Sentenza 29 settembre 2015
Massime • 1
Qualora il provvedimento disciplinare inflitto dall'Ordine degli avvocati sia annullato dalla Corte di cassazione o sia revocato dall'Ordine medesimo, non sussiste la responsabilità civile dei componenti del COA per i danni asseritamente arrecati al destinatario della sanzione in ragione dell'esito del procedimento, atteso che la violazione del codice deontologico può rilevare in sede giurisdizionale solo se affetta da incompetenza, eccesso di potere e violazione di legge, consentendo in tali casi il ricorso alla Sezioni Unite della Corte di cassazione, e, inoltre, il rispetto dell'autonomia degli Ordini, preposti a far rispettare il codice deontologico forense, esclude che integri, di per sé, una condotta illecita l'espletamento delle funzioni disciplinari, trattandosi di mezzo di controllo dei comportamenti dell'incolpato, contrari alla dignità e al decoro professionale.
Commentari • 4
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 29/09/2015, n. 19246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19246 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2015 |
Testo completo
ORIGINALE 19246/2 015 REPUBBLICA ITALIANA Risarcimento domeni de procedimento IN NOME DEL POPOLO ITALIANO disciplinore LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE R.G.N. 1458/2014 Cron. 19246 TERZA SEZIONE CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Rep. e.
1. Presidente - Ud. 24/06/2015Dott. GIUSEPPE MARIA BERRUTI Dott. ANGELO SPIRITO - PUConsigliere Rel. Consigliere Dott. ULIANA ARMANO - Consigliere - Dott. PAOLO D'AMICO - Consigliere - Dott. ANTONIETTA SCRIMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 1458-2014 proposto da: и IL, elettivamente domiciliato inSORRENTINO к ROMA, VIA CAIO MARIO 27 presso lo studio dell'avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO SORRENTINO, IL SORRENTINO giusta procura speciale a margine del ricorso;
2015 ricorrente 1555
contro
AT RU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIUSEPPE MAZZINI 145, presso lo studio 1 dell'avvocato ROBERTO LOMBARDI, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RU AT giusta procura speciale a margine del controricorso;
OB FR, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE MAZZINI 146, presso lo studio dell'avvocato EZIO SPAZIANI TESTA, che 10 rappresenta e difende unitamente all'avvocato DARIO OB giusta procura speciale in calce al controricorso;
EL RU, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati MAURIZIO CONSOLI, GIUSEPPE SBISA' giusta procura speciale a margine del controricorso;
UL BE, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OSLAVIA 40, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MERLINO, che lo rappresenta e difendeROBERTO unitamente all'avvocato PAOLO PACORIG giusta procura speciale a margine del controricorso;
controricorrenti avverso la sentenza n. 583/2013 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 15/06/2013, R.G.N. 225/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
udito l'Avvocato CARLO SRUBEK TOMASSY;
2 udito l'Avvocato PAOLO PACORIG;
udito l'Avvocato GIANLUCA CALDERARA per delega;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore PIERFELICE PRATIS che ha concluso per Generale Dott. il rigetto del ricorso;
3 Svolgimento del processo L'avvocato Emiliano Sorrentino ha citato in giudizio davanti al Tribunale di Gorizia gli avvocati Franco Obizzi, Bruno Garlatti ,Bruno Belleli e AL TO per sentirli condannare al risarcimento dei danni subiti a causa di due procedimenti disciplinari promossi dall'Ordine degli avvocati di Gorizia, di cui era presidente Franco Obizzi, uno dei quali seguito dalla comminatoria della sanzione della censura da parte dell'Ordine degli avvocati di Trieste. Deduceva che il primo provvedimento era stato travolto dalla decisione della Corte di cassazione ed il secondo revocato dall'Ordine degli avvocati di Trieste. Il Tribunale di Gorizia ha rigettato la