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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 14/04/2025, n. 2072 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2072 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4984/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4984/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Catania Viale XX Parte_1 CodiceFiscale_1
Settembre n. 43; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Maresca e Dario Seminara giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Catania Viale L. Bolano n. 45, Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Santonocito, giusta procura in atti.
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), domiciliato in Catania Via Gabriello Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 15 Carnazza n. 52, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatrice Cataldi, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti del danno effettivamente provato.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto la Parte_1
condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni non Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali (danno dinamico-relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore) subiti a causa degli eventi accaduti in data 15 dicembre 2005.
I fatti su cui si fonda la presente richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali sono stati accertati in sede penale nei confronti dei convenuti e , i quali sono Controparte_1 Controparte_2
stati condannati in separati procedimenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno della parte attrice.
L'attore, all'epoca dei fatti Tenente dell'esercito italiano, ha esposto che, mentre prestava servizio insieme al SC , nell'ambito di un posto di blocco sulla Strada Controparte_3
Provinciale 69 in territorio di Catania, ha riportato lesioni personali a causa della illecita condotta dei convenuti.
pagina 2 di 15 In particolare, i convenuti alla guida dei propri mezzi pesanti hanno forzato il posto di blocco costringendo parte attrice e ad arretrare forzatamente. I militari sono caduti in terra e Controparte_3
hanno subito lesioni personali;
più precisamente l'attore ha riportato una lombosciatalgia acuta post traumatica giudicata guaribile in complessivi giorni sedici mentre ha patito Controparte_3
un'infrazione al malleolo tibiale esterno della caviglia sinistra, giudicata guaribile, invece, in giorni 30.
Per i fatti di cui sopra il convenuto è stato condannato con sentenza penale ex Controparte_1
art. 444 c.p.p., emessa da questo Tribunale, sez. III penale, per i reati di cui agli artt. 110 e 337 c.p.
(capo A) e per i reati di cui agli artt. 61 nn.2 e10, 576 n.1, 582 e 585 c.p. (capo B) con la pena di mesi cinque di reclusione (pena sospesa alle condizioni di legge). Anche il convenuto , a Controparte_2
seguito però di un procedimento ordinario, è stato condannato con sentenza emessa da questo
Tribunale, sez. III penale, depositata il 23.11.2018 per i medesimi reati con la pena di mesi otto di reclusione (pena sospesa alle condizioni di legge). Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite in separata Controparte_2
sede civile.
La condanna di quest'ultimo in sede civile è stata successivamente confermata con sentenza della Corte d'Appello che, seppur dichiarando estinti i reati ascritti al per intervenuta CP_2
prescrizione, ha comunque confermato le statuizioni del provvedimento di primo grado, condannando l'imputato al rimborso delle spese legali sostenute dalle parti offese per entrambi i gradi di giudizio.
A seguito dei fatti sopra descritti, l'attore ha in questa sede dedotto di aver riportato esiti permanenti derivanti da trauma contusivo lombo-sacrale, quantificati nella percentuale del 15% dal proprio medico legale, Dott. Per_1
pagina 3 di 15 Inoltre, l'attore ha evidenziato che, a seguito delle predette lesioni personali, proprio malgrado,
non ha più preso parte a missioni umanitarie nei paesi in guerra;
svolgendo prevalentemente “ruoli d'ufficio” come documentato dallo stato di servizio allegato in atti.
Per tali ragioni parte attrice ha chiesto che nella quantificazione dei danni non patrimoniali fosse considerata anche la personalizzazione del danno da sofferenza dinamico relazionale, come previsto dalle Tabelle Milano, stante la cinestesi lavorativa e la personalità del danneggiato, militare abituato a ruoli “operativi”, per i quali si era ben distinto prima del sinistro, ormai costretto a ruoli lontani dal campo.
Parte attrice, in considerazione del particolare patimento derivatogli dall'aggressione subita,
vissuta con particolare disagio per il fatto di essere divenuto vittima proprio di coloro la cui sicurezza con massimo impegno stava garantendo, ha altresì richiesto il risarcimento del “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto , il quale Controparte_1
preliminarmente ha eccepito la prescrizione di ogni diritto e di ogni azione nei propri riguardi ai sensi dell'art. 2934 c.c., evidenziando che dalla sentenza penale dichiarata esecutiva il 04/12/2009 alla data di introduzione del presente giudizio (anno 2022) sarebbe maturato sia il termine quinquennale di prescrizione che il più ampio termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Conseguentemente, per l'effetto della richiamata eccezione di prescrizione il ha altresì CP_1
contestato la sussistenza di una eventuale responsabilità solidale tra i convenuti nell'ipotesi di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attore.
Nel merito quest'ultimo, datore di lavoro dell'altro convenuto ha inoltre contestato la CP_2
sussistenza di qualsivoglia responsabilità nei propri confronti, precisando di non aver procurato alcun pagina 4 di 15 danno ai Militari in servizio e che egli al momento dell'accaduto si trovava a bordo della propria autovettura distante dal posto di blocco nell'intento di raggiungere la sua proprietà.
Parte convenuta ha infine precisato che la sentenza di patteggiamento che ha definito la propria posizione processuale non esplica alcuna efficacia nell'ambito del presente giudizio civile.
Anche il convenuto , costituitosi, ha contestato la dinamica dei fatti, Controparte_2
asserendo di essersi limitato ad eseguire le indicazioni del suo datore di lavoro Egli ha altresì CP_1
contestato l'entità delle lesioni riportate dalla parte attrice e l'infondatezza della domanda di risarcimento danni non patrimoniali formulata dell'attore.
Orbene è documentalmente provato, per quel che rileva in questa sede, che entrambi i convenuti sono stati condannati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno dell'odierno attore con rispettive sentenze passate in giudicato.
