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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 18/11/2025, n. 1117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1117 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
SEZIONE CIVILE N.R.G. 1044 /2023
Ordinanza a seguito della scadenza del termine per il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Visti l'articolo 127 ter e successive modifiche, nonché l'art. 281 sexies c.p.c., rilevato che con decreto che disponeva la trattazione scritta del presente procedimento i procuratori erano avvertiti della possibilità che la causa fosse definita con sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.; ritenute le conclusioni e le domande formulate dalle parti nelle note di trattazione scritta;
si ritira in Camera di Consiglio.
All'esito, pronuncia la sentenza di cui ai fogli allegati, costituente parte integrante del presente verbale, omettendo lettura del dispositivo come da normativa sopra richiamata.
Si comunichi.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PATTI
SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice dott. PI OL NA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1044 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, nato a [...] il [...] (C. F. Parte_1 C.F._1
) ed ivi residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura in atti,
[...] dall'Avv. Achille Befumo presso il cui studio sito in Sant'Agata Militello, via Ludovico Ariosto,
n. 7/A è elettivamente domiciliato;
- RICORRENTE -
CONTRO
, nata a [...] il [...] (c. f. Controparte_1 C.F._2
) e residente a [...], rappresentata e difesa, giusta procura in
[...] atti, dall'Avv. IU Faraci presso il cui studio, sito in Sant'Agata Militello, c. da Cavarretta
n.11, è elettivamente domiciliata;
- RESISTENTE-
E NEI CONRONTI DI
c. f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, con Controparte_2 P.IVA_1 sede legale in Milano, piazza Gae Aulenti, n.3;
- TERZA CHIAMATA CONTUMACE -
OGGETTO: Usucapione.
CONCLUSIONI: come da verbale in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. conveniva in giudizio Parte_1 [...] dinanzi l'intestato Tribunale per ottenere l'accertamento, nei suoi confronti, CP_1 dell'avvenuto acquisto per usucapione del diritto di proprietà del fabbricato sito in Caronia e censito al catasto dei fabbricati al foglio 4 particella n. 148 sub.2.
Premetteva di essere comproprietario/coerede del suddetto immobile, il quale era originariamente intestato ai signori e IU per la quota di Controparte_3 CP_4 un terzo ciascuno.
Rappresentava che, a seguito del decesso di questi ultimi, alcuni eredi avevano rinunciato all'eredità e nello specifico: (deceduto il 29.12.2007) la moglie Controparte_3 CP_5
diventa erede ed i figli e hanno rinunciato all'eredità,
[...] Controparte_6 CP_1 successivamente in data 23.02.2007 viene mancare la Sig.ra ed i figli rinunciano CP_5 all'eredità; (deceduta il 12.05.2003) gli eredi il marito e la figlia Persona_1 Parte_2 accettano l'eredità, successivamente viene a mancare il padre (in Controparte_1 Parte_2 data 17.04.2015) e la figlia ed il nipote rinunciano all'eredità di Controparte_1 CP_7
e ; (deceduto il 30.03.1978) l'unica erede Controparte_3 Parte_2 Persona_2 la moglie senza figli che accetta l'eredità ed alla sua morte lascia erede testamentario CP_8 il nipote attuale ricorrente. Parte_1
Spiegava che, a causa delle suddette rinunce, l'unica coerede/comproprietaria del bene rimaneva la signora (odierna resistente) per la quota di . Controparte_1 Persona_1 Deduceva di avere avuto il possesso ultraventennale, continuo, pacifico e pubblico e, pertanto, di aver acquistato la proprietà per effetto della prescrizione acquisitiva di cui agli att.
1158 e ss c. c.
Sosteneva, di contro, che l'odierna resistente, non aveva mai esercitato il possesso sul bene.
Concludeva chiedendo accertarsi e dichiararsi l'acquisto della proprietà dell'immobile sito in
Caronia e censito al catasto dei fabbricati al foglio 4, particella 148, sub. 2, per intervenuta usucapione in virtù del possesso pubblico, pacifico e continuato per oltre vent'anni, con compensazione delle spese di lite e con espressa rinuncia alla rifusione delle spese.
Si costituiva in giudizio senza contestare le deduzioni avversarie e Controparte_1 senza opporsi alle domande di parte ricorrente.
Nelle more del giudizio il Tribunale accertava l'iscrizione di un'ipoteca giudiziale sul bene per il creditore CO (oggi e, pertanto, ordinava l'integrazione del Controparte_9 Controparte_2 contraddittorio.
Parte ricorrente provvedeva in tal senso e chiamava in causa il terzo.
L' nonostante la regolarità della chiamata in causa, rimaneva contumace. Controparte_2
All'udienza odierna la causa, istruita documentalmente e a mezzo prova testimoniale, veniva decisa con la presente sentenza previo deposito di note di trattazione scritta.
2. La domanda va accolta.
Dalla documentazione prodotta in giudizio (cfr. visura catastale sulla particella n. 148, sub.2, foglio 4), è emersa la seguente situazione:
1) il fabbricato, sito nel Comune di Caronia, via Benedetto Brin, individuato al Catasto
Fabbricati di detto Comune, Foglio 4, particelle n. 148, sub. 2 (cat. A/4, consistenza 5,5 vani), risulta formalmente intestato a:
- , nato a [...] il [...], proprietà per 1/3; Controparte_3
- nato a [...] il [...], proprietà per 1/3; Persona_2
- , nato a [...] il [...] proprietà per 1/9; Parte_2
- nata a [...] il [...] proprietà per 2/9. Controparte_1
Parte attrice si è fatta onere anche di produrre sia la certificazione notarile che attesta la storia ipotecaria e catastale dell'immobile nell'ultimo trentennio, sia le varie dichiarazioni di successione e le rinunce all'eredità che hanno interessato il bene;
dall'esame di questa documentazione deriva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato nei confronti di tutti coloro che risultano proprietari formali del bene in oggetto e nei confronti della Banca creditrice.