domanda, decisione confermata dalla Corte d'appello di Trieste, con sentenza del 25 giugno 2013. Avverso detta decisione propone ricorso l'avvocato Emiliano Sorrentino con quattro motivi e due motivi, definiti subordinati, illustrati da memoria. Resistono con controricorso gli intimati. AL TO presenta anche memoria. Motivi della decisione 1.La Corte di appello, qualificato l'oggetto della controversia come accertamento della responsabilità dei singoli componenti del Consiglio dell'Ordine degli avvocati per aver con il loro voto favorevole contribuito in concreto all'apertura di due procedimenti disciplinari ,conclusisi il primo con il proscioglimento dell'attuale ricorrente ed il secondo con la revoca della delibera, che avrebbero cagionato danni all'avvocato Sorrentino, ha ritenuto che la fattispecie doveva essere inquadrata nell'ambito dell'articolo 2043 c.c. ; che mancava in radice il fatto illecito generatore di responsabilità, non potendo essere tale l'aver concorso a l'apertura di un procedimento disciplinare in quanto dalla legge professionale vigente all'epoca, ed in particolare dal disposto dell'articolo 38 del R.D 1578 /33 si ricava che tale procedimento non era altro che il mezzo attraverso il quale il Consiglio dell'ordine he degli avvocati accerta se il soggetto incolpato abbia posto meno comportamenti contrari alla dignità e al decoro professionale. Di conseguenza,essendo l'esercizio dell'azione disciplinare da parte dei componenti del consiglio dell'ordine attività non solo lecita e legittima, ma anzi doverosa, mancava l'antigiuridicità della condotta. Nell'ambito di tael sistema, la formulazione di capi d'incolpazione si configura non solo come attività lecita, ma necessaria al fine di garantire il principio del 4 contraddittorio o di permettere al professionista di difendersi, di talché quanto in essi contestato non può configurarsi come ingiuria e diffamazione.
2.Con il primo motivo di ricorso si denunzia violazione degli artt. 81 c.p.c.,24 d.p.r. n.3 del 15 gennaio 1957, 1292 1294 c.c. e 187 codice penale in relazione all'articolo 360 numero uno c.p.c. Sostiene il ricorrente che la Corte di merito avrebbe errato nel non ritenere, in violazione dell'articolo 24 d.p.r. n.3 del 15 gennaio 1957, in tema di responsabilità degli organi collegiali della pubblica amministrazione, la solidarietà del presidente e di tutti i membri del collegio che hanno partecipato all'atto.
3.Con il secondo motivo si denunzia nullità della sentenza per violazione dell'articolo 132 2° comma n.4 c.p.c. in relazione all'articolo 360 n.4 c.p.c.. Il ricorrente censura l'affermazione della sentenza impugnata là dove ha ritenuto che la sentenza di primo grado non aveva dichiarato la carenza di legittimazione passiva dei convenuti, tant'è che aveva deciso di merito la controversia.
4.I due motivi si esaminano congiuntamente e sono infondati. Infatti, contrariamente a quanto affermato dal ricorrente, i giudici di merito hanno correttamente individuato la domanda proposta ed hanno valutato la responsabilità dei singoli componenti dell'organo collegiale Consiglio dell'Ordine degli avvocati, provvedendo su tale domanda e quindi senza dichiarare alcuna carenza di legittimazione passiva degli appellati, pervenendo al rigetto della stessa.
4.Con il terzo motivo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articoli 2043, 2727, 2729 c.c. in relazione all'articolo 360 comma uno n.3 c.p.c. Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, pur avendo individuato correttamente l'oggetto della causa, ossia l'accertamento della responsabilità dei singoli componenti del COA di Gorizia e di Trieste per aver concorso con loro voto favorevole all'emanazione dei provvedimenti disciplinari oggetto del ricorso e generatori di danni, ha poi erroneamente respinto l'appello e disatteso la domanda di risarcimento del danno assumendo che nella specie mancherebbe in radice il fatto in illecito generatore della responsabilità.