Va allora osservato, con specifico riferimento alla posizione processuale del che la CP_2
sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., esplica in generale efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Nel caso concreto, tuttavia, il vincolo derivante da giudicato si estende anche al risarcimento del danno, oggetto della condanna di primo grado e sul punto confermata dalla Corte di Appello.
Ed invero la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto il reato, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più
contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la pagina 5 di 15 declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (cfr., per l'analogo caso dell'amnistia, Cass.
2083/2013; nonché Cass. 14921/2010). Qualora, come avvenuto nel caso di specie, il giudice penale sia chiamato (a seguito di costituzione di parte civile nel processo penale della persona offesa dal reato) a pronunciarsi anche sul risarcimento del danno civilistico e sulle restituzioni conseguenti al reato eventualmente accertato, “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile,
effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti,..” (Cass. n. 18352/2014)
D'altra parte, la previsione di cui all'art. 578 c.p.p. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente.
Con riferimento alla posizione processuale del a prescindere dalla efficacia o meno in CP_1
sede civile della sentenza di patteggiamento emessa a suo carico, va osservato che le pur non vincolanti risultanze del procedimento penale possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza (cfr. Cass. 26250/2011, preceduta, nello stesso senso, da Cass.
10847/2007; Cass. 3626/2004; Cass. 6863/2003). Il giudice civile può infatti comunque utilizzare gli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini, sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. Più in generale, le prove raccolte in sede penale e le relative sentenze sono comunque utilizzabili, ai fini probatori, in sede di giudizio pagina 6 di 15 civile, pur quando quest'ultimo sia realmente autonomo. Nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025).
Nel caso di specie ne procedimento penale svoltosi a carico del le risultanze probatorie CP_2
hanno evidenziato la sua compartecipazione, quale autore morale nella dinamica dei fatti.
Ed infatti la sentenza penale emessa a carico del descrive chiaramente la dinamica dei CP_2
fatti. E precisamente i militari si trovavano lungo la Strada provinciale 69 per un servizio di ordine pubblico su disposizione di un'ordinanza emessa dalla prefettura di Catania. Tale ordinanza disponeva la chiusura veicolare della strada provinciale sopra citata, resa impercorribile a causa di un'alluvione verificatasi nei giorni precedenti. Sul luogo teatro dell'aggressione oltre il personale dell' e della CP_4
protezione civile erano presenti uomini dell'Esercito Italiano. Mentre l'attore insieme Parte_1
a presenziavano il posto di blocco si erano avvicinati a loro due mezzi -una macchina Controparte_3
agricola ed un fuoristrada - i cui conducenti insistevano per passare. Il dialogo avveniva prevalentemente con il conducente del fuoristrada, tal , mentre il conducente della Controparte_1
motopala, al netto rifiuto degli uomini dell'Esercito di oltrepassare il blocco stradale Controparte_2
si dirigeva con il proprio mezzo verso parte attrice e , facendoli cadere a terra e Controparte_3
procurandolo loro lesioni personali.
Non sussistono dubbi in merito alla natura dolosa delle lesioni arrecate dai convenuti in danno della parte attrice.
D'altra parte, la sentenza penale di condanna passata in giudicato può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno solo quando il fatto, avente pagina 7 di 15 rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria,
l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso (cfr. Cass. Sez. Un. 4549/2010). Nel caso in esame, infatti, sono le stesse sentenze penali ad avere definitivamente accertato che, dalla condotta dei convenuti, sono derivate le lesioni di cui al capo di imputazione A) e B).
Sulla responsabilità solidale invocata da parte attrice l'art. 187 c.p. prevede che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Al riguardo, il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Cassazione
penale sez. V, 07/03/2014, n. 32352)
Per altro verso, disattendo la relativa eccezione, va osservato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, co. 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso"
previsto dall'art. 2055 c.c.(Sez.
1 - Ordinanza n. 26711 del 15/10/2024).
Ebbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'unicità dell'evento dannoso posto in essere dal convenuto come autore materiale con il concorso del convenuto quale autore morale CP_2 CP_1
abbia determinato una responsabilità solidale di entrambi nei confronti dell'attore.
Pertanto, a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione pagina 8 di 15 contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Ciò esposto in punto di fatto e di diritto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dall'attore è dunque fondata sotto il profilo dell'an debeatur nei confronti di entrambi in convenuti.
Passando all'esame della fattispecie sotto il profilo del quantum debeatur, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali risulta fondata nei limiti di quanto accertato dal consulente d'ufficio ovvero con riferimento ai soli danni da invalidità temporanea, non residuando allo stato postumi permanenti conseguenti al reato.
In merito alla quantificazione dei danni personali subiti da parte attrice, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio (a firma del Dott. ), le cui conclusioni precise e puntuali Persona_2
su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, si evince che a seguito Parte_1
degli eventi verificatesi nel 2005 ebbe a riportare una “Contrattura antalgica dei muscoli
paravertebrali e contusione piede sinistro” con prognosi di gg. 6 s. c.
Da quanto emerso dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti e dalla valutazione clinica il consulente ha riscontrato che ad oggi non sono presenti postumi a carattere permanente. Ne deriva che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per danno biologico permanente non può essere accolta.
In particolare, il consulente in risposta ai quesiti individuati nel mandato di conferimento ha accertato che le lesioni refertate nell'immediatezza dell'evento e nel breve periodo successivo sono da mettere in rapporto causale con l'infortunio per cui è causa, secondo i comuni criteri medico-legali di giudizio. Siffatte lesioni sono consistite in un trauma contusivo conseguente ad una caduta al suolo in quanto il soggetto, indietreggiando per evitare di essere investito dai mezzi che forzavano il posto di blocco, perdeva l'equilibrio e cadeva battendo i glutei ed il tratto lombo sacrale della colonna.
pagina 9 di 15 In conseguenza delle lesioni di cui sopra si è verificata una temporanea compromissione della validità psicofisica del soggetto con conseguente riduzione della sua capacità sociale e delle consuete attività, comprese quelle del tempo libero e di svago.