Ciò posto, la prova testimoniale espletata ha riscontrato i fatti posti a fondamento della domanda: infatti il teste , oltre ad aver confermato tutte le circostanze, ha Testimone_1 dichiarato di abitare fin da quando è nato a [...] metri di distanza dall'immobile per cui è causa, aver sempre visto là il ricorrente, di conoscere la casa all'interno poiché lo ha aiutato ad effettuare dei lavori.
La testimonianza risulta attendibile, dimostra che ha, per almeno vent'anni, Parte_1 esercitato il possesso ad usucapionem sul fondo oggetto di causa, senza mai essere disturbato da terzi che potessero vantare diritti sul medesimo e, pertanto, può essere posta a fondamento della decisione
Di fronte alle superiori risultanze istruttorie, con le quali il ricorrente ha adempiuto l'onere probatorio a suo carico, sarebbe stato onere dei reisistenti (ove interessati ad affermare la loro proprietà sul fondo), costituendosi, dedurre e dimostrare che il potere di fatto esercitato dall'attore sul terreno fosse espressione di una mera detenzione, o derivato da atti di tolleranza (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. II, n. 3404/2009) ovvero, ancora, che l'acquisto del possesso fosse avvenuto con violenza o clandestinità od, infine, che il decorso del termine per l'usucapione fosse stato sospeso o interrotto, allegando e provando il fatto interruttivo.
In mancanza di specifiche e puntuali contestazioni, la sussistenza dell'animus possidendi è, infatti, desumibile in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (Cass., sez. II, n. 15446/2007).
In conclusione, l'istruttoria ha confermato la presenza di tutti i requisiti richiesti dall'art. 1158
c.c., e , avendola acquisita per usucapione, va dichiarato proprietario esclusivo Parte_1 dell'intera quota del fabbricato sito nel Comune di Caronia, via Benedetto Brin, individuato al catasto fabbricati di detto Comune, foglio 4, particella n. 148, sub. 2 (cat. A/4, consistenza 5,5 vani).
Nessuna statuizione va pronunciata in ordine alla trascrizione della presente sentenza, derivando tale conseguenza dalla legge, in virtù della disposizione contenuta nell'art. 2651 c. c.
3. In merito alla richiesta di compensazione delle spese avanzata da parte ricorrente occorre richiamare una pronuncia della Suprema Corte secondo la quale “In base all'art. 92 comma 2 c.p.c., come modificato dall'art. 13 comma primo del D.L. 12.9.2014 n. 132, convertito con modificazioni nella L.
10.11.2014 n. 162, le spese processuali possono essere compensate parzialmente, o per l'intero, in deroga al principio della soccombenza dell'art. 91 c.p.c., solo se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti” (cfr Cass. Civ.
5010/2025).
Orbene la fattispecie concreta non rientra in nessuna di questi casi poiché la domanda di parte ricorrente ha trovato completo accoglimento né si è verificata alcuna delle ipotesi relative alla giurisprudenza.
Inoltre, va osservato che, se il giudice dispone la compensazione totale delle spese processuali, ogni parte sopporta le proprie spese e, in caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, il difensore di quest'ultima riceve il compenso direttamente dallo Stato, nella misura liquidata dal giudice secondo le tariffe previste dalla legge.
Diversamente, se il giudice dispone la condanna alle spese della parte soccombente quest'ultima dovrà pagare direttamente in favore dell'erario.
Sulla base delle superiori considerazioni è chiaro che applicando la prima soluzione in assenza dei presupposti richiesti si verificherebbe un danno per l'Erario.
Oltretutto, le spese non potrebbero comunque esser compensate visto che le parti hanno omesso di definire la controversia in mediazione, nonostante la convenuta prestasse sin dal principio adesione e acquiescenza alle domande di parte attrice.
Pertanto, la domanda di compensazione delle spese avanzata da parte ricorrente non può trovare accoglimento: le stesse seguono la soccombenza, vanno poste a carico della parte resistente e liquidate in dispositivo ex D.M. n. 55/2014 tenuto conto del valore della causa e dell'entità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel giudizio n. 1044/2023, vertente tra Pt_1
(ricorrente) contro (resistente) e
[...] Controparte_1 CP_2
(terza chiamata) disattesa e respinta ogni diversa istanza, così provvede:
[...]
1. Dichiara la contumacia di Controparte_2
2. accoglie la domanda dell'attore e, per l'effetto, dichiara Parte_1
proprietario esclusivo, avendola acquistata per usucapione, dell'intera quota del fabbricato sito nel Comune di Caronia, via Benedetto Brin, individuato al Catasto
Fabbricati di detto Comune al foglio 4, particella n. 148, sub. 2 (cat. A/4 consistenza
5,5 vani);
3. condanna alla refusione delle spese del giudizio, in Controparte_1
favore dell'Erario, che liquida in € 518,00 per spese vive ed € 3.809,00 per onorari, oltre spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge dovute.
Così deciso in Patti, il 18.11.2025.
Il Giudice
PI OL NA