5.Con il quarto motivo si denunzia omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'articolo 360 n.5 c.p.c.. Sostiene il ricorrente che per aversi risarcibilità del danno prodotto da provvedimenti della pubblica amministrazione, poi dichiarati illegittimi ed annullati, non occorre dimostrare l'elemento soggettivo della colpa, in quanto l'aggettivo" ingiusto” riferito al danno fa sì che per aversi ingiustizia del danno, non è richiesto che il provvedimento 5 sia violatore di norme, ma soltanto che sia stato emanato in assenza di una causa di giustificazione.
6.I due motivi si trattano congiuntamente per la stretta connessione logico giuridica che li lega e sono infondati. Infatti la decisione adottata dai giudici di merito è conforme a quanto affermato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 15873 del 25/06/2013,vale a dire che il codice deontologico forense non ha carattere normativo ma è costituito da un insieme di regole che gli organi di governo degli avvocati si sono date per attuare i valori caratterizzanti la professione e garantire la libertà, la sicurezza e la inviolabilità della difesa, con la conseguenza che la violazione di detto codice rileva in sede giurisdizionale, solo in quanto si colleghi all'incompetenza, l'eccesso di potere o la violazione di legge, cioè ad una delle ragioni per le quali il R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, art. 56, comma 3, convertito con modificazioni nella L. 22 gennaio 1934, n. 36, consente il ricorso alle sezioni unite della Cassazione, che è possibile esclusivamente in caso di uso del potere disciplinare dagli ordini professionali per fini diversi da quelli per cui la legge lo riconosce (cfr. S.U. 19 ottobre 2011 n. 21584, 4 febbraio 2009 n. 2637 e 28 settembre 2007 n. 20360). Inoltre, premesso il codice deontologico forense, prevede l'obbligo generale per gli avvocati di "adempiere al loro ministero con dignità e decoro, come si conviene all'altezza della funzione che sono chiamati ad esercitare nell'amministrazione della giustizia"e, in particolare, di "... comportarsi in giudizio con lealtà e probità" legislativamente sancito dagli artt. 12, comma 1, r.d.l. 22.11.1933 n. 1578 ed 88, comma 1, cod. proc. civ., è da dire che, mentre l'accertamento della non conformità della condotta degli iscritti agli ordini professionali ai canoni della dignità e del decoro professionale è rimesso agli ordini medesimi, i quali hanno il potere di emanare norme di deontologia che gli iscritti sono tenuti ad osservare sotto pena di applicazione di سا sanzioni disciplinari, il rispetto dell'autonomia degli ordini rende inammissibile la censura di violazione di legge avverso le decisioni del Consiglio nazionale forense in materia disciplinare che si risolva nella prospettazione di un asserito contrasto di dette decisioni con le norme deontologiche (cfr, in terminis, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 762 del 23.1.2002 -sent. n.5164 del 2004).
7.A tali principi si sono attenuti i giudici di merito ritenendo che il comportamento degli ordini professionali non era altro che il mezzo per esercitare il controllo loro domandato affinché il comportamenti dell'incolpato non sia contrario alla dignità e al decoro professionale. 6 3 8.Gli ulteriori due motivi, definiti subordinati con cui si denunzia la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., si rigettano avendo i giudici di merito in ogni fase seguito correttamente il principio della soccombenza. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q. M
La Corte rigetta il ricorso a condanne ricorrente al pagamento delle spese processuali ' liquidate in euro 1.700,00, di cui euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e spese generali, per ciascuno dei resistenti. Ai sensi dell'art. 13 commal quater del D.P.R. 115 del 2002 dà atto della sussistenza del presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13. Roma 24-6-2015 Il Consigliere estensore il Presidente Ийі не Ашей Funzionario Giddiziaria Innocence BATTISTA IN CANCELLERIA DEPOSITATS 9 SET. 2015POSITATO Oggi. #Funzionarie Quidizier Incenzo BATTISTA 7