Il consulente durante l'esame obiettivo effettuato sulla persona dell'attore ha accertato che tali lesioni si sono evolute in senso migliorativo, in quanto non sono riscontrabili ad oggi esiti.
Con riferimento alla sussistenza di un eventuale nesso eziologico tra le lesioni riportate a seguito dei fatti avvenuti nel 2005 ed i disturbi oggi accusati da parte attrice, il Dott. ha Per_2
rilevato, anche a fronte delle osservazioni del consulente di parte attrice, che le certificazioni sanitarie successive all'evento lesivo, presenti nel fascicolo, decorrono dal 2018, ovvero dopo un intervallo di tempo di ben 12/13 anni dall'evento. Ne consegue che tale spazio temporale interrompe ogni nesso di causalità materiale tra l'evento in questione ed il quadro clinico contenuto in tali documenti.
Lo stesso attore in sede di visita medica lamentava genericamente dolori, non meglio descritti,
in sede lombare della colonna per i quali non si è mai reso necessario dovere praticare alcuna terapia fisica o farmacologica.
In conclusione, le lesioni sopra descritte hanno certamente cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni di salute del ricorrente, rispetto a quelle preesistenti,
quantificabile in un periodo di:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 16;
- inabilità temporanea parziale al 50 % di giorni 30.
Non sono infine state documentate spese mediche relative all'infortunio subito dall'attore.
Avverso le conclusioni formulate dal consulente d'ufficio parte attrice ha rilevato una non corretta qualificazione dell'attuale situazione clinica dell'attore, evidenziando che il consente d'ufficio avrebbe ben potuto richiedere ulteriori accertamenti medici al fine di definire meglio il quadro clinico pagina 10 di 15 della parte attrice. Il Consulente, tuttavia, ha ribadito che la mancanza di documentazione medica relativa al periodo antecedente al 2018 interrompe il nesso di causalità tra le lesioni personali riportate a seguito degli eventi del 2005 ed i disturbi di salute oggi lamentati dal . Parte_1
D'altra parte, gli accertamenti anche di natura percipienti condotti dal c.t.u. non possono sollevare il danneggiato dall'onere della prova sullo stesso gravante e la stessa parte attrice ha da ultimo dovuto prendere atto dell'assenza di prova del nesso causale fra illecito e affermati postumi da invalidità permanente reliquati, per assenza di documentazione medica “intermedia” , che è non più
nella disponibilità dell'attore.
Tutto ciò esposto, pur escludendo il danno biologico permanente, si ritiene comunque fondata la domanda proposta da parte attrice di risarcimento danni non patrimoniali, intesa come danno dinamico-
relazionale nei limiti di quanto stabilito nella relazione medico legale a cura del Dott.
[...]
. Per_2
Orbene, tenuto conto delle tabelle di Milano 2024, delle peculiarità del caso in esame questo decidente ritiene che il danno dinamico relazionale vada quindi personalizzato, sul punto rilevando la cenestesi lavorativa, ovvero il danno patito da un soggetto che, a seguito di un evento sinistroso, è
obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura nello svolgimento delle attività
lavorative. Ed invero, per come documentato dalla relazione dello stato di servizio, parte attrice, già
militare, prima dei fatti lesivi per cui è causa, ha svolto varie missioni e partecipazioni a progetti umanitari nei paesi in guerra. Tuttavia, dall'esame della già menzionata documentazione emerge anche che il , dal 2005 in poi, veniva assegnato per lo più a ruoli d'ufficio. Parte_1
Tale graduale cambiamento nello svolgimento dell'attività lavorativa trova ulteriore riscontro nella documentazione (Decreto 1314/N del 18.06.14 - doc. 7 della produzione attorea) che riconosce la causa di servizio per il pregresso trauma contusivo lombo sacrale sofferto dal Tenente Parte_1
pagina 11 di 15 a seguito degli eventi lesivi avvenuti nel dicembre 2005.
Si procede quindi alla quantificazione della invalidità temporanea riconosciuta che viene liquidata in euro 5.348 (di cui euro 1.840,00 per invalidità temporanea assoluta;
euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; euro 1.783 per personalizzazione danno biologico al 50 %).
Il decidente avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie ha applicato la personalizzazione del danno biologico temporaneo aumentando l'importo nella misura del 50% rispetto al valore di invalidità temporanea.
Oltre al danno alla salute, parte attrice ha chiesto di quantificare e liquidare il danno morale patito in conseguenza della illecita condotta posta in essere dai convenuti. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche il danno da sofferenza interiore (danno morale) deve essere precisamente allegato e provato, atteso che "la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. n. 11269/2018).
Nel caso in esame, l'attore, vittima di reato, ha certamente evidenziato circostanze che lasciano presumere la sofferenza patita. Sebbene trattasi militare abituato a teatri di guerra durante le missioni svolte in passato, parte attrice non che avere provato angoscia, ansia, paura, nel momento in cui il alla guida del proprio mezzo pesante si è diritto verso la sua persona con l'intento di investirlo CP_2
e superare il posto di blocco. Tutti elementi valutabili in termini presuntivi e riconducibili al pregiudizio morale di cui si domanda il risarcimento.
Come evidenziato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il danno morale
costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati
presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia
pagina 12 di 15 ontologica rispetto al danno biologico" (Cass. n. 11039/2018).
Nel caso di specie, la gravità dei fatti accaduti, come accertati nel giudizio penale, costituisce già di per sé elemento presuntivo in grado di fare ritenere che l'attore possa avere subito sofferenza, in ragione dell'illecita condotta posta in essere dai convenuti, che peraltro non hanno compreso che l'attività svolta dai militari era svolta a tutela della loro stessa incolumità.
Per tali ragioni questo Giudice, ritiene di dover riconoscere in via equitativa, nella misura del
10% sul danno dà invalidità temporanea, l'ulteriore somma di euro 534,80 a titolo di danno da sofferenza interiore.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui pagina 13 di 15 liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già
risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (cfr. Cass. n. 336/2016).
In assenza delle gravi e giustificate ragioni che possano giustificare una compensazione, le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e, pur tenendo conto del valore effettivo della causa, vanno poste a carico dei convenuti nella misura indicata in dispositivo (tariffa media per tutte le fasi in relazione al valore effettivo della controversia)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4984 /2022 R.G.,
1) in accoglimento della domanda, condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da a causa dei fatti per come Parte_1
accertati in sede penale, avvenuti il 15.12.2005 e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.882,00. Sull'importo liquidato, Parte_1
previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli pagina 14 di 15 interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) condanna, in solido, e al rimborso delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2
in favore di parte attrice che liquida in euro 5.077,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese vive pari ad euro 545,00 per Contributo unificato e diritti di cancelleria, oltre alle spese forfetarie pari ad euro 761,55 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
da distrarsi in favore degli avv.ti Maresca Giuseppe e Seminara Dario che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido e le Controparte_1 Controparte_2
spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 15 di 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Angelo Pappalardo
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 4984/2022 promossa da:
, (C.F. ), domiciliato in Catania Viale XX Parte_1 CodiceFiscale_1
Settembre n. 43; rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Maresca e Dario Seminara giusta procura in atti.
ATTORE
contro
(C.F. ), domiciliato in Catania Viale L. Bolano n. 45, Controparte_1 CodiceFiscale_2
rappresentato e difeso dall'avv. Carmelo Santonocito, giusta procura in atti.
CONVENUTO
e contro
(C.F. ), domiciliato in Catania Via Gabriello Controparte_2 C.F._3
pagina 1 di 15 Carnazza n. 52, rappresentato e difeso dall'Avv. Salvatrice Cataldi, giusta procura in atti.
CONCLUSIONI
All'udienza del 23.10.2024 (svoltasi mediante trattazione scritta), tutte le parti hanno precisato le conclusioni come da note depositate telematicamente ed il giudice ha posto la causa in decisione,
assegnando i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
La domanda di parte attrice è fondata e merita accoglimento per quanto di ragione, nei limiti del danno effettivamente provato.
Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha chiesto la Parte_1
condanna dei convenuti e al risarcimento dei danni non Controparte_1 Controparte_2
patrimoniali (danno dinamico-relazionale e danno da sofferenza soggettiva interiore) subiti a causa degli eventi accaduti in data 15 dicembre 2005.
I fatti su cui si fonda la presente richiesta di risarcimento di danni non patrimoniali sono stati accertati in sede penale nei confronti dei convenuti e , i quali sono Controparte_1 Controparte_2
stati condannati in separati procedimenti per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno della parte attrice.
L'attore, all'epoca dei fatti Tenente dell'esercito italiano, ha esposto che, mentre prestava servizio insieme al SC , nell'ambito di un posto di blocco sulla Strada Controparte_3
Provinciale 69 in territorio di Catania, ha riportato lesioni personali a causa della illecita condotta dei convenuti.
pagina 2 di 15 In particolare, i convenuti alla guida dei propri mezzi pesanti hanno forzato il posto di blocco costringendo parte attrice e ad arretrare forzatamente. I militari sono caduti in terra e Controparte_3
hanno subito lesioni personali;
più precisamente l'attore ha riportato una lombosciatalgia acuta post traumatica giudicata guaribile in complessivi giorni sedici mentre ha patito Controparte_3
un'infrazione al malleolo tibiale esterno della caviglia sinistra, giudicata guaribile, invece, in giorni 30.
Per i fatti di cui sopra il convenuto è stato condannato con sentenza penale ex Controparte_1
art. 444 c.p.p., emessa da questo Tribunale, sez. III penale, per i reati di cui agli artt. 110 e 337 c.p.
(capo A) e per i reati di cui agli artt. 61 nn.2 e10, 576 n.1, 582 e 585 c.p. (capo B) con la pena di mesi cinque di reclusione (pena sospesa alle condizioni di legge). Anche il convenuto , a Controparte_2
seguito però di un procedimento ordinario, è stato condannato con sentenza emessa da questo
Tribunale, sez. III penale, depositata il 23.11.2018 per i medesimi reati con la pena di mesi otto di reclusione (pena sospesa alle condizioni di legge). Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha condannato al risarcimento del danno in favore delle parti civili costituite in separata Controparte_2
sede civile.
La condanna di quest'ultimo in sede civile è stata successivamente confermata con sentenza della Corte d'Appello che, seppur dichiarando estinti i reati ascritti al per intervenuta CP_2
prescrizione, ha comunque confermato le statuizioni del provvedimento di primo grado, condannando l'imputato al rimborso delle spese legali sostenute dalle parti offese per entrambi i gradi di giudizio.
A seguito dei fatti sopra descritti, l'attore ha in questa sede dedotto di aver riportato esiti permanenti derivanti da trauma contusivo lombo-sacrale, quantificati nella percentuale del 15% dal proprio medico legale, Dott. Per_1
pagina 3 di 15 Inoltre, l'attore ha evidenziato che, a seguito delle predette lesioni personali, proprio malgrado,
non ha più preso parte a missioni umanitarie nei paesi in guerra;
svolgendo prevalentemente “ruoli d'ufficio” come documentato dallo stato di servizio allegato in atti.
Per tali ragioni parte attrice ha chiesto che nella quantificazione dei danni non patrimoniali fosse considerata anche la personalizzazione del danno da sofferenza dinamico relazionale, come previsto dalle Tabelle Milano, stante la cinestesi lavorativa e la personalità del danneggiato, militare abituato a ruoli “operativi”, per i quali si era ben distinto prima del sinistro, ormai costretto a ruoli lontani dal campo.
Parte attrice, in considerazione del particolare patimento derivatogli dall'aggressione subita,
vissuta con particolare disagio per il fatto di essere divenuto vittima proprio di coloro la cui sicurezza con massimo impegno stava garantendo, ha altresì richiesto il risarcimento del “danno da sofferenza soggettiva interiore”.
Radicatosi il contraddittorio, si è costituito in giudizio il convenuto , il quale Controparte_1
preliminarmente ha eccepito la prescrizione di ogni diritto e di ogni azione nei propri riguardi ai sensi dell'art. 2934 c.c., evidenziando che dalla sentenza penale dichiarata esecutiva il 04/12/2009 alla data di introduzione del presente giudizio (anno 2022) sarebbe maturato sia il termine quinquennale di prescrizione che il più ampio termine decennale di cui all'art. 2946 c.c.
Conseguentemente, per l'effetto della richiamata eccezione di prescrizione il ha altresì CP_1
contestato la sussistenza di una eventuale responsabilità solidale tra i convenuti nell'ipotesi di condanna al risarcimento dei danni non patrimoniali in favore dell'attore.
Nel merito quest'ultimo, datore di lavoro dell'altro convenuto ha inoltre contestato la CP_2
sussistenza di qualsivoglia responsabilità nei propri confronti, precisando di non aver procurato alcun pagina 4 di 15 danno ai Militari in servizio e che egli al momento dell'accaduto si trovava a bordo della propria autovettura distante dal posto di blocco nell'intento di raggiungere la sua proprietà.
Parte convenuta ha infine precisato che la sentenza di patteggiamento che ha definito la propria posizione processuale non esplica alcuna efficacia nell'ambito del presente giudizio civile.
Anche il convenuto , costituitosi, ha contestato la dinamica dei fatti, Controparte_2
asserendo di essersi limitato ad eseguire le indicazioni del suo datore di lavoro Egli ha altresì CP_1
contestato l'entità delle lesioni riportate dalla parte attrice e l'infondatezza della domanda di risarcimento danni non patrimoniali formulata dell'attore.
Orbene è documentalmente provato, per quel che rileva in questa sede, che entrambi i convenuti sono stati condannati per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali in danno dell'odierno attore con rispettive sentenze passate in giudicato.
Va allora osservato, con specifico riferimento alla posizione processuale del che la CP_2
sentenza penale irrevocabile di condanna, ai sensi dell'art. 651 c.p.p., esplica in generale efficacia di giudicato nel processo civile di risarcimento del danno quanto all'accertamento della sussistenza del fatto, della sua illiceità penale e all'affermazione che l'imputato lo ha commesso.
Nel caso concreto, tuttavia, il vincolo derivante da giudicato si estende anche al risarcimento del danno, oggetto della condanna di primo grado e sul punto confermata dalla Corte di Appello.
Ed invero la sentenza del giudice penale che, nel dichiarare estinto il reato, abbia altresì
pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile,
demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile, effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato che, pur prosciolto dal reato, non può più
contestare in sede civile i presupposti per l'affermazione della sua responsabilità, quali, in particolare,
l'accertamento della sussistenza del fatto reato e l'insussistenza di esimenti ad esso riferibili, nonché la pagina 5 di 15 declaratoria iuris di generica condanna al risarcimento ed alle restituzioni, ma può contestare soltanto l'esistenza e l'entità in concreto di un pregiudizio risarcibile (cfr., per l'analogo caso dell'amnistia, Cass.
2083/2013; nonché Cass. 14921/2010). Qualora, come avvenuto nel caso di specie, il giudice penale sia chiamato (a seguito di costituzione di parte civile nel processo penale della persona offesa dal reato) a pronunciarsi anche sul risarcimento del danno civilistico e sulle restituzioni conseguenti al reato eventualmente accertato, “la sentenza del giudice penale che, accertando l'esistenza del reato, abbia altresì pronunciato condanna definitiva dell'imputato al risarcimento dei danni in favore della parte civile, demandandone la liquidazione ad un successivo e separato giudizio, spiega, in sede civile,
effetto vincolante in ordine all'affermata responsabilità dell'imputato, che non può più contestarne i presupposti,..” (Cass. n. 18352/2014)
D'altra parte, la previsione di cui all'art. 578 c.p.p. - per la quale il giudice di appello o quello di legittimità, che dichiarino l'estinzione per amnistia o prescrizione del reato per cui sia intervenuta in primo grado condanna, sono tenuti a decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili - comporta che i motivi di impugnazione dell'imputato devono essere esaminati compiutamente.
Con riferimento alla posizione processuale del a prescindere dalla efficacia o meno in CP_1
sede civile della sentenza di patteggiamento emessa a suo carico, va osservato che le pur non vincolanti risultanze del procedimento penale possono essere liberamente apprezzate dal giudice civile ai fini degli accertamenti di sua competenza (cfr. Cass. 26250/2011, preceduta, nello stesso senso, da Cass.
10847/2007; Cass. 3626/2004; Cass. 6863/2003). Il giudice civile può infatti comunque utilizzare gli elementi di fatto acquisiti nel corso delle indagini, sottoponendoli al proprio vaglio critico, mediante il confronto con gli elementi probatori emersi nel giudizio civile. Più in generale, le prove raccolte in sede penale e le relative sentenze sono comunque utilizzabili, ai fini probatori, in sede di giudizio pagina 6 di 15 civile, pur quando quest'ultimo sia realmente autonomo. Nei casi in cui non possono attribuirsi alla sentenza penale effetti vincolanti nel giudizio civile ai sensi degli artt. 654, 652 e 651 c.p.p., nulla impedisce al giudice civile, tenuto a rivalutare integralmente i fatti di causa, di tener conto delle acquisizioni probatorie del processo penale e di ripercorrere lo stesso iter argomentativo della sentenza di condanna, condividendone gli esiti (cfr. Cassazione civile sez. II, 04/07/2019, n.18025).
Nel caso di specie ne procedimento penale svoltosi a carico del le risultanze probatorie CP_2
hanno evidenziato la sua compartecipazione, quale autore morale nella dinamica dei fatti.
Ed infatti la sentenza penale emessa a carico del descrive chiaramente la dinamica dei CP_2
fatti. E precisamente i militari si trovavano lungo la Strada provinciale 69 per un servizio di ordine pubblico su disposizione di un'ordinanza emessa dalla prefettura di Catania. Tale ordinanza disponeva la chiusura veicolare della strada provinciale sopra citata, resa impercorribile a causa di un'alluvione verificatasi nei giorni precedenti. Sul luogo teatro dell'aggressione oltre il personale dell' e della CP_4
protezione civile erano presenti uomini dell'Esercito Italiano. Mentre l'attore insieme Parte_1
a presenziavano il posto di blocco si erano avvicinati a loro due mezzi -una macchina Controparte_3
agricola ed un fuoristrada - i cui conducenti insistevano per passare. Il dialogo avveniva prevalentemente con il conducente del fuoristrada, tal , mentre il conducente della Controparte_1
motopala, al netto rifiuto degli uomini dell'Esercito di oltrepassare il blocco stradale Controparte_2
si dirigeva con il proprio mezzo verso parte attrice e , facendoli cadere a terra e Controparte_3
procurandolo loro lesioni personali.
Non sussistono dubbi in merito alla natura dolosa delle lesioni arrecate dai convenuti in danno della parte attrice.
D'altra parte, la sentenza penale di condanna passata in giudicato può non essere sufficiente ai fini del riconoscimento dell'esistenza del diritto al risarcimento del danno solo quando il fatto, avente pagina 7 di 15 rilevanza penale, non si configuri come "reato di danno"; al contrario, nel caso in cui, come nella fattispecie in esame, il giudicato penale di condanna riguardi un reato appartenente a tale categoria,
l'esistenza del danno è implicita e, conseguentemente, non può formare oggetto di ulteriore accertamento, negativo o positivo, in sede civile, se non con riferimento al soggetto od ai soggetti che lo abbiano subito o alla misura di esso (cfr. Cass. Sez. Un. 4549/2010). Nel caso in esame, infatti, sono le stesse sentenze penali ad avere definitivamente accertato che, dalla condotta dei convenuti, sono derivate le lesioni di cui al capo di imputazione A) e B).
Sulla responsabilità solidale invocata da parte attrice l'art. 187 c.p. prevede che i condannati per uno stesso reato sono obbligati in solido al risarcimento del danno patrimoniale o non patrimoniale.
Al riguardo, il presupposto unificante della responsabilità solidale civile deve essere colto nell'unicità dell'evento dannoso e non nell'unicità del fatto produttivo del pregiudizio (Cassazione
penale sez. V, 07/03/2014, n. 32352)
Per altro verso, disattendo la relativa eccezione, va osservato che in tema di prescrizione del diritto al risarcimento del danno derivante da fatto illecito imputabile a più danneggianti in solido tra loro ai sensi dell'art. 2055 c.c., la diversità dei titoli della responsabilità ascrivibile ai vari coobbligati non incide sull'interruzione del termine di prescrizione, che resta disciplinata dai principi sulle obbligazioni solidali e, segnatamente, dall'art. 1310, co. 1, c.c., per la cui applicabilità è necessaria e sufficiente l'esistenza del vincolo obbligatorio solidale scaturente dall'unicità del "fatto dannoso"
previsto dall'art. 2055 c.c.(Sez.
1 - Ordinanza n. 26711 del 15/10/2024).
Ebbene, nel caso di specie non vi è dubbio che l'unicità dell'evento dannoso posto in essere dal convenuto come autore materiale con il concorso del convenuto quale autore morale CP_2 CP_1
abbia determinato una responsabilità solidale di entrambi nei confronti dell'attore.
Pertanto, a norma dell'art. 1310 c.c., gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione pagina 8 di 15 contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori.
Ciò esposto in punto di fatto e di diritto la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali proposta dall'attore è dunque fondata sotto il profilo dell'an debeatur nei confronti di entrambi in convenuti.
Passando all'esame della fattispecie sotto il profilo del quantum debeatur, la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali risulta fondata nei limiti di quanto accertato dal consulente d'ufficio ovvero con riferimento ai soli danni da invalidità temporanea, non residuando allo stato postumi permanenti conseguenti al reato.
In merito alla quantificazione dei danni personali subiti da parte attrice, dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio (a firma del Dott. ), le cui conclusioni precise e puntuali Persona_2
su ogni argomento trattato vanno pienamente condivise, si evince che a seguito Parte_1
degli eventi verificatesi nel 2005 ebbe a riportare una “Contrattura antalgica dei muscoli
paravertebrali e contusione piede sinistro” con prognosi di gg. 6 s. c.
Da quanto emerso dalla disamina della documentazione sanitaria presente agli atti e dalla valutazione clinica il consulente ha riscontrato che ad oggi non sono presenti postumi a carattere permanente. Ne deriva che la domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali per danno biologico permanente non può essere accolta.
In particolare, il consulente in risposta ai quesiti individuati nel mandato di conferimento ha accertato che le lesioni refertate nell'immediatezza dell'evento e nel breve periodo successivo sono da mettere in rapporto causale con l'infortunio per cui è causa, secondo i comuni criteri medico-legali di giudizio. Siffatte lesioni sono consistite in un trauma contusivo conseguente ad una caduta al suolo in quanto il soggetto, indietreggiando per evitare di essere investito dai mezzi che forzavano il posto di blocco, perdeva l'equilibrio e cadeva battendo i glutei ed il tratto lombo sacrale della colonna.
pagina 9 di 15 In conseguenza delle lesioni di cui sopra si è verificata una temporanea compromissione della validità psicofisica del soggetto con conseguente riduzione della sua capacità sociale e delle consuete attività, comprese quelle del tempo libero e di svago.
Il consulente durante l'esame obiettivo effettuato sulla persona dell'attore ha accertato che tali lesioni si sono evolute in senso migliorativo, in quanto non sono riscontrabili ad oggi esiti.
Con riferimento alla sussistenza di un eventuale nesso eziologico tra le lesioni riportate a seguito dei fatti avvenuti nel 2005 ed i disturbi oggi accusati da parte attrice, il Dott. ha Per_2
rilevato, anche a fronte delle osservazioni del consulente di parte attrice, che le certificazioni sanitarie successive all'evento lesivo, presenti nel fascicolo, decorrono dal 2018, ovvero dopo un intervallo di tempo di ben 12/13 anni dall'evento. Ne consegue che tale spazio temporale interrompe ogni nesso di causalità materiale tra l'evento in questione ed il quadro clinico contenuto in tali documenti.
Lo stesso attore in sede di visita medica lamentava genericamente dolori, non meglio descritti,
in sede lombare della colonna per i quali non si è mai reso necessario dovere praticare alcuna terapia fisica o farmacologica.
In conclusione, le lesioni sopra descritte hanno certamente cagionato un peggioramento temporaneo delle generali condizioni di salute del ricorrente, rispetto a quelle preesistenti,
quantificabile in un periodo di:
- inabilità temporanea assoluta di giorni 16;
- inabilità temporanea parziale al 50 % di giorni 30.
Non sono infine state documentate spese mediche relative all'infortunio subito dall'attore.
Avverso le conclusioni formulate dal consulente d'ufficio parte attrice ha rilevato una non corretta qualificazione dell'attuale situazione clinica dell'attore, evidenziando che il consente d'ufficio avrebbe ben potuto richiedere ulteriori accertamenti medici al fine di definire meglio il quadro clinico pagina 10 di 15 della parte attrice. Il Consulente, tuttavia, ha ribadito che la mancanza di documentazione medica relativa al periodo antecedente al 2018 interrompe il nesso di causalità tra le lesioni personali riportate a seguito degli eventi del 2005 ed i disturbi di salute oggi lamentati dal . Parte_1
D'altra parte, gli accertamenti anche di natura percipienti condotti dal c.t.u. non possono sollevare il danneggiato dall'onere della prova sullo stesso gravante e la stessa parte attrice ha da ultimo dovuto prendere atto dell'assenza di prova del nesso causale fra illecito e affermati postumi da invalidità permanente reliquati, per assenza di documentazione medica “intermedia” , che è non più
nella disponibilità dell'attore.
Tutto ciò esposto, pur escludendo il danno biologico permanente, si ritiene comunque fondata la domanda proposta da parte attrice di risarcimento danni non patrimoniali, intesa come danno dinamico-
relazionale nei limiti di quanto stabilito nella relazione medico legale a cura del Dott.
[...]
. Per_2
Orbene, tenuto conto delle tabelle di Milano 2024, delle peculiarità del caso in esame questo decidente ritiene che il danno dinamico relazionale vada quindi personalizzato, sul punto rilevando la cenestesi lavorativa, ovvero il danno patito da un soggetto che, a seguito di un evento sinistroso, è
obbligato a sopportare maggiori sforzi e subire una più grave usura nello svolgimento delle attività
lavorative. Ed invero, per come documentato dalla relazione dello stato di servizio, parte attrice, già
militare, prima dei fatti lesivi per cui è causa, ha svolto varie missioni e partecipazioni a progetti umanitari nei paesi in guerra. Tuttavia, dall'esame della già menzionata documentazione emerge anche che il , dal 2005 in poi, veniva assegnato per lo più a ruoli d'ufficio. Parte_1
Tale graduale cambiamento nello svolgimento dell'attività lavorativa trova ulteriore riscontro nella documentazione (Decreto 1314/N del 18.06.14 - doc. 7 della produzione attorea) che riconosce la causa di servizio per il pregresso trauma contusivo lombo sacrale sofferto dal Tenente Parte_1
pagina 11 di 15 a seguito degli eventi lesivi avvenuti nel dicembre 2005.
Si procede quindi alla quantificazione della invalidità temporanea riconosciuta che viene liquidata in euro 5.348 (di cui euro 1.840,00 per invalidità temporanea assoluta;
euro 1.725,00 per invalidità temporanea parziale al 50%; euro 1.783 per personalizzazione danno biologico al 50 %).
Il decidente avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie ha applicato la personalizzazione del danno biologico temporaneo aumentando l'importo nella misura del 50% rispetto al valore di invalidità temporanea.
Oltre al danno alla salute, parte attrice ha chiesto di quantificare e liquidare il danno morale patito in conseguenza della illecita condotta posta in essere dai convenuti. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità, anche il danno da sofferenza interiore (danno morale) deve essere precisamente allegato e provato, atteso che "la lesione di un diritto inviolabile non determina, neanche quando il fatto illecito integri gli estremi di un reato, la sussistenza di un danno non patrimoniale in re ipsa, essendo comunque necessario che la vittima abbia effettivamente patito un pregiudizio, il quale va allegato e provato, anche attraverso presunzioni semplici" (Cass. n. 11269/2018).
Nel caso in esame, l'attore, vittima di reato, ha certamente evidenziato circostanze che lasciano presumere la sofferenza patita. Sebbene trattasi militare abituato a teatri di guerra durante le missioni svolte in passato, parte attrice non che avere provato angoscia, ansia, paura, nel momento in cui il alla guida del proprio mezzo pesante si è diritto verso la sua persona con l'intento di investirlo CP_2
e superare il posto di blocco. Tutti elementi valutabili in termini presuntivi e riconducibili al pregiudizio morale di cui si domanda il risarcimento.
Come evidenziato di recente dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, “il danno morale
costituisce autonoma ipotesi di danno non patrimoniale risarcibile al verificarsi di determinati
presupposti, collegato intimamente all'entità ed intensità della sofferenza e dotato di piena autonomia
pagina 12 di 15 ontologica rispetto al danno biologico" (Cass. n. 11039/2018).
Nel caso di specie, la gravità dei fatti accaduti, come accertati nel giudizio penale, costituisce già di per sé elemento presuntivo in grado di fare ritenere che l'attore possa avere subito sofferenza, in ragione dell'illecita condotta posta in essere dai convenuti, che peraltro non hanno compreso che l'attività svolta dai militari era svolta a tutela della loro stessa incolumità.
Per tali ragioni questo Giudice, ritiene di dover riconoscere in via equitativa, nella misura del
10% sul danno dà invalidità temporanea, l'ulteriore somma di euro 534,80 a titolo di danno da sofferenza interiore.
Quale consolidata modalità liquidatoria ex officio della componente di danno in questione,
appare valido l'insegnamento della Corte di Cassazione di cui alla sentenza n. 1712 del 1995; pertanto sugli importi liquidati in moneta attuale (sono state infatti utilizzate le tabelle per il 2024), previa loro devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo. Le somme suddette costituiscono infatti un credito di valore, con la conseguenza che il giudice deve tenere conto, pure di ufficio, della svalutazione monetaria intervenuta;
quanto, poi, agli interessi sulle somme dovute a titolo di risarcimento dei danni, essi devono essere riconosciuti anche d'ufficio integrando una componente del danno nascente dal medesimo fatto generatore e non avendo un fondamento autonomo rispetto a quello dell'obbligazione principale cui accedono (cfr. in questo senso, tra le tante, Cass. n. 98/1287 e
Cass. n. 11781/02).
Alla luce dell'orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza delle sezioni unite dell'11 novembre 2008 n. 26972 e dell'orientamento prevalente nelle successive pronunce di legittimità, nessun'altra voce di danno non patrimoniale deve essere risarcita, in quanto “Il danno non patrimoniale da lesione della salute costituisce una categoria ampia ed omnicomprensiva, nella cui pagina 13 di 15 liquidazione il giudice deve tenere conto di tutti i pregiudizi concretamente patiti dal danneggiato, ma senza duplicare il risarcimento attraverso l'attribuzione di nomi diversi a pregiudizi identici, si che il danno biologico, il danno morale, quello alla vita di relazione e quello cosiddetto esistenziale devono esser valutati unitariamente nella voce del danno non patrimoniale“ (Cass. 19517 del 2010). Più di recente, la Suprema Corte ha ribadito che non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria del "danno esistenziale", in quanto, ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già
risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c., sicché la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una non consentita duplicazione risarcitoria;
ove, invece, si intendesse includere nella categoria i pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, la stessa sarebbe illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili alla stregua del menzionato articolo (cfr. Cass. n. 336/2016).
In assenza delle gravi e giustificate ragioni che possano giustificare una compensazione, le spese processuali, unitamente a quelle di consulenza tecnica di ufficio, seguono la soccombenza e, pur tenendo conto del valore effettivo della causa, vanno poste a carico dei convenuti nella misura indicata in dispositivo (tariffa media per tutte le fasi in relazione al valore effettivo della controversia)
P.Q.M.
Il Giudice del Tribunale di Catania, dott. Angelo Pappalardo, in funzione di Giudice unico,
definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 4984 /2022 R.G.,
1) in accoglimento della domanda, condanna in solido e al Controparte_1 Controparte_2
risarcimento dei danni non patrimoniali subiti da a causa dei fatti per come Parte_1
accertati in sede penale, avvenuti il 15.12.2005 e, per l'effetto, condanna i convenuti al pagamento in favore di della somma complessiva di euro 5.882,00. Sull'importo liquidato, Parte_1
previa sua devalutazione secondo gli opportuni indici Istat alla data dell'illecito, andranno computati gli pagina 14 di 15 interessi legali sui singoli importi annualmente rivalutati dalla stessa data al saldo effettivo;
2) condanna, in solido, e al rimborso delle spese processuali Controparte_1 Controparte_2
in favore di parte attrice che liquida in euro 5.077,00 per compensi Parte_1
professionali, oltre spese vive pari ad euro 545,00 per Contributo unificato e diritti di cancelleria, oltre alle spese forfetarie pari ad euro 761,55 nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge;
da distrarsi in favore degli avv.ti Maresca Giuseppe e Seminara Dario che dichiarano di aver anticipato le spese e non riscosso i compensi.
3) pone definitivamente a carico dei convenuti in solido e le Controparte_1 Controparte_2
spese di consulenza tecnica di ufficio liquidate come in atti.
Così deciso in Catania, il 14 aprile 2025
Il GIUDICE
dott. Angelo Pappalardo
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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