altronde doveva essere l'attrice, a seguito della immatricolazione a suo nome del trattore sostitutivo, a concludere una nuova assicurazione relativa allo stesso dal momento che era a conoscenza che la polizza assicurativa “All Risks” riguardava l'altro mezzo che era stato restituito definitivamente alla concessionaria.
Nessuna responsabilità, pertanto, può essere addebitata alla la Controparte_1 quale non poteva sostituirsi alla nella sottoscrizione di un nuovo contratto di assicurazione Pt_1 relativo al mezzo TD4040F tg. BK464K.
Difatti, le garanzie accessorie alle vendite di beni mobili registrati (come possono essere i finanziamenti o le polizze di assicurazione), sono negozi totalmente autonomi rispetto a quello di acquisto della res e come tali devono essere conclusi separatamente e possono poi essere modificati o integrati soltanto dalle parti contraenti (quindi, nel caso di specie, dalla ricorrente).
Inoltre, nessun difetto di funzionamento dell'antifurto satellitare impiantato dalla società convenuto sul trattore è stato dimostrato dalla laddove è incontestato che tale installazione è stata Pt_1 realizzata dalla concessionaria conformemente all'intesa tra le parti (vedi anche denunzia furto fascicolo di parte attrice).
5 Nessun inadempimento o comportamento altrimenti illegittimo o violativo degli obblighi di correttezza o buona fede negoziale può essere rinvenuto in capo alla società convenuta, così come nessuna condotta lesiva della clausola generale di cui all'art. 2043 c.c. è configurabile a carico della deve essere respinta, quindi, la domanda risolutoria e di Controparte_1 risarcimento dei danni per responsabilità contrattuale e/o extracontrattuale avanzata dalla parte attrice in quanto infondata in fatto e in diritto.
Invero, secondo i noti principi generali in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali ex artt. 1453 c.c. e ss. (per tutte Sezioni Unite n. 13533/2001, cui si è uniformata tutta la giurisprudenza successiva;
v. da ultimo Cass. n. 15659/2011), azioni cui vanno annoverate le domande proposte in questa sede, incombeva alla parte attrice semplicemente di dimostrare il titolo
(fonte legale o negoziale) dell'obbligazione e la sua sopravvenuta scadenza, e di allegare il fatto dell'inadempimento, mentre incombeva alla parte convenuta di eccepire e quindi di dare dimostrazione di aver esattamente adempiuto alle obbligazioni assunte ex contractu, ovvero provare altro tipo di fatti impeditivi, estintivi, modificativi del credito dedotto dalla controparte.
Nella fattispecie che qui occupa non è stata individuata alcuna colpa contrattuale della società convenuta neanche sotto il profilo della violazione degli obblighi di buona fede o correttezza, di talchè l'azione contrattuale risolutiva e risarcitoria dell'attrice è priva di fondamento.
Quanto invece agli elementi che devono necessariamente ricorrere affinché il danneggiato sia legittimato ad esperire l'azione ex art. 2043 c.c. sono, oltre alla colpevolezza (che caratterizza tale figura rispetto alle forme di responsabilità c.d. indiretta ovvero oggettiva), il fatto materiale e l'ingiustizia del danno.
Per quanto concerne l'elemento soggettivo, l'atteggiamento psicologico del danneggiante è di tipo doloso, se ha agito con l'intenzione di cagionare l'evento dannoso, mentre è riscontrabile solo la colpa, allorché, pur non prefiggendosi il risultato lesivo in realtà verificatosi, ha violato il dovere di diligenza, cautela o perizia nei confronti dei terzi.
In merito al fatto materiale, è da precisare che tale espressione abbraccia non solo l'evento dannoso, ma anche il comportamento umano, commissivo od omissivo che sia, causa del risultato lesivo. Tra la condotta dell'agente e il danno, poi, deve sussistere un nesso di causalità, tale da configurare l'evento quale conseguenza immediata e diretta del danno. Per quanto riguarda il requisito dell'ingiustizia del danno, è da reputarsi realmente "ingiusto" solo il danno che si concretizza nella lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela e, quindi, protetta dall'ordinamento con il divieto del neminem laedere, tenuto conto dei principi e della scala di valori accolti dall'ordinamento in un dato momento storico.
Relativamente alla distribuzione dell'onus probandi il danneggiato, anche per il noto principio della c.d. vicinanza della prova, deve dimostrare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiante).
Nel caso di specie nessuna prova degli elementi costitutivi dell'illecito aquiliano è stata fornita dalla sicchè anche la domanda di risarcimento dei danni per responsabilità extracontrattuale della Pt_1 società convenuta deve andare reietta.
Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Tribunale essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell'art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: ex
6 plurimis, per le affermazioni più risalenti Cass. 22 marzo 1995 n. 3260, e, per quelle più recenti
Cass. 16 maggio 2012, n. 7663). Infatti, gli argomenti eventualmente non esaminati in modo espresso sono stati dal Tribunale ritenuti non rilevanti ai fini della presente decisione e, comunque, inidonei a condurre a delle conclusioni di segno diverso rispetto a quelle effettivamente adottate.
Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questiones sollevate dalle parti, ben potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni -di fatto e di diritto- rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata e che in effetti quelle restanti, non trattate, non andranno necessariamente ritenute come "omesse" - per effetto di error in procedendo - ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
Quanto al governo delle spese di lite queste seguono la soccombenza e vengono liquidate come indicato in dispositivo sulla scorta del D.M. n. 55/2014 così come modificato dal D.M. n. 147/2022
(valore della causa pari ad euro 51.000,00; compensi nei valori minimi liquidati per tutte le fasi processuali nel modo seguente: fase di studio della controversia, valore minimo: euro 851,00; fase introduttiva del giudizio, valore minimo: euro 602,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: euro 903,00; fase decisoria, valore minimo: euro 1.453,00; compenso tabellare (valori minimi) euro 3.809,00) (sull'assenza di un obbligo di specifica motivazione nel caso di liquidazione delle spese entro i limiti tabellari v. Cassazione civile, sez. VI, 29/09/2022, n. 28325: “In tema di liquidazione delle spese processuali successiva al D.M. n. 55 del 2014, non trova fondamento normativo un vincolo alla determinazione secondo i valori medi ivi indicati, dovendo il giudice solo quantificare il compenso tra il minimo ed il massimo delle tariffe, a loro volta derogabili con apposita motivazione, discendendone che l'esercizio del potere discrezionale del giudice contenuto tra i valori minimi e massimi non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalla tabella, mentre la motivazione è doverosa allorquando il giudice medesimo decida di aumentare o diminuire ulteriormente gli importi da riconoscere, essendo necessario, in tal caso, che siano controllabili sia le ragioni dello scostamento dalla forcella di tariffa, sia le ragioni che ne giustifichino la misura”; cfr. per il merito Corte Appello Lecce, sez. II, 08/09/2023, n. 699:
“Sulla quantificazione delle spese di lite, lo spazio di discrezionalità entro il quale il giudice può muoversi nell'operare la liquidazione delle spese è limitato dall'individuazione dei valori minimi contenuti nella normativa vigente, che possono eventualmente anche essere ridotti per ragioni che debbono essere oggetto di adeguata motivazione: entro i limiti tabellari, il giudice opera liberamente non essendo neppure tenuto a specifica motivazione, tanto che nell'esercizio del suo potere discrezionale contenuto tra i valori minimi e massimi parametrici non è soggetto a sindacato in sede di legittimità, attenendo pur sempre a parametri fissati dalle tabelle”).
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, definitivamente pronunziando nella causa di primo grado indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- respinge tutte le domande di parte attrice;
- condanna l'attrice al pagamento in favore della società convenuta, delle spese e competenze del presente giudizio, che si liquidano in euro 3.809,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, oltre IVA e CPA come per legge;
- dispone che, ai sensi dell'art. 52, comma 3, Codice Privacy, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti
7 elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo eventualmente citato nel provvedimento.
Lamezia Terme, 4 aprile 2025.
Il Giudice dott. Salvatore Regasto
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n.
209.
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