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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 29/01/2026, n. 39 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova |
| Numero : | 39 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 39/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via D. Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T6SCRW800078 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con sede legale nel Comune di Noventa Padovana (PD), in Indirizzo_1 Nominativo_1, n° 32, ha presentato ricorso per l'annullamento dell'Atto di Recupero n° T6SCRW800078/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Padova e notificato in data 29.06.2025, riguardante Ires 2024/2025, oltre a Sanzioni ed Interessi.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale, regolarmente costituitasi nel giudizio, chiede che venga dichiarato inmmissibile il ricorso avverso l'atto di recupero del credito ed -in via subordinata- il rigetto del ricorso. Nell'atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ha anche dichiarato che le sanzioni risultano già definitivamente regolate -ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 472/1997- mediante il versamento di un terzo effettuato in data 29.09.2025, pari ad €. 9.510,05 e che pertanto sono state iscritte a ruolo esclusivamente le imposte ed i relativi interessi.
Alla luce di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, la società ricorrente ha presentato la nota di data
18.12.2025, con cui rinuncia al ricorso, chiedendo quindi alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite. La nota della contribuente di rinuncia al ricorso risulta sottoscritta per accettazione dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio riscontra che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti e le condizioni, previsti dall'art. 44 del
D.Lgs. 546/1992, per dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara estinto il giudizio per rinuncia di parte ricorrente. Spese compensate.
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione 1, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
CAMPANILE PIETRO, Presidente
FAVARETTO SILVANO, Relatore
GAMBARETTO ALBERTO, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 603/2025 depositato il 24/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova - Via D. Turazza N. 37 35128 Padova PD
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- ATTO DI RECUPER n. T6SCRW800078 IRES-CREDITI DI IMPOSTA 2024
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 5/2026 depositato il 14/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La società Ricorrente_1 srl, con sede legale nel Comune di Noventa Padovana (PD), in Indirizzo_1 Nominativo_1, n° 32, ha presentato ricorso per l'annullamento dell'Atto di Recupero n° T6SCRW800078/2025, emesso dall'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale di Padova e notificato in data 29.06.2025, riguardante Ires 2024/2025, oltre a Sanzioni ed Interessi.
L'Agenzia delle Entrate- Direzione Provinciale, regolarmente costituitasi nel giudizio, chiede che venga dichiarato inmmissibile il ricorso avverso l'atto di recupero del credito ed -in via subordinata- il rigetto del ricorso. Nell'atto di controdeduzioni, l'Agenzia delle Entrate ha anche dichiarato che le sanzioni risultano già definitivamente regolate -ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D.Lgs. n° 472/1997- mediante il versamento di un terzo effettuato in data 29.09.2025, pari ad €. 9.510,05 e che pertanto sono state iscritte a ruolo esclusivamente le imposte ed i relativi interessi.
Alla luce di quanto dichiarato dall'Agenzia delle Entrate, la società ricorrente ha presentato la nota di data
18.12.2025, con cui rinuncia al ricorso, chiedendo quindi alla Corte di voler dichiarare l'estinzione del processo, con compensazione delle spese di lite. La nota della contribuente di rinuncia al ricorso risulta sottoscritta per accettazione dall'Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio riscontra che, nel caso di specie, ricorrono i presupposti e le condizioni, previsti dall'art. 44 del
D.Lgs. 546/1992, per dichiarare l'estinzione del giudizio, a spese compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia dichiara estinto il giudizio per rinuncia di parte ricorrente. Spese compensate.