Articolo 1 della Legge 18 maggio 1967, n. 401
Articolo 2
Versione
2 luglio 1967
Art. 1.
In deroga a quanto stabilito dall' articolo 927 e seguenti del Codice civile , nell'ambito degli aeroporti sul territorio nazionale, possono essere istituiti con decreto del Ministro per i trasporti e dell'aviazione civile, appositi uffici cui vengono consegnate le cose ritrovate, sia nelle aerostazioni, sia a bordo degli aeromobili in sosta.
Se si tratta di oggetti allo stato estero, essi devono essere custoditi in apposito locale, con la osservanza delle modalita' previste dalle disposizioni doganali per i magazzini di proprieta' privata, in quanto applicabili.
Entrata in vigore il 2 luglio 1967
